Home / Scienze Giuridiche / Criminalità finanziaria, tecniche di occultamento e risposte sanzionatorie dell’ordinamento (di Avv. Gianluca Bozzelli, Preside della Scuola di Analista finanziario)

Criminalità finanziaria, tecniche di occultamento e risposte sanzionatorie dell’ordinamento (di Avv. Gianluca Bozzelli, Preside della Scuola di Analista finanziario)

Abstract

L’articolo si concentra sulle tecniche di occultamento dei proventi e sulle risposte dell’ordinamento: responsabilità degli amministratori di fiduciarie per omessa SOS, sottrazione fraudolenta come reato a formazione progressiva, loan back e ruolo delle “teste di legno”. Esamina i poteri istruttori sull’intestazione fiduciaria, i sistemi Hawala, la confisca ex art. 648-quater c.p. e il quadro della Sesta Direttiva europea.

The article focuses on concealment techniques and the legal system’s responses: fiduciary directors’ liability for failing to file reports, fraudulent asset-stripping as a “progressively formed” offence, loan-back schemes and the role of front men. It reviews investigative powers over fiduciary holdings, Hawala systems, confiscation under Art. 648-quater of the Criminal Code, and the framework of the Sixth EU Directive.

1. La responsabilità degli organi apicali delle fiduciarie: il dovere di segnalazione e le sanzioni per l’omessa SOS

L’ordinamento attribuisce alle società fiduciarie un ruolo di “sentinella” della legalità finanziaria, inserendole tra i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio. Un punto nodale, evidenziato dalla recente giurisprudenza civile (Cassazione n. 29395/2024), riguarda la responsabilità personale degli amministratori per l’omessa Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS). L’obbligo di segnalazione non richiede la certezza della provenienza illecita dei fondi, ma si fonda su un giudizio puramente tecnico di incoerenza dell’operazione rispetto al profilo del cliente.

Il caso esaminato dai giudici riguardava mandati fiduciari per la sottoscrizione di polizze vita estere (“Life Portfolio Italy”) in presenza di macroscopici indicatori di anomalia: investimenti milionari effettuati da soggetti con redditi dichiarati irrisori (tra i 40 e i 60 mila euro annui) e veicolati attraverso conti in centri off-shore. La Suprema Corte ha chiarito che la SOS ha una finalità preventiva e deve essere effettuata anche se l’operazione è solo tentata. Il mancato adempimento espone non solo la società, ma anche i suoi organi di gestione, a sanzioni amministrative pecuniarie che, nel regime post-2017, possono raggiungere il massimo edittale di 300.000 euro qualora le violazioni siano ritenute gravi, ripetute e sistematiche.

2. Sottrazione fraudolenta come reato a formazione progressiva: la complessità delle architetture evasive

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000) è spesso il risultato di un disegno criminoso che non si esaurisce in un unico atto, ma si articola in una pluralità di condotte collegate. La giurisprudenza (Cass. pen., Sez. III, n. 28457/2021) definisce questo illecito come un reato a formazione progressiva, la cui consumazione si perfeziona solo con l’ultimo degli atti dispositivi posti in essere. Tale prospettiva è fondamentale per gli inquirenti, poiché permette di inquadrare unitariamente operazioni che, se prese singolarmente, potrebbero apparire neutre o lecite.

L’architettura della sottrazione può comprendere il conferimento di beni in un fondo patrimoniale seguito da donazioni a parenti o cessioni di quote societarie a prezzi irrisori. La Corte ha precisato che un unico trasferimento potrebbe essere facilmente neutralizzato dall’amministrazione tramite l’azione revocatoria; è invece la sequenza di atti collegati a rendere difficoltosa l’individuazione del destinatario finale e l’effettivo recupero del credito da parte del Fisco. In questo contesto, l’ “atto fraudolento” si sostanzia in qualunque stratagemma artificioso che generi una situazione di apparenza volta a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva.

3. Il ‘loan back’: quando il debito diventa lo strumento per ripulire il capitale

Tra le tecniche di riciclaggio più sofisticate citate nel Rapporto Eurispes figura il loan back. Questa pratica consiste nell’attivazione di un finanziamento, apparentemente regolare, con cui un soggetto si indebita ricevendo liquidità da una banca o un’istituzione finanziaria estera. L’elemento illecito risiede nella garanzia che assiste tale prestito: essa è costituita da fondi di provenienza delittuosa depositati presso l’istituto erogatore.

Il meccanismo si perfeziona quando il debitore omette deliberatamente di onorare il debito. A quel punto, la banca escute la garanzia, e la soluzione della pendenza avviene proprio attraverso l’utilizzo di quel denaro “sporco” originariamente depositato. Il risultato finale è la trasformazione di capitali illeciti in risorse che rientrano nel circuito economico nazionale sotto forma di “restituzione” o “chiusura di posizioni debitorie”, mascherando l’origine del fondo dietro lo schermo di una transazione creditizia standard. Questa tecnica dimostra come la criminalità finanziaria sia in grado di sfruttare gli stessi strumenti dell’economia legale per occultare la reale natura dei flussi monetari.

4. Tracciabilità investigativa e idoneità dissimulatoria: i limiti della difesa dell’autoriciclatore

Una delle strategie difensive più comuni nei processi per autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) consiste nel sostenere che, essendo le operazioni state effettuate tramite canali bancari o blockchain tracciabili, mancherebbe il requisito dell’ostacolo concreto all’identificazione della provenienza dei beni. La giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. II, n. 36121/2019 e n. 2868/2022) ha respinto categoricamente tale tesi, affermando che l’idoneità della condotta a ostacolare le indagini va valutata “ex ante”.

Il fatto che l’Autorità Giudiziaria sia infine riuscita, attraverso indagini complesse, a ricostruire il percorso del denaro non esclude la punibilità. Se il trasferimento coinvolge una “costellazione” di società estere, l’uso di prestanome o la conversione rapida tra diversi asset digitali (chain-hopping), la condotta è intrinsecamente dotata di capacità dissimulatoria. L’ordinamento non richiede un impedimento assoluto, ma sanziona qualunque attività che renda anche solo più difficile l’accertamento, immettendo risorse illecite in circuiti che ne manipolano la storia e la titolarità.

5. L’intestazione fiduciaria e i poteri d’indagine dell’Amministrazione Finanziaria

La Circolare n. 32/2006 dell’Agenzia delle Entrate delinea i confini dell’attività istruttoria nei confronti delle società fiduciarie, sottolineando come la loro inclusione nel novero dei soggetti destinatari di indagini “bancarie” miri a superare ogni scoria di segretezza. Un potere particolarmente incisivo riguarda la possibilità di richiedere alla fiduciaria le generalità dei soggetti per conto dei quali detiene beni o partecipazioni inequivocabilmente individuati.

Questo potere si pone come complementare alla normale indagine nominativa: mentre quest’ultima parte dal soggetto noto per trovare i suoi beni, l’indagine fiduciaria mirata parte dal bene noto (es. un pacchetto azionario o un immobile) per risalire al titolare effettivo ignoto. L’esercizio di tale facoltà è subordinato all’autorizzazione della Direzione Regionale o Centrale e richiede che l’indagine sia focalizzata su periodi temporali precisi. L’obiettivo è prevenire fenomeni di interposizione fittizia o esterovestizione, impedendo che lo schermo fiduciario diventi una zona d’ombra impenetrabile per l’accertamento del reale reddito imponibile.

6. Hawala e Hundi: la “banca ombra” che alimenta il riciclaggio internazionale

Accanto ai sistemi digitali più evoluti, persistono metodi antichissimi di trasferimento di denaro basati sulla fiducia, come l’Hawala o l’Hundi, che nel 2026 continuano a rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico economico. Questi circuiti informali permettono il movimento di capitali senza alcuno spostamento fisico di valuta e senza lasciare tracce documentali o cartolari. Il meccanismo prevede la compensazione tra intermediari (hawaladar) situati in paesi diversi: l’ordinante consegna il denaro in un paese e il beneficiario riceve la somma nel paese di destinazione tramite un codice di autenticazione.

Questi sistemi sono spesso alimentati dall’evasione fiscale e fungono da collettori per rimesse che sfuggono alle statistiche ufficiali. Il Rapporto Eurispes evidenzia come tali canali siano utilizzati per il riciclaggio e per il finanziamento di strutture criminali, agendo come una vera e propria struttura bancaria parallela. Il contrasto a questi fenomeni richiede la strategia del “follow the money” anche su canali non tradizionali, cercando di incentivare l’uso dei circuiti ufficiali e monitorando le operazioni di money transfer che spesso frammentano ingenti somme in tranches “sottosoglia” per eludere i controlli.

7. Sottrazione fraudolenta tramite cessione di rami d’azienda: il controllo della continuità societaria

Il reato di sottrazione fraudolenta (art. 11 D.lgs. 74/2000) può configurarsi anche attraverso operazioni societarie straordinarie come la cessione di rami d’azienda. La Cassazione (Cass. pen., Sez. V, n. 37326/2019) ha confermato la legittimità del sequestro preventivo nei confronti di società “neocostituite” che avevano acquisito rami d’azienda da una capogruppo gravata da ingenti debiti tributari. La fraudolenza risiede nella creazione di una situazione di apparenza che vede l’impresa produttiva spogliata dei propri asset a favore di nuove entità, rendendo di fatto inefficace la riscossione coattiva.

Un elemento chiave emerso dall’analisi è che il reato è riferibile non solo ai contribuenti ma a chiunque ponga in essere la condotta, inclusi i sostituti d’imposta (come le società che omettono i versamenti IRPEF dei dipendenti). In questi casi, il profitto sequestrabile non è limitato all’imposta evasa, ma viene parametrato al valore dei beni idonei a fungere da garanzia per l’Erario, includendo sanzioni e interessi. La giurisprudenza sottolinea che anche operazioni formalmente lecite diventano fraudolente se connotate da elementi di artificio o menzogna volti a depauperare la garanzia patrimoniale del debitore fiscale.

8. Il ruolo della ‘testa di legno’ nel riciclaggio: la responsabilità del beneficiario apparente

In base alle fonti, un ruolo centrale nel binomio evasione-riciclaggio è rivestito dalle cosiddette “teste di legno” o prestanome. La Corte di Cassazione (Cass. pen., n. 20748/2024) ha stabilito che integra il reato di riciclaggio la condotta di chi accetta di essere indicato come beneficiario economico di beni che appartengono a terzi e provengono da attività delittuosa. Tale condotta, pur non concretizzandosi in atti dispositivi materiali, è ritenuta idonea a ostacolare l’identificazione della reale provenienza del denaro.

Spesso il prestanome apre conti correnti o sottoscrive quote societarie per conto dell’autore del reato presupposto (es. bancarotta o frode fiscale), consentendo al capitale illecito di circolare nel mercato sotto un’apparenza di liceità. La giurisprudenza riconosce la sussistenza del dolo, anche nella forma del dolo eventuale, qualora il soggetto accetti l’incarico in cambio di una provvigione priva di giustificazione economica o in presenza di chiari segnali di allarme sulla provenienza dei fondi. La responsabilità della “testa di legno” è quindi autonoma rispetto a quella dell’autore del reato originario, configurando uno snodo essenziale della condotta trasfigurativa del capitale.

9. Confisca del profitto e del prodotto nel sistema sanzionatorio del 648-quater c.p.

L’art. 648-quater c.p. prevede una risposta patrimoniale rigorosa per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, ordinando sempre la confisca obbligatoria dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto. La distinzione tecnica tra questi concetti è cruciale: il profitto è il vantaggio economico diretto (lucro) ricavato dal reato, mentre il prodotto rappresenta il frutto o il risultato complessivo ottenuto dall’attività illecita.

La giurisprudenza del 2025 ha ulteriormente esteso il perimetro delle somme aggredibili, chiarendo che la confisca non deve limitarsi all’importo dell’imposta evasa, ma deve colpire tutto ciò che deriva dalle fasi di reinvestimento o trasformazione. Se il risparmio d’imposta viene investito in titoli o criptovalute che incrementano il proprio valore, lo Stato ha il diritto di sequestrare l’intero ammontare rivalutato. Inoltre, qualora non sia possibile aggredire direttamente il profitto del reato, il giudice ordina la confisca per equivalente su altri beni nella disponibilità del reo, estendendo la misura anche al prezzo del reato (il compenso dato per commetterlo).

10. La Sesta Direttiva UE e il controllo sui super-ricchi: vigilanza e profili internazionali

La lotta al riciclaggio si inserisce in un quadro internazionale sempre più stringente, culminato con la Sesta Direttiva Antiriciclaggio (maggio 2024) e il relativo pacchetto normativo europeo. Una delle novità più rilevanti riguarda l’introduzione di registri e controlli rigorosi sui cosiddetti “super-ricchi”, ovvero individui che beneficiano di politiche fiscali agevolate o di “diritti di soggiorno in cambio di investimenti” (golden visas). Gli Stati membri sono ora tenuti a monitorare con estrema attenzione l’origine del loro patrimonio, pubblicando relazioni annuali sui rischi connessi.

Il sistema si fonda anche su liste di monitoraggio costantemente aggiornate: la Black List (paesi ad alto rischio) e la Grey List (paesi sotto osservazione che collaborano per colmare lacune normative). Nel 2026, l’inclusione di giurisdizioni come il Libano, il Kenya o Monaco in tali elenchi obbliga le imprese e gli istituti finanziari italiani ad adottare misure di verifica rafforzata per ogni transazione. Questa cooperazione sovranazionale mira a impedire che i risparmi fiscali illeciti trovino rifugio in paradisi fiscali o in sistemi non cooperativi, armonizzando la repressione penale dei crimini finanziari a livello globale.

Riferimenti normativi e di prassi

Normativa e fonti europee: artt. 648-bis, 648-ter.1 e 648-quater c.p.; art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori); art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (in part. art. 41); d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (art. 25-octies); Reg. (UE) 2024/1624, Dir. (UE) 2024/1640 (VI Direttiva antiriciclaggio) e Reg. (UE) 2024/1620 (AMLA); Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/2006.

Prassi e rapporti istituzionali: Provvedimento della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) del 12 maggio 2023 recante gli indicatori di anomalia (34 indicatori), in G.U. n. 121 del 25 maggio 2023, applicabile dal 1° gennaio 2024; UIF, Rapporto annuale per il 2024, n. 17 – 2025 (10 giugno 2025); GAFI-FATF, Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Italy, Mutual Evaluation Report, 2026 (adottato nella sessione plenaria di febbraio 2026; pubblicato il 23 aprile 2026); Eurispes, Rapporto Italia 2026, 38ª edizione, 2026.

Bibliografia essenziale

G. Civello, Autoriciclaggio e cosiddetto «risparmio di imposta»: per la Cassazione, la nozione di «altra utilità» va interpretata estensivamente, in Archivio Penale (web), 2020, n. 1.

R. Cordeiro Guerra, Reati fiscali e autoriciclaggio, in Rassegna Tributaria, 2016, p. 317 ss.

A.M. Dell’Osso, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, Giappichelli, Torino, 2017.

A.M. Maugeri, L’autoriciclaggio dei proventi dei delitti tributari, in E. Mezzetti – D. Piva (a cura di), Punire l’autoriciclaggio. Come, quando e perché, Giappichelli, Torino, 2016, p. 101 ss.

L. Troyer – S. Cavallini, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del «vicino ingombrante», in Diritto Penale Contemporaneo – Riv. trim., n. 1/2015, p. 104 ss.

M. Naddeo, Nuove frontiere del risparmio, Bitcoin Exchange e rischio penale, in Diritto penale e processo, n. 1/2019, p. 10 ss.

M. Giuca, Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del riciclaggio, in Diritto Penale Contemporaneo – Rivista Trimestrale, n. 1/2021.

Giurisprudenza di riferimento

Cass. civ., Sez. II, ord. n. 29395/2024 (responsabilità degli organi apicali della fiduciaria per l’omessa segnalazione ex art. 41 d.lgs. 231/2007)

Cass. pen., Sez. Un., n. 12213/2018 (nozione di «atti fraudolenti» ex art. 11 d.lgs. 74/2000: occorre natura simulatoria o fraudolenta, non la mera idoneità)

Cass. pen., Sez. III, n. 10763/2021 (sottrazione fraudolenta quale reato di pericolo concreto; giudizio ex ante)

Cass. pen., Sez. III, n. 28457/2021 (reato eventualmente permanente; consumazione con l’ultimo atto dispositivo)

Cass. pen., Sez. III, n. 38974/2025 (carattere fraudolento: artificio, inganno o menzogna idonei a rappresentare una riduzione patrimoniale non veritiera)

Cass. pen., Sez. V, n. 37326/2019 (operazioni straordinarie in sé lecite — es. scissione, cessione d’azienda — di natura fraudolenta desunta dal caso concreto)

Cass. pen., n. 20748/2024 (prestanome e intestazione fittizia: per il riciclaggio occorre una condotta attiva ulteriore rispetto alla mera ricezione)

Cass. pen., Sez. II, n. 36121/2019 (idoneità della condotta valutata ex ante; l’intervenuta tracciabilità non esclude il reato)

Cass. pen., Sez. II, n. 2868/2022 (investimento di proventi illeciti in criptovalute quale serio ostacolo all’identificazione del beneficiario)

Cass. pen., Sez. Un., n. 26654/2008 (nozione di profitto confiscabile)

Tag:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *