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Profili del rapporto tra evasione fiscale e riciclaggio (di Avv. Gianluca Bozzelli, Preside della Scuola di Analista finanziario)

Abstract

Il contributo ricostruisce il confine tra riciclaggio e autoriciclaggio a partire dal soggetto attivo e dal requisito dell'”ostacolo concreto”, valutato ex ante. Analizza la qualificazione del risparmio d’imposta come utilità illecita, le architetture di sottrazione (fondo patrimoniale, trust, fiduciarie), cyberlaundering e sistemi Hawala, fino agli indicatori UIF e alla riforma tributaria 2024 su stato di crisi e particolare tenuità del fatto.

The paper maps the boundary between laundering and self-laundering, starting from the active subject and the “concrete obstacle” requirement assessed ex ante. It examines tax savings as illicit gain, asset-shielding structures (patrimonial fund, trust, fiduciaries), cyberlaundering and Hawala systems, through to the UIF’s anomaly indicators and the 2024 tax reform on crisis status and the “minor offence” exemption.

1. Riciclaggio e autoriciclaggio: il confine del soggetto attivo e l’evoluzione normativa

Il panorama del diritto penale dell’economia ha subito una trasformazione radicale con l’introduzione del reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), che ha colmato una lacuna storica nel sistema italiano. La distinzione fondamentale tra riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e autoriciclaggio risiede innanzitutto nel soggetto attivo: mentre il riciclaggio può essere commesso solo da chi sia “fuori dei casi di concorso nel reato” presupposto (quindi un terzo estraneo al delitto originario), l’autoriciclaggio colpisce direttamente l’autore o il concorrente del reato principale che provvede autonomamente alla “ripulitura” dei proventi.

Sotto il profilo oggettivo, il riciclaggio sanziona qualunque attività di sostituzione o trasferimento che sia idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, senza richiedere un impedimento assoluto. Al contrario, per l’autoriciclaggio è richiesto un “ostacolo concreto”, un quid pluris dissimulatorio che vada oltre la semplice detenzione del bene. Mentre il riciclaggio è finalizzato a nascondere proventi altrui, l’autoriciclaggio mira a colpire l’immissione di capitali illeciti nel circuito dell’economia legale attraverso attività economiche, finanziarie o speculative. Questa distinzione è cruciale poiché l’autoriciclaggio richiede una prova di fraudolenza specifica, lasciando all’Autorità Giudiziaria un’ampia discrezionalità nella valutazione della condotta.

2. Lenigma dellostacolo concreto: oltre la semplice tracciabilità

L’elemento centrale che definisce l’autoriciclaggio è la capacità della condotta di porre un “ostacolo concreto” all’identificazione della provenienza dei beni. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non basta il semplice trasferimento di denaro, ma occorrono manovre idonee a creare una situazione di apparenza diversa dalla realtà. Questo requisito è soddisfatto quando vengono messi in atto artifici contabili, simulatori o finanziari che rendono effettivamente difficoltosa la ricostruzione dei flussi.

Un punto fermo della Cassazione è che l’intervenuta tracciabilità delle operazioni a seguito delle indagini non esclude la punibilità: l’idoneità della condotta va valutata ex ante. Ad esempio, il trasferimento di ingenti somme su conti esteri riconducibili all’indagato, ma schermati da una costellazione di società, integra pienamente il reato poiché l’obiettivo è “far perdere le tracce” attraverso manipolazioni della storia del capitale. Di contro, manca l’ostacolo concreto in caso di versamento diretto del provento illecito sul proprio conto corrente personale senza ulteriori manovre dissimulatorie, configurando una condotta “trasparente” non punibile come autoriciclaggio.

3. Il risparmio dimposta: quando levasore diventa autoriciclatore

Una delle novità più incisive del 2026 riguarda la definitiva “finanziarizzazione” del reato tributario. La giurisprudenza ha ormai sancito che la maggiore ricchezza che rimane nel patrimonio del reo grazie al mancato versamento delle tasse — il cosiddetto risparmio d’imposta — costituisce a tutti gli effetti un’utilità illecita oggetto di riciclaggio e autoriciclaggio. Il profitto del reato non è più solo la somma sottratta fisicamente, ma l’intero ammontare dell’imposta evasa che viene trattenuta e successivamente investita.

I reati tributari presupposto più comuni includono le frodi nelle fatturazioni (sovra o sottofatturazione) e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Quando questo risparmio illecito viene impiegato in attività economiche, si verifica un salto di qualità: l’illecito fiscale muta natura diventando capitale illecito che inquina il mercato. Una conseguenza pesantissima è l’estensione della confisca: la Suprema Corte ha stabilito che l’ablazione non colpisce solo l’imposta evasa (profitto diretto), ma l’intero prodotto del reato, includendo tutti i frutti e gli incrementi di valore derivanti dal reimpiego o dall’investimento dei fondi illeciti.

4. Cyberlaundering e cripto-asset: il paradiso fiscale nella blockchain

L’evoluzione tecnologica ha portato alla nascita del cyberlaundering, ovvero il riciclaggio online tramite l’uso di criptovalute. Le valute virtuali sono considerate strumenti ideali per l’autoriciclaggio a causa dell’anonimato e della mancanza di controlli centralizzati, assumendo le caratteristiche dei “paradisi fiscali digitali”. La Cassazione è costante nel ritenere che l’investimento di proventi illeciti in Bitcoin o altri asset digitali costituisca di per sé un serio ostacolo alle indagini.

Non rileva la teorica tracciabilità delle operazioni registrate sulla blockchain: la complessità tecnica e l’uso di tecniche come il chain-hopping (conversione rapida tra diversi asset digitali) soddisfano pienamente il requisito dell’ostacolo concreto. Il reato di autoriciclaggio si considera integrato già con la preliminare operazione di cambio da moneta legale a virtuale, poiché tale atto immette risorse illecite in un circuito finanziario speculativo. Inoltre, l’uso di identità sintetiche create con software deepfake per aprire wallet digitali aggrava la capacità dissimulatoria del sistema, rendendo il recupero dei capitali una sfida di intelligenza tecnologica.

5. Il limite del godimento personale: tra bisogni primari e inquinamento dell’ordine economico

L’autoriciclaggio prevede una clausola di non punibilità (art. 648-ter.1, comma 4 c.p.) per le condotte in cui i proventi sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. Tale esimente, tuttavia, ha confini molto rigorosi: opera solo se il soggetto gode dei beni in modo diretto, senza compiere operazioni atte a ostacolare concretamente l’identificazione della loro origine. L’esempio classico è il consumo di un genere alimentare rubato per soddisfare un bisogno primario.

Il limite insuperabile è costituito dalla tutela dell’ordine economico. Non si può invocare il godimento personale quando le somme, per la loro entità o modalità di impiego, inquinano il mercato legale. Pertanto, l’acquisto di beni di rilevante valore come immobili o auto di lusso, l’acquisizione di società o l’estinzione di mutui e finanziamenti bancari sono considerati atti di autoriciclaggio punibili. Il denaro, essendo un bene fungibile, è intrinsecamente capace di inquinare le attività economico-finanziarie in cui viene riadoperato, superando la soglia dell’uso puramente privato.

6. Architetture della sottrazione: fondo patrimoniale, trust e società fiduciarie

L’art. 11 del D.lgs. n. 74/2000 sanziona la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte commessa tramite atti simulati o fraudolenti. Tra gli strumenti più utilizzati figurano il fondo patrimoniale, il trust e le società fiduciarie. Il fondo patrimoniale, pur destinato ai bisogni della famiglia, non è uno scudo contro i debiti tributari se questi sono connessi al mantenimento o al tenore di vita del nucleo familiare. L’onere di prova dell’estraneità ai bisogni familiari grava sul debitore.

Il trust rappresenta lo strumento più raffinato per la segregazione patrimoniale, ma decade in mero schema simulatorio se il disponente continua a esercitare un controllo effettivo sui beni o se coincide con il beneficiario. Le fiduciarie, invece, garantiscono un velo di riservatezza tramite la scissione tra titolarità sostanziale e intestazione formale. Tuttavia, l’Amministrazione Finanziaria dispone di poteri istruttori precisi per superare tale velo qualora l’indagine sia mirata a soggetti o beni inequivocabilmente individuati. In tutti questi casi, è la “pluralità di atti dispositivi collegati” a conferire la natura fraudolenta necessaria per la condanna penale.

7. Vigilanza e segnalazioni: il ruolo dellUIF e gli indicatori di anomalia

Il sistema di prevenzione antiriciclaggio si fonda sulla collaborazione attiva degli operatori economici attraverso le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) inviate all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria). Al 2025, si registra un incremento significativo delle SOS (+15,6%), trainato da banche, prestatori di servizi per cripto-attività e settori del gioco. Un principio cardine è l’assenza di soglie minime di importo per l’obbligo di segnalazione, che scatta anche in caso di operazione semplicemente tentata.

L’UIF ha emanato 34 nuovi indicatori di anomalia (in vigore dal 2024) per facilitare l’identificazione di flussi illeciti. Tra questi spiccano le strutture societarie opache con catene partecipative in paesi a rischio, l’operatività incoerente in crypto-assets e l’uso di trust in cui il disponente riveste troppi ruoli. La SOS non è una denuncia penale, ma un atto preventivo volto a evidenziare operazioni non trasparenti rispetto al profilo del cliente. Il mancato adempimento di tale obbligo espone gli intermediari a pesanti sanzioni amministrative proporzionali agli importi movimentati.

8. Finanza ad alta velocità: rischi di riciclaggio nellHigh Frequency Trading (HFT)

L’High Frequency Trading (HFT) indica scambi di Borsa ad altissima velocità operati da algoritmi capaci di immettere e cancellare migliaia di ordini in frazioni di secondo. Questo fenomeno pone seri pericoli per l’integrità del mercato, potendo condizionare i prezzi e aumentare la volatilità. Oltre ai profitti speculativi, l’HFT è monitorato come potenziale strumento di riciclaggio a causa dei limitati controlli e della possibilità di operare in perfetto anonimato tramite il Direct Electronic Access.

In Italia, la tassazione (TTF) su queste operazioni è stata inasprita nel 2026, ma il monitoraggio resta difficile perché la norma colpisce solo operazioni entro 0,5 secondi, lasciando fuori gran parte del mercato speculativo. Esiste inoltre il rischio che l’intelligenza artificiale incorporata negli algoritmi venga usata come scudo per la deresponsabilizzazione penale. La legge n. 132 del 2025 ha introdotto aggravanti per la manipolazione del mercato tramite IA, chiarendo che lo strumento tecnologico non muta i criteri di imputazione penale delle condotte.

9. Sistemi di pagamento informali: lo “spallone digitale” e l’Hawala

Seguire il denaro (follow the money) è diventato più complesso a causa della sovrapposizione tra canali formali e circuiti clandestini. Un ruolo centrale è rivestito dai sistemi informali come l’Hawala, diffuso in Asia, Africa e Medio Oriente, che permette il trasferimento di capitali senza tracce cartolari e basandosi sulla fiducia tra intermediari (hawaladar). Questi sistemi sono spesso alimentati dall’evasione fiscale e fungono da “banca ombra” per il riciclaggio e il finanziamento di attività criminali.

Il Rapporto Eurispes evidenzia che lo “spallone” moderno non ha più bisogno di viaggiare fisicamente con valigie di contanti verso la Svizzera: il denaro può essere frazionato in migliaia di tranches sottosoglia inviate tramite agenzie di money transfer colluse, spesso verso la Cina o il Sud-Est asiatico. Queste operazioni “sottosoglia” (es. tranches da 1.999,99 euro) sono artifici macchinosi volti chiaramente a celare attività di riciclaggio. Il contrasto a questi flussi richiede una trasparenza assoluta anche sui sistemi “paralleli” che sfuggono alle statistiche ufficiali.

10. Riforma tributaria 2024: stato di crisi e particolare tenuità del fatto

Il quadro normativo più recente, definito dal D.lgs. n. 87 del 2024, ha introdotto importanti novità sulle cause di non punibilità per i reati tributari. La modifica più rilevante è l’estensione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) a delitti come l’omesso versamento d’imposta. Il giudice deve ora valutare “in modo prevalente” lo stato di crisi del debitore: se l’inadempimento fiscale è causato da una crisi economica reale, il fatto può essere ritenuto tenue e non punibile penalmente.

Tuttavia, l’omologazione di una procedura concorsuale o di una transazione fiscale non costituisce una “patente di immunità” assoluta. Solo l’omologazione anteriore alla scadenza del termine di versamento esclude il reato; se interviene dopo, può fungere solo da causa di non punibilità a patto del pagamento integrale del debito. Il Rapporto lancia un monito: le procedure concorsuali non devono diventare una “lavatrice” per ripulire capitali tramite l’immissione di finanza esterna di dubbia provenienza. Un raccordo rigoroso tra piano penale, tributario e concorsuale è indispensabile per evitare che lo stato di crisi diventi un vantaggio competitivo indebito per chi evade le imposte.

Riferimenti normativi e di prassi

Normativa e fonti europee: artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 e 648-quater c.p.; l. 15 dicembre 2014, n. 186 (introduzione dell’autoriciclaggio); art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (in part. art. 41); art. 131-bis c.p.; d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (revisione del sistema sanzionatorio tributario); d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza); Reg. (UE) 2023/1114 (MiCA); l. 23 settembre 2025, n. 132 e Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act); art. 1, commi 491-500, l. 24 dicembre 2012, n. 228 (imposta sulle transazioni finanziarie).

Prassi e rapporti istituzionali: Provvedimento della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) del 12 maggio 2023 recante gli indicatori di anomalia (34 indicatori), in G.U. n. 121 del 25 maggio 2023, applicabile dal 1° gennaio 2024; UIF, Rapporto annuale per il 2024, n. 17 – 2025 (10 giugno 2025); Eurispes, Rapporto Italia 2026, 38ª edizione, 2026.

Bibliografia essenziale

G. Civello, Autoriciclaggio e cosiddetto «risparmio di imposta»: per la Cassazione, la nozione di «altra utilità» va interpretata estensivamente, in Archivio Penale (web), 2020, n. 1.

R. Cordeiro Guerra, Reati fiscali e autoriciclaggio, in Rassegna Tributaria, 2016, p. 317 ss.

A.M. Dell’Osso, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, Giappichelli, Torino, 2017.

A.M. Maugeri, L’autoriciclaggio dei proventi dei delitti tributari, in E. Mezzetti – D. Piva (a cura di), Punire l’autoriciclaggio. Come, quando e perché, Giappichelli, Torino, 2016, p. 101 ss.

L. Troyer – S. Cavallini, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del «vicino ingombrante», in Diritto Penale Contemporaneo – Riv. trim., n. 1/2015, p. 104 ss.

M. Naddeo, Nuove frontiere del risparmio, Bitcoin Exchange e rischio penale, in Diritto penale e processo, n. 1/2019, p. 10 ss.

M. Giuca, Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del riciclaggio, in Diritto Penale Contemporaneo – Rivista Trimestrale, n. 1/2021.

Giurisprudenza di riferimento

Cass. pen., Sez. II, n. 6061/2012 (le «altre utilità» comprendono il risparmio di spesa conseguito con l’omesso pagamento delle imposte)

Cass. pen., Sez. II, 24 febbraio 2020 (ud. 27 novembre 2019), (risparmio d’imposta come «altra utilità»; rapporti con l’art. 11 d.lgs. 74/2000)

Cass. pen., Sez. II, n. 36121/2019 (idoneità della condotta valutata ex ante; l’intervenuta tracciabilità non esclude il reato)

Cass. pen., Sez. II, n. 2868/2022 (investimento di proventi illeciti in criptovalute quale serio ostacolo all’identificazione del beneficiario)

Cass. pen., Sez. II, n. 27023/2022 e n. 27024/2022 (acquisto di bitcoin come atto speculativo idoneo a ostacolare la tracciabilità)

Cass. pen., Sez. Un., n. 12213/2018 (nozione di «atti fraudolenti» ex art. 11 d.lgs. 74/2000: occorre natura simulatoria o fraudolenta, non la mera idoneità)

Cass. pen., Sez. III, n. 10763/2021 (sottrazione fraudolenta quale reato di pericolo concreto; giudizio ex ante)

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