Abstract
Nel 2026 il risparmio d’imposta è ormai un'”altra utilità” riciclabile: una volta reinvestito diventa capitale illecito che espone l’imprenditore all’autoriciclaggio. L’articolo passa in rassegna i nuovi strumenti di contrasto — IA e SOS dell’UIF, poteri sul velo fiduciario, confisca dell’intero “prodotto” del reato — e le tecniche di occultamento, dal cyberlaundering all’Hawala, fino alla proposta di voluntary disclosure sul contante.
By 2026 tax savings qualify as a launderable “asset”: once reinvested they become illicit capital exposing the entrepreneur to self-laundering. The article surveys the new countermeasures — AI and the UIF’s suspicious-transaction reports, powers piercing the fiduciary veil, confiscation of the crime’s entire “product” — and concealment techniques, from cyberlaundering to Hawala and a proposed cash voluntary disclosure.
1. Il “risparmio d’imposta” come bene fungibile: la nuova frontiera dell’autoriciclaggio
Il panorama giuridico del 2026 ha definitivamente recepito un principio rivoluzionario: il risparmio d’imposta derivante da reati tributari è a tutti gli effetti una “altra utilità” oggetto di autoriciclaggio. Questa evoluzione segna il passaggio da una visione dell’evasione come mero inadempimento a una forma di finanziamento illecito dell’attività d’impresa. Secondo la Corte di Cassazione, la maggiore ricchezza che rimane nel patrimonio del reo grazie al mancato versamento delle tasse non è un’entità astratta, ma capitale illecito che, una volta reinvestito, inquina l’ordine economico.
Il punto nodale risiede nella fungibilità del denaro: una volta che le somme evase si confondono con il patrimonio lecito sul conto corrente, ogni successiva operazione di impiego o trasferimento può integrare il reato. La giurisprudenza sottolinea che non è necessario un occultamento assoluto; è sufficiente una condotta che renda anche solo “più difficile” l’accertamento per far scattare la sanzione. Questo approccio mira a sterilizzare il vantaggio competitivo indebito ottenuto da chi evade, colpendo non solo il reato tributario presupposto ma la successiva circolazione del profitto nel mercato legale.
2. Intelligenza artificiale e AML: dalle SOS alla predizione dei flussi illeciti
Nel 2026, la gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) ha raggiunto una complessità tale da rendere indispensabile l’uso dell’Intelligenza Artificiale. Con una mole di segnalazioni che ha superato quota 150.000 l’anno, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) promuove l’adozione di sistemi di machine learning capaci di distinguere in tempo reale tra normali attività commerciali e pattern di riciclaggio. Questi strumenti sono in grado di rilevare l’uso di parole chiave (“regalo”, “donazione”) utilizzate per mascherare transazioni fraudolente o individuare anomalie negli investimenti in beni di lusso e cripto-attività.
Tuttavia, l’uso dell’IA pone sfide legali inedite, in particolare riguardo alla deresponsabilizzazione penale. Il legislatore, con la legge n. 132 del 2025, ha chiarito che l’impiego di algoritmi non muta i criteri di imputazione penale: i programmatori e gli utenti restano responsabili qualora lo strumento venga usato per manipolare il mercato o mimetizzare capitali illeciti. L’obiettivo per il futuro è integrare l’efficienza digitale con la sensibilità analitica degli esperti umani, creando una barriera tecnologica contro il crimine finanziario che sia al contempo trasparente e soggetta a controllo giurisdizionale.
3. Il velo fiduciario e l’accertamento tributario: poteri istruttori e limiti alla riservatezza
Le società fiduciarie continuano a rappresentare uno strumento di protezione del patrimonio, ma nel 2026 il loro “velo di riservatezza” è diventato molto più sottile di fronte ai poteri di indagine finanziaria. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/2006 ha stabilito linee guida precise: la riservatezza fiduciaria può essere derogata qualora l’indagine sia focalizzata su beni o periodi temporali inequivocabilmente individuati. Questo permette agli uffici di risalire dall’intestazione formale (la fiduciaria) al titolare effettivo sostanziale, specialmente in casi di sospetto riciclaggio o elusione fiscale internazionale.
Il Rapporto Eurispes mette in guardia contro l’uso delle fiduciarie come schermi per operazioni “sottosoglia” o per il transito di proventi da reati tributari sotto forma di falsi finanziamenti soci. La recente giurisprudenza ha confermato che l’omessa segnalazione di operazioni sospette da parte degli organi apicali delle fiduciarie, in presenza di chiari indicatori di anomalia (come investimenti sproporzionati rispetto al profilo del cliente), comporta pesanti sanzioni amministrative. La riservatezza fiduciaria, dunque, non è più un dogma assoluto, ma un diritto che deve cedere di fronte all’interesse pubblico alla repressione dell’illegalità economica.
4. La confisca del “prodotto” del reato: perché investire il nero non conviene più
Una delle conseguenze più pesanti per chi investe risparmi d’imposta o profitti illeciti è l’estensione della confisca obbligatoria all’intero prodotto del reato. Secondo l’orientamento di legittimità, la confisca non si limita più all’importo originariamente evaso (profitto diretto), ma colpisce l’intero ammontare ricavato dall’operazione illecita. Ciò significa che se un milione di euro di evasione fiscale viene investito in Bitcoin che raddoppiano di valore, lo Stato ha il potere di sequestrare l’intero ammontare incrementato, pari a due milioni di euro.
Questo principio si basa sulla necessità di eliminare dal mercato legale tutto ciò che deriva da operazioni di trasformazione di capitali “sporchi”, proteggendo così la libera concorrenza. La sanzione patrimoniale assume una funzione di neutralizzazione economica: investire capitali illeciti diventa un’operazione ad altissimo rischio, poiché mette a repentaglio non solo il capitale iniziale ma anche ogni rendimento futuro. In caso di impossibilità di colpire direttamente il bene investito, l’ordinamento prevede la confisca per equivalente su altre utilità nella disponibilità del reo, estendendo la misura anche al “prezzo” del reato.
5. Cyberlaundering e chain-hopping: la blockchain tra trasparenza e oscurità
L’evoluzione del riciclaggio verso il cyberlaundering ha introdotto tecniche sofisticate per aggirare la tracciabilità della blockchain. Una delle pratiche più monitorate nel 2026 è il chain-hopping, che consiste nel convertire rapidamente i proventi illeciti tra diverse tipologie di criptovalute per frammentare il percorso finanziario in pochi minuti. Nonostante la natura pubblica del registro blockchain, l’uso di exchange esteri e di wallet creati con identità sintetiche (deepfake) rende la ricostruzione dei flussi una sfida complessa per le autorità.
La Corte di Cassazione ha risposto con fermezza a chi invoca la tracciabilità della blockchain come difesa, stabilendo che la complessità tecnica di tali operazioni costituisce di per sé un ostacolo concreto che configura l’autoriciclaggio. Il reato si considera consumato già con la preliminare operazione di cambio da valuta legale a virtuale, in quanto tale atto immette risorse illecite in un circuito speculativo anonimo. La lotta al cyberlaundering richiede dunque non solo strumenti forensi digitali avanzati, ma anche una cooperazione internazionale capillare per colpire gli exchange che operano come zone franche digitali.
6. Codice della crisi e “lavanderie” aziendali: il rischio della finanza esterna opaca
Il raccordo tra il Codice della Crisi d’Impresa (CCII) e la normativa antiriciclaggio rappresenta un punto critico nel 2026. Esiste il rischio concreto che le procedure concorsuali vengano utilizzate come “lavatrici” per ripulire capitali illeciti attraverso l’immissione di finanza esterna di dubbia provenienza. In alcuni casi, terzi assuntori — solo apparentemente estranei — potrebbero iniettare liquidità derivante da evasione fiscale per facilitare l’omologazione di un concordato preventivo, ottenendo così un avallo giudiziario alla circolazione di capitali sporchi.
Le recenti riforme impongono ai professionisti coinvolti e ai giudici una valutazione “olistica” e rigorosa non solo dello stato di crisi, ma soprattutto delle sue cause. Se lo stato di crisi è stato generato da manovre fraudolente per abbattere il debito fiscale e successivamente ripulire i beni attraverso la procedura concorsuale, il rischio è quello di una lesione irreversibile della libera concorrenza. Gli “anticorpi” della legalità nel CCII passano per un monitoraggio costante dell’origine dei fondi e per un coordinamento stretto tra Procure e uffici tributari.
7. High Frequency Trading: speculazione algoritmica o veicolo di riciclaggio?
L’High Frequency Trading (HFT), basato su scambi borsistici operati da algoritmi ad altissima velocità, è sotto la lente degli inquirenti come potenziale frontiera del riciclaggio. Questi sistemi possono immettere e cancellare migliaia di ordini al secondo, condizionando i prezzi e creando una volatilità artificiale che maschera volumi enormi di transazioni. Oltre al rischio di manipolazione del mercato, l’HFT offre opportunità di occultamento grazie all’anonimato dei sistemi di accesso elettronico diretto.
Il Rapporto Eurispes propone un inasprimento del monitoraggio, estendendo la tassazione sulle transazioni finanziarie (TTF) anche a operazioni che avvengono in intervalli superiori a 0,5 secondi, per catturare la reale portata del fenomeno speculativo. La sfida è anche di natura penale: l’uso dell’Intelligenza Artificiale in questi algoritmi non deve servire da scudo per evitare la responsabilità personale. La legge n. 132 del 2025 ha introdotto aggravanti specifiche per chi manipola il mercato tramite sistemi AI, ribadendo che la tecnologia è uno strumento della condotta e non ne muta la natura delittuosa.
8. Sistemi di pagamento informali: l’ombra dell’Hawala sull’economia globale
Nonostante la digitalizzazione, sistemi di trasferimento arcaici come l’Hawala rimangono un pilastro del riciclaggio internazionale. Basati sulla fiducia tra intermediari (hawaladar) e privi di tracce cartolari, questi circuiti permettono di spostare miliardi di euro senza che il denaro varchi fisicamente i confini. Spesso alimentati dall’evasione fiscale e dal lavoro nero, i sistemi informali fungono da “banca ombra” per il finanziamento di attività criminali e, potenzialmente, del terrorismo.
Il contrasto a questi flussi è ostacolato dal fatto che le statistiche ufficiali non rilevano le rimesse che transitano fuori dai canali bancari. Una tecnica diffusa consiste nell’effettuare migliaia di rimesse “sottosoglia” tramite agenzie di money transfer colluse, frazionando ingenti capitali (spesso verso la Cina o il Sud-Est asiatico) per evitare i controlli automatici. Intercettare l’Hawala richiede una strategia di “trasparenza totale” che integri l’analisi dei flussi migratori con il monitoraggio delle transazioni non registrate, cercando di attrarre questi volumi verso canali ufficiali e controllati.
9. La voluntary disclosure 2026: una strategia pragmatica per il recupero del cash
A fronte di una stima di oltre 150 miliardi di euro in contanti detenuti in cassette di sicurezza (frutto di decenni di evasione), il Rapporto Eurispes avanza l’ipotesi di una nuova voluntary disclosure. L’idea è quella di permettere l’emersione di questi capitali “persi” attraverso un meccanismo di autodenuncia, applicando una tassazione ridotta a patto che il contribuente dimostri l’origine esclusivamente fiscale del “nero”. Questo eviterebbe che tali somme vengano utilizzate per acquisti che integrano il reato di autoriciclaggio, reimmettendole invece nel circuito economico legale sotto forma di investimenti.
Tuttavia, la proposta è controversa e richiede filtri rigorosi: la procedura deve escludere categoricamente i proventi da reati di criminalità organizzata, corruzione o narcotraffico. Il meccanismo si baserebbe sull’accertamento sintetico: il contante incoerente con il reddito dichiarato verrebbe considerato presuntivamente da evasione, lasciando al contribuente l’onere della prova contraria. Se attuata correttamente, questa misura potrebbe portare risorse ingenti all’Erario e ridurre drasticamente la massa di denaro contante che alimenta l’economia sommersa.
10. La sottrazione fraudolenta nelle operazioni straordinarie: il caso delle cessioni di ramo d’azienda
Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000) ha trovato nel 2025 nuove applicazioni in ambito societario. La Corte di Cassazione (Sez. V, n. 37326/2019) ha stabilito che anche operazioni straordinarie in sé lecite, come le cessioni di rami d’azienda, diventano fraudolente se connotate da artifici volti a rendere inefficace la riscossione coattiva. Il caso tipico riguarda la “spoliazione” della società debitrice a favore di nuove entità controllate dagli stessi soggetti, trasformando un’impresa produttiva in una mera società di gestione priva di beni aggredibili dal Fisco.
In questi casi, il calcolo del profitto sequestrabile non è limitato al debito d’imposta, ma deve riflettere la garanzia generica data dai beni dell’obbligato. La giurisprudenza ha chiarito che il sequestro può riguardare beni per un valore pari al doppio del debito complessivo (per gli immobili) o aumentato della metà (per i mobili), al fine di coprire anche sanzioni e accessori. Questa linea rigorosa mira a impedire che l’architettura societaria diventi uno strumento per evadere il dovere costituzionale di concorrere alle spese pubbliche, colpendo ogni stratagemma che simuli una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero.
Riferimenti normativi e di prassi
Normativa e fonti europee: artt. 648-bis, 648-ter.1 e 648-quater c.p.; l. 15 dicembre 2014, n. 186 (introduzione dell’autoriciclaggio); art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (in part. art. 41); d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (art. 25-octies); art. 131-bis c.p.; d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (revisione del sistema sanzionatorio tributario); d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza); l. 23 settembre 2025, n. 132 e Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act); Reg. (UE) 2023/1114 (MiCA); art. 1, commi 491-500, l. 24 dicembre 2012, n. 228 (imposta sulle transazioni finanziarie); art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento sintetico); Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/2006.
Prassi e rapporti istituzionali: Provvedimento della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) del 12 maggio 2023 recante gli indicatori di anomalia (34 indicatori), in G.U. n. 121 del 25 maggio 2023, applicabile dal 1° gennaio 2024; UIF, Rapporto annuale per il 2024, n. 17 – 2025 (10 giugno 2025); Eurispes, Rapporto Italia 2026, 38ª edizione, 2026.
Bibliografia essenziale
G. Civello, Autoriciclaggio e cosiddetto «risparmio di imposta»: per la Cassazione, la nozione di «altra utilità» va interpretata estensivamente, in Archivio Penale (web), 2020, n. 1.
R. Cordeiro Guerra, Reati fiscali e autoriciclaggio, in Rassegna Tributaria, 2016, p. 317 ss.
A.M. Dell’Osso, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, Giappichelli, Torino, 2017.
A.M. Maugeri, L’autoriciclaggio dei proventi dei delitti tributari, in E. Mezzetti – D. Piva (a cura di), Punire l’autoriciclaggio. Come, quando e perché, Giappichelli, Torino, 2016, p. 101 ss.
L. Troyer – S. Cavallini, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del «vicino ingombrante», in Diritto Penale Contemporaneo – Riv. trim., n. 1/2015, p. 104 ss.
M. Naddeo, Nuove frontiere del risparmio, Bitcoin Exchange e rischio penale, in Diritto penale e processo, n. 1/2019, p. 10 ss.
M. Giuca, Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del riciclaggio, in Diritto Penale Contemporaneo – Rivista Trimestrale, n. 1/2021.
Giurisprudenza di riferimento
Cass. pen., Sez. II, n. 6061/2012 (le «altre utilità» comprendono il risparmio di spesa conseguito con l’omesso pagamento delle imposte)
Cass. pen., Sez. II, 24 febbraio 2020 (ud. 27 novembre 2019); (risparmio d’imposta come «altra utilità»; rapporti con l’art. 11 d.lgs. 74/2000)
Cass. pen., Sez. II, n. 36121/2019 (idoneità della condotta valutata ex ante; l’intervenuta tracciabilità non esclude il reato)
Cass. pen., Sez. II, n. 2868/2022 (investimento di proventi illeciti in criptovalute quale serio ostacolo all’identificazione del beneficiario)
Cass. pen., Sez. Un., n. 12213/2018 (nozione di «atti fraudolenti» ex art. 11 d.lgs. 74/2000: occorre natura simulatoria o fraudolenta, non la mera idoneità)
Cass. pen., Sez. V, n. 37326/2019 (operazioni straordinarie in sé lecite — es. scissione, cessione d’azienda — di natura fraudolenta desunta dal caso concreto)
Cass. pen., Sez. V, n. 32018/2019 (profitto ex art. 11 pari al valore dei beni sottratti alla garanzia erariale, non al debito tributario)
Cass. pen., Sez. Un., n. 26654/2008 (nozione di profitto confiscabile)






