Abstract
L’articolo indaga come le nuove tecnologie ridisegnino la criminalità finanziaria, sancendo l’eclissi del confine tra evasione e riciclaggio con la “finanziarizzazione” del reato tributario. Affronta cyberlaundering, chain-hopping e identità sintetiche, il rischio di infiltrazione nelle procedure concorsuali, l’HFT governato dall’IA e l’espansione della confisca al prodotto, chiudendo sui nuovi indicatori UIF e sui contanti sommersi.
The article investigates how new technologies reshape financial crime, marking the eclipse of the line between evasion and laundering through the “financialisation” of tax offences. It addresses cyberlaundering, chain-hopping and synthetic identities, the risk of criminal infiltration in insolvency proceedings, AI-driven high-frequency trading and the extension of confiscation to the crime’s product, closing on the UIF’s new indicators and hidden cash.
1. L’eclissi della distinzione tra evasione e riciclaggio: il risparmio d’imposta come capitale illecito
Il panorama penalistico del 2026 ha sancito il definitivo superamento dei compartimenti stagni tra illecito tributario e criminalità finanziaria. Come emerge dal Rapporto Eurispes, il legame tra questi due fenomeni è diventato strutturale e indissolubile: il risparmio d’imposta illecito non è più un mero inadempimento, ma il carburante che alimenta l’inquinamento del mercato legale. La giurisprudenza di legittimità ha cristallizzato il principio secondo cui la maggiore ricchezza che rimane nel patrimonio del reo grazie al mancato versamento delle tasse (IVA, ritenute o imposte dirette) costituisce a tutti gli effetti un'”altra utilità” idonea a innescare i reati di riciclaggio e autoriciclaggio.
Questo mutamento di paradigma, definito “finanziarizzazione” del reato tributario, implica che la ricchezza “risparmiata” al Fisco muti natura nel momento in cui viene reinvestita: da debito non pagato si trasforma in capitale illecito che deve essere mimetizzato per circolare nell’economia. La giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. II, 24 febbraio 2020, Banchi) ha confermato che l’evasione fiscale funge da reato presupposto ideale per l’autoriciclaggio quando l’autore dell’evasione impiega il “nero” in attività imprenditoriali o speculative, alterando così la libera concorrenza. In questo contesto, il reato non riguarda più solo l’evasione, ma la capacità del capitale sporco di generare un vantaggio competitivo indebito attraverso manovre che ne mascherano l’origine delittuosa.
2. Il teorema del quid pluris: analisi giuridica dell’ostacolo concreto nell’autoriciclaggio
Il fulcro del delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) risiede nel requisito dell’ostacolo concreto all’identificazione della provenienza dei beni. A differenza del riciclaggio “tradizionale”, che punisce il terzo estraneo, l’autoriciclaggio colpisce l’autore del reato presupposto che provvede autonomamente alla “ripulitura”. Per la condanna, la legge richiede un “quid pluris” dissimulatorio: non basta il semplice trasferimento di denaro, ma occorre un’attività dotata di una specifica capacità decettiva.
La giurisprudenza ha chiarito che l’ostacolo deve essere valutato “ex ante”: il reato sussiste se la condotta era idonea a dissimulare nel momento in cui è stata compiuta, a prescindere dal fatto che le autorità siano poi riuscite a ricostruire il flusso finanziario. Tra le manovre considerate idonee figurano l’intestazione a prestanome (“teste di legno”), il transito di fondi attraverso complesse catene societarie estere o l’utilizzo di criptovalute. Al contrario, il versamento diretto sul proprio conto corrente o l’uso del denaro per bisogni primari (mero godimento personale) non integrano l’autoriciclaggio, purché non comportino operazioni atte a inquinare l’ordine economico o a nascondere la tracciabilità del fondo.
3. Trame digitali e catene virtuali: la metamorfosi del cyberlaundering nel 2026
L’evoluzione dal riciclaggio fisico al cyberlaundering rappresenta la sfida più insidiosa per gli organi accertatori nel 2026. Le criptovalute sono diventate lo strumento d’elezione per l’autoriciclaggio grazie all’anonimato e alla velocità di frazionamento garantiti dalla tecnologia blockchain. La Corte di Cassazione (sentenza n. 2868/2022) ha stabilito che l’investimento di proventi illeciti in monete virtuali costituisce di per sé un serio ostacolo alle indagini.
Le tecniche emerse sono estremamente sofisticate: il chain-hopping permette di convertire rapidamente le somme tra diverse tipologie di asset digitali (es. da Tether a Bitcoin) in pochi minuti, frammentando il percorso del denaro. Inoltre, l’uso di identità sintetiche create con software deepfake per l’apertura di wallet digitali presso exchange esteri crea ulteriori livelli di opacità. Il reato di autoriciclaggio si considera già integrato con la preliminare operazione di cambio da euro a criptovaluta, poiché tale atto immette risorse illecite in un circuito speculativo anonimo, indipendentemente dall’utilizzo finale dei fondi. La tecnologia, sebbene complessa, non è più un velo impenetrabile: i nuovi algoritmi forensi permettono di risalire alla provenienza delittuosa, trasformando la blockchain in un’arma a doppio taglio.
4. L’architettura della sottrazione: strategie di elusione tra trust e fondi patrimoniali
L’art. 11 del D.lgs. n. 74/2000 sanziona la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, un illecito spesso propedeutico al riciclaggio. Il reato si configura quando un soggetto, per sottrarsi al Fisco, compie atti simulati o fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la riscossione coattiva. Tra gli strumenti più utilizzati figurano il fondo patrimoniale, le società fiduciarie e i trust.
L’architettura della sottrazione è spesso a formazione progressiva: la consumazione si perfeziona con l’ultimo degli atti dispositivi collegati, che singolarmente potrebbero apparire leciti. Ad esempio, conferire beni in un fondo patrimoniale per debiti estranei ai bisogni della famiglia, o cedere quote societarie al figlio mantenendo l’amministrazione di fatto, sono condotte ritenute tipicamente fraudolente. In questi casi, il sequestro può colpire non solo l’imposta evasa, ma beni per un valore pari al doppio del debito complessivo (per gli immobili) o aumentato della metà (per i mobili) per garantire il credito erariale comprensivo di sanzioni e interessi. L’onere di provare l’estraneità dei beni ai bisogni familiari o la liceità dell’operazione grava sistematicamente sul debitore.
5. I parassiti della crisi: il rischio di infiltrazione criminale nelle procedure concorsuali
Un fronte critico della normativa 2024-2026 è il raccordo tra il Codice della Crisi d’Impresa (CCII) e il diritto penale tributario. Le riforme introdotte dal D.lgs. n. 87 del 2024 hanno stabilito che lo stato di crisi debba essere valutato dal giudice come indice prevalente per l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) nei reati di omesso versamento. Tuttavia, esiste il rischio che le procedure concorsuali diventino una “lavatrice” per ripulire capitali tramite l’immissione di finanza esterna di dubbia provenienza.
Il Rapporto Eurispes avverte che l’omologazione di un concordato preventivo o di una transazione fiscale non costituisce una “patente di immunità” assoluta: solo l’omologazione anteriore alla scadenza del termine di versamento esclude la configurabilità del reato; se interviene dopo, può fungere solo da causa di non punibilità a patto dell’integrale pagamento. I professionisti coinvolti devono vigilare affinché lo stato di crisi non sia utilizzato abusivamente per sanare responsabilità penali o per favorire soggetti che hanno accumulato vantaggi competitivi illeciti evadendo le tasse, inquinando così la concorrenza leale.
6. Oltre il velo di riservatezza: la responsabilità degli amministratori fiduciari nel monitoraggio AML
Le società fiduciarie rappresentano uno snodo cruciale nel monitoraggio dei flussi finanziari, ma sono spesso strumenti di opacità. Nel 2024, l’UIF ha emanato 34 nuovi indicatori di anomalia per facilitare l’identificazione di operazioni sospette (SOS). Un punto fermo della giurisprudenza (Cassazione n. 29395/2024) è la responsabilità degli amministratori delle fiduciarie per l’omessa segnalazione: la SOS non richiede la certezza del reato, ma un giudizio tecnico di incoerenza rispetto al profilo del cliente.
La riservatezza fiduciaria non è un dogma assoluto e deve cedere di fronte all’esigenza dell’Amministrazione Finanziaria di risalire al titolare effettivo sostanziale. I poteri di indagine fiduciaria mirata consentono agli uffici di partire dal “bene noto” (es. una partecipazione societaria o un immobile) per risalire al proprietario ignoto, superando ogni scorta di segretezza qualora vi siano sospetti di interposizione fittizia o esterovestizione. Il mancato adempimento degli obblighi di segnalazione in presenza di indicatori palesi — come investimenti milionari a fronte di redditi irrisori — espone gli organi apicali a pesanti sanzioni amministrative pecuniarie, con massimi edittali che possono raggiungere i 300.000 euro.
7. Algoritmi al servizio del crimine: High Frequency Trading e le sfide dell’intelligenza artificiale
L’High Frequency Trading (HFT) e l’uso dell’Intelligenza Artificiale rappresentano le nuove frontiere della speculazione e del riciclaggio nel 2026. Gli algoritmi HFT sono capaci di immettere e cancellare migliaia di ordini al secondo, condizionando i prezzi e creando una volatilità artificiale che può essere sfruttata per mimetizzare grandi volumi di transazioni illecite. Il rischio principale è la deresponsabilizzazione penale, ovvero l’uso dell’IA come scudo per nascondere la volontà umana dietro l’azione automatizzata della macchina.
La legge n. 132 del 2025 ha introdotto aggravanti specifiche per chi manipola il mercato tramite sistemi di IA, chiarendo che l’impiego di strumenti tecnologici non muta i criteri di imputazione penale delle condotte. Programmatori, utenti e produttori restano responsabili della gestione del rischio e della provenienza dei fondi immessi nei sistemi. Il Rapporto Eurispes propone un monitoraggio più stretto, ampliando l’arco temporale per identificare le operazioni HFT soggette a tassazione e abbassando le soglie di tolleranza sugli ordini cancellati, al fine di intercettare pratiche che danneggiano la stabilità dei mercati e i titoli di Stato.
8. La banca ombra globale: Hawala, Hundi e la smaterializzazione del traffico di valuta
Nonostante la digitalizzazione, persistono sistemi informali di trasferimento di denaro come l’Hawala o l’Hundi, che agiscono come una vera e propria banca ombra. Questi circuiti, basati sulla fiducia tra intermediari (hawaladar) e privi di tracce documentali, permettono di spostare miliardi di euro senza alcun movimento fisico di valuta. Spesso alimentati dall’evasione fiscale e dal lavoro nero, questi sistemi fungono da collettori per rimesse che sfuggono alle statistiche ufficiali e possono finanziare attività criminali o terroristiche.
Il Rapporto Eurispes evidenzia come lo “spallone” moderno non abbia più bisogno di viaggiare fisicamente con valigie di contanti: il denaro può essere frazionato in migliaia di tranches sottosoglia (es. 1.999,99 euro) inviate tramite agenzie di money transfer colluse o fiduciarie anonime. Questa tecnica di “smurfing” digitale rende le stime ufficiali inaffidabili, come dimostrato da indagini che hanno scoperto flussi miliardari diretti verso il Sud-Est asiatico mascherati da normali operazioni commerciali. Il contrasto a questi fenomeni richiede una trasparenza assoluta anche sui sistemi “paralleli”, cercando di attrarre tali volumi verso canali ufficiali e controllati.
9. L’offensiva patrimoniale: l’espansione strategica della confisca dal profitto al prodotto
La risposta sanzionatoria nel 2026 si concentra sull’aggressione sistematica dei patrimoni illeciti. Secondo l’orientamento di legittimità, la confisca obbligatoria ex art. 648-quater c.p. non colpisce più solo il profitto (il vantaggio economico diretto), ma l’intero prodotto del reato. Questo significa che se un risparmio d’imposta viene investito con successo (ad esempio in criptovalute o immobili), lo Stato ha il diritto di confiscare l’intero valore incrementato.
La logica sottostante è quella della neutralizzazione economica: eliminare dal mercato legale tutto ciò che deriva da operazioni di trasformazione o sostituzione di capitali sporchi per proteggere l’ordine pubblico economico. Tale orientamento rende l’investimento del “nero” un’operazione ad altissimo rischio, poiché il reo rischia di perdere non solo quanto evaso, ma tutto l’incremento patrimoniale generato dall’attività illecita. Qualora non sia possibile colpire direttamente i beni, il giudice ordina la confisca per equivalente su altre utilità nella disponibilità del reo, estendendo la misura anche al prezzo del reato (il compenso dato per commetterlo).
10. La sentinella tecnologica: i nuovi indicatori UIF e la strategia di emersione del nero
Il sistema di prevenzione antiriciclaggio nel 2026 poggia sulla collaborazione attiva e sull’analisi dei big data. L’incremento esponenziale delle segnalazioni (oltre 150.000 SOS annue) rende indispensabile l’uso dell’Intelligenza Artificiale per individuare pattern di riciclaggio impossibili da scovare manualmente. I sistemi di machine learning analizzano in tempo reale parole chiave sospette, anomalie negli acquisti di lusso e incoerenze nei flussi di crypto-assets rispetto al profilo del cliente.
Il Rapporto Eurispes avanza inoltre la proposta di una voluntary disclosure sui contanti basata sull’accertamento sintetico: il contante incoerente con il reddito dichiarato verrebbe considerato presuntivamente da evasione, permettendo l’emersione di circa 150 miliardi di euro custoditi in cassette di sicurezza. L’idea è di tassare questo “nero” accumulato a patto che se ne provi l’origine puramente fiscale, distinguendolo dai proventi di criminalità organizzata o mafiosa, e reimmettendolo così nel circuito economico legale sotto forma di investimenti produttivi. La lotta al riciclaggio diventa quindi una sfida di intelligenza finanziaria, dove la tutela della legalità passa per la capacità delle Autorità di colpire la convenienza economica dell’occultamento in ogni sua forma.
Riferimenti normativi e di prassi
Normativa e fonti europee: artt. 648-bis, 648-ter.1 e 648-quater c.p.; art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (in part. art. 41); art. 131-bis c.p.; d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (revisione del sistema sanzionatorio tributario); d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza); Reg. (UE) 2023/1114 (MiCA); l. 23 settembre 2025, n. 132 e Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act); art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento sintetico); Reg. (UE) 2024/1624, Dir. (UE) 2024/1640 (VI Direttiva antiriciclaggio) e Reg. (UE) 2024/1620 (AMLA).
Prassi e rapporti istituzionali: Provvedimento della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) del 12 maggio 2023 recante gli indicatori di anomalia (34 indicatori), in G.U. n. 121 del 25 maggio 2023, applicabile dal 1° gennaio 2024; UIF, Rapporto annuale per il 2024, n. 17 – 2025 (10 giugno 2025); Eurispes, Rapporto Italia 2026, 38ª edizione, 2026.
Bibliografia essenziale
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L. Troyer – S. Cavallini, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del «vicino ingombrante», in Diritto Penale Contemporaneo – Riv. trim., n. 1/2015, p. 104 ss.
M. Naddeo, Nuove frontiere del risparmio, Bitcoin Exchange e rischio penale, in Diritto penale e processo, n. 1/2019, p. 10 ss.
M. Giuca, Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del riciclaggio, in Diritto Penale Contemporaneo – Rivista Trimestrale, n. 1/2021.
Giurisprudenza di riferimento
Cass. pen., Sez. II, n. 2868/2022 (investimento di proventi illeciti in criptovalute quale serio ostacolo all’identificazione del beneficiario)
Cass. pen., Sez. II, n. 27023/2022 e n. 27024/2022 (acquisto di bitcoin come atto speculativo idoneo a ostacolare la tracciabilità)
Cass. pen., Sez. II, n. 36121/2019 (idoneità della condotta valutata ex ante; l’intervenuta tracciabilità non esclude il reato)
Cass. pen., Sez. II, 24 febbraio 2020 (ud. 27 novembre 2019), Banchi (risparmio d’imposta come «altra utilità»; rapporti con l’art. 11 d.lgs. 74/2000)
Cass. pen., Sez. Un., n. 12213/2018 (nozione di «atti fraudolenti» ex art. 11 d.lgs. 74/2000: occorre natura simulatoria o fraudolenta, non la mera idoneità)
Cass. civ., Sez. II, ord. n. 29395/2024 (responsabilità degli organi apicali della fiduciaria per l’omessa segnalazione ex art. 41 d.lgs. 231/2007)
Cass. pen., Sez. Un., n. 26654/2008 (nozione di profitto confiscabile)






