Avv. Michele Di Somma
Il titolo non deve fuorviare, portando il lettore a credere che si parlerà di “denegata giustizia”. In realtà, si vuole parafrasare il contenuto dell’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (di seguito “Codice CONI” oppure “Codice”), il quale è rubricato:
“Art. 6 – Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia”.
La regola sopra richiamata, al primo comma, recita che: “Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo”.
La ratio di tale disposizione giace nella genesi del diritto sportivo.
La giustizia sportiva, infatti, nasce per soddisfare una esigenza di autoregolamentazione propria dell’ambito sportivo, in quanto il diritto civile e il diritto penale, oppure quello amministrativo, non permettevano di disciplinare una materia tanto specifica e particolareggiata; si aggiunga, altresì, l’impossibilità di addivenire ad una interpretazione eccessivamente estensiva delle norme statuali.
Per ovviare a questa lacuna, il Legislatore ha riconosciuto agli Organi Istituzionali del Diritto sportivo (quali, in particolare: il CONI e le singole Federazioni) la possibilità di emettere delle regole per autodisciplinarsi.
La genesi di queste regole, quindi, non è legislativa, in quanto esse hanno una funzione regolatrice e assumono forza di legge da parte di chi accetta di aderire al regolamento adottato dalla singola Federazione.
Per tale motivo, il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva spetta solo a coloro che attraverso il tesseramento ad una associazione sportiva (A.S.D. o società sportiva) oppure l’affiliazione ad una Federazione, hanno manifestato la volontà di aderire e osservare le regole imposte per quel determinato ambito sportivo.
Il comma in commento sancisce il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per tutti gli appartenenti ad una Federazione, in applicazione del c.d. vincolo di giustizia, e delimita i presupposti e l’oggetto delle azioni esperibili, nell’ambito di tale sistema.
La disposizione si conforma al dettato degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 220/2003, convertito con rilevanti modificazioni dalla legge n. 280/2003, i quali riconoscono l’autonomia dell’ordinamento sportivo e stabiliscono che, in virtù dell’adesione al CONI, ente con personalità di diritto pubblico, ed alle Federazioni sportive nazionali di cui al d.lgs. n. 242/1999, “gli associati si assoggettano all’azione dei relativi organi di controllo e di giurisdizione domestica, entro un ambito che lo Stato riconosce e tutela. Si tratta, in altri termini, di una evidente condizione di pluralità degli ordinamenti o pluralismo istituzionale, nell’ambito della quale il confine tra l’ordinamento giuridico pubblico e quello sportivo è dato non già da una definizione materiale di competenze – dell’uno e dell’altro – ma dalla dimensione propriamente organizzativa ed istituzionale del secondo, che il primo riconosce e tutela, nel presupposto che un ordinamento si sostanzia non solamente nelle norme che produce, ma anche e prima ancora nell’articolazione della struttura che tali norme pone” (TAR Roma, Lazio, sez. II, 8 settembre 2017, n. 964, in Foro amm., 2017, 9, 1914).
Ciò non significa che l’attività posta in essere dalla giustizia federale debba essere ricondotta all’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, ma si tratta, piuttosto, di un sistema specifico ed autonomo introdotto proprio al fine di garantire, nel proprio ambito, “la soluzione di tutte le controversie derivanti dall’attività sportiva, mediante il ricorso a regolamenti e sistemi di giustizia idonei a fornire una soluzione adeguata per tutte le questioni sorte ed insorgende” (Collegio di Garanzia, sez. I, decisione n. 41/2023).
Nonostante l’autonomia di cui gode, l’ordinamento sportivo non è, comunque, indipendente, ma è tenuto a rispettare le garanzie costituzionali ed in ragione di ciò, come chiarito dall’art. 2 del presente Codice in commento, i principi ispiratori del processo sportivo sono tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendo riferimento alle regole del processo civile, in quanto compatibili (Collegio di Garanzia, decisione n. 56/2018).
Nell’ambito di questi principi trova garanzia, nell’articolo in commento, il diritto di azione innanzi agli organi di giustizia che è, di norma, attribuito a tutti i soggetti che appartengono ad una Federazione sportiva.
Mentre nella prima parte dell’articolo 6 comma 1 Codice CONI ritroviamo, precisamente indicati, tra i soggetti legittimati ad agire i tesserati e gli affiliati, nel prosieguo viene utilizzata una formula abbastanza ampia e generica, che lascia aperto lo spazio della platea dei possibili attori.
Tra questi si ricorda, ad esempio, la Procura federale, titolare in via esclusiva dell’azione disciplinare dinanzi agli organi di giustizia sportiva e che può proporre ricorso (avverso le deliberazioni ex art. 31 Codice CONI) o reclamo (appello ex art. 37 Codice CONI) avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti.
Peraltro, la Procura Federale ha piena legittimazione attiva anche nei giudizi innanzi al Collegio di Garanzia proprio in virtù di un potere che rappresenta la “naturale proiezione dell’attribuzione fattale dall’art. 44, comma 1, Codice CONI della titolarità dell’azione disciplinare in via esclusiva” (Collegio di Garanzia, sez. II, decisione 10 giugno 2016, n. 25).
Anche le Federazioni sportive devono ritenersi parte necessaria nel giudizio innanzi al Collegio di garanzia, così come ripetutamente chiarito da quest’ultimo, anche laddove esse non siano già state parti nei gradi di giudizio endofederale: trattasi, infatti, di contraddittori necessari, secondo il dettato dell’art. 59 Codice CONI (Collegio di Garanzia, sez. I, decisione 17 luglio 2015, n. 26).
Diversamente, è privo di legittimazione il Consiglio Federale, in quanto organo che compone un ente collettivo e dunque mera articolazione interna, non dotata di autonoma capacità processuale, stando per essa in giudizio lo stesso ente di cui fa parte (ovvero la Federazione – Corte Federale d’Appello FISE, decisione 30 luglio 2019, n. 14).
In applicazione del principio secondo cui le condizioni dell’azione devono esistere al momento della proposizione della domanda e permanere sino alla decisione, l’accesso alla giustizia sportiva è consentito solo a coloro che fanno parte dell’ordinamento sportivo e fino a quando vi appartengono.
Questo principio è sancito dal comma 2 dell’art. 6 Codice Coni, di seguito riportato: “L’azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento sportivo federale”.
Dal lato passivo, invece, i tesserati devono ritenersi soggetti alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva per fatti verificatisi quando erano tesserati ed anche nel caso in cui il tesseramento venga meno nel corso del giudizio disciplinare e del conseguente giudizio (Collegio di Garanzia, Decisione, 11 ottobre 2016, n. 46; Collegio di Garanzia, sez. un., n. 11/2018).
Diversamente opinando, il mancato rinnovo del tesseramento sarebbe sufficiente ad evitare un procedimento disciplinare e, conseguentemente, garantirebbe la facoltà all’incolpato di tesserarsi allo scadere dei termini prescrizionali del procedimento disciplinare (Corte Federale d’Appello FIPAV, 23 gennaio 2024, proc. n. 5.23.24).
Il secondo comma dell’articolo in commento chiarisce quali sono i presupposti dell’azione, utilizzando una formula analoga a quella sancita dall’art. 100 c.p.c. e richiamando i principi dell’ordinamento statale.
L’accertamento dell’interesse ad agire contempla anche quello dell’idoneità della pronuncia a spiegare un effetto utile alla parte istante, rispetto allo specifico bene della vita dedotto nel petitum: il soggetto che agisce, infatti, “deve essere sia direttamente interessato che legittimato ad agire da parte dell’ordinamento sportivo” (Trib. fed., UITS, 6 maggio 2024, n. 5).
Relativamente alla legittimazione attiva delle società è stato chiarito come, in un procedimento disciplinare, la società non può agire anche in nome e per conto del suo Presidente, per le sanzioni al medesimo irrogate a titolo personale ed in conseguenza di condotte da lui tenute, sia pure in veste istituzionale.
Ciò, in applicazione del richiamo ai principi del giusto processo di cui all’art. 44, comma 1, Codice CONI, che consentono di considerare applicabili al processo sportivo anche i generali principi ricavabili dall’art. 81 c.p.c.
Nel giudizio di seconda istanza, infatti, la legittimazione ad agire spetta al soggetto che può vantare una posizione speciale e qualificata rispetto al provvedimento autoritativo dal cui effetto deriverebbe l’ingiusta lesione della propria situazione giuridica, giacché “l’interesse ad agire è caratterizzato dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Tale interesse deve essere non solo personale e diretto, ma anche attuale e concreto, e non solo ipotetico e virtuale per fornire una prospettiva di vantaggio” (Cass. civ., SS. UU., 2 novembre 2007, n. 23031).
In virtù di tali principi che, come ricordato, ricalcano quelli dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. (sul punto, Trib. Fed. FISE, 31 maggio 2019, n. 14), la rassegna e la ratifica delle dimissioni da una carica federale non consentono di desumere il difetto di interesse al reclamo che investa una sanzione disciplinare e non integrano le condizioni per rendere la decisione nel merito del reclamo inutiliter data (Corte Federale d’Appello, sez. un., FIGC, decisione 8 maggio 2023, n. 99).
Con riferimento alle elezioni dei delegati di categoria atleti e tecnici di una federazione, è stato chiarito che laddove la questione investa l’interesse alla legittimità della procedura e dei risultati connessi, “non è configurabile un’azione popolare mirante a conseguire la legalità, avendo tale azione carattere eccezionale e non essendo la stessa ammissibile al di fuori di una espressa previsione di legge, nel caso non esistente” (Collegio di Garanzia, sez. III, decisione 13 dicembre 2021, n. 110).
Per quanto attiene, invece, alla legittimità di una delibera di indizione e successiva convocazione dell’assemblea elettiva di una Federazione, si ritiene che le società affiliate hanno piena legittimazione ad agire per la relativa impugnazione, in virtù “del ruolo e della centralità svolta dalle affiliate nel contesto federale e ai fini di rappresentanza dei propri tesserati” (Trib. fed. FIDAL, 2 agosto 2024, n. 20).
Riferimenti bibliografici
Del Vecchio P., Giacomardo L., Sferrazza M., Stincardini R., La giustizia nello sport, Ed. Scientifica, Napoli, 2022.
Panzarola A., Sui principi del processo sportivo (riflessioni a margine dell’art. 2 del codice di giustizia sportiva), in Rdes, 2015.
Sandulli P., Ancora qualche riflessione sull’autonomia della giustizia sportiva e sul vincolo di giustizia, in Rdes, 2017.


