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La scuola classica e i principali valori che portarono alla nascita della criminologia

Storicamente la criminologia, nasce nel XVIII secolo sotto la spinta dell’Illuminismo, movimento nato dalla volontà di spiegare, tramite la ragione, tutto ciò che accade nel mondo che circonda l’uomo. In questo periodo, emergono diverse interpretazioni della devianza, tutte generalmente riconducibili alla Scuola classica.

Nonostante non sia nata con l’intento di proporre una teoria criminologica, la Scuola Classica troverà grande credito in coloro che, più in avanti, si occuperanno di criminali, soprattutto grazie agli studi di due importanti autori, Cesare Beccaria (1738-1794) e Jeremy Bentham (1748-1832), che contribuiranno a diffondere il pensiero della Scuola Classica nelle sue linee innovative.

Essi si oppongono alla natura arbitraria del sistema giudiziario dell’epoca, proponendo di basare le leggi e l’amministrazione giudiziaria sui diritti umani e sulla razionalità. Quest’ultima costituisce uno dei valori più importanti riconosciuti dalla Scuola Classica agli esseri umani, capaci di determinarsi liberamente (LIBERO ARBITRIO) in quanto esseri razionali.

Questi ideali, accompagnati anche da quelli che si riveleranno poi gli albori della rivoluzione industriale, portano alla nascita di una borghesia che si pone in netto contrasto con quella vecchia Aristocrazia che aveva sempre rivendicato la propria naturale superiorità: sino ad allora, infatti, vi erano poche leggi scritte che venivano applicate contro coloro che non facevano parte del ceto aristocratico. Nel XVIII secolo, l’Aristocrazia inizia a sentirsi assediata e minacciata dalle monarchie e dalla borghesia, frutto anche del pensiero dell’etica protestante, che rende legittima l’aspettativa delle persone di poter aver successo nel mondo, qualora si fossero impegnate sul lavoro. Il valore e l’importanza attribuiti a quest’ultimo sono frutto della Riforma protestante, che ha rappresentato un profondo mutamento dal punto di vista sociale e culturale che fa sì che da questo momento in poi, ciascun individuo abbia la consapevolezza di poter migliorare la propria condizione di vita grazie al lavoro.

Iniziano così a prevalere le idee riformatrici e naturalistiche che esortano all’osservazione del mondo e della realtà sociale, in aperta ribellione all’Autorità della Chiesa e dunque alla concezione religiosa del mondo. Anche il concetto di dignità umana arriva ad esercitare un’influenza molto significativa sugli autori Illuministi come Beccaria, Montesquieu ne “Lo spirito delle Leggi”, Rousseau e Diderot. La fiducia nell’apporto dello sviluppo scientifico, un nuovo sguardo alla ragione e al senso comune come elemento per combattere i vecchi ordinamenti e la protesta contro la superstizione e la crudeltà così diffuse, portarono tutti questi autori a ribellarsi contro l’accettazione indiscussa della tradizione e dell’autorità. Per questi filosofi l’uomo, nel suo stato originario, era nato libero ma era poi diventato dipendente da altri e lo sviluppo della società ne aveva limitato la libertà. Da una tale condizione l’uomo poteva rialzarsi tramite la legge, il solo mezzo per riconquistare la libertà perduta. Si andò allora diffondendo l’idea che la schiavitù e la tirannia dovevano essere soppiantate da una rinnovata protezione dell’uguaglianza, libertà e giustizia, i soli valori in grado di costituire una base solida all’emanazione delle leggi.

Questi autori illuministi riscossero grande successo presso i ceti borghesi e tutto ciò contribuì ad una lettura umanistica del sistema giudiziario e penale.

In questo periodo in cui l’etica, la morale e la responsabilità erano i principali temi di discussione, la legge doveva servire a proteggere la società e il singolo individuo, fungendo da deterrente al comportamento criminale.

2.1. Scuola Classica: le funzioni della pena e la pena di morte

La Scuola classica sottolineava la responsabilità morale e il dovere di ogni cittadino di pensare alle conseguenze del proprio comportamento. Andando contro il pensiero edonista (l’individuo agisce in maniera automatica in modo da massimizzare il piacere e ridurre il dolore), si affermava che gli individui dovevano essere in grado di soppesare il piacere derivante da un’azione illegale, rapportandolo con la punizione derivante da quella determinata azione. Per Bentham la pena costituisce un male in sé, qualcosa di negativo che però dev’essere applicato per evitare un male maggiore. La pena si giustifica allora come uno strumento avente due specifiche funzioni deterrenti.

La prima è di carattere specifico-individuale: la pena viene applicata al soggetto che ha delinquito in modo da infliggere una punizione sufficiente a controbilanciare il piacere che ha tratto con il reato. Questa quantità di dolore non deve superare quella del piacere per non ricadere nella pena arbitraria.

La seconda funzione è di carattere generale-sociale: la pena serve a scoraggiare i rei potenziali dimostrando loro che il reo non trae nessun guadagno dal reato. Ciò deve servire a mostrare a tutti che il comportamento criminale non paga e che tutti si devono astenere dal compiere tali comportamenti. Un presupposto fondamentale di tale concezione è che le pene siano regolamentate per legge, allo scopo di eliminare ogni discrezionalità dei giudici, considerati da Beccaria troppo portati a seguire le proprie inclinazioni personali.

All’importanza attribuita a questi principi, Beccaria associava la disapprovazione dell’uso della tortura per estorcere confessioni, sostenendo che per eliminare il crimine non era importante tanto la severità della pena, quanto la rapidità di esecuzione della sanzione in seguito alla commissione del reato. Infatti, più passa il tempo della commissione del reato e più l’ira e il fatto commesso perdono enfasi. Egli, inoltre, si opponeva alla carcerazione preventiva, che conduceva alla morte molti prigionieri ancor prima dell’inizio del processo, e soprattutto alla pena di morte. Quest’ultima non riguarda l’autorità legittima dello Stato: nessun cittadino ha il diritto di togliersi la vita e dunque neanche lo Stato può avvalersi di questa facoltà.

A questo proposito, Bentham sosteneva che la possibilità di comminare la pena capitale tendeva a rendere i membri di una giuria più tolleranti, sovvertendo in questo modo la legge. Se infatti un individuo può essere sanzionato con la pena di morte, i giudici devono essere più che certi della colpevolezza del soggetto, e diventeranno molto più tolleranti in termini umanitari, col rischio che la legge non venga applicata.

L’importanza attribuita dalla Scuola Classica alla libera scelta e alla razionalità umana porta a considerare gli individui come coloro che godono, e sono detentori, di c.d. diritti naturali (vita, libertà, proprietà). Una parte di questi diritti viene affidata allo Stato dai cittadini affinché si possa raggiungere il fine del bene comune, nonché la sua tutela e rispetto.

In una prospettiva, dunque, in cui lo Stato promulga le leggi che stabiliscono le punizioni per ogni violazione della legge, il crimine si configura come violazione del contratto e del sentimento di giustizia nella società. La pena è giustificata nella misura in cui serve a preservare il contratto sociale.

La pena assume, dunque, una funzione ETICO-RETRIBUTIVA e il soggetto è considerato rimproverabile per il male che ha commesso e, dunque, dotato di una responsabilità morale. Tre sono i principi fondamentali che sottostanno a questa concezione:

I. Volontà colpevole: il reato è violazione cosciente della norma penale. Perché la volontà sia cosciente essa deve essere innanzitutto libera.

II. Imputabilità: perché si abbia volontà colpevole occorre che colui che agisce abbia la concreta capacità di comprendere il valore etico-sociale delle sue azioni e di determinarsi in maniera libera rispetto a queste azioni: capacità di intendere e di volere;

III. Pena come retribuzione del male compiuto: pena non arbitraria ma con funzione etico-retributiva e, quindi, la pena deve essere: afflittiva, personale, proporzionata, determinata e inderogabile.

L’importanza di questi concetti porta i codici penali di molti Paesi ad ispirarsi alla Scuola Classica (es. in Italia, il Codice Zanardelli del 1889).

Docente formatore-Prof. Roberto Lasco

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