Il “diniego parziale mascherato” ex art. 696-bis c.p.c. alla luce della Consulta n. 202/2023: dalla mutilazione eziologica dei quesiti al dovere di rimessione alla Corte Costituzionale. Case study sul cd. “corto circuito” endoprocedimentale
L’istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, disciplinato dall’articolo 696-bis del codice di procedura civile, ha progressivamente assunto una funzione deflattiva e di tutela anticipata di primario rilievo all’interno della giurisdizione civile. Diversamente dall’accertamento tecnico preventivo tradizionale, condizionato dal pericolo nel ritardo e dall’urgenza del provvedere, il rimedio dell’articolo 696-bis prescinde da tali presupposti ed è preordinato alla formulazione di un parere tecnico volto ad accertare e quantificare i crediti derivanti da fatto illecito o da inadempimento, favorendo la transazione anticipata della lite.
Per quasi un ventennio il sistema processuale ha sofferto di un’evidente asimmetria di tutele, in quanto il rigetto del ricorso introduttivo era sottratto a qualsiasi forma di riesame collegiale. Con la storicamente nota Sentenza 10 novembre 2023, n. 202, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 669-quaterdecies e 695 del codice di rito nella parte in cui non consentivano di proporre il reclamo avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo. La Consulta ha così chiarito che il diniego di ammissione dell’indagine preventiva incide direttamente sull’effettività del diritto alla prova ex articolo 24 della Costituzione e sulla ragionevole durata del processo sancita dall’articolo 111 Costituzione.
Per comprendere appieno la portata della problematica e superare le mere astrazioni dogmatiche, occorre calarsi in un emblematico caso di studio (trattato nel pieno rispetto dell’anonimato), che illustra la sequenza di eventi mediante cui una corretta istanza istruttoria può venire paralizzata dal formalismo giudiziario e da decisioni monocratiche apparentemente riparatorie ma sostanzialmente illusorie.
La vicenda trae origine da un devastante incendio sviluppatosi in un complesso industriale. La parte danneggiata propone ricorso ex articolo 696-bis c.p.c. articolando diciotto specifici quesiti volti ad accertare le cause del rogo, le responsabilità di custodia e l’entità dei danni. Il Giudice Designato accoglie l’istanza e conferisce incarico al consulente tecnico d’ufficio sui quesiti proposti. Nel corso dei sopralluoghi, tuttavia, emergono rilevanti alterazioni dello stato dei luoghi, contrastate da un tempestivo provvedimento inibitorio reso in itinere. Nel contempo, il perito d’ufficio sollecita l’acquisizione degli atti del procedimento penale pendente, e il Pubblico Ministero autorizza formalmente la desegretazione e il rilascio del materiale probatorio al solo CTU.
Nonostante la formale autorizzazione del Pubblico Ministero, il consulente presenta un’istanza con cui chiede la riduzione dell’incarico, affermando di non possedere mansioni investigative. Il Giudice Monocratico, con ordinanza del 29 giugno, accoglie integralmente la richiesta dell’ausiliario ed espunge ogni quesito causale ed eziologico, riducendo l’accertamento a una sterile stima contabile dei costi.
Dinanzi a un provvedimento che svuota di senso l’azione, la difesa del harms danneggiato si trova imbrigliata in una tenaglia procedurale spietata. Per evitare la decadenza dal termine perentorio di quindici giorni stabilito dall’articolo 669-terdecies c.p.c. per l’impugnazione dell’ordinanza lesiva, l’avvocato è processualmente costretto a notificare e depositare il reclamo al Collegio, denunziando la natura di rigetto parziale mascherato. Contestualmente, lo stesso giorno, il difensore deposita dinanzi al Giudice Monocratico un’articolata istanza di modifica ed integrazione, chiedendo di ripristinare i quesiti eziologici o, in subordine, di sostituire i diciotto quesiti originari con una formulazione più sintetica ma comunque idonea ad accertare il nesso di causalità.
A questo punto si consuma un subdolo arroccamento procedurale. Il Giudice Monocratico si pronuncia sì prima dell’udienza fissata dinanzi al Collegio per la discussione del reclamo, ma accoglie l’istanza sol in apparenza: egli dispone infatti il ripristino dell’indagine eziologica limitando strettamente la cognizione del perito ai soli atti già depositati dal ricorrente nel fascicolo di parte. Tale limitazione produce un paralizzante effetto mutatis mutandis, eadem idem: la documentazione privata versata dall’attore non possiede infatti la forza asseverativa necessaria per dimostrare la genesi del rogo, laddove gli elementi decisivi risiedono unicamente negli atti d’indagine della Procura della Repubblica, la cui analisi era stata autorizzata dal Pubblico Ministero al solo consulente nominato dal Giudice. Di fronte a questo argine monocratico, l’ausiliario si trincea dietro il disposto ordinatorio, dichiarando che non utilizzerà le risultanze penali e confermando l’impossibilità di rispondere al quesito causale sulla base dei soli documenti di parte.
La manovra del primo giudice finisce per tarpare le ali alla difesa anche nella fase d’impugnazione. Qualora il ricorrente accetti il ripristino meramente formale e desista dal reclamo, si ritrova stritolato in un vicolo cieco: dovrà attendere la lontana conclusione delle indagini preliminari penali per accedere al fascicolo, per poi essere costretto a promuovere il successivo e lungo giudizio di merito al solo fine di richiedere una nuova consulenza tecnica d’ufficio che colmi la macroscopica lacuna sofferta nell’accertamento preventivo. In questo dilazionato intervallo temporale, inoltre, il rischio concreto di un’ulteriore e radicale alterazione dello stato dei luoghi minaccia di rendere impossibile al nuovo perito qualsiasi riscontro ispettivo diretto rispetto agli elementi che la Procura avrà a suo tempo repertato. Se invece il ricorrente insiste nel reclamo per denunziare la persistenza del diniego mascherato, il Tribunale in composizione collegiale — agendo in fase feriale e secondo un’interpretazione strettamente restrittiva della sentenza n. 202/2023 della Consulta — liquida la questione ritenendo che l’ordinanza monocratica abbia superato il rigetto, dichiarando il reclamo inammissibile e punendo la parte con la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato ex articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.
Tale drammatico scenario dimostra la fallacia dell’impostazione che qualifica la mutilazione dei mezzi d’indagine eziologica come un atto di mera direzione della consulenza. Nelle controversie sulla responsabilità aquiliana o contrattuale, la condotta e il nesso di causalità costituiscono il cuore dell’azione. Limitare il perimetro istruttorio alla sola documentazione di parte, precludendo l’esame del materiale probatorio penale declassificato, azzera la funzione conciliativa dell’articolo 696-bis c.p.c., poiché nessuna compagnia assicuratrice o convenuto accetterà mai una transazione sulla base di una stima contabile priva di riscontro eziologico. Inoltre, si determina una lesione irreparabile del diritto alla prova sancito dall’articolo 24 della Costituzione, vanificando la ratio della tutela anticipata e condannando la prova alla dispersione o alla paralisi.
Il magistrato adito in sede di reclamo di fronte a un simile circuito non può dunque rifugiarsi nella scorciatoia dell’inammissibilità in limine. Egli è chiamato a compiere una scelta fondamentale tra due opzioni ermeneutiche.
La prima strada è costituita dall’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata, in forza della quale il Collegio applica la Sentenza n. 202/2023 della Corte Costituzionale guardando alla sua ratio sostanziale. Se la Consulta ha dichiarato incostituzionale il divieto di reclamo di fronte al diniego d’accesso all’ATP, identica tutela deve garantire quando l’accesso all’indagine eziologica viene concesso in via meramente nominale ma svuotato nei fatti mediante la mutilazione delle fonti di prova decisive.
La seconda strada, qualora si ritenga insuperabile la formulazione letterale dell’articolo 669-quaterdecies c.p.c., impone di sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione. La questione è indubbiamente rilevante ex articolo 23 della Legge 87/1953, dipendendo l’esito del reclamo dalla perimetrazione della norma. Quanto alla non manifesta infondatezza, la disciplina contrasta con l’articolo 24 Costituzione per la lesione del diritto alla prova scientifica completa; con l’articolo 3 Costituzione per la palese irragionevolezza del trattamento riservato a chi subisce un rigetto mascherato da limitazione istruttoria; e con l’articolo 111 Costituzione, poiché costringe le parti a duplicare i giudizi per colmare nel merito le lacune istruttorie colpevolmente accumulate nella fase preventiva.
Anche la disciplina delle spese di lite e del raddoppio del contributo unificato necessita di un profondo ripensamento. Quando una parte si vede costretta ad azionare il reclamo nei quindici giorni per non incorrere nelle decadenze di legge di fronte a provvedimenti interlocutori del primo giudice che mutilano la sostanza dell’accertamento, sanzionare la difesa con la soccombenza pura rappresenta una vera stortura del sistema.
L’articolo 92, comma 2, c.p.c. impone la compensazione integrale delle spese quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, che risiedono manifestamente nella trappola procedurale tesa dall’alternanza tra scadenze perentorie, ordinanze monocratiche apparentemente riparatrici ma sostanzialmente mutilanti e la complessa evoluzione giurisprudenziale post-Consulta. Trasformare l’esercizio del diritto di difesa in una penalizzazione economica significa abdicare alla funzione della giurisdizione. Si richiede pertanto ai Giudici del Reclamo un vaglio rigoroso e sostanziale: riconoscere la reclamabilità dei rigetti eziologici mascherati, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale o neutralizzare le spese, affinché il formalismo non soffochi mai l’effettività della Giustizia.
NOTE BIBLIOGRAFICHE E RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI
- Corte Costituzionale, 10 novembre 2023, n. 202, in Giurisprudenza Costituzionale, 2023, 6, 2415 e ss., con nota di A. D’ANGELO, Il reclamo avverso il rigetto dell’A.T.P. conciliativa: la Consulta abbatte un ulteriore muro del formalismo cautelare.
- Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza 19 luglio 2023, n. 21903, in Foro Italiano, 2023, I, 2890, sulla funzione indefettibilmente eziologica e deflattiva della consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696-bis c.p.c.
- Cassazione Civile, Sezioni Unite, 1 febbraio 2022, n. 3086, in Rivista di Diritto Processuale, 2022, 3, 980, sui poteri d’indagine, di acquisizione documentale e di esame degli atti coperti da segreto declassificato da parte del consulente tecnico d’ufficio.
- Corte Costituzionale, 23 giugno 2006, n. 237, in Giustizia Civile, 2006, I, 1821, in tema di reclamabilità dei provvedimenti di istruzione preventiva e garanzia del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
- E. FABIANI, La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite tra istanze deflattive e garanzie del contraddittorio, in Riv. dir. proc., 2021, fasc. 2, pp. 512-540.
- G. VERDE, Diritto processuale civile. Vol. 2: Processo di cognizione, Cedam, Padova, 2022, pp. 310-325, in punto di ammissibilità dei mezzi di prova e limiti all’esercizio dei poteri ordinatori del giudice istruttore.
- C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, Diritto Processuale Civile, Vol. III, Giappichelli, Torino, 2023, p. 278 e ss., sulla natura e tipicità dei procedimenti di istruzione preventiva post-riforma Cartabia.
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, Art. 13, comma 1-quater (raddoppio del contributo unificato e suoi presupposti applicativi nei procedimenti camerali e cautelari).






