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Il sottile confine tra risparmio e denaro sporco (di Avv. Gianluca Bozzelli, Preside della Scuola di Analista finanziario)

Abstract

Il contributo traccia il confine tra riciclaggio e autoriciclaggio, distinguendo la condotta trasparente da quella dotata di ostacolo concreto valutato ex ante. Esplora cyberlaundering e cripto-asset, l’High Frequency Trading come possibile veicolo di riciclaggio, i sistemi Hawala, gli indicatori UIF e i money mule, la voluntary disclosure sul contante e il rischio di infiltrazione mafiosa nelle “imprese zombie”.

The paper traces the line between laundering and self-laundering, distinguishing a transparent transfer from conduct posing a concrete obstacle assessed ex ante. It explores cyberlaundering and crypto-assets, high-frequency trading as a potential laundering vehicle, Hawala systems, the UIF’s indicators and money mules, a cash voluntary disclosure, and the risk of mafia infiltration into “zombie firms”.

1. Il sottile confine del denaro sporco: riciclaggio e autoriciclaggio a confronto

Il panorama normativo italiano si è evoluto per colpire non solo chi occulta proventi illeciti altrui, ma anche chi “ripulisce” il frutto dei propri stessi delitti. La distinzione tra riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) è fondamentale: il primo richiede necessariamente il coinvolgimento di soggetti terzi estranei al delitto presupposto, mentre il secondo colpisce lo stesso autore del reato originario.

Mentre per il riciclaggio è sufficiente che la condotta renda anche solo più difficile l’identificazione della provenienza del denaro, per l’autoriciclaggio la legge richiede un ostacolo concreto e non generico. Questa differenza è cruciale: versare denaro derivante da una truffa direttamente sul proprio conto potrebbe non integrare l’autoriciclaggio se manca un artificio dissimulatorio, ma esportare le stesse somme in un “paradiso fiscale” che non collabora con l’Italia configura certamente il reato. La giurisprudenza ha chiarito che il risparmio d’imposta derivante da frodi fiscali rientra appieno nella nozione di “utilità” riciclabile, rendendo l’evasore un potenziale autoriciclatore nel momento in cui reimpiega tali somme in attività economiche.

2. L’ostacolo concreto: quando l’evasione si trasforma in reato finanziario

L’elemento della concretezza dell’ostacolo è il perno attorno cui ruota la punibilità dell’autoriciclaggio. Il giudice deve valutare la condotta con un criterio ex ante: deve cioè collocarsi al momento del fatto e verificare se l’attività avesse un’idoneità dissimulatoria, indipendentemente dal successo finale del nascondimento. La giurisprudenza ha ritenuto che lo spostamento di somme verso l’estero (es. in Croazia) per estinguere finanziamenti o acquistare beni di lusso come immobili o auto di alto valore costituisca un inquinamento dell’economia legale che supera la soglia del mero godimento personale.

Un caso emblematico riguarda l’uso di proventi illeciti per estinguere ipoteche o debiti bancari: tale operazione è considerata una specifica condotta di sostituzione, poiché il denaro transita verso un altro soggetto giuridico (la banca) e libera i beni del reo da pesi reali, ostacolandone la tracciabilità originaria. In sintesi, qualunque stratagemma che crei una situazione di apparenza volta a nascondere la “strada” percorsa dal denaro illecito integra la fattispecie penale.

3. Cyberlaundering: la nuova frontiera del riciclaggio nell’era dei cripto-asset

Internet agisce come un acceleratore per il fenomeno antico del riciclaggio, dando vita al cyberlaundering. Questa evoluzione permette ai criminali di allontanare i capitali dalle loro origini illecite con maggiore anonimato e velocità, sfruttando infrastrutture elettroniche e crimini informatici. Al centro di questo ecosistema si trovano le criptovalute, che presentano caratteristiche simili ai paradisi fiscali: guadagni sottratti ai regimi statali e identità ben nascoste.

La giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che l’investimento in bitcoin o altri asset virtuali costituisca un serio ostacolo all’identificazione del beneficiario finale. Tecniche come il chain-hopping (cambio rapido tra diverse valute virtuali) e l’uso di wallet creati con documenti falsi o deepfake rappresentano le nuove sfide per gli inquirenti. Il reato di autoriciclaggio si considera già perfezionato con la semplice operazione di cambio da euro a criptovaluta, avendo questa natura finanziaria e speculativa, a prescindere dall’utilizzo finale delle somme.

4. La speculazione ad alta frequenza: tra efficienza di mercato e rischi di riciclaggio

L’High Frequency Trading (HFT) indica scambi borsistici automatizzati eseguiti da algoritmi a velocità infinitesimali (durata media di 81 microsecondi). Sebbene presentino esigui margini per singola transazione, i volumi enormi possono condizionare i prezzi dei titoli e aumentare il costo della liquidità. Questi sistemi operano spesso in anonimato tramite il Direct Electronic Access, rendendoli strumenti potenzialmente utilizzabili per il riciclaggio.

In Italia, la tassazione sulle transazioni finanziarie (TTF) appare inadeguata: colpisce solo operazioni entro il mezzo secondo e quando gli ordini cancellati superano il 60%, ignorando che scambi speculativi tra 0,5 e 10 secondi pesano per il 63% del mercato. Il rischio è che le organizzazioni criminali utilizzino l’HFT e l’intelligenza artificiale non solo per speculare, ma anche per deresponsabilizzarsi penalmente, nascondendo la volontà umana dietro l’algoritmo. Le indagini stimano che tali “flash-crash” possano costare allo Stato fino a 500 milioni di euro in un solo giorno in termini di interessi sui titoli.

5. La banca ombra: Hawala e Hundi nella rete globale del denaro invisibile

Accanto alla tecnologia più estrema, persistono sistemi informali di trasferimento fondi come l’Hawala o l’Hundi, nati secoli fa e ora estesi globalmente. Questi sistemi si basano esclusivamente su codici di autenticazione e sulla fiducia tra intermediari (hawaladar), permettendo di muovere miliardi senza alcun trasferimento fisico di denaro e senza lasciare tracce documentali.

Questo “sistema bancario parallelo” sfugge alle statistiche ufficiali e viene spesso alimentato da proventi dell’evasione fiscale e del narcotraffico. Indagini della Guardia di Finanza hanno scoperto migliaia di agenzie di money transfer abusive che, tramite filiali colluse, trasferiscono frutti dell’evasione mediante migliaia di tranches sottosoglia (es. 1.999,99 euro) intestate a persone inesistenti, indirizzando i capitali verso piazze come la Cina o Singapore. È un flusso “inconsistente” che richiede strategie di monitoraggio mirate alla struttura della compensazione intersoggettiva.

6. Sottrazione fraudolenta: gli stratagemmi per sfidare il Fisco

L’art. 11 del D.lgs. 74/2000 sanziona chi, per sottrarsi al pagamento delle imposte, compie atti simulati o fraudolenti idonei a rendere inefficace la riscossione coattiva. La giurisprudenza definisce “atto fraudolento” qualunque stratagemma artificioso che generi una situazione di apparenza non corrispondente al vero. Non è necessario che il fisco sia effettivamente impossibilitato a recuperare il credito, essendo un reato di pericolo concreto: basta che l’azione abbia messo a rischio l’efficacia della procedura esecutiva.

Esempi tipici includono la cessione di quote societarie a figli conviventi dopo aver ricevuto avvisi di accertamento, mantenendo però l’amministrazione di fatto, o la cessione di rami d’azienda produttivi a nuove società lasciando i debiti tributari in una “bad company”. In tali casi, il sequestro può colpire non solo l’imposta evasa, ma beni per un valore pari al doppio del debito (per gli immobili) o aumentato della metà (per i mobili), al fine di coprire sanzioni e interessi.

7. Sentinelle di legalità: gli indicatori UIF per smascherare le operazioni sospette

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha emanato 34 nuovi indicatori di anomalia per aiutare i soggetti obbligati a identificare le operazioni sospette (SOS). Il “sospetto” non è una denuncia penale ma un giudizio tecnico oggettivo basato sull’incoerenza tra l’operatività e il profilo economico del cliente. Nel primo semestre del 2025 le SOS sono aumentate del 15,6%, raggiungendo quota 80.930, con una forte spinta dai settori dei giochi e dei cripto-asset.

Tra gli indicatori più rilevanti figurano l’uso di strutture opache (trust, fiduciarie), l’acquisto di beni a prezzi sproporzionati, l’operatività ripetuta in criptovalute priva di convenienza economica e l’uso di sistemi di pagamento informali. Particolare attenzione è rivolta ai money mule o “prestaconto”, soggetti che offrono la propria identità per incassare e girare fondi illeciti in cambio di una commissione, frammentando i capitali per superare i controlli. L’obbligo di segnalazione scatta indipendentemente dall’entità del fondo e deve essere assolto senza ritardo.

8. Intelligenza artificiale e AML: la sfida tecnologica al crimine finanziario

Dato l’enorme volume di dati (150.000 segnalazioni annue gestite da soli 80 analisti), l’uso dell’Intelligenza Artificiale è diventato indispensabile per il contrasto al riciclaggio. Sistemi di machine learning possono analizzare big data in tempo reale per identificare pattern illegali e parole chiave sospette (come “regalo” o “donazione”) usate per occultare transazioni. L’IA permette inoltre una verifica biometrica dei clienti più efficace, rilevando microespressioni o immagini false nei controlli a distanza.

Tuttavia, l’IA presenta dei rischi: le organizzazioni criminali potrebbero usarla per deresponsabilizzarsi penalmente. Il legislatore italiano, con la legge 132/2025, ha introdotto aggravanti per la manipolazione del mercato tramite IA, chiarendo che lo strumento tecnologico non deve mutare i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva della responsabilità penale. La sfida è combinare l’accuratezza digitale con la capacità analitica umana per creare sistemi di rating e modelli previsionali capaci di classificare le SOS in base al rischio reale.

9. Il tesoro nelle cassette: una voluntary disclosure per il contante sommerso?

Si stima che in Italia e all’estero vi siano circa 150 miliardi di euro in contanti chiusi nelle cassette di sicurezza, cifre oggi probabilmente aumentate. Questo “tesoro” non può essere utilizzato per acquisti rilevanti senza rischiare accertamenti o accuse di autoriciclaggio. Una proposta operativa riguarda una voluntary disclosure sui contanti basata sull’accertamento sintetico: se un contribuente detiene contante non in linea con il suo reddito dichiarato, si presume che derivi da evasione fiscale.

L’idea è di permettere un’autodenuncia dell’evasione con una tassazione agevolata a patto che il contribuente provi l’origine puramente fiscale dei fondi, escludendo quelli da crimini gravi come droga o corruzione. Questo meccanismo incentiverebbe l’emersione di capitali “persi” che potrebbero essere reinvestiti legalmente, portando risorse fresche all’Erario. Per evitare abusi, la procedura richiederebbe una verifica rigorosa della Guardia di Finanza sul collegamento effettivo tra il “nero” e le omissioni dichiarative.

10. Imprese zombie e procedure concorsuali: il rischio di infiltrazione criminale

Oltre 100.000 imprese italiane (più del 2% del totale) risultano infiltrate dalla criminalità organizzata con fini di riciclaggio tra il 2001 e il 2020. Queste sono spesso “imprese zombie”: aziende non più vitali tenute artificialmente in vita dal sostegno finanziario criminale, che alterano la concorrenza e allontanano i controlli bancari riducendo le interazioni con gli istituti di credito. Un settore particolarmente vulnerabile è l’immobiliare, con probabilità di infiltrazione doppia rispetto alla media.

Il rischio maggiore oggi riguarda l’uso abusivo delle procedure concorsuali. L’omologazione di un concordato o di una transazione fiscale può diventare una “lavatrice” di capitali se un terzo assuntore (falsamente tale) immette finanza esterna di dubbia provenienza per cancellare debiti e responsabilità penali. Sebbene lo “stato di crisi” possa essere una causa di non punibilità per i reati tributari, una valutazione troppo morbida da parte del giudice rischierebbe di avallare il rientro nel mercato legale di capitali sporchi, premiando chi ha accumulato vantaggi illeciti evadendo le tasse.

Riferimenti normativi e di prassi

Normativa e fonti europee: artt. 648-bis, 648-ter.1 e 648-quater c.p.; art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (in part. art. 41); Reg. (UE) 2023/1114 (MiCA); art. 1, commi 491-500, l. 24 dicembre 2012, n. 228 (imposta sulle transazioni finanziarie); l. 23 settembre 2025, n. 132 e Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act); art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento sintetico); d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).

Prassi e rapporti istituzionali: Provvedimento della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) del 12 maggio 2023 recante gli indicatori di anomalia (34 indicatori), in G.U. n. 121 del 25 maggio 2023, applicabile dal 1° gennaio 2024; UIF, Rapporto annuale per il 2024, n. 17 – 2025 (10 giugno 2025); Eurispes, Rapporto Italia 2026, 38ª edizione, 2026.

Bibliografia essenziale

G. Civello, Autoriciclaggio e cosiddetto «risparmio di imposta»: per la Cassazione, la nozione di «altra utilità» va interpretata estensivamente, in Archivio Penale (web), 2020, n. 1.

R. Cordeiro Guerra, Reati fiscali e autoriciclaggio, in Rassegna Tributaria, 2016, p. 317 ss.

A.M. Dell’Osso, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, Giappichelli, Torino, 2017.

A.M. Maugeri, L’autoriciclaggio dei proventi dei delitti tributari, in E. Mezzetti – D. Piva (a cura di), Punire l’autoriciclaggio. Come, quando e perché, Giappichelli, Torino, 2016, p. 101 ss.

L. Troyer – S. Cavallini, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del «vicino ingombrante», in Diritto Penale Contemporaneo – Riv. trim., n. 1/2015, p. 104 ss.

M. Naddeo, Nuove frontiere del risparmio, Bitcoin Exchange e rischio penale, in Diritto penale e processo, n. 1/2019, p. 10 ss.

M. Giuca, Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del riciclaggio, in Diritto Penale Contemporaneo – Rivista Trimestrale, n. 1/2021.

Giurisprudenza di riferimento

Cass. pen., Sez. II, n. 2868/2022 (investimento di proventi illeciti in criptovalute quale serio ostacolo all’identificazione del beneficiario)

Cass. pen., Sez. II, n. 27023/2022 e n. 27024/2022 (acquisto di bitcoin come atto speculativo idoneo a ostacolare la tracciabilità)

Cass. pen., Sez. II, n. 36121/2019 (idoneità della condotta valutata ex ante; l’intervenuta tracciabilità non esclude il reato)

Cass. pen., Sez. Un., n. 12213/2018 (nozione di «atti fraudolenti» ex art. 11 d.lgs. 74/2000: occorre natura simulatoria o fraudolenta, non la mera idoneità)

Cass. pen., Sez. III, n. 10763/2021 (sottrazione fraudolenta quale reato di pericolo concreto; giudizio ex ante)

Cass. pen., Sez. V, n. 37326/2019 (operazioni straordinarie in sé lecite — es. scissione, cessione d’azienda — di natura fraudolenta desunta dal caso concreto)

Cass. pen., Sez. II, 24 febbraio 2020 (ud. 27 novembre 2019), Banchi (risparmio d’imposta come «altra utilità»; rapporti con l’art. 11 d.lgs. 74/2000)

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