Home / Scienze Economiche / EVASIONE FISCALE E AUTORICICLAGGIO: ASPETTI SOTTOVALUTATI DEI PRESIDI D’IMPRESA SECONDO IL RAPPORTO EURISPES DI FEBBRAIO 2026 (di Avv. Gianluca Bozzelli, Preside della Facoltà di Analista finanziario). Parte prima (1).

EVASIONE FISCALE E AUTORICICLAGGIO: ASPETTI SOTTOVALUTATI DEI PRESIDI D’IMPRESA SECONDO IL RAPPORTO EURISPES DI FEBBRAIO 2026 (di Avv. Gianluca Bozzelli, Preside della Facoltà di Analista finanziario). Parte prima (1).

(1) Autoriciclaggio o riciclaggio?

Le principali differenze tra il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e quello di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) risiedono principalmente nel soggetto che compie l’azione, nella natura dell’ostacolo frapposto all’identificazione dei beni e nella finalità di impiego dei proventi illeciti. Se detti beni e denari sono impiegati in attività economiche, si commette il reato di analoga gravità previsto dall’articolo 648-ter.

La differenza più significativa riguarda l’autore della condotta criminosa: il riciclaggio può essere commesso solo da soggetti che si trovino “fuori dei casi di concorso nel reato” presupposto. In altre parole, richiede necessariamente il coinvolgimento di soggetti terzi, estranei al delitto principale da cui provengono i beni. L’autoriciclaggio è invece reato commesso dallo stesso soggetto che ha realizzato o concorso a realizzare il delitto presupposto. Quindi che anche i reati tributari, societari e di crisi d’impresa, allorché i proventi illecitamente conseguiti vengono direttamente trasferiti, investiti o impiegati in attività economiche, possono costituire i delitti-presupposto di tali tipi di reati La fattispecie è stata introdotta proprio per superare le difficoltà concrete consistenti nell’identificare e punire l’autore del reato originario che provvede autonomamente alla “ripulitura” delle somme illecite. Dirimente è anche la natura dell’ostacolo all’identificazione. I due reati differiscono per l’intensità della condotta necessaria a configurare l’illecito. 

La norma del 648-bis sanziona qualunque attività di sostituzione o trasferimento di utilità che sia idonea a impedire o anche solo ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. La giurisprudenza di legittimità è molto rigorosa: è sufficiente che l’accertamento della provenienza sia reso più difficile, anche senza essere impedito definitivamente « integra il reato di riciclaggio, ex art. 648 bis cod. pen., il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell’aggirare la libera e normale esecuzione dell’attività posta in essere» (2). 

Sul punto, è da precisare come, per configurare il reato di riciclaggio, appaia sufficiente in giurisprudenza che la tracciabilità del percorso dei beni sia anche solo ostacolata: «Non c’è dubbio, infatti, che le disposizioni di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., pur configurando reati a forma libera, richiedono che le condotte di riciclaggio o di reimpiego siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, risultando dirette in ogni caso ad ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa di denaro, beni o altre utilità; è altrettanto vero, però, che tale obiettivo ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono affatto l’accertamento, o la astratta individuabilità, della origine delittuosa del bene, non trattandosi di evento del reato» (3). È stato infatti affermato che si configura di per sé un autonomo atto di riciclaggio allorquando si procede a prelevare o trasferire fondi successivamente a precedenti versamenti ed è riciclaggio anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito (4): «Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi deposita in banca danaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, pel solo fatto dell’avvenuto deposito il denaro stesso viene automaticamente sostituito, essendo l’istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tantundem […]. Per la stessa ragione il mero trasferimento del denaro di provenienza delittuosa da un c/c ad un altro diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito costituisce riciclaggio mediato, anch’esso punibile ai sensi dell’art. 648 bis c.p. […]» (5).

Diversamente, nell’autoriciclaggio è richiesto un “ostacolo concreto” (e non generico) all’identificazione della provenienza. Ciò significa che devono essere messi in atto artifici, spesso contabili o simulatori, che rendano effettivamente difficoltosa la ricostruzione dei flussi finanziari. Manca il presupposto del reato di autoriciclaggio allorquando ad esempio, il provento di un reato viene semplicemente versato sul conto corrente personale dell’autore senza ulteriori manovre dissimulatorie. Se, invece, la stessa somma viene illecitamente esportata in un “paradiso fiscale” o in un Paese non collaborativo con l’Italia, scatterà senz’altro il presupposto della punibilità ex art 648-ter.1, consistente appunto nel «concreto ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa».

Ulteriore distinzione riguardala modalità e destinazione dei proventi, ovvero il come e il dove vengono impiegati i capitali sporchi. Nel riciclaggio la condotta consiste nel sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità, oppure nel compiere altre operazioni per occultarne l’origine. Se tali beni vengono poi impiegati in attività economiche da un terzo, si configura il reato di reimpiego (art. 648-ter). Il reato di autoriciclaggio, sotto il profilo oggettivo, si configura quando il soggetto impiega, sostituisce o trasferisce i proventi illeciti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative : lo scopo della norma è sanzionare l’immissione di capitali illeciti nel circuito dell’economia legale, quindi con una finalità specifica di utilizzo (6).

Anche sotto  altri profili le due tipologie di reato si distinguono: clausola di non punibilità e godimento personale. L’autoriciclaggio prevede una specifica esimente che non trova un corrispettivo diretto nella disciplina del riciclaggio: si esclude la punibilità per autoriciclaggio se i proventi del reato sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. Se, per fare un esempio, un ladro usa il denaro che egli stesso ha rubato per le proprie spese correnti, allora non risponderà di autoriciclaggio: «[…] lo spostamento ovvero l’impiego in qualunque forma di rilevanti somme di denaro di provenienza illecita non può beneficiare della non punibilità di cui al comma 4 dell’art. 648 terl c.p., anche laddove tali condotte fossero finalizzate a meglio godere del denaro stesso o a far fronte a spese personali dell’autore del reato presupposto, perché si tratta di situazioni che naturalmente incidono in maniera decisiva sull’economia legale, compromettendola, sì da risolversi in una delle condotte sanzionate dal comma 1. La non punibilità per godimento personale va pertanto limitata all’utilizzo del profitto illecito per ragioni strettamente contingenti ed esclusa quando per la pluralità degli acquisti effettuati e dei trasferimenti verso altri conti correnti si manifesti una evidente attività di trasformazione del denaro in altri impieghi e beni con chiaro intento speculativo ed effetto decettivo.» (7). Il limite all’esimente però trova spazio solo se il soggetto gode dei beni in modo diretto, senza compiere operazioni atte a ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza e senza che queste condotte inquinino l’ordine economico. Lo spostamento di ingenti somme all’estero per acquisti personali di elevato valore (come immobili o auto di lusso) è stato invece ritenuto idoneo a configurare il reato poiché incide sull’economia legale. In un caso rappresentativo, la Suprema Corte ha rilevato che integra il delitto di riciclaggio la condotta di colui che, consapevolmente, ricevuti assegni la cui provvista è provento di delitto, li gira a terzi (8).

In sintesi, mentre il riciclaggio si focalizza sull’azione di un terzo che aiuta a nascondere proventi altrui, l’autoriciclaggio mira a colpire l’autore del reato che reinveste i propri profitti illeciti in modo da inquinare attivamente il mercato economico, richiedendo per la condanna una prova di fraudolenza più specifica, sebbene la genericità della formula usata dal legislatore comporti comunque un’ampia discrezionalità dell’Autorità giudiziaria (“ostacolo concreto”).

(2) Esempi di quid pluris dissimulatorio nell’autoriciclaggio

L’ostacolo concreto all’identificazione della provenienza delittuosa rappresenta pertanto l’elemento centrale che distingue il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) da altre condotte meno gravi o non punibili. Mentre nel riciclaggio è sufficiente una condotta che renda anche solo “più difficile” l’accertamento, per l’autoriciclaggio la legge richiede un quid pluris, ovvero un’attività dotata di una specifica capacità dissimulatoria. Il Rapporto (pag. 35) si sofferma, e appare utile rimarcare, in cosa consista e come venga valutato tale requisito ulteriore dissimulativo, in relazione all’evasione fiscale. 

L’ostacolo deve essere concreto e non generico: non basta la semplice detenzione o il trasferimento del denaro, ma occorre che siano messe in atto manovre che creino una situazione di apparenza diversa dalla realtà. Sul punto è apparso fondamentale il supporto interpretativo del giudice di legittimità, che ha di recente affermato che configurano il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte anche i comportamenti che appaiono formalmente leciti, ma che, nel loro complesso, rappresentano uno stratagemma finalizzato a sottrarre garanzie patrimoniali all’esecuzione del debito da parte dell’Amministrazione finanziaria (9). Vengono pertanto in rilievo due profili: capacità dissimulatoria (la condotta deve essere idonea a ostacolare la ricostruzione della “strada” percorsa dal denaro e della sua destinazione finale) e valutazione ex ante (il giudice deve verificare non se l’occultamento sia riuscito perfettamente, ma se l’attività fosse idonea a dissimulare nel momento in cui è stata compiuta, indipendentemente dal fatto che le autorità siano poi riuscite a scoprire l’illecito).

Alcuni esempi pratici di come la concretezza dell’ostacolo è stata interpretata dalla giurisprudenza:

  • trasferimenti all’estero: l’esportazione di capitali illeciti in un altro Paese, specialmente se verso “paradisi fiscali” o Stati non collaborativi, è considerata di per sé evocativa di una volontà di occultamento e costituisce un ostacolo concreto;
  • intestazione a terzi: il reinvestimento di profitti attuato attraverso l’intestazione a “teste di legno” (prestanome o società di comodo) configura una chiara condotta dissimulatoria, essendo per esempio sussistente il reato di riciclaggio in capo al rappresentante legale e al socio di una società che abbiano fatto transitare dalla contabilità «come finanziamento soci non oneroso», i proventi derivanti da un contrabbando di idrocarburi ascritto ad un loro parente (10);
  • operazioni finanziarie complesse: anche l’uso di denaro “sporco” per estinguere debiti bancari o ipoteche su immobili è considerato autoriciclaggio, poiché il denaro cambia destinazione e transita nella disponibilità di un soggetto giuridico diverso (la banca), rendendo più difficile tracciarne l’origine (11).
  • cessioni fraudolente di rami d’azienda: pur in sé lecite, divengono fraudolente ai fini del reato di sottrazione fraudolenta laddove siano connotate da elementi di artificio tali da rendere più difficoltosa la procedura di riscossione (12).
  • utilizzo di criptovalute: l’investimento di proventi illeciti in monete virtuali è ritenuto un serio ostacolo all’identificazione del beneficiario finale a causa della natura anonima e complessa della tecnologia blockchain e dell’uso di exchange esteri (13).

Di contro, la concretezza dell’ostacolo non è stata ravvisata quando la condotta è “trasparente” o priva di artifici, ovvero nei casi di:

versamento diretto (se il denaro proveniente da un reato — es. truffa o evasione — viene semplicemente versato sul conto corrente personale dell’autore del reato senza ulteriori manovre per nasconderlo) in questo caso manca il presupposto dell’autoriciclaggio; 

mero godimento personale, non si rinviene ostacolo concreto se il soggetto utilizza i beni direttamente per bisogni primari  — es. consumare un genere alimentare rubato — o spese correnti, a patto che non compia operazioni atte a inquinare l’economia legale o a mascherare la provenienza dei fondi (14).

Sotto tale ultimo profilo, il limite della clausola del godimento personale di cui al quarto comma dell’art. 648 ter 1 cod.pen., risiede nella capacità di inquinamento dell’economia legale, basato sulla tutela dell’ordine economico, che rappresenta il bene giuridico protetto e con riferimento al reinvestimento di profitti illeciti costituiti da somme di denaro. Non si può invocare il “godimento personale” quando l’impiego delle somme, per la loro entità o modalità, è idoneo a inquinare il circuito economico legale. In particolare, non rientrano nel godimento personale (e sono quindi punibili come autoriciclaggio): l’acquisto di beni di rilevante valore come immobili, auto di lusso o motoveicoli, l’acquisizione di compagini societarie, neppure l’estinzione di finanziamenti o mutui: in definitiva, qualunque operazione che comporti l’impiego di somme significative in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Lo spostamento di denaro verso Paesi esteri (paradisiaci o non collaborativi) è considerato di per sé un atto evocativo della volontà di occultamento, che va oltre il semplice godimento personale e configura il reato di autoriciclaggio.

In sintesi, affinché l’uso sia considerato “solo per godimento personale“, l’attività del reo non deve avere una capacità dissimulatoria e non deve incidere negativamente sull’economia legale attraverso il reimpiego di capitali illeciti. Se l’ammontare del denaro è significativo e viene riadoperato in transazioni complesse o acquisti di alto valore, la legge presume un inquinamento del mercato che supera la soglia della mera utilizzazione privata.

(3) L’evoluzione dell’illecito: tra risparmio fiscale e autoriciclaggio

  1. Finanziarizzazione del reato

La tutela del sistema economico, vero bene giuridico protetto, si persegue, in definitiva, ostacolando il reinvestimento di capitali illeciti nei processi produttivi. Pertanto, anche i reati tributari sono stati fatti rientrare nella definizione di “attività criminosa”, i cui proventi possono oggi costituire oggetto di operazioni di money laundering. Appare pertanto necessario evidenziare che anche l’impiego, la sostituzione o il trasferimento in attività economiche dei proventi da evasione fiscale integrano il delitto di riciclaggio.

L’aspetto è infatti ampiamente sottovalutato da larga parte dell’imprenditoria italiana, che ancora considera lecito ogni forma di risparmio fiscale, con scarsa attenzione a quelle forme che degenerano in evasione penalmente rilevante. Sotto tale profilo, il Rapporto rappresenta un’ importante forma di sensibilizzazione, che si spera venga colta.

Il rapporto tra evasione fiscale e riciclaggio ha subìto un’evoluzione profonda, trasformandosi da una semplice vicinanza fenomenologica a un legame giuridico e strutturale indissolubile. Come emerge dall’analisi in esame, non ci troviamo più di fronte a sistemi separati, ma a una vera e propria forza determinante un circuito vizioso, in cui anche il risparmio d’imposta illecito diventa il carburante per operazioni di inquinamento del mercato legale. Spesso infatti, per quanto i due fenomeni seguano direzioni talvolta diverse, le organizzazioni criminali alimentano una spirale viziosa in cui si immettono nel circuito economico le risorse illecitamente accumulate, ma poi, nell’intento di sottrarsi anche al pagamento dei tributi, se ne occultano le disponibilità, dissimulandone la reale natura, provenienza, titolarità effettiva ed ubicazione, nonché alimentando ulteriori fenomeni di evasione.

Si assiste a una forma di finanziarizzazione del reato tributario, per cui il risparmio d’imposta così acquisito trasmuta da mero inadempimento amministrativo a vera e propria “altra utilità”, capace di innescare la responsabilità penale per riciclaggio e autoriciclaggio. Il passaggio interpretativo fondamentale di un recente orientamento (15) chiarisce che la ricchezza “risparmiata” al Fisco, una volta reinvestita, muta natura: da debito non pagato diventa capitale illecito che deve essere mimetizzato per circolare nel mercato. Quando tale risparmio viene investito, si verifica un salto di qualità giuridico: la condotta non riguarda più solo l’evasione fiscale, ma può integrare i più gravi delitti di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), se posto in essere mediante sofisticati artifici contabili e la falsificazione dei bilanci, che alimentano la cosiddetta economia sommersa e generano flussi di denaro capaci di determinare gravi distorsioni dei sistemi di mercato, alterando anche le condizioni di libera concorrenza tra le imprese.

Il risparmio d’imposta viene così considerato a tutti gli effetti un provento del reato: la maggiore ricchezza che rimane nel patrimonio del reo grazie al mancato versamento delle tasse rientra nella nozione di “altra utilità” indicata dalla norma penale. Pertanto, nel momento in cui questa somma viene impiegata, sostituita o trasferita in attività economiche, finanziarie o speculative, si configura l’aspetto materiale del riciclaggio o — se è lo stesso autore del reato tributario a investire il risparmio — dell’ autoriciclaggio.

Una delle conseguenze più rilevanti riguarda l’entità delle somme che lo Stato può sequestrare. La giurisprudenza ha recentemente interpretato la norma nel senso che la confisca non si limita all’importo dell’imposta evasa (il profitto diretto), ma si estende all’intero prodotto del reato. In tema di confisca ex art. 648-quater c.p., infatti, è suscettibile di ablazione non solo il profitto del reato, ma anche il prodotto di esso, essendo necessario sottrarre alla criminalità i risultati dell’attività illecita, che non si esauriscono nei soli vantaggi derivati, in via diretta o mediata, dai delitti presupposti, ma comprendono anche quanto forma oggetto delle successive fasi

di reinvestimento o trasformazione degli anzidetti proventi (16). Tale linea è stata infine da ultimo confermata anche dalla Suprema Corte (17), la quale ha ancora evidenziato che l’art. 648- quater Cod. pen. stabilisce che, quando si procede per taluno dei reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 Cod. pen. «è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto». Il secondo comma della suddetta norma disciplina, poi, la confisca per equivalente, stabilendo che: «(…) nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, del prodotto o del profitto dei reati di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato». Per espressa previsione normativa, dunque, nei casi di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, mentre la confisca diretta può riguardare tanto il profitto quanto il prodotto del reato, la misura per equivalente può essere estesa anche al prezzo del reato.

Secondo il criterio dell’incremento del valore, se l’imposta evasa viene investita e produce dei guadagni, l’intera somma incrementata dalle operazioni di investimento è soggetta a confisca. Semplificando con un esempio, se un soggetto evadesse un milione di euro di tasse ed imposte e investisse l’importo corrispondente in una qualsiasi moneta virtuale, e questa raddoppiasse di valore, non si procederebbe a confisca del solo milione di euro evasi, ma dell’intero valore attuale della moneta virtuale (pari, nell’esempio a due milioni), in quanto la moneta virtuale, al valore attuale costituisce il frutto complessivo dell’attività illecita.  

Sotto diverso profilo, l’investimento del risparmio d’imposta esclude quasi sempre la possibilità di invocare la clausola di non punibilità per “mero godimento personale“. L’impiego di rilevanti somme di denaro in attività economiche o l’acquisto di beni di alto valore (immobili, auto di lusso, partecipazioni) inquinano l’economia legale e non possono essere considerati semplici utilizzi privati esenti da pena. Qualora il risparmio d’imposta derivi da un’attività imprenditoriale e venga fatto transitare nella contabilità sotto forma di finanziamento soci o operazioni simili, gli amministratori rischiano la condanna per concorso in riciclaggio o autoriciclaggio, specialmente se siano rinvenibili indici della volontà di occultare l’origine illecita dei fondi (18). La responsabilità a titolo di concorso dell’amministratore di diritto in tali ultimi reati non può infatti derivare puramente e semplicemente dall’assunzione della carica, in quanto le condotte di sostituzione dei proventi illeciti punite per riciclaggio e autoriciclaggio costituiscono un quid pluris rispetto alle “semplici”attività di evasione fiscale e richiedono pertanto la prova, sotto il profilo soggettivo, di un concorso, quantomeno morale, da parte del legale rappresentante, che consista nella coscienza e volontà che la società sia stata o venga utilizzata anche per il compimento di tali attività, non bastando una generica coscienza della destinazione della struttura ad attività di elusione/evasione fiscale.

In sintesi, dovrebbe essere ormai noto all’imprenditore che investire l’illecito risparmio d’imposta trasforma una mera violazione fiscale in un reato finanziario complesso, rischiando di esporre l’evasore/investitore a pene detentive più elevate e alla perdita non solo di quanto risparmiato, ma di tutto il valore generato dall’investimento stesso.

2. Inesistenza, sottofatturazione e sovrafatturazione

Le operazioni di sovrafatturazione e sottofatturazione rientrano nella tradizionale tecnica degli strumenti utilizzati per fornire una copertura apparentemente lecita a spostamenti di denaro che hanno in realtà un’origine delittuosa.  La distinzione tra le fatture oggettivamente inesistenti e quelle sovraesposte (o sovrafatturate) riguarda la realtà dell’operazione commerciale documentata e l’esattezza dell’importo indicato nel documento contabile. Entrambe le pratiche rientrano nella “tradizionale” tecnica delle false fatture, utilizzata per fornire una copertura fittizia a spostamenti di denaro di origine delittuosa. Queste operazioni si configurano come una forma di falsità ideologica o materiale nei documenti contabili e si distinguono per diverse caratteristiche:

  • Sovrafatturazione: consiste nell’emettere o ricevere fatture per importi superiori a quelli effettivamente corrisposti per la transazione di beni o servizi; questa tecnica viene spesso utilizzata per “gonfiare” i costi aziendali, riducendo così l’utile imponibile e il carico fiscale, oppure per giustificare l’uscita di ingenti capitali verso altri soggetti o conti esteri.
  • Sottofatturazione: riguarda al contrario l’emissione di documenti per importi inferiori rispetto al valore reale della transazione. In questo caso, l’obiettivo è solitamente quello di occultare parte dei ricavi per evadere le imposte sulle vendite o per trasferire beni a prezzi di favore, nascondendo la reale consistenza economica dell’operazione.
  • Fatturazione per operazioni oggettivamente inesistenti: il documento fiscale non viene emesso per importi superiori o inferiori, ma con esso si pretende didocumentare una transazione che non è mai avvenuta in alcun modo; l’intero documento è quindi una finzione assoluta creata esclusivamente per generare costi fittizi o giustificare flussi finanziari illeciti.

3. Finalità e impatto fiscale

L’illecito tributario derivante da queste manipolazioni contabili funge da copertura fittizia per il transito di capitali “sporchi” con finalità diretta «all’accumulazione di ricchezza» (19). Sebbene diverse nelle modalità, le citate tipologie di frode perseguono scopi simili all’interno del sistema economico: Nello specifico:

  • Dissimulazione: grazie a queste false fatture, somme di denaro anche di importo rilevante, di origine criminale possono essere trasferite tra soggetti diversi (o verso l’estero), in tal modo facendole apparire come pagamenti per normali transazioni commerciali.
  • Inquinamento del mercato: l’uso di documenti falsi permette di immettere risorse illecite nel circuito economico legale, alterando la libera concorrenza, penalizzando chi opera seguendo faticosamente le regole.
  • Copertura per il riciclaggio: l’illecito tributario fornisce un’apparente copertura agli spostamenti di capitali “sporchi”; attraverso l’alterazione delle fatture, il denaro di origine criminale può essere mimetizzato e trasferito, rendendo difficile individuarne la reale provenienza.
  • Erosione della base imponibile ed evasione: le tecniche evasive permettono di abbattere l’utile imponibile delle imprese attraverso l’indicazione di costi gonfiati o inesistenti, sottraendo così capitali alla tassazione.

(4) Le condotte più frequenti di reati tributari

Chiarito il presupposto fondamentale del reato tributario, ovvero che la condotta illecita generi un profitto che viene poi reimpiegato in attività economiche, finanziarie o speculative, senza pretesa di esaustività, di seguito si indicano le condotte di autoriciclaggio che con maggiore frequenza sono connesse ai reati di natura tributaria:

  • Frodi nelle fatturazioni

Nel paragrafo che precede ci si è soffermati sulle frodi fiscali più comuni. L’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o per importi gonfiati (sovra o sottofatturazione) al fine di abbattere l’imponibile fornisce spesso la copertura necessaria per spostare denaro di origine delittuosa, che viene poi “ripulito” attraverso il reinvestimento.

  • Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Disciplinato dall’art. 11 del D.lgs. n. 74/2000, il reato si configura quando un soggetto, per sottrarsi al pagamento di imposte, aliena simulatamente i propri beni o compie altri atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la riscossione coattiva da parte dell’Erario. Più innanzi ci si soffermerà sui più comuni strumenti di sottrazione come i fondi patrimoniali, le società fiduciarie o i trust, che ben possono essere finalizzati a questo scopo illecito, costituendo la base per successivi atti di autoriciclaggio se i beni così “protetti” vengono reimpiegati in attività economiche. Anche il recente sistema di prevenzione e soluzione della crisi di impresa (al quale si accennerà più innanzi) può essere utilizzato per finalità illecite, che i players del sistema preventivo e risolutivo devono non poco impegnarsi per scongiurare.

Frode fiscale

  • Il delitto di frode fiscale è un reato presupposto cardine del riciclaggio e dell’autoriciclaggio. Un aspetto cruciale è che il provento del reato non deve essere necessariamente una somma sottratta fisicamente, ma può consistere nel risparmio d’imposta. La maggiore ricchezza che rimane nel patrimonio del reo grazie al mancato versamento delle tasse è considerata a tutti gli effetti un’utilità illecita che, se trasferita o investita in modo da ostacolare l’identificazione della sua origine, integra l’autoriciclaggio.
  • Omesso versamento d’imposta

Anche il semplice mancato versamento di quanto dovuto può generare autoriciclaggio. In questo caso, l’oggetto del reato coincide esattamente con l’ammontare dell’imposta non versata che viene trattenuta e successivamente utilizzata per scopi imprenditoriali o speculativi.

  • Utilizzo di “Imprese Zombie” e Società cartiere

Il Rapporto evidenzia come la criminalità utilizzi spesso società “cartiere” (che emettono false fatture) o “imprese zombie”. Queste ultime sono aziende non più vitali che vengono tenute in vita artificialmente tramite l’immissione di capitali derivanti dall’evasione fiscale, configurando un tipico schema di autoriciclaggio volto a inquinare l’economia legale.

(5) Elementi chiave per la configurabilità dei reati tributari

In sintesi, qualunque reato tributario che permetta al soggetto obbligato alla contribuzione fiscale trattenere somme che dovrebbero spettare allo Stato può fungere da reato presupposto per l’autoriciclaggio, ogni volta che il “nero” venga poi reimmesso nel circuito economico legale attraverso manovre fraudolente. Rappresentano condizioni a che il reato tributario dia luogo ad autoriciclaggio sono: il reinvestimento e la concretezza dell’ostacolo dissimulatorio. Il profitto (come detto, anche sotto forma di risparmio fiscale) deve essere impiegato in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. La condotta deve essere dotata di una specifica capacità dissimulatoria (un quid pluris) che renda effettivamente difficile tracciare l’origine del denaro. Ad esempio, il trasferimento dei risparmi fiscali illeciti su conti esteri o in criptovalute è considerato un segnale evidente di questa volontà di occultamento.

(fine prima parte)

Avv. Gianluca Bozzelli

NOTE

  1.  Fondazione Eurispes – Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali, Il complesso rapporto tra riciclaggio ed evasione fiscale, Febbraio 2026, pp. 1-66, in https://eurispes.eu/news/riciclaggio-ed-evasione-fiscale-un-rapporto-complesso/; hinc: «Rapporto».
  1. Cass. pen, sez. II, 14/12/2012, (ud. 14/12/2012- dep. 11/01/2013) – n. 1422 in banca dati dejure.lefebvregiuffre.it, ove anche indicati diversi precedenti conformi: «Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2818 del 12/01/2006 Cc. (dep. 24/01/2006) Rv. 232869; Sez. 6, Sentenza n. 16980 del 18/12/2007 Ud. (dep. 24/04/2008) Rv. 239844)».
  1.  Cass. pen. sez. II, 16/11/2012, (ud. 16/11/2012- dep. 23/01/2013) – n. 3397, ove si richiamano altri precedenti: « Cass., Sez. 2^, 23 febbraio 2005 n, 13448/05, De Luca, CED,n. 231053;Cass., Sez. 1^, 11 dicembre 2007, n. 1470, P.G. in proc. Addante CED,n.238840; Cass., Sez. 2^, 5 ottobre 2011, n. 39756/11, Ciancimino e altri, CED, n. 251194», in banca dati dejure.lefebvregiuffre.it.
  1.  Cass. pen. sez. II, 07/01/2011, (ud. 07/01/2011- dep. 11/01/2011) – n. 546, in banca dati dejure.lefebvregiuffre.it.
  2.  Cass. pen. sez. II, 06/11/2009, (ud. 06/11/2009- dep. 14/12/2009) – n. 47375 in banca dati dejure.lefebvregiuffre.it, ove anche numerosi precedenti: «Cass. Sez. 6 n. 495 del 15.10.2008, dep. 9.1.2009, rv. 242372; Cass. Sez. 2 n. 13155 del 15.4.86, dep. 24.11.86, rv. 174380» e «Cass. Sez. 6 n. 9090 del 6.4.95, dep. 25.8.95, rv. 202312; Cass. Sez. 2 n. 2611 del 14.12.89, dep. 23.2.90, rv. 183472; Cass. Sez. 2 n. 6508 del 1.2.86, dep. 27.6.86, rv. 173258».
  1.  Cfr. Rapporto, p.11.
  1.  Cass. pen., sent. n. 4855 del 22/12/2022 e già in precedenza Cass., pen., sent. n. 30399 del 7/06/2018, entrambe in banca dati dejure.lefebvregiuffre.it.
  1.  Cass. pen., n. 46319 del 21/09/2016 in CED Cassazione penale 2017: «Integra il delitto di riciclaggio la condotta di colui che, consapevolmente, ricevuti assegni la cui provvista è provento di delitto, li giri a terzi (In motivazione la Corte ha precisato che è irrilevante la tracciabilità dell’operazione atteso che la ricezione delle somme portate nell’assegno ed il successivo trasferimento a terzi costituiscono condotte idonee a ostacolare l’individuazione del provento delittuoso)». Cfr. anche Cass. Pen., sez. 06, del 06/04/2011, n. 26746 ; anche: Cass. Pen., sez. 06, del 24/04/2012, n. 43534 ;  anche: Cass. Pen., sez. 06, del 22/05/2013, n. 24548 ; anche: Cass. Pen., sez. 06, del 03/10/2013, n. 13085 ; anche: Cass. Pen., sez. 02, del 09/03/2015, n. 26208.
  1.  Cass. pen., sent. n. 29943 del 29.8.2025: «Sulla nozione di atto fraudolento sono intervenute le S.U. n. 12213/2018 che hanno testualmente affermato che “Con riguardo alla nozione di “atto fraudolento” contenuta nella disposizione dell’art. 11 D.Lgs. n. 74 del 2000, laddove, con terminologia mutuata dall’ art. 388 cod. pen., si sanziona la condotta di chi, “al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto (…) aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”, questa Corte ha osservato che deve essere considerato atto fraudolento “ogni comportamento che, formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene), sia tuttavia caratterizzato da una componente di artifizio o di inganno” (Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012, Caneva, Rv. 252996), ovvero che è tale “ogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente ai vero (per la verità con una sovrapposizione rispetto alla simulazione) ovvero qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione” (Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, Di Tullio, Rv. 268798)”» in banca dati dejure.lefebvregiuffre.it.
  1. Cass. pen., n.11491 del 13.1.2017: «È configurabile il reato di riciclaggio in capo al rappresentante legale e al socio della società che fanno transitare temporaneamente nella contabilità, come finanziamento soci non oneroso, le somme provenienti da delitti commessi da un congiunto, nella specie reato di sottrazione e illecita commercializzazione di idrocarburi, recuperandole poi nello stesso esercizio contabile. Ad affermalo è la Cassazione secondo la quale il reato di riciclaggio, come avvenuto nella fattispecie, può configurarsi anche nella forma eventuale allorché all’agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto e investito», in Guida al diritto 2017, n.14, p.47.
  1. Cass. pen, Sent n. 35260 del 23.09.2021, in tema di autoriciclaggio: «[…] ricorre il “fumus” del delitto di autoriciclaggio nell’ipotesi di versamento di denaro, provento del delitto di appropriazione indebita, presso un istituto bancario per estinguere debiti ed ipoteche immobiliari, atteso che tale condotta realizza la sostituzione del profitto del reato presupposto, che assume diversa destinazione e transita nella disponibilità di altro soggetto giuridico, consentendo, inoltre, all’imputato di godere dei beni liberi da vincoli reali. (In motivazione la Corte ha evidenziato che è irrilevante che l’operazione sia tracciabile, ricorrendo comunque un ostacolo all’individuazione del compendio delittuoso)», in banca dati dejure.lefebvregiuffre.it.
  1. Così si è espressa infatti recentemente Cass. pen, sent. n.834 del 09/01/2025: «Sul punto va premesso che in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, costituisce presupposto per la configurabilità del reato la suscettibilità di apprensione, da parte dell’Erario, dei beni costituenti oggetto degli atti simulati o fraudolenti idonei a rendere, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione coattiva (Sez. 3, n. 45163 del 10/10/2023, Ferlanda, Rv. 285345 – 01) e che hanno natura fraudolenta anche gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato che, diversamente da quelli simulati, determinino il trasferimento effettivo del bene, nel caso in cui risultino connotati da elementi di inganno o di artificio e, quindi, da stratagemmi finalizzati a sottrarre all’esecuzione le garanzie patrimoniali. (Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, Fabiano, Rv. 285206 – 02). Sotto questo profilo, e con specifico riferimento ad un caso di cessione, da parte dell’imputato, della propria azienda per un prezzo irrisorio in favore di una società non operativa, creata “ad hoc” al solo scopo di effettuare l’acquisto e apparentemente amministrata dalla suocera, si è affermato che, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l’esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva.». Cfr. sul punto anche la già cit. sent. 22943/2025: «In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma.», in banca dati dejure.lefebvregiuffre.it.
  2. Cfr. Rapporto, p.31: «Ai fini di una corretta lettura dellart. 648 ter.1 Cod. pen. (cfr., Cass., n. 270124 del 13.07.2022) la moneta virtuale non può quindi essere esclusa dallambito degli strumenti finanziari e speculativi, potendo essere lutilizzo di criptovalute ricondotto nellambito della dizione di attività speculativa” (della quale il legislatore, non a caso, non offre una rigida definizione): tutte quelle attività in cui il soggetto ricerca il raggiungimento di un utile anche assumendosi il rischio di considerevoli perdite».
  1. Cfr. supra, nota 7: Cass. pen., sent. n. 30399/2018.
  1. Cass. Pen., sent. n. 10981 del 19/03/2025, in italgiure.giustizia.it.
  1. Cfr., Cass. pen., sent., n. 18184 del 28/02/2024, citata in Rapporto, p.17.
  1. Cass. Pen., Sent. n. 38508 del 27/11/2025, ivi citata.
  1. Cfr. supra, nota 10, Cass. pen. 11491/2017 cit.
  1. Cfr. Rapporto, p.3: «Tanto levasione fiscale quanto il riciclaggio presuppongono del resto, sempre, lesercizio di attività dirette allaccumulazione di ricchezza. Nel primo caso, tuttavia, la provenienza dei capitali sottratti allimposizione è quasi sempre lecita, derivando da attività economiche o finanziarie il cui esercizio è consentito e disciplinato dallordinamento giuridico. Nel secondo caso, viceversa, il riciclaggio ha per oggetto ricchezza sempre derivante da attività criminali (i cosiddetti reati presupposto”). Come detto, il fine perseguito dall’“operatore” consiste però, in entrambi i casi, nel mimetizzare i proventi ostacolando al tempo stesso lindividuazione della provenienza del denaro». Cfr. anche quanto precisato ibidem, in nota 1: «Lunica eccezione di attività illecite che danno luogo a proventi soggetti a tassazione è costituita dalla tassazione dei proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale, ex art 14, comma 4, legge 537/93.» 
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