Sommario: § 1 Il principio della personalità della responsabilità penale. L’interpretazione della Corte Costituzionale. Il principio della personalità della responsabilità penale; § 1.2. Il principio della personalità della responsabilità penale e il reato commesso da altri: i problemi. In particolare il principio dell’affidamento. Inconfigurabilità a livello generale di una responsabilità per fatto doloso o colposo altrui; § 1.3 Le eccezioni al principio di affidamento: la sussistenza di una specifica posizione di garanzia tesa ad evitare il fatto doloso o colposo di un terzo. § 1.4. Prima conclusione; § 1.4.1. Le eccezioni al principio di affidamento: la sussistenza di una specifica posizione di garanzia tesa ad evitare il fatto doloso o colposo di un terzo; § 1.5. I casi applicativi: La responsabilità per delega di funzioni; § 1.6 Le cose cambiano in presenza di una ripartizione di poteri ex art. 2381 c.c.; § 1.7. Un possibile atto di attribuzione di potere al consigliere delegato in materia di sicurezza sul lavoro eseguita ai sensi e per gli effetti dell’art. 2381c.c.
§ 1 Il principio della personalità della responsabilità penale. L’interpretazione della Corte Costituzionale. Il principio della personalità della responsabilità penale
Come è noto, l’art. 27 comma1 Costituzione sancisce il principio secondo cui la responsabilità penale è personale.
La risposta al quesito, varia a seconda della portata assegnabile al principio in questione.
Orbene, secondo una prima interpretazione l’art. citato si limiterebbe a sancire il divieto di responsabilità per fatto altrui. Alla stregua di tale interpretazione minima la responsabilità oggettiva sarebbe perfettamente costituzionale poiché pur sempre ancorata, attraverso il rapporto di causalità materiale, alla condotta dello stesso soggetto destinatario della sanzione penale.Le obiezioni di incostituzionalità, invece, prendono corpo se l’art. 27 c1 Costituzione lo si interpreta come responsabilità per fatto proprio colpevole. Se per fondare la colpevolezza è necessario almeno la presenza di una condotta contraria al dovere di diligenza (colpa), di colpevolezza non può certo parlarsi nel caso di responsabilità oggettiva basata sul mero nesso di causalità materiale. Proprio dalla ritenuta costituzionalizzazione del nullum crimen sine culpa deriva, dunque, una insanabile contraddizione tra il modello costituzionale di responsabilità penale e le vigenti norme che continuano a prevedere ipotesi di responsabilità oggettiva. A tali conclusioni, poi, e come già visto, può giungersi argomentando anche sulla base del 3° comma dell’art. 27 Costituzione. La stessa funzione rieducativa della pena, postula che il fatto addebitato sia psichicamente riportabile, almeno nella forma di colpa, al soggetto da rieducare: altrimenti, in assenza di un legame psichico, nessun rimprovero potrebbe essere mosso all’agente e. pertanto, non avrebbe alcun senso infliggere una pena rieducativa per un fatto che non può costituire oggetto di disapprovazione. Come già visto, la tesi dell’avvenuta costituzionalizzazione del principio di colpevolezza, argomentando proprio in base al collegamento sistematico tra 1° e 3° comma dell’art. 27 Costituzione è stato recepito dalle sentenze 364/88 e 1085/88 assolutamente note ad ogni operatore del diritto. In quest’ultima sentenza la Corte Costituzionale ha affermato che “perché l’art. 27 c1 sia pienamente rispettato e la responsabilità penale sia autenticamente personale, è indispensabile che tutti gli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all’agente (siano cioè investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti gli elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati”
Dunque perché un soggetto risponda del fatto tipico, è necessario quanto meno una condotta colposa.
§ 1.2. Il principio della personalità della responsabilità penale e il reato commesso da altri: i problemi. In particolare il principio dell’affidamento. Inconfigurabilità a livello generale di una responsabilità per fatto doloso o colposo altrui.
A questo punto occorre chiedersi: derivano anche obblighi a contenuto cautelare relativi alle condotte illecite di terze persone? Per rispondere all’interrogativo occorre in primis distinguere a seconda che la regola, che si assume violata sia scritta o desumibile dagli usi sociali. Nel primo caso, si tratterà di accertare in via interpretativa se nello scopo perseguito dalla disposizione scritta rientri anche l’impedimento di venti cagionati dall’azione di terze persone. Si potrà ad es., rispondere in senso affermativo nel caso di in ordine di servizio che obblighi l’agente di polizia a perquisire tutti coloro che si avvicinano all’uomo politico, con la conseguenza che se la perquisizione non viene fatta, o venga fatta male e il politico subisca l’aggressione, potrà incombere sul poliziotto una responsabilità per omicidio o lesioni colpose.
Più complesso il discorso con riferimento alla violazione di regole di diligenza c.d. generiche.; il problema è più del complesso e richiede un’ulteriore distinzione, a seconda che il fatto del terzo dia luogo ad una forma di responsabilità colposa o dolosa. Nel primo caso (colpa) la semplice circostanza di prevedere o poter prevedere che una nostra condotta agevoli il comportamento colposo di un’altra persona non è ancóra sufficiente a farci incorrere in responsabilità. Proprio la diligenza della condotta che deve ispirarsi all’agente modello, suscita un’aspettativa sociale che va sotto il nome di principio dell’affidamento: ogni consociato, cioè, può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell’attività che di volta in volta viene in questione. Cosicché, proprio invocando il principio dell’affidamento, il soggetto titolare di un obbligo di diligenza può andare esente da responsabilità quando l’evento possa ricondursi alla condotta di altri, concorrente con la propria a titolo causale o normativo, sulla correttezza del cui operato il primo abbia fatto legittimo affidamento. Tale principio è specifico corollario, sul piano tecnico, del principio di solidarietà. L’ipotesi tipica in cui può trovare applicazione è proprio quella della responsabilità professionale del medico, specialmente nel caso di interventi in équipe, laddove la divisione delle responsabilità, proprio in ragione del richiamato principio, è dovuta alla necessità di consentire che ciascuno si concentri sul proprio lavoro, confidando sulla professionalità degli altri, della cui condotta colposa, poi, non può essere chiamato di norma a rispondere.
§ 1.3 Le eccezioni al principio di affidamento: la sussistenza di una specifica posizione di garanzia tesa ad evitare il fatto doloso o colposo di un terzo.
Il principio fin qui enunciato però subisce delle eccezioni. Infatti:
- la possibilità di fare affidamento nel comportamento diligente di un terzo, viene meno, innanzitutto, nei casi in cui particolari circostanze lascino presumere che il terzo medesimo non sia in grado di soddisfare le aspettative dei consociati: per es., tizio chiede in prestito a caio una macchina e caio sa che tizio non ha la patente. Qui caio non potrà certo invocare a propria discolpa il principio dell’affidamento;
- la seconda eccezione si riferisce alle ipotesi nelle quali l’obbligo di diligenza si innesta in una posizione di garanzia nei confronti di un terzo: si pensi al medico che ha l’obbligo di impedire che il pazzo o il demente a lui affidato compia azioni pericolose.
- L’affidamento non è invocabile allorché l’altrui condotta imprudente, ossia il non rispetto da parte di altri delle regole precauzionali imposte, si innesti sull’inosservanzadi una regola precauzionale proprio da parte di chi invoca il principio: ossia allorché l’altrui condotta imprudente abbia la sua causa proprio nel non rispetto delle norme di prudenza, o specifiche o comuni, da parte di chi vorrebbe che quel principio operasse. In altri termini, se al titolare della posizione di garanzia che faccia affidamento sulla correttezza dell’agire di altri non sia addebitabile alcuna colpa, l’evento dannoso verificatosi non potrà mai essergli ascritto, risultando riconducibile in toto alla condotta altrui; in proposito, anzi, non si potrebbe neppure parlare di un’interruzione del nesso di causalità (ex articolo 41, comma 2, del c.p.), giacché l’evento non sarebbe ab imis riconducibile, in modo giuridicamente significativo, alla condotta di chi risulti esente da censure comportamentali. Per converso, non potrà invocarsi legittimamente l’affidamento nel comportamento altrui quando colui che si affida sia (già) in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio all’omissione. In questo caso, infatti, laddove, anche per l’omissione del successore, si produca l’evento che una certa azione avrebbe dovuto o potuto impedire, l’evento stesso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l’evento. La tematica in esame si è posta all’attenzione nel settore della circolazione stradale, dove è particolarmente avvertita l’esigenza che il conducente preveda la negligenza altrui o la neutralizzi, attraverso le cd. manovre di emergenza. Al riguardo possono configurarsi due ipotesi:
1. se il conducente rispetta le regole di prudenza e si trova in situazione di dover effettuare una manovra di emergenza per evitare la collisione con altro veicolo che quelle regole abbia invece violato, non risponderà dell’eventuale colpa nell’esecuzione della manovra;
2. se il conducente viola le regole di prudenza e si trova in situazione di dover effettuare una manovra di emergenza per evitare la collisione con altro veicolo che quelle regole abbia invece violato, risponderà dell’eventuale colpa nell’esecuzione della manovra, poiché la stessa è diretta innanzitutto a porre rimedio ad una propria negligenza, senza che possa invocarsi, per la ragioni già indicate, l’affidamento sulla diligenza altrui
Nel settore della circolazione stradale è diffuso il fenomeno del concorso di cause indipendenti.
Innanzitutto può verificarsi un concorso tra il conducente e la persona offesa (terzo trasportato o utente della strada). Qualora l’evento lesivo si verifichi a causa di una condotta del terzo posta in essere quale diretta conseguenza della colpa del conducente, costui sarà ritenuto responsabile in applicazione dell’art. 41, comma 1, atteso che la colpa concomitante dell’offeso non si pone come causa sopravvenuta interruttiva del rapporto di derivazione, nè secondo i dettami della causalità umana nè secondo quelli della causalità adeguata. Peraltro il concorso di colpa dell’offeso potrà essere valutato per diminuire la pena del responsabile ex art. 133, n. 3 Cp. Inoltre può verificarsi un concorso tra il conducente ed altro conducente. Il fenomeno è frequente nei casi di tamponamento a catena, dove la responsabilità per l’evento lesivo finale va analizzata rispetto a tutti gli antecedenti causali, onde accertare se quelli anteriori abbiano carattere di efficienza eziologica esclusiva, sì da assorbire l’intera sequenza causale.
Vi sono poi dei casi in cui la posizione di garanzia e, dunque, il contenuto cautelare della condotta del garante ha per oggetto l’impedimento di un comportamento doloso di un terzo. Basti qui ricordare che, nella misura in cui l’azione dolosa è frutto di una libera scelta del soggetto che ne è autore, vale a maggior ragione in questo caso il principio della autoresponsabilità: ciascuno risponde delle proprie azioni deliberate in modo libero e responsabile.
Il principio della autorespionsabilità, di regola vigente rispetto alle azioni dolose dei terzi, non è però illimitato, ma patisce qualche eccezione.
Un primo limite si ha nei casi nei qualcun soggetto rivesta una posizione di garanzia avente a contenuto la difesa del bene protetto rispetto anche alle aggressioni dolose di terzi che intendono minacciarlo: es., la guardia del corpo assunta per proteggere contro possibili aggressione di terzi.
§ 1.4. Prima conclusione
Da quanto detto, emerge la possibilità che un soggetto non solo sia garante egli stesso della tutela di determinati beni giuridici ma anche che egli sia garante della non causazione da parte di altri nella realizzazione di reati. Qui infatti l’obbligo di garanzia si traduce sia in obblighi di protezione che in obblighi di controllo da e per fatti illeciti di terzi. È in base a queste premesse che va affrontato il problema della responsabilità colposa nelle attività di equipe; del datore di lavoro che abbia delegato le proprie funzioni di controllo ad un collaboratore (nella specie occorrerà valutare l’àmbito di applicabilità della delega, valutare la tipologia di delega e, in particolare se si tratti di delega di esecuzione e delega di funzione, nonché accertare in che misura la delega non elimini l’obbligo di controllo e dunque la funzione di garanzia del datore di lavoro delegante. Va detto, a titolo, in questa sede puramente di completezza che la problematica della posizione di garanzia e la responsabilità del soggetto garante investe anche altre fattispecie affrontate dalla giurisprudenza quali ad es., i sindaci di una S.p.A.; ovvero gli appartenenti alle forze dell’ordine nei casi di delitti commessi dai delinquenti).
§ 1.4.1. Le eccezioni al principio di affidamento: la sussistenza di una specifica posizione di garanzia tesa ad evitare il fatto doloso o colposo di un terzo.
A questo punto occorre analizzare dapprima il contenuto della posizione di garanzia.
Come è noto l’obbligo di garanzia si fonda sull’art. 40 c.p. cpv secondo cui, non impedire l’evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo, laddove si fa riferimento all’obbligo giuridico di impedire l’evento. Il fondamento di questa norma è da ricercarsi nei principi solidaristici che impongono (anche in base alle norme contenute negli artt. 2, 32, 41 c.2 Cost.) una tutela rafforzata e privilegiata di determinati beni – non essendo i titolari di essi in grado di proteggerli adeguatamente – con l’attribuzione a determinati soggetti della qualità di garanti della salvaguardia dell’integrità di questi beni ritenuti di primaria importanza per la persona. Sotto il profilo funzionale, gli obblighi di garanzia si inquadrano tradizionalmente in due categorie:
- la posizione di garanzia c.d di protezione : che impone di preservare il bene protetto da tutti i rischi che possano lederne la integrità: tipico caso è la posizione di garanzia dei generatori verso i figli minori ed incapaci);
- la posizione di garanzia c.d. di controllo : che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto: tipico caso è quello del datore di lavoro in relazione ai pericoli derivanti dallo svolgimento dell’attività lavorativa o dell’ambiente di lavoro).
- In dottrina, e qui veniamo alla questione che ci interessa, è stata prospettata anche l’esistenza di una terza categoria costituita dalla posizione di coloro cui è attribuito il compito di impedire azioni criminose di terzi.
Sulla origine e fonte della posizione di garanzia vi è contrasto: vi è chi dice che tali obblighi possano derivare solo da una fonte formale (c.d. teoria formale degli obblighi di garanzia) e le teorie che fanno invece riferimento piuttosto a criteri sostanzialistici e teorie miste.
La prima teoria, che sembra accolta dall’art. 40 cpv laddove parla di obbligo giuridico di impedire l’evento individua quali fonti dell’obbligo in questione, la legge, il contratto, la precedente condotta illecita o pericolosa, la negotiorum gestio e la consuetudine.
La giurisprudenza ha più volte detto che la posizione di garanzia può avere una fonte normativa, non necessariamente di diritto pubblico ma anche di diritto privato, anche non scritta e addirittura trarre origine da una situazione di fatto.
§ 1.4.1.1 Il problema della posizione di garanzia e il reato doloso o colposo del terzo: il garante a che titolo risponde?
Come è noto l’omissione omissiva impropria nel reato monosoggettivo non pone altre questioni particolari. Si è sopra detto, che in dottrina è stata prospettata anche l’esistenza di una terza categoria di posizione di garanzia costituita dalla posizione di coloro cui è attribuito il compito di impedire azioni criminose di terzi. Tale precisazione apre una serie di ulteriori questioni problematiche. Nella specie in caso di delitto colposo del terzo, il garante risponderà ai sensi dell’art. 113 ovvero, e se si a quali condizioni, ai sensi dell’art. 41 c3? La questione ora esposta attiene alla nota distinzione tra cooperazione colposa e concorso colposo di cause indipendenti. Inoltre, in caso di delitto commissivo doloso del terzo il garante risponderà, se in colpa (per l’ipotesi in cui sia in dolo, nulla quaestio trovando applicazione l’art. 110 cod. pen.) ai sensi solo dell’art. 41 c.3 ovvero è possibile ipotizzare una sua responsabilità a titolo di concorso omissivo colposo in delitto doloso altrui. È noto che quest’ultima problematica attiene all’interpretazione dell’art. 113 c.p.
Costituisce communis opinio che i requisiti strutturali del concorso di persone nel reato sono 4: pluralità di agenti; realizzazione della fattispecie obiettiva di reato; contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato comune; l’elemento psicologico. Con riferimento all’elemento psicologico, ed avuto riguardo al concorso nel reato doloso ex 110, si osserva in linea generale che la figura non presuppone il previo concerto tra i partecipanti. Infatti, ai fini della configurazione della fattispecie plurisoggettiva eventuale, non è necessario né un accordo cronologicamente antecedente rispetto alla esecuzione del reato, né la concorde azione dei vari partecipanti[1]. Infatti, è sufficiente la semplice adesione della volontà di uno dei correi che si esplica nel caldeggiare e rafforzare l’altrui proposito delittuoso. Inoltre, secondo la giurisprudenza prevalente non è richiesta la reciproca consapevolezza, tra i partecipanti, dei rispettivi contributi. Il legislatore poi ha previsto il 113 “quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso”. Con tale norma il legislatore ha voluto superare i dibattiti dottrinali sorti durante la vigenza del cod. pen. Zanardelli, sulla configurabilità o meno del concorso di persone in relazione ai reati colposi. L’obiezione era la seguente: come far a conciliare il carattere involontario del fatto colposo in cui l’evento lesivo non è voluto dall’agente ed il concorso di persone, imprescindibilmente fondato sul previo concerto? Con tale articolo il legislatore appresta una apposita disciplina per i casi di concorso colposo ad un altrui fatto, esso pure colposo, con effetto tranchant su ogni residua perplessità circa l’ammissibilità dell’istituto.
Ciò posto, occorre analizzare la differenza con il concorso di cause sopravvenute ex art. 41 c3 cod. pen. Secondo l’orientamento dogmatico affermatosi nella dottrina tradizionale il discrimine tra cooperazione colposa e concorso di cause autonome viene segnato dall’esistenza o no di un legame psicologico tra i diversi agenti: cosi si avrebbe ad es., una cooperazione colposa nell’ipotesi del proprietario di una macchina che istighi il conducente a tenere una velocità alta e ne consegua un investimento; mentre si avrebbe un concorso di fattori colposi indipendenti ad es., nel caso di due automobilisti i quali, l’uno all’insaputa dell’altro, concorrano a provocare uno stesso incidente. All’interno del medesimo orientamento si segnale però una differenza di posizioni. Secondo alcuni autori, è sufficiente che questo legame psicologico consista nella consapevolezza di collaborare con la propria condotta all’azione materiale altrui, beninteso in assenza di volontà di cagionare l’evento lesivo.
Secondo altri, è invece necessaria l’ulteriore consapevolezza del carattere colposo della condotta altrui.
Va comunque chiarito che nel caso della cooperazione colposa si avrà un unico reato; al contrario in presenza di un concorso di cause autonome, pur essendo unico l’evento, si avranno più ipotesi di reato soggettivamente distinte.
La giurisprudenza sulla differenza sostiene che nell’ipotesi del 113 c.p. si verifica un unico reato con una pluralità di agenti; nel concorso di cause si realizza una pluralità di reati nonostante l’unità dell’evento. Con riferimento alla sfera psichica, la giurisprudenza sottolinea che nella cooperazione colposa l’agente ha la consapevolezza di contribuire con la propria condotta, sommata a quella altrui, alla realizzazione dell’evento non voluto; nel concorso di cause invece, l’evento è cagionato da una mera coincidenza fortuita, di azioni non collegate da alcun vincolo morale.
L’elemento che distingue la cooperazione rispetto al mero concorso di cause indipendenti può pertanto essere individuato nel collegamento o meno delle volontà dei soggetti agenti:
- nella cooperazione le volontà devono tutte confluire consapevolmente in un’unica condotta (che ne costituisca la risultante), dalla quale deriva l’evento non voluto;
- in presenza del mero concorso di cause indipendenti, al contrario, l’evento consegue a una mera coincidenza di azioni o omissioni, non collegate da alcun vincolo soggettivo.
Un caso applicativo tipico di 113 sono le gare di velocità non autorizzate ove ai fini della sussistenza della fattispecie di cui all’art. 113 c.p. la decisione di gareggiare assumerà rilevanza anche se presa estemporaneamente, in strada, da persone che prima non si conoscevano e abbiano all’improvviso deciso di sfidarsi.
Ma cosa accade laddove un soggetto colposamente cooperi in un delitto doloso altrui?
Altrimenti detto è ammissibile estendere l’art. 113 c.p. alle ipotesi di concorso colposo in delitto doloso?
La dottrina penalistica, è tradizionalmente scettica circa tale possibilità[2]. Infatti, si dice, già il tenore letterale del 110 “quando più persone concorrono nel medesimo reato…” dimostrerebbe invero che il legislatore ha optato per la concezione monastica del reato plurisoggettivo, nel quale una pluralità di contributi tipici ed atipici (rispetto alla fattispecie monosoggettiva), materiali e morali, confluisce nella commissione di un unico reato.
Dal tratto unitario del concorso, emergerebbe la necessità, riconosciuta fino a pochi anni fa, che i vari soggetti coinvolti rispondano allo stesso titolo.
Inoltre ipotesi in cui i concorrenti rispondono a diverso titolo il legislatore lo ha già previsto, come dimostrerebbero gli artt. 116 e 117 c.p. di guisa che, se avesse voluto prevedere un concorso colposo in delitto doloso lo avrebbe disciplinato con apposita norma.
Inoltre anche se tale ultima obiezione può essere considerata debole, è dall’esame delle norme sul concorso che emergerebbe l’impossibilità di configurare un concorso colposo in delitto doloso. L’art. 113 c.p., parla infatti di cooperazione nel delitto colposo e non già di cooperazione colposa nel delitto. Tale precisazione fa emergere la volontà del legislatore circa l’inammissibilità della figura che si discorre. Nello stesso senso si è espressa una cassazione metà anni 90 dicendo che “il dettato normativo del 113 costituisce un ostacolo insormontabile alla configurazione del concorso colposo in delitto doloso”.
Inoltre, ulteriore argomento a favore della tesi negativa, è la’rt. 42 c2 che dice che la colpa si applica solo nei casi ex lege previsti.
Inoltre si dice che non bisogna dimenticare che il legislatore, laddove ha voluto riconoscere la possibilità che più soggetti rispondano del medesimo reato a titolo diverso lo ha detto chiaramente. Si veda ad es., le ipotesi tipizzate di agevolazione colposa di un altrui fatto doloso (art. 295 ). Si ricava allora che non è configurabile un istituto di carattere generale in materia.
A queste considerazioni di ordine normativo si aggiungono altre considerazioni di ordine generale.
Gli studi condotti più recentemente, invece, sono accomunati da un cospicuo ridimensionamento del dogma dell’unitarietà del reato concorsuale, e si incentrano sull’affermazione secondo cui l’espressione “concorso nel medesimo reato” dovrebbe essere reinterpretata: il concorso non riguarderebbe il medesimo reato, ma esclusivamente il «medesimo accadimento materiale rilevante ai fini della lesione o messa in pericolo di un certo bene oggetto di tutela penale»[3] . Del resto, la disciplina concorsuale conterrebbe indicazioni significative e univocamente idonee a scongiurare ogni dubbio in ordine alla soluzione positiva della questione in esame[4].
Siffatte indicazioni – secondo quanto sostenuto più recentemente – depongono nel senso di escludere che l’unitarietà della responsabilità dei concorrenti incida in qualche misura sulla punibilità, sul titolo del reato, sull’elemento soggettivo. Si osserva che la moderna teoria sulla colpa si caratterizza come è noto sul dovere di diligenza che incombe su ciascun consociato, diligenza che obbliga i singoli soggetti a tenere una certa condotta al fine di evitare la messa in pericolo di determinati beni. Ne discende che la semplice circostanza di prevedere o poter prevedere che una nostra condotta agevoli il comportamento colposo di un’altra persona non è ancóra sufficiente a farci incorrere in responsabilità.
È proprio la diligenza della condotta[5] dunque che deve ispirarsi all’agente modello, suscita un’aspettativa sociale che va sotto il nome di principio dell’affidamento: ogni consociato, cioè, può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell’attività che di volta in volta viene in questione.
Questo principio, però subisce delle eccezioni.
- la possibilità di fare affidamento nel comportamento diligente di un terzo, viene meno, innanzitutto, nei casi in cui particolari circostanze lascino presumere che il terzo medesimo non sia in grado di soddisfare le aspettative dei consociati: per es., tizio chiede in prestito a caio una macchina e Caio sa che Tizio non ha la patente. Qui Caio non potrà certo invocare a propria discolpa il principio dell’affidamento;
- la seconda eccezione si riferisce alle ipotesi nelle quali l’obbligo di diligenza si innesta in una posizione di garanzia nei confronti di un terzo: si pensi al medico che ha l’obbligo di impedire che il pazzo o il demente a lui affidato compia azioni pericolose.
Vi sono poi dei casi in cui la posizione di garanzia e, dunque, il contenuto cautelare della condotta del garante ha per oggetto l’impedimento di un comportamento doloso di un terzo. Basti qui ricordare che, nella misura in cui l’azione dolosa è frutto di una libera scelta del soggetto che ne è autore, vale a maggior ragione in questo caso il principio della autoresponsabilità: ciascuno risponde delle proprie azioni deliberate in modo libero e responsabile.
Il principio della autorespionsabilità, di regola vigente rispetto alle azioni dolose dei terzi, non è però illimitato, ma patisce qualche eccezione.
Un primo limite si ha nei casi nei qualcun soggetto rivesta una posizione di garanzia avente a contenuto la difesa del bene protetto rispetto anche alle aggressioni dolose di terzi che intendono minacciarlo: es., la guardia del corpo assunta per proteggere contro possibili aggressione di terzi.
Queste considerazioni evidenziano:
- che è sicuramente vero che ciascuno risponde delle proprie condotte personali;
- che nel delitto colposo la diligenza della condotta riguarda solo la propria persona;
- che in ragione di ciò vi è un affidamento che ciascuno rispetti le regole di condotta;
- ma è anche vero che tale affidamento subisce a volte delle eccezioni come nel caso in cui un soggetto sappia che tizio è un pazzo che vuole uccidere la moglie e gli consegna per negligenza è non perché voglia dolosamente partecipare al delitto la pistola (limite dell’affidamento);
- Inoltre vi sono dei casi in cui è la stessa posizione di garanzia a fondare un obbligo di impedire i fatti dolosi di terzi (ipotesi sul contenuto della garanzia).
Utile è al riguardo una cassazione del 2002[6] che ha sostenuto l’ammissibilità del concorso colposo in reato doloso (si trattava del caso di un tizio che gestore di un deposito di pneumatici che aveva omesso l’adozione di misure cautelari aveva cosi colposamente contribuito a cagionare un grosso incendio appiccato intenzionalmente da terzi ignoti.
La Cassazione nella specie ha ritenuto che è fallace l’argomentazione della tesi tradizionale per cui il 113 c.p. parla di cooperazione nel delitto colposo e non già di cooperazione colposa nel delitto. Questa norma non sarebbe allora come si dice una norma di sbarramento alla configurabilità del concorso colposo nel delitto doloso altrui.
Sarebbe invece una norma di copertura di ogni ipotesi di concorso colposo a reato colposo o doloso, avente la finalità di consentire da un lato la punizione di comportamenti colposi ai sensi dell’art. 42 comma 2 c.p. e, dall’altro, di individuare il tipo di responsabilità e di sanzione applicabile a chi abbia cooperato con colpa.
La cooperazione colposa nel delitto doloso avrebbe in definitiva copertura nel 113 c.p. cosi interpretato.
A questo punto occorre fare riferimento ai casi di concorso omissivo colposo in delitto doloso.
La dottrina sia quella da ultimo citata che a dir la verità anche la dottrina che nega in linea di massima il concorso colposo in delitto doloso, concordano circa l’ammissibilità del concorso omissivo colposo in delitto doloso.
La prima dottrina come ulteriore prova circa la generale l’ammissibilità dogmatica dell’istituto della cooperazione colposa nel delitto doloso; l’altra come mere ipotesi eccezionali che, in quanto eccezionali, confermerebbero la generale inammissibilità della cooperazione colposa nel delitto doloso.
Le ipotesi riguardano i sindaci, il direttore del giornale, le forze dell’ordine e i proprietari di case. In tali casi, infatti, vi sarebbe una posizione di garanzia il cui contenuto si sostanzia del dovere di impedire i fatti illeciti dei terzi (o del giornalista).
Vi sarebbero poi i casi del datore di lavoro che non solo deve prevenire i danni ai suoi dipendenti (40 cpv monosoggettivo), ma anche il caso in cui deleghi i suoi obblighi; la responsabilità d’equipe e il capo equipe. In tali due casi (ritendendo come ipotesi pacifiche la configurabilità del concorso omissivo doloso in delitto doloso, nonché di omissione colposa in delitto doloso (in quanto si spera che in tali fattispecie un atteggiamento doloso manchi, e se sussistente troverà applicazione nell’un caso l’art. 110 c.p. e nell’altro l’art. 113 c.p. cosi come interpretato dalla nuova dottrina e giurisprudenza), la responsabilità potrà essere o di cooperazione colposa in delitto colposo se ricorrono i presupposti sopra citati ovvero vi sarà un 41 c 3 c.p.
§ 1.5. I casi applicativi: La responsabilità per delega di funzioni
Nell’àmbito degli enti collettivi o delle imprese non sempre è facile individuare il soggetto persona fisica responsabile dei reati commessi nello svolgimento delle attività facenti capo all’ente stesso.
Di solito il reato è attribuito a soggetti posti in posizioni apicali all’interno della organizzazione. Ciò in quanto le fattispecie criminose astratte di solito si presentano come proprie, prevedendo come soggetti passivi figure quali “l’imprenditore”, il “datore di lavoro”, “l’amministratore”.
L’art. 16 del D.Lgs. n.81/2008 stabilisce che: “La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa…”, ma il successivo art. 17 prevede che:”Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.[7]
Al riguardo detto articolo di legge recita: «Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per: […] b) “datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. […]»[8].
Nell’ambito dell’estesa garanzia originariamente gravante sul datore di lavoro, il ‘nucleo duro’, non intaccabile neppure mediante un atto di delega, è rappresentato proprio dalla programmazione iniziale dell’attività prevenzionistica. Infatti, replicando una scelta compiuta dalla previgente legislazione in materia19, l’art. 17 T.U.S. individua gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro nei seguenti: a) valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, e relativo documento scritto avente data certa che, ai sensi dell’art. 28, deve evidenziare, tra l’altro, le risultanze dell’attività valutativa, le misure di prevenzione e di protezione dai rischi individuati e il programma delle misure opportune a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, ed altresì deve “rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto”; b) designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). A ciò può aggiungersi il dovere residuo di vigilanza del delegante, il quale pure sembra rientrare, alla luce del disposto dell’art. 16, comma 3, nel nucleo essenziale ed intangibile della garanzia datoriale.
In ordine agli obblighi non delegabili del datore di lavoro, v’è una considerazione da fare, che trascende lo specifico settore dell’antinfortunistica. Lo stesso conferimento della delega è espressione di supremazia gerarchica (cfr. artt. 2082, 2086 e 2014 c.c.) all’interno dell’ente; essa quindi rappresenta un momento di coagulo di poteri di carattere generale che il delegante conserva finché occupi una certa carica apicale. In quest’ottica, egli non può esimersi dall’attivarsi per l’impedimento di fatti illeciti quando sia venuto a conoscenza di inerzie o negligenze del delegato[9].
Il presupposto di qualsivoglia delega di funzioni è costituito dalla trasferibilità di queste ultime, da intendersi in una duplice prospettiva: da un lato, nel senso della necessaria titolarità, in capo al delegante, delle funzioni che egli intende trasferire, dovendosi pertanto escludere la possibilità di delegare una funzione che sia di spettanza del delegante17; dall’altro, nel senso della delegabilità delle funzioni, dovendosi tenere conto di eventuali limiti di legge[10], quali quelli contemplati dall’art. 17, d.lgs. 81/2008, che esclude la possibilità per il Datore di Lavoro di delegare efficacemente la valutazione dei rischi – sebbene sia stata riconosciuta in sede di legittimità la possibilità di delegare la redazione del relativo documento di valutazione – e la nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione[11].
Sul piano formale, l’ammissibilità della delega di funzioni è condizionata alla presenza di un atto scritto, avente data certa e recante accettazione scritta del delegato. Per la verità, l’art. 16, d.lgs. 81/2008, richiama il requisito della certezza della data con riguardo al solo conferimento della delega, senza estenderlo espressamente alla successiva accettazione scritta del delegato. Tuttavia, atteso che la ratio della previsione è da rinvenirsi nella esigenza di definire inequivocabilmente il dies a quo della traslazione delle funzioni delegate, anche nell’ottica delle eventuali responsabilità in caso di inadempimento, e che detta traslazione ha luogo solo con l’accettazione da parte del delegato, può ritenersi che anche quest’ultima necessiti di ricevere data certa[12]. Quanto agli altri requisiti, essi riguardano in primis, come noto, la professionalità del delegato, il quale deve disporre delle conoscenze e dell’esperienza idonee ad assicurare un contributo tecnicamente qualificato in sede di esercizio della delega. Non può, al riguardo, considerarsi sufficiente una sommaria capacità organizzativa o l’esperienza lavorativa maturata all’interno dell’organizzazione, esigendosi una specifica expertise in relazione alle funzioni in concreto trasferite[13]. Nella prassi applicativa, la professionalità del delegato è spesso solo genericamente richiamata nell’ambito della delega di funzioni; in questo senso, sarebbe certamente utile dettagliare le informazioni riguardanti le competenze maturate dall’interessato, anche mediante, ad esempio, allegazione del suo curriculum vitae portante evidenza del suo percorso formativo, se non addirittura mediante esplicita menzione nel testo della delega[14]. È altresì necessario, come noto, che il delegato sia assegnatario di poteri effettivi, sia sul piano gestorio, organizzativo e decisionale che sotto il profilo economico e di spesa, dovendo in ogni caso gli stessi essere commisurati – quanto al contenuto ed alle modalità di esercizio – alle funzioni delegate. In questa prospettiva, è certamente opportuno evitare formule che si risolvano in generiche attribuzioni di poteri, cercando, viceversa, per quanto possibile, di declinarne il contenuto concreto e circostanziato nonché disciplinando – soprattutto sul piano dei poteri di spesa – i relativi limiti ed i casi di urgenza ed indifferibilità dell’intervento[15]. Si ricorda, a tale proposito, la necessità che tali poteri siano esercitati dal delegato in piena ed assoluta autonomia, senza ingerenze o limitazioni indebite da parte del delegante.
§ 1.5.1. Quid iuris in caso di società di capitali dotate di un Consiglio di Amministrazione?
La Cassazione si è espressa affermando che nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia[16]. In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione[17].
Il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, infatti, non può, da solo, essere considerato rappresentante della società, appartenendo la rappresentanza all’intero consiglio di amministrazione, salvo delega conferita ad un singolo consigliere, amministratore delegato, in virtù della quale l’obbligo di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal consiglio di amministrazione al delegato, rimanendo in capo al consiglio di amministrazione residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega. D’altro canto, la Suprema Corte ha avuto modo più volte di specificare che la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto, come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. Il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione all’interno delle aziende, previsto e disciplinato dall’art. 31, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è, infatti, unicamente un ausiliario del datore di lavoro e, come tale, privo di poteri decisionali[18].
Nelle società di capitale, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano, dunque, indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega validamente conferita della posizione di garanzia[19].
Pertanto, la responsabilità del medesimo è stata correttamente fatta discendere dal principio in forza del quale «in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all’interno dell’azienda, e quindi con i vertici dell’azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni»[20] con la conseguenza che «gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione»[21].
Ne discende «la possibilità della coesistenza, all’interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro, cui incombe l’onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l’esatto adempimento degli obblighi di sicurezza. Il principio del cumulo delle responsabilità in capo ai rappresentanti della componente datoriale non trova applicazione nel caso di esistenza di una delega esplicita o implicita della posizione di garanzia, quest’ultima ravvisabile nell’incarico conferito, anche in assenza di atto espresso, a una figura prevenzionale specificamente preposta a garantire gli obblighi attinenti alla sicurezza. La delega non espressa, poi, presuppone una ripartizione di funzioni imposta dalla complessità dell’organizzazione aziendale, che dipende comunque dalle dimensioni dell’impresa.
§ 1.6 Le cose cambiano in presenza di una ripartizione di poteri ex art. 2381 c.c.
Diversa è la questione in caso di una ripartizione di poteri ex art. 2381 c.c.
Ai sensi dell’art. 2381 del c.c. “…, il C.d.A. può delegare proprie attribuzioni… ad uno o più dei suoi componenti. Il C.d.A.… valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. …Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”: la delega di gestione o gestoria di cui all’art. 2381 c.c. non spoglia definitivamente il consiglio di amministrazione delle proprie attribuzioni, il quale infatti continua a costituire il perno della gestione sociale, nel senso che, così come gli è imputabile il risultato della gestione, deve pur sempre essergliene conservata la responsabilità afferente il dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione societaria.
Detta valutazione è un monitoraggio da effettuarsi con cadenze periodiche (fissate dallo statuto, e in ogni caso almeno ogni 180 gg.) prefissate, coincidenti con gli obblighi di relazione/rendiconto degli organi delegati.
L’attribuzione di poteri ex art. 2381 c.c. non abbisogna di accettazione espressa, ma è implicita nella richiesta di iscrizione della nomina nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2383, comma 4, c.c.: ”Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese…”, anche se è evidente che un’accettazione espressa “non guasta”.
Nelle imprese gestite in forma societaria ed amministrate da un consiglio di amministrazione, che ha delegato ad uno sei suoi membri, ex art.2381 c.c., la responsabilità e la gestione dell’impresa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, il “datore dei lavor” è quindi il consigliere delegato.
Altrimenti detto: in questo caso, non siamo in presenza di una delega di funzioni ex articolo 16 del D.lgs. n. 81/2008 descritta al paragrafo 6 che segue, ma di un trasferimento vero e proprio della posizione di garanzia, poiché, attraverso la delibera del Cda, all’amministratore delegato viene trasferita la così detta posizione di garanzia dalla quale discende l’obbligo di adottare le necessarie misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro corretta applicazione. Quindi, il membro del Cda che ha ricevuto la delega sarà considerato datore di lavoro a tutti gli effetti parimenti all’amministratore unico o ad esempio al socio accomandatario. Tuttavia, il trasferimento della posizione di garanzia al consigliere delegato ai sensi dell’art. 2381 co. 2 c.c. non lascia gli altri consiglieri totalmente esenti da responsabilità.
La delega di garanzia ad un consigliere, infatti, non esclude totalmente la responsabilità degli altri membri del consiglio. Questi ultimi saranno ritenuti responsabili, infatti, qualora “abbiano dolosamente omesso di vigilare o, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli per la società o dell’inidoneità del delegato, non siano intervenuti”[22].
La delega può essere concessa solo a membri dell’organo amministrativo perché se venisse concessa a terzi si determinerebbe “un’inammissibile abdicazione ai poteri gestori, in favore di chi non è stato designato allo svolgimento del compito dall’assemblea”[23].
La nomina degli organi delegati viene fatta dal consiglio di amministrazione della società, previa autorizzazione dei soci. Il potere di nomina spetta, quindi, al consiglio di amministrazione e non all’assemblea dei soci. Le ragioni di tale scelta sono molteplici[24]. La delega costituisce, innanzitutto, un importante atto di gestione che la legge riserva in via esclusiva agli amministratori; essa comporta una responsabilità del delegante per la scelta del delegato; la presenza di un amministratore delegato inadatto può determinare un aggravamento della responsabilità del consiglio di amministrazione, per cui risulta corretto che sia lo stesso consiglio a scegliere il destinatario della delega e a determinarne i relativi poteri. Nel caso in cui, poi, la delega fosse disposta dall’assemblea, venendo meno la possibilità di revoca da parte del consiglio, si determinerebbe una incrinatura del potere di sovraordinazione del consiglio rispetto all’organo delegato.
§ 1.7. Un possibile atto di attribuzione di potere al consigliere delegato in materia di sicurezza sul lavoro eseguita ai sensi e per gli effetti dell’art. 2381c.c.
Una possibile attribuzione di potere potrebbe essere la seguente:
Il CDA attribuisce al consigliere delegato sig. …….. che espressamente accetta rimossa ogni eccezione, riserva e contestazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2381, comma 2, c.c., tutti i poteri, nessuno escluso, concernenti l’organizzazione, la gestione ed il controllo dell’impresa in materia di sicurezza del lavoro, di tecnopatie e di igiene del lavoro e, in particolare, i poteri di organizzazione e di scelta delle misure igieniche ed antinfortunistiche, prevenzione degli incendi e rispetto di tutte le disposizioni attinenti la materia ambientale e in tema di rumore, e tutto ciò al fine di assicurare il completo e puntuale assolvimento di tutti gli obblighi societari di attuazione di tutte le disposizioni attinenti la materia della sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro, la materia della prevenzione degli incendi e la materia ambientale e in tema di rumore ed il relativo controllo, garantendo il pieno e tempestivo rispetto e la scrupolosa osservanza da parte della società e di tutti i dipendenti delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, in materia della prevenzione degli incendi e in materia ambientale e in tema di rumore, opportunamente informando ed istruendo il personale preposto e tutti gli addetti ai lavori, e controllando con assiduità gli stabilimenti, gli uffici ed i cantieri esterni con piena ed assoluta autonomia ed indipendenza, nonché con piena ed illimitata facoltà di spesa in relazione a tutto ciò che è necessario per dotare l’impresa, la fabbrica, gli uffici ed i cantieri esterni di tutti i mezzi idonei per la tutela dell’incolumità e della salute dei lavoratori e dei terzi. Il consigliere delegato avrà il potere di vigilanza, disciplina e disposizione affinché i luoghi, le strutture inerenti le materie per cui viene conferita delega risultino in ogni momento in condizioni di sicurezza e conformi alle prescrizioni di legge, approntando le necessarie misure organizzative, gestionali e ambientali, anche a seguito di mutamenti organizzativi.
Il consigliere delegato avrà ogni potere organizzativo, gestionale e di controllo diretto alla prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, prevenzione dal rischio di incidenti rilevanti, nonché in ordine a ogni altra incombenza prevista dalla normativa vigente per la corretta gestione dell’area di responsabilità affidata, compiendo tutti gli atti ed espletando tutte le funzioni, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, per provvedere direttamente a quanto dallo stesso ritenuto necessario e utile dovendosi occupare, anche con l’ausilio dei servizi allo scopo istituiti ed esistenti, di tutte le problematiche connesse e conseguenti all’applicazione delle norme di legge emanate ed emanande in materia.
Il consigliere delegato assumerà la figura e la funzione di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.81/2008, con i relativi obblighi.
Il consigliere delegato potrà delegare specifiche funzioni tra quelle attribuitegli in materia di salute e sicurezza sul lavoro a soggetti preparati e competenti nel rispetto di quanto previsto dall’art.16 del D.Lgs. n.81/2008.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l’odierno consigliere delegato che assume la figura e la funzione di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.81/2008, avrà in questo settore i seguenti poteri:
- Il Consigliere delegato avrà la rappresentanza, ad ogni effetto, della società stessa avanti a tutti gli enti ed organi pubblici e privati preposti all’esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo, previste dalle normative generali e particolari relativamente alla prevenzione degli infortuni, all’igiene del lavoro ed alla prevenzione incendi, compreso l’Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), anche ai fini e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 1124/1965;
- Il Consigliere delegato il potere, salva diversa disposizione da parte del CDA , di sottoscrivere le polizze per la copertura assicurativa della società contro i danni da responsabilità civile per terzi e per dipendenti e quante altre opportune e necessarie per manlevare la società da qualsiasi danno;
- Il Consigliere delegato avrà sempre il potere e la facoltà di consultare, quando ne ravvisasse la necessità o la semplice utilità, Consulenti Tecnici di fiducia della Società sempre al fine di ;
- Il Consigliere delegato avrà tutti i più ampi poteri decisionali e di firma, con autonomia di spesa, nell’ambito dei criteri amministrativi della Società, disponendo dei relativi supporti finanziari, necessari all’espletamento delle attività oggi oggetto di conferita, inclusi, tra gli altri, quelli che a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono qui di seguito elencati:
1) provvedere autonomamente alla programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo di tutte le attività intese a dare attuazione ed adempimento alle norme previste in materia di sicurezza dei lavoratori.
2) rivolgere particolare attenzione, per l’assolvimento dell’incarico affidatogli, alla normativa vigente riguardante l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la prevenzione incendi;
3) predisporre disposizioni generali e ordini di servizio interni conformi alla legislazione vigente e verificarne l’applicazione;
4) provvedere affinché, nell’ambito dell’organigramma e delle rispettive responsabilità dei sottoposti, si osservi un costante e rigoroso adempimento delle misure previste, nonché l’osservanza delle stesse disponendo opportune ispezioni;
5) provvedere a valutare i rischi aziendali e ad elaborare il relativo documento nelle forme di cui agli artt. 28 e 29 D.lgs.81/08, curando che venga indetta, secondo le modalità e i termini stabiliti dall’art. 35 D.lgs.81/08, la riunione periodica;
6) svolgere tutti i necessari adempimenti per individuare le misure di prevenzione e predisporre conseguentemente i programmi di attuazione delle stesse;
7) provvedere a fornire, promuovere, organizzare e sovrintendere alla massima informazione dei lavoratori presenti in azienda circa gli eventuali rischi specifici cui possono essere esposti in quanto connessi alla lavorazione, con riferimento alle peculiari mansioni in concreto esercitate, nonché in ordine ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale, diffondendo le norme di prevenzione, sicurezza ed igiene con ogni idoneo mezzo che ne possa rendere più utile, immediata ed esauriente la conoscenza; attendere alla formazione particolare e generale dei singoli lavoratori, anche mediante l’organizzazione e la tenuta di specifici corsi, se del caso con incarico a una o più società di servizi;
8) aggiornare costantemente le misure di prevenzione, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
9) disporre, controllare ed esigere, anche in applicazione delle norme disciplinari, che tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di igiene e sicurezza, utilizzando in modo appropriato tutto quanto messo a loro disposizione;
10) provvedere, nell’ambito della corretta attività di formazione dei lavoratori, a vigilare affinché tutti i dispositivi di sicurezza ed i mezzi personali di protezione siano sempre adeguati ai rischi, vengano correttamente utilizzati e siano in perfetto stato di efficienza, avvalendosi per tale controllo di personale preposto, deputato a tale funzione per disposizione di legge o per organigramma aziendale, che dovrà segnalare per i provvedimenti disciplinari del caso quei dipendenti che non utilizzino o impieghino
irregolarmente o manomettano i mezzi personali di protezione e se del caso adottando egli stesso ogni potere disciplinare del caso;
11) organizzare la predisposizione delle cautele di carattere generale relative agli ambienti e posti di lavoro e passaggio, e quelle di carattere particolare per quanto attiene specificatamente alla costruzione, manutenzione e destinazione delle scale fisse e mobili, dei ponti sospesi, dei parapetti, degli impianti di illuminazione, delle difese antincendio, contro le scariche atmosferiche, ecc.;
12) organizzare la predisposizione delle cautele di carattere generale relative agli ambienti e posti di lavoro e passaggio, e quelle di carattere particolare per quanto attiene specificatamente alla costruzione, manutenzione e destinazione delle scale fisse e mobili, dei ponti sospesi, dei parapetti, degli impianti di illuminazione, delle difese antincendio, contro le scariche atmosferiche, ecc.;
13) adottare, nel rispetto della disciplina di cui alla L. 300/70 e degli accordi e contratti collettivi in vigore, ovvero far si che venga adottato ogni necessario provvedimento disciplinare nei confronti dei lavoratori che si rendessero responsabili di condotte contrarie ai doveri in materia di prevenzione infortuni;
14) curare che i presidi sanitari di pronto soccorso ed i servizi igienico- assistenziali siano conformi alle previsioni di legge ed organizzare la sorveglianza fisica e medica dei lavoratori, attraverso accertamenti preventivi e periodici eseguiti sotto il controllo di esperti qualificati e medici autorizzati;
15) nominare il medico competente e richiedergli l’osservanza degli obblighi previsti dal D.Lvo 81/08, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva;
16) disporre ed attuare tutte le misure necessarie per il rispetto della normativa di prevenzione incendi ed attivare le procedure per richiedere le necessarie autorizzazioni al fine dell’ottenimento dei certificati di prevenzione incendi;
17) provvedere all’esecuzione ed all’osservanza di tutti gli obblighi di legge relativi all’uso di attrezzature munite di videoterminali, con particolare riferimento a quanto disposto nel titolo VII del D.Lvo 81/08;
18) riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione, relazionandolo, se del caso, per iscritto, in ordine all’andamento dell’attività oggetto della presente delega, anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione medesimo, o a chi per esso, la eventuale predisposizione degli incombenti di competenza, con specifico riferimento al controllo formale sull’attività svolta;
19) segnalare al Consiglio di Amministrazione ogni specifica circostanza o situazione con riferimento alla quale egli non sia in grado di adempiere agli obblighi previsti ai precedenti punti e, più in generale a tutti gli obblighi che derivano direttamente dalla normativa in materia della sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro, in materia della prevenzione degli incendi, in materia ambientale e in tema di rumore;
20) designare un sostituto in ogni circostanza in cui il procuratore sia temporaneamente impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni, per malattia o per altra assenza giustificata, previa segnalazione al Consiglio di Amministrazione dell’impedimento e del nominativo del proprio vicario.
[1] Cornacchia, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, Torino, 2004, p. 136 s. e Corbetta, Commento all’art. 113 c.p., in MARINUCCI-DOLCINI (a cura di), GATTA-DOLCINI (aggiornato da), Codice penale commentato, vol. I, Milano, 2015, p. 1808 e p. 1819 s.; Latagliata, voce Cooperazione nel delitto colposo, in Enc. Dir., X, Milano, 1962, 623.
[2] 2 In questo senso G. Bettiol, Manuale di diritto penale, parte generale, Palermo 1962, p. 574 s. L’Autore riporta l’esempio di Tizio che determina Caio a condurre la propria automobile superando i limiti consentiti nei pressi di una svolta pericolosa, sperando che così venga travolta e rimanga uccisa una persona da lui odiata, la quale procede su una bicicletta: se in concreto l’evento morte si verificasse, Tizio risponderebbe di omicidio doloso, ma a Caio si addebiterebbe l’omicidio colposo. F. Antolisei, Manuale di diritto penale, a cura di L. Conti, Milano 1980, p. 495, ove si afferma che la non coincidenza della volontà degli agenti esclude la configurabilità di una compartecipazione, tanto più che nella fattispecie non si ha un medesimo reato, ma due reati diversi: uno doloso e l’altro colposo; F. Angioni, Il concorso colposo e la riforma del diritto penale, in Arch. Pen., fasc. 1, Roma 1983, p. 90; G. Cognetta, La cooperazione nel delitto colposo, in Riv dir. Proc. Pen. 1980, p. 83.
[3] Così F. Albeggiani, I reati di agevolazione colposa, Milano 1984, p. 202.
[4] P. Severino Di Benedetto, La cooperazione nel delitto colposo, Milano 1988, 224, ove si censura la
fermezza con la quale la dottrina che nega la configurabilità di un concorso a diverso titolo soggettivo
dà aprioristicamente per dimostrati i contenuti della ricostruzione unitaria, i quali, diversamente, dovrebbero essere sottoposti a un vaglio più analitico. La sussistenza di chiari indici normativi in contrasto con l’interpretazione restrittiva è stata evidenziata da più parti: tra gli altri, T. Padovani, Le ipotesi speciali di concorso nel reato, Milano 1973, 101 ss.
[5] G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, parte generale, Bologna, 1996, p. 536
[6] Cass. Pen.,, Sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 39680, in Cass. pen., 2005, p. 813 ss
[7] Cfr. Amato, Le novità normative in tema di “delega di funzioni”, in Cass. pen., 2009, 2096 ss.; Brusco, La delega di funzioni alla luce del d.lgs. n. 81 del 2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in Giur. mer., 2008, 2767 ss.; Crivellin, La delega di funzioni tra dottrina, giurisprudenza e interventi legislativi, in Dir. pen. proc., 2009, spec. 506 ss.; N. Pisani, Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il commento, in Dir. pen. e proc., 2008, 829-834; Id., Posizioni di garanzia e colpa d’organizzazione nel diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. ec., n. 1/2-2009, 123 ss. A seguito del decreto correttivo n. 106/2009, v. Basenghi, I soggetti dell’obbligo di sicurezza, in Basenghi-Golzio-Zini (a cura di), La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda. Il testo unico e le nuove sanzioni, Milano, 2a ed., 2009, 194 ss.; R. Brunelli, La delega di funzioni e l’esercizio di fatto di poteri direttivi, in Zoppoli-Pascucci-Natullo, Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, 2a ed., 2010, 276 ss.; D’Alessandro, La delega di funzioni nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n. 106/2009, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 1125 ss.; De Santis, Il regime della responsabilità penale in materia di sicurezza del lavoro dopo il “correttivo” (d.lgs. 106/2009) al T.U.S. (d.lgs. 81/2008), in Resp. amm. soc. enti, n. 2-2010, spec. 127 ss., 132 ss.; Nisco, La delega di funzioni nel testo unico sulla sicurezza del lavoro, in Curi (a cura di), Sicurezza nel lavoro. Colpa di organizzazione e impresa, Bologna, 2009, 101 ss.; Padovani, La delega di funzioni, tra vecchio e nuovo sistema di prevenzione antiinfortunistica, in Cass. pen., 2011, 1581 ss
[8] La sentenza c.d. Thyssen della Corte d’Assise del Tribunale di Torino del 14.11.2011 si sofferma in modo esemplare sul concetto e sulla individuazione della figura del datore di lavoro: occorre «ricordare che, come insegna la Corte di Cassazione (n. 4981, 6.02.2004)la definizione di “datore di lavoro”: “ … non è intesa nel senso esclusivamente civilistico e giuslavoristico, e quindi limitata a chi è titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva ed è titolare dei poteri decisionali e di spesa …[in base al] principio di effettività [oggi art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008]. Con questa modifica non si fa più riferimento ad un dato formale … ma altresì a dati di natura sostanziale quali la responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva purché accompagnati – questo è il punto – dai poteri decisionali e di spesa. Insomma ciò che rileva,al fine di creare la qualità di datore di lavoro, e quindi la posizione di garanzia, sono il potere di decidere e quello di spendere. Chi li possiede è datore di lavoro e quindi titolare della posizione di garanzia … Ma il principio di effettività non ha mai significato che il soggetto gravato della posizione di garanzia – e che disponeva dei poteri di decidere e di spendere – potesse esonerarsene su base volontaria o contrattuale e lo stesso istituto della delega di funzioni è stato assoggettato ad una rigorosissima serie di vincoli che comunque non hanno mai condotto alla totale esclusione della responsabilità del delegante qualora questi non avesse esercitato appieno i residui poteri di controllo sull’opera del delegato.
Insomma il principio di effettività è un metodo, anche conoscitivo, per riportare la responsabilità laddove si trovano i poteri di decidere e di spendere e non un modo per esonerare da responsabilità chi, per scelta propria, di questi poteri disponga ma non li eserciti”. Ancora, per quanto qui rileva, nella stessa sentenza: “Nel caso di una società di capitali originariamente il datore di lavoro (in senso civilistico) va individuato nel consiglio di amministrazione o nell’amministratore unico. Ove, con la nomina di uno o più amministratori delegati, si verifichi il trasferimento di funzioni in capo ad essi, non per questo va interamente escluso un perdurante obbligo di controllo nella gestione degli amministratori delegati’. All’individuazione nel Consiglio di Amministrazione delle società di capitali [del]l’originario datore di lavoro consegue la constatazione di come quest’ultimo si trovi in una “posizione di garanzia” inderogabile, di natura pubblicistica: “proprio in relazione alla natura dei beni tutelati (in particolare la vita e la salute delle persone) … dal principio di inderogabilità delle funzioni di garanzia … consegue altresì che il problema della riserva dei poteri di controllo neppure si pone posto che sono proprio i poteri originari correlati alla posizione di datore di lavoro che non possono essere unilateralmente o convenzionalmente rinunziati”. Con la conseguenza che i doveri “residui” di controllo dei membri del Consiglio di Amministrazione derivano dalla inderogabilità della loro “posizione di garanzia” e sono – solo – civilisticamente previsti anche dal 2° comma dell’art. 2392 c.c., nella forma attenuata – ma non eliminata – successiva alla riforma del diritto societario (D.Lgs n. 6/2003). Concetto ribadito, più di recente, dalla stessa Corte Suprema nella sentenza n. 38991/2010: “Questa Corte in plurime sentenze ha già avuto modo di statuire che nelle imprese gestite da società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione (Cass.Pen. Sez. IV, 6820/07, Mantelli). Infatti, anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori membri del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti idoveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio della delega».
Le Sezioni Unite Penali che si sono pronunciate sul caso Thyssen, dopo la parziale riforma in appello della sentenza appena citata, hanno a loro volta stabilito che: ”Come è noto, il sistema prevenzionistico è tradizionalmente fondato su diverse figure di garanti che incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità organizzativa e gestionale. La prima e fondamentale figura è quella del datore di lavoro. Si tratta del soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione dell’azienda o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. La definizione contenuta nel T.U. è simile a quella espressa nella normativa degli anni 90 ed a quella fatta propria dalla giurisprudenza; e sottolinea il ruolo di dominus di fatto dell’organizzazione ed il concreto esercizio di poteri decisionali e di spesa” (Cass. Pen., Sez. Un., 24.04.2014, n. 38343, in Diritto & Giustizia 2014, 19 settembre con nota di Capitani.
[9] In tal senso, in giurisprudenza, Cass., sez. III, 1 ottobre 1980, in Mass. Cass. pen., 1982, 364 s. I teorici della rilevanza puramente soggettiva della delega vedono, invece, nella persistente responsabilità del delegante in questi casi, un’ulteriore riprova dell’irrilevanza della delega sotto un profilo ‘oggettivo’: cfr. Padovani, Diritto penale del lavoro. Profili generali, 2a ed., 1983, p. 75. Cfr., da ultimo, la recentissima Cass., sez. IV, 20 febbraio 2020, n. 6567, la quale precisa che, anche in presenza di una delega datoriale riguardante la redazione del DVR, resta comunque fermo l’obbligo del Datore di Lavoro di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, così come di informare i lavoratori circa i rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente e adeguata.
[10]Il requisito della «delegabilità» delle funzioni è, peraltro, espressamente sancito dall’art. 16, comma 1, d.lgs. 81/2008, nella parte in cui precisa che la delega di funzioni è ammessa «ove non espressamente esclusa».
[11] L’art. 17 T.U.S. individua gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro: a) nella valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, e relativo documento scritto avente data certa che, ai sensi dell’art. 28, deve evidenziare, tra l’altro, le risultanze dell’attività valutativa, le misure di prevenzione e di protezione dai rischi individuati e il programma delle misure opportune a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, ed altresì deve rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto (cfr. Mongillo, La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. n. 81/2008 e del decreto ‘correttivo’ (working paper) ) ; b) nella designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), che rappresenta un diretto fiduciario del datore di lavoro (non è invece menzionata, e come tale non costituisce obbligo indelegabile, la nomina del medico competente).
[12] In questo senso, in dottrina, anche Valentini, La «vecchia modernità» del diritto penale della sicurezza del lavoro: due pseudo-riforme, in AA.VV., La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda. Il Testo Unico e le nuove sanzioni, a cura di Basenghi, Golzio, Zini, Milano, 2009, p. 296, nt. 121; anche Mongillo, La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. n. 81/2008 e del decreto ‘correttivo’, in Dir. pen. cont., 2/2012, 76-83. p. 86.
[13] Tra i primissimi contributi, Pisani, Posizioni di garanzia e colpa di organizzazione nel diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. Pen., 1/2 2009, p. 142
[14] G. Mulè, La rilevanza della delega di funzioni nell’ambito dei modelli organizzativi. approfondimenti sull’istituto e spunti operativi in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti – 3/2020, p. 314.
[15] G. Mulè, La rilevanza della delega di funzioni cit., p. 314.
[16] Obblighi che, secondo una recente giurisprudenza, graverebbero, nelle società per azioni, sull’intero consiglio di amministrazione, anche in presenza di una delega specifica e comprensiva di poteri decisionali e di spesa ad uno dei suoi membri: cfr. Cass., sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991, in Guida al dir., n. 49/50-2010, p.77.
[17] Cass. Pen.,sez. IV, 11/12/2007, n.6280, in Cass. pen. 2008, 11, 4317: Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all’uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi”. In senso conforme, v. Sez. IV, 3 luglio 2002, Del Bianco Barbacucchia, in Cass. pen. 2008, 11, 4317, 2003, p. 2028; Sez. IV, 10 novembre 2005, Minesso, ivi, 2007, p. 1743; v., inoltre, Sez. IV, 26 settembre 2005, Merighi, in C.E.D. Cass., n. 232450; , in senso conforme, Trib. Milano, sez. V, sent. 22 giugno 2007; di recente Trib. Ancona sez. lav., 18/02/2021, n.262: “La responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni è fondata sul disposto dell’art. 2087 c.c., in base al quale l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; la norma suddetta impone pertanto al datore di lavoro un obbligo generale di diligenza; nel sistema della tutela delle condizioni di lavoro prevista dal legislatore, la disposizione di cui all’art. 2087 c.c. ha una funzione integratrice della normativa che prevede le singole misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, ponendo a carico del datore di lavoro un obbligo generale di garanzia delle condizioni di sicurezza del lavoro”.
[18] Ovviamente in tema di sicurezza sul lavoro, a fronte di un infortunio sul luogo di lavoro, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità allorché il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell’eccezionalità, della abnormità, dell’imprevedibilità, dell’atipicità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute. In tali ipotesi, infatti, la condotta del datore di lavoro risulta privata di qualsivoglia rilevanza causativa efficiente rispetto alla verificazione dell’evento, addebitabile unicamente al lavoratore. Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la responsabilità penale del datore di lavoro per l’infortunio occorso a un lavoratore il quale, mentre era alla guida di un autocarro a mezzo pala caricatrice gommata, nonostante lo stop intimato proseguiva in retromarcia ribaltandosi e riportando così diverse fratture. Tribunale Lecce sez. I, 21/01/2021, n.127, in Guida al diritto 2021, p. 24.
[19] Pulitanò, Sicurezza del lavoro, organizzazioni complesse, imputazione soggettiva, 2007, reperibile su www.appinter.csm.it, 23. V. anche Padovani, Il nuovo volto del diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1163 s e VENEZIANI, I delitti colposi, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, a cura di Marinucci e Dolcini,Padova, 2003, p. 398
[20] Cass.pen., sez. III, 09/03/2005, n.12370 in Giust. Pen 2006, p50 s..: “In tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all’interno dell’azienda, e quindi con i vertici dell’azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni. (Nell’occasione la Corte ha ulteriormente precisato che nell’eventualità di una ripartizione di funzioni nell’ambito del consiglio di amministrazione ex art. 2381 c.c. gli altri componenti rispondono anch’essi del fatto illecito allorché abbiano dolosamente omesso di vigilare o, una volta venuti a conoscenza di atti illeciti o dell’inidoneità del delegato, non siano intervenuti)”. Con riferimento ad imprese di grandi dimensioni, in cui l’organizzazione aziendale comporta una ripartizione di funzioni, la giurisprudenza ha affermato che – ai fini dell’imputazione soggettiva in materia antinfortunistica – «occorre accertare l’effettiva situazione di responsabilità all’interno delle posizioni di vertice per individuare i soggetti cui i compiti di prevenzione sono concretamente affidati con la predisposizione e l’attribuzione dei correlativi e necessari poteri di adempierli» (così Sez. IV, 26 aprile 2000, Mantero, in Giust. Pen, 2001, p. 1321). Più precisamente, in materia societaria, si è asserito che «le responsabilità del datore di lavoro relative a società di grandi dimensioni, possono concernere solo i profili organizzativi nell’ambito dei quali sono da comprendere anche la predisposizione di adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l’imprenditore da responsabilità di livello intermedio e finale» (così, Sez. IV, 27 marzo 2001, Fornaciari ed altro, ivi, 2002, p. 3203). In dottrina è comune l’opinione per cui è soggetto penalmente responsabile colui che, secondo l’organizzazione dell’impresa, è titolare dei poteri decisionali e di spesa idonei all’adempimento degli obblighi preventivi. Per una rassegna sul punto: Morgante, Le leggi penali d’udienza, a cura di Padovani, sub art. 2 d.lg. n. 626 del 1994, Milano, 2003, p. 464 ss.
[21] Cass. Pen. sez. IV, 11/12/2007, n.6280, in Cass. pen. 2008, 11, p.4317. In senso conforme, v. Cass. Pen., Sez. IV, 3 luglio 2002, in Cass. pen, 2003, p. 2028.
[22]Cass. pen. Sez. III, 09.03.2005, n.12370 cit.
[23] L. Nazzicone,sub art. 2381, in L.NAZZICONE – S. PROVIDENTI, Società per azioni amministrazione e controlli, in G. Lo Cascio (a cura di), La riforma del diritto societario, Milano, 2003, 28.
[24] F. Bonelli, Gli amministratori di S.P.A. dopo la riforma (nt. 42), p. 42; V. SALAFIA, Gli organi delegati nell’amministrazione delle s.p.a., (nt. 41), p. 1326, “la nomina o la revoca dei delegati è riservata al consiglio, in quanto espressione dell’esercizio di una sua facoltà”.






