Home / Scienze Giuridiche / Prescrizione dei crediti erariali e limiti delle sospensioni emergenziali: la CGT Campania chiarisce l’inapplicabilità della proroga biennale ai carichi pre‑pandemici e ribadisce la piena deducibilità della prescrizione maturata tra atti interruttivi” di AVV.MARCELLO FABBROCINI

Prescrizione dei crediti erariali e limiti delle sospensioni emergenziali: la CGT Campania chiarisce l’inapplicabilità della proroga biennale ai carichi pre‑pandemici e ribadisce la piena deducibilità della prescrizione maturata tra atti interruttivi” di AVV.MARCELLO FABBROCINI

ABSTRACT

La sentenza n. 2055/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania affronta con rigore sistematico il tema della prescrizione dei crediti erariali nel contesto post‑pandemico, chiarendo l’ambito applicativo delle sospensioni COVID‑19 e della proroga biennale introdotta dall’art. 4, comma 1, del D.L. 41/2021. Pur riconoscendo la regolare notifica delle intimazioni del 13 giugno 2012, la Corte conferma la prescrizione dei crediti sottesi all’intimazione notificata il 15 luglio 2024, riaffermando la piena deducibilità della prescrizione maturata tra atti interruttivi e l’inapplicabilità della proroga ai carichi affidati prima dell’8 marzo 2020. La decisione si colloca nel solco della giurisprudenza della Corte di Cassazione e contribuisce a ricomporre un quadro interpretativo frammentato dalla normativa emergenziale.

KEYWORDS

Prescrizione tributaria; Atti interruttivi; Sospensione COVID‑19; Proroga biennale; Riscossione; Cartella di pagamento; Intimazione; Cassazione; CGT Campania; D.L. 18/2020; D.L. 41/2021.

La sentenza n. 2055/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania si inserisce con autorevolezza nel dibattito sulla prescrizione dei crediti erariali, offrendo una ricostruzione sistematica che consente di chiarire definitivamente l’interazione tra atti interruttivi, sospensioni COVID‑19 e proroghe straordinarie introdotte dal legislatore emergenziale. La vicenda trae origine da tre cartelle di pagamento notificate tra il 2005 e il 2008, seguite da tre intimazioni del 13 giugno 2012 e da un’ulteriore intimazione notificata il 15 luglio 2024. Il contribuente eccepiva la prescrizione, mentre l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione sosteneva la regolarità delle notifiche e l’applicabilità sia della sospensione COVID sia della proroga biennale prevista dall’art. 4, comma 1, del D.L. 41/2021. Il primo giudice aveva accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica delle intimazioni del 2012; in appello, l’Agenzia ha prodotto le relative relate, dimostrando la regolare consegna degli atti. La Corte di secondo grado, pur prendendo atto della validità delle notifiche, ha confermato la prescrizione, offrendo una ricostruzione giuridica che merita approfondimento.

Il primo profilo di interesse riguarda l’onere della prova della notifica degli atti interruttivi, che la Corte riconduce al principio consolidato secondo cui la prova della notifica incombe integralmente sull’ente impositore¹. La produzione tardiva delle relate in appello, pur ritenuta idonea a dimostrare la notifica, non incide sulla maturazione della prescrizione, poiché il decorso del termine decennale va comunque calcolato dall’ultimo atto interruttivo validamente notificato, secondo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, che ha affermato che la prescrizione “non può essere impedita da atti successivi tardivi o inefficaci”².

La Corte campana si colloca inoltre nel solco della giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura della prescrizione dei crediti erariali. Le Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 23397/2016, hanno escluso che la mancata impugnazione della cartella determini la conversione del termine breve in quello decennale ex art. 2953 c.c., salvo la presenza di un titolo giudiziale definitivo, e hanno affermato che la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella può essere eccepita in sede di impugnazione dell’atto successivo³. Tale principio è stato ulteriormente ribadito da Cass. n. 16743/2024, che ha qualificato l’intimazione come atto facoltativamente impugnabile, consentendo al contribuente di far valere la prescrizione maturata tra più intimazioni⁴. La Corte campana recepisce e applica tali principi, confermando la piena deducibilità della prescrizione maturata tra il 2012 e il 2024.

Il cuore della decisione risiede tuttavia nell’analisi dell’impatto della normativa emergenziale COVID‑19 sul decorso della prescrizione. La Corte applica correttamente l’art. 68, comma 1, del D.L. 18/2020, che ha sospeso i termini dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per un totale di 542 giorni, richiamando l’art. 12 del D.Lgs. 159/2015, che estende la sospensione anche ai termini di prescrizione. Tale sospensione, tuttavia, non è sufficiente a colmare il periodo intercorso tra il 13 giugno 2012 e il 15 luglio 2024, poiché il termine decennale risulta comunque spirato il 30 agosto 2023. La Corte si allinea così alla giurisprudenza della Cassazione, che ha escluso interpretazioni estensive della sospensione COVID, affermando che essa opera “nei soli limiti temporali espressamente previsti dal legislatore”⁵.

Di particolare rilievo è poi la ricostruzione della proroga biennale introdotta dall’art. 4, comma 1, del D.L. 41/2021. La Corte chiarisce che tale proroga si applica esclusivamente ai carichi affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021), ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 e ai carichi successivi relativi alle dichiarazioni indicate dall’art. 157, comma 3, del D.L. 34/2020. Poiché i carichi oggetto di causa risalgono al 2005–2008, la proroga non è applicabile. La Corte aggiunge, con argomento dirimente, che anche qualora la proroga fosse applicabile, tra il 13 giugno 2022 (scadenza del decennio) e il 15 luglio 2024 sono comunque trascorsi più di 24 mesi, sicché la prescrizione sarebbe maturata in ogni caso.

La sentenza si distingue per la capacità di ricondurre a sistema una normativa emergenziale complessa e frammentata, evitando interpretazioni estensive non consentite e riaffermando la centralità del principio di legalità nella disciplina della prescrizione. Essa contribuisce a ridurre l’incertezza interpretativa generata dalla stratificazione normativa del periodo pandemico e offre un modello argomentativo chiaro per la gestione dei contenziosi analoghi.

In conclusione, la decisione della CGT Campania rappresenta un importante punto di riferimento per la giurisprudenza di merito, poiché chiarisce in modo definitivo che la sospensione COVID opera nei soli limiti temporali previsti dal legislatore, che la proroga biennale non si applica ai carichi anteriori alla pandemia e che la prescrizione dei crediti erariali maturata tra atti interruttivi resta pienamente deducibile, in coerenza con i principi affermati dalla Corte di Cassazione.

Si tratta di una pronuncia che, pur nella sua linearità, possiede un significativo valore sistematico e contribuisce a restituire certezza a un settore del diritto tributario che, negli ultimi anni, ha conosciuto un elevato grado di instabilità interpretativa.

NOTE

  1. Cass., sez. V, 7 febbraio 2025, n. 3464.
  2. Cass., sez. V, 22 febbraio 2023, n. 6350.
  3. Cass., SS.UU., 17 novembre 2016, n. 23397.
  4. Cass., sez. V, 17 giugno 2024, n. 16743.
  5. Cass., sez. V, 12 luglio 2022, n. 21929.
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