ABSTRACT
La sentenza del TAR Campania, Sez. IV, 26 gennaio 2026, n. 496, affronta con profondità sistematica il tema dell’accesso agli elaborati scolastici, riaffermando la natura amministrativa delle prove scritte e valorizzando il diritto all’autovalutazione quale componente essenziale del diritto allo studio. Il contributo analizza la decisione nel quadro della giurisprudenza amministrativa e costituzionale, evidenziando come il diniego opposto dall’istituzione scolastica sia viziato per difetto di motivazione, mancato bilanciamento e violazione dei principi di trasparenza. La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale che riconosce la piena ostensibilità degli elaborati anche in corso d’anno, quale espressione del diritto di accesso documentale e, in taluni casi, dell’accesso civico generalizzato.
PAROLE CHIAVE
Accesso agli atti scolastici – Elaborati scritti – Documento amministrativo – Autovalutazione – Trasparenza – L. 241/1990 – Diritto allo studio – Procedimento valutativo – TAR Campania 496/2026.
La sentenza del TAR Campania, Sezione Quarta, 26 gennaio 2026, n. 496, offre un contributo di particolare rilievo nell’ambito del diritto amministrativo scolastico, affrontando il tema dell’accesso agli elaborati scritti degli studenti e riaffermando principi che, pur consolidati nella giurisprudenza, continuano a incontrare resistenze applicative nelle istituzioni scolastiche. Il caso trae origine dal diniego opposto da un dirigente scolastico alla richiesta di una madre di ottenere copia del compito di italiano della figlia, svolto il 13 ottobre 2025. La motivazione del diniego si fondava sull’assunto secondo cui «non è possibile richiedere copia degli elaborati durante l’anno scolastico quando il processo di valutazione e di insegnamento-apprendimento è ancora in corso»¹, con l’ulteriore affermazione che la visione già concessa sarebbe stata sufficiente. Tale posizione è stata ritenuta dal TAR priva di fondamento normativo e lesiva del diritto di accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990, che non contempla alcuna limitazione temporale all’ostensione degli atti endoprocedimentali, salvo le tassative esclusioni dell’art. 24.
Il Collegio muove da un presupposto ormai consolidato: la prova scritta costituisce un documento amministrativo ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990, in quanto atto endoprocedimentale destinato a confluire nel procedimento valutativo dell’alunno. La sentenza afferma che l’elaborato «si configura come un atto endoprocedimentale, redatto sì dall’alunno […] ma validato dall’amministrazione pubblica e destinato a confluire nel provvedimento finale di valutazione»². Tale ricostruzione è coerente con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha più volte riconosciuto la natura amministrativa degli elaborati concorsuali, pur materialmente redatti dai candidati³, e con la dottrina che qualifica tali atti come elementi istruttori del procedimento valutativo, soggetti ai principi di trasparenza e partecipazione.
La decisione si distingue per un ulteriore passaggio: il TAR valorizza il ruolo dell’autovalutazione nel processo formativo, richiamando l’art. 1, comma 3, del d.P.R. 122/2009, secondo cui la valutazione concorre «ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi». Il Collegio sottolinea che tale autovalutazione costituisce un vero e proprio diritto sostanziale dello studente, poiché incide sulla consapevolezza del proprio percorso formativo e orienta le strategie di miglioramento. Da ciò discende che l’accesso agli elaborati non può essere limitato o differito arbitrariamente, poiché «presuppone la piena comprensione […] degli errori, lacune, difficoltà riscontrate nel percorso»⁴. La sentenza, dunque, non si limita a riconoscere un diritto procedimentale, ma valorizza un diritto educativo sostanziale, radicato negli artt. 2, 3, 33 e 34 Cost., che impongono alla scuola di favorire lo sviluppo della persona e la piena partecipazione al percorso formativo.
La pronuncia si colloca in un filone giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha ampliato la tutela dell’interesse conoscitivo dei genitori e degli studenti. Il TAR Liguria, Sez. I, 23 giugno 2025, n. 755, ha riconosciuto l’accesso agli elaborati anche nell’ambito dell’accesso civico generalizzato, affermando che la trasparenza scolastica non può essere compressa da esigenze organizzative generiche⁵. Analogamente, il Consiglio di Stato, Sez. II, 24 gennaio 2025, n. 542, ha ribadito che l’accesso agli atti scolastici è funzionale alla tutela del diritto allo studio e alla partecipazione consapevole al percorso educativo⁶. La giurisprudenza amministrativa ha inoltre chiarito che l’accesso non può essere negato sulla base di esigenze di riservatezza inesistenti, poiché gli elaborati scolastici non contengono dati sensibili riferibili a terzi, ma riguardano esclusivamente lo studente interessato.
Di particolare interesse è il passaggio in cui il TAR esclude l’equiparazione tra la mera visione del compito e il rilascio della copia. Il Collegio richiama la giurisprudenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 19 luglio 2018, n. 6849, secondo cui la visione è attività “contingentata” e non consente un esame meditato e ripetuto dell’elaborato⁷.
Tale distinzione assume rilievo sistematico: la visione è un accesso debole, mentre la copia è lo strumento che consente un controllo effettivo e duraturo, indispensabile per l’autovalutazione e per l’eventuale attivazione di percorsi di recupero. La scuola, pertanto, non può sostituire arbitrariamente la copia con la visione, poiché ciò costituirebbe una compressione illegittima del diritto di accesso.
Il TAR censura, inoltre, il difetto di motivazione del diniego, rilevando che esso «si risolve in una formula meramente assertiva, priva di un effettivo bilanciamento tra l’interesse conoscitivo […] ed eventuali interessi contrapposti»⁸.
La motivazione è dunque viziata ai sensi dell’art. 3 l. 241/1990, poiché l’amministrazione non ha individuato alcuna causa di esclusione ex art. 24 né ha dimostrato l’esistenza di un interesse pubblico prevalente. La decisione appare coerente con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il diniego di accesso deve essere sorretto da una motivazione puntuale e non può fondarsi su formule stereotipate⁹. La scuola, in quanto amministrazione pubblica, è tenuta a un onere motivazionale particolarmente rigoroso quando incide su diritti fondamentali come il diritto allo studio.
La sentenza, pertanto, non solo accoglie il ricorso, ma ordina all’amministrazione di rilasciare copia conforme dell’elaborato entro quindici giorni, riconoscendo la piena ostensibilità del documento anche in corso d’anno. Tale conclusione appare in linea con la funzione garantista dell’accesso, che non può essere sacrificata in nome di esigenze organizzative o di una presunta interferenza con il processo valutativo, la cui natura tecnico-discrezionale rimane impregiudicata. La decisione contribuisce a delineare un modello di scuola trasparente, partecipata e orientata alla crescita dello studente, in cui l’accesso agli elaborati non è un favore, ma un diritto; non è un atto di cortesia, ma uno strumento essenziale per garantire la qualità del processo educativo e la piena tutela del diritto allo studio.
NOTE
- «non è possibile richiedere copia degli elaborati durante l’anno scolastico […]».
- «si configura come un atto endoprocedimentale […] destinato a confluire nel provvedimento finale di valutazione»
- Cons. Stato, Sez. VI, 20 marzo 2019, n. 1856; Cons. Stato, Sez. VI, 22 febbraio 2017, n. 841.
- «presuppone la piena comprensione […] degli errori, lacune, difficoltà».
- TAR Liguria, Sez. I, 23 giugno 2025, n. 755.
- Cons. Stato, Sez. II, 24 gennaio 2025, n. 542.
- TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 19 luglio 2018, n. 6849.
- «formula meramente assertiva, priva di un effettivo bilanciamento» .
- Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2020, n. 875; Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 2021, n. 3412.






