Riflessioni Critiche sulla Introduzione del Reato di Femminicidio
Negli ultimi decenni, il dibattito giuridico ha visto crescere la preoccupazione per l’iperproduzione normativa, nota come overcriminalization.
Tale fenomeno è caratterizzato dall’introduzione di un numero sempre crescente di fattispecie penali, che non solo dilatano l’ambito del diritto penale, ma rischiano di trasformare il sistema giuridico in una “fabbrica di nuovi reati” che lavora incessantemente.
Questa tendenza non può lasciarci indifferenti, nemmeno se riconosciamo, da criminologi, che la criminalità è un fenomeno complesso che necessita di risposte ben più articolate rispetto alla mera creazione di nuovi illeciti.
La recente proposta di introdurre il reato di femminicidio nel nostro codice penale è emblematica di tale approccio. Sebbene l’intento sia quello di riconoscere e colpire con maggiore severità un fenomeno tragico, dobbiamo chiederci: cosa si intende realmente ottenere con questa misura?
Oltre a fornire un “ansiolitico sociale” – una sorta di rassicurazione pubblica, alimentata dalla demagogia politica – l’introduzione di nuovi reati deve ambire a perseguire obiettivi concreti e misurabili.
Uno degli argomenti frequentemente addotti a sostegno di nuove legislazioni penali è la funzione deterrente della pena. La teoria afferma che la minaccia di sanzioni severe induce i cittadini a astenersi dal compiere atti illeciti. Tuttavia, nella questione degli omicidi di donne, e specificamente dei femminicidi, queste considerazioni sembrano inadeguate. Innanzitutto, è fondamentale comprendere chi compie il femminicidio e quali siano le motivazioni sottese a tale comportamento.
Esistono diverse categorie di autori di femminicidi.
Ci sono individui che agiscono sotto l’influsso di malattie mentali; per costoro, l’introduzione di un nuovo reato non avrebbe evidentemente alcun effetto deterrente.
Altri potrebbero compiere atti violenti a causa di problematiche legate alla dipendenza affettiva, un tema che Musil esplora bene: “I teneri sentimenti della dedizione maschile sono infatti simili al brontolio di un giaguaro che ha fra le zampe un pezzo di carne e non tollera di essere disturbato.”
Questi soggetti avrebbero bisogno di un percorso di socializzazione e rieducazione, non di essere semplicemente intimiditi da una nuova fattispecie penale. Infine, esistono coloro che perpetuano atti di violenza in seguito a una storia profonda di maltrattamenti e squilibri di potere; anche in questo caso, non sarà il nuovo reato a fermarli, poiché sono già consapevoli della gravità dell’omicidio, ma spesso ignorano la distinzione tra amore e possesso.
Anche i dati statistici presentati a sostegno dell’urgenza della introduzione del reato di femminicidio meritano attenzione. Negli ultimi anni, i numeri relativi agli omicidi di donne sono diminuiti: nel 2000 si registravano 199 casi, mentre nel 2025 si prevede scenderanno a 113.
Anche se questo dato non conforta, suggerisce che l’intervento giuridico non sia l’unica soluzione possibile. Questo calo potrebbe essere attribuito a un cambiamento culturale profondo e duraturo, piuttosto che a campagne punitive o all’inasprimento delle pene.
Un’altra funzione che viene comunemente associata alla pena è quella rieducativa.
La Costituzione italiana, sebbene venga talvolta considerata ‘demodé’, stabilisce chiaramente che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Tuttavia, la semplice apposizione di un’etichetta penale rischia di disattendere questa finalità. Spesso, l’intervento giuridico, pur necessario, risulta insufficiente: senza un vero programma di trattamento e reinserimento, il condannato potrebbe uscire dal carcere senza aver realmente elaborato il proprio comportamento deviato.
In effetti, il solo intervento giudiziario e carcerario può lasciare il soggetto immutato o persino aggravato. Senza un confronto autentico e un percorso di rieducazione, ci si può ritrovare di fronte a una spirale di ribellione e vendetta, alimentata da sentimenti di ingiustizia subita. Le soluzioni penali non possono essere disgiunte da interventi di natura formativa e sociale, che richiedono tempo, impegno e risorse.
Le esperienze passate, come dimostrano i tentativi di avviare progetti di trattamento per i partner violenti, evidenziano la difficoltà di intraprendere azioni efficaci e durature. Tali progetti, pur laboriosi e non immediati, rappresentano investimenti fondamentali per la costruzione di una società più equa e cosciente; al contrario, l’introduzione di una legge che punisce il femminicidio è un’azione rapida, che non comporta particolari costi economici o implementativi.
Ma ci si potrebbe domandare: e se anche questa nuova disposizione legale non producesse alcun effetto concreto? La risposta è che il diritto penale da solo non può sostituire l’educazione e la cultura necessarie per combattere alla radice il problema della violenza di genere. Potremmo trovarci quindi di fronte a un’illusione normativa che non affronta l’essenza del problema, ma si limita a coprire le ferite con cerotti giuridici.
In conclusione, l’overcriminalization e l’adozione acritica di nuove fattispecie penali, come nel caso del femminicidio, non offrono soluzioni reali e durature alla violenza di genere. È fondamentale abbandonare la semplificazione della pena come unica risposta e indirizzarsi verso strategie integrative, che comprendano educazione, prevenzione e rieducazione. Solo così si potrà sperare di costruire una società più giusta e rispettosa, in cui violenze e discriminazioni di genere possano finalmente essere eradicate.
Prof. Roberto Lasco-Docente formatore AUGE





