Con l’entrata in vigore del decreto-legge 73/2025 contenente misure urgenti, relative al corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, e l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, è stato modificato l’art. 6 bis del d. lgs 286/2005 riguardante i tempi di franchigia relativi al carico e scarico delle merci ed i relativi indennizzi in caso di superamento degli stessi.
La novellata legislazione in materia, impatta notevolmente sul sistema della logistica e dei trasporti, mirando ad introdurre un univoco sistema di regole, volto a garantire la continuità del servizio di autotrasporto.
L’aspetto maggiormente rilevante riguarda la disciplina più stringente e dettagliata per i tempi di attesa dei mezzi allo scarico ed al carico delle merci ed i relativi tempi di franchigia previsti dalla legge, oltre i quali scattano gli indennizzi a favore del vettore, che la stessa legge, quantifica in euro 100,00 per ora o frazione.
Quindi volendo fare un po’ di chiarezza, l’attuale norma ha previsto che:
- Il tempo di franchigia è indicato tassativamente in 90 minuti (comma 1), restringendo quanto previsto dall’art. 6 bis del d.lgs. 286/2005 che prevedeva una franchigia di 120 minuti;
- L’indennizzo è stabilito in euro 100,00, dovuti al vettore al superamento del periodo di franchigia per ora o frazione (comma 2);
- L’indennizzo è dovuto anche per il protrarsi dei tempi delle operazioni materiali di carico e scarico, oltre la franchigia concordata, stabiliti contrattualmente tra le parti del contratto di trasporto, e sempre per un importo di euro 100,00 per ora o frazione (comma 3).
L’indennizzo, superato il periodo di franchigia, è dovuto al vettore in solido tra il committente il trasporto ed il caricatore della merce, anche se data la molteplicità di attori che intervengono nella filiera dei trasporti (vettore stradale, spedizioniere, terminal logistico ed agente marittimo), risulta alcune volte complicato se non impossibile, individuare chiaramente la responsabilità sul ritardo, aprendo quindi la strada a innumerevoli contenziosi di rivalsa tra i coobbligati, nei confronti dell’effettivo responsabile.
Si evidenzia che non è più possibile la deroga pattizia all’indennizzo ed ai tempi di franchigia, in quanto in applicazione dell’art. 1322 del Codice civile, le parti nella stipula dei contratti, devono rispettare i limiti imposti dalle leggi vigenti.
Quindi se da un lato FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, ritiene che la nuova legge tuteli in primo luogo la sicurezza stradale, rispettando in modo più puntuale i tempi di guida e di riposo, oltre a rendere più efficiente tutta la filiera della logistica, è auspicabile che le altre associazioni di categoria, riconducibili ai diversi attori coinvolti nell’intero processo di “spedizione”, sensibilizzino i propri iscritti ad una maggior cautela e precisione nella stipula dei contratti di trasporto, indicando preventivamente ed in modo quanto più possibilmente dettagliato: i luoghi di carico/scarico, gli orari di carico/scarico, le modalità di accesso ai luoghi, gli orari di effettuazione delle prestazioni ed i tempi di esecuzione delle stesse.
Per una maggiore comprensione, il MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito con nota del 04/11/2025 che la franchigia non riguarda i tempi per le operazioni materiali di carico e scarico (che sono stabiliti dal contratto di trasporto in essere tra il vettore ed il committente), ma solo l’attesa presso i luoghi di carico e scarico prima dell’inizio delle operazioni stesse, specificando allo stesso tempo, che superati quei limiti di tempo stabiliti nel contratto per le operazioni materiali di carico e scarico, non vi è alcuna franchigia è quindi, è dovuto un indennizzo nella stessa misura, e con le stesse modalità previste nel caso di superamento del termine di franchigia all’attesa.
Va in ultimo evidenziato che l’indennizzo non è dovuto per ritardo imputabile al vettore e che non è prevista una deroga pattizia alla franchigia così come stabilita dall’art. 4 del decreto-legge 73/2025 convertito in legge 105/2025 entrata in vigore 20.07.2025.
A questo punto è auspicabile, che questa normativa, possa innescare un processo di ammodernamento e sviluppo dell’intera filiera della logistica e Trasporti, a partire dalle infrastrutture portuali, retroportuali ed interportuali, che incidono notevolmente sulla velocità e sicurezza dei traffici per le merci destinate ed in arrivo dall’estero.
Prof. dr. Massimo Greco
doganalista – docente formatore AUGE





