Avv. Michele Di Somma
La giustizia sportiva è intesa come il sistema determinato dall’impianto normativo composto dalle regole degli statuti, regolamenti e codici di cui si sono dotate il CONI e le singole Federazioni sportive che attribuiscono agli organi dello stesso ordinamento sportivo poteri funzionali all’esercizio di una giustizia domestica (autodichia), sia per la risoluzione delle controversie tra atleti tesserati, società sportive (o Associazioni Sportive Dilettantistiche – A.S.D.) e Federazioni, sia per la repressione delle eventuali violazioni delle norme ordinamentali commesse dagli associati mediante l’applicazione agli stessi di sanzioni[1].
La giustizia sportiva è esercitata da organi Giudicanti endofederali di prime cure, quali:
- Giudice Sportivo – nazionale e territoriale;
- Tribunale Federale – nazionale e territoriale.
In questo contributo, si analizzeranno i rapporti tra l’organo inquirente della giustizia sportiva, ovvero il Procuratore Federale e le altre Procure, quali la Procura Antidoping e la Procura della Repubblica.
Tali rapporti sono disciplinati dall’art. 50 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (di seguito “Codice CONI”), rubricato: “Rapporti con la Procura Antidoping del Coni”, che testualmente recita: “Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l’ufficio del Pubblico Ministero.
Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l’illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all’ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l’intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati”.
L’articolo in argomento prevede un obbligo di collaborazione a carico della Procura Federale nei confronti della Procura Antidoping del CONI, nonché con l’Ufficio del Pubblico Ministero; la disposizione normativa è, invero, finalizzata a richiamare l’attenzione delle Procure Federali sulla delicatezza dei rapporti intercorrenti con le Procure della Repubblica e con la Procura Antidoping, che impongono uno spirito di cooperazione e un coordinamento costante, attività ulteriori rispetto alla mera acquisizione degli atti di indagine penali e, comunque, da porre in essere anche nella fase successiva.
Attesa la natura generale e non puntuale del dovere di collaborazione imposto dalla norma in oggetto, appare opportuno sottolineare che la trasmissione degli atti da parte delle Procure, e quindi, dell’Autorità Giudiziaria procedente, riguarda sovente documenti raccolti durante indagini ancora in corso e perciò stesso connotati dal divieto di divulgazione derivante dal segreto istruttorio.
Tali profili di estrema delicatezza impongono alla Procura federale di allinearsi con le Procure della Repubblica procedenti per qualsiasi atto di indagine da compiere e ciò in ragione di svariati motivi di natura procedimentale.
In primo luogo, qualora l’atto da utilizzare sia ancora coperto da segreto istruttorio, qualsiasi attività di indagine potrebbe comportare una discovery delle risultanze acquisite in sede penale al soggetto da ascoltare o al soggetto sottoposto alle indagini, in occasione delle rispettive audizioni. Da ciò discende che ove tali elementi non potessero essere disvelati, i menzionati atti istruttori da espletare nel corso del procedimento disciplinare sportivo potrebbero essere pregiudizievoli e quindi non opportuni, in mancanza della relativa discovery degli atti di indagine penale.
Il coordinamento tra attività inquirente disciplinare e attività inquirente penale, inoltre, si rende necessario anche per determinare le tempistiche delle assunzioni di informazioni ovvero degli interrogatori, secondo un programma istruttorio che, molto opportunamente, dovrà essere concordato tra le due Procure.
In altri casi, la necessità di collaborazione potrà discendere dalla limitazione dello stato di libertà eventualmente imposta ai soggetti da ascoltare (sottoposto a misura cautelare personale), situazione che rende necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione all’ascolto da parte dell’organo Giudicante (G.I.P. – Giudice per le Indagini Preliminari) che ha emesso la misura cautelare, previo parere del Procuratore della Repubblica procedente (parere non vincolante per il Giudice).
Nel ventaglio delle ipotesi illustrate in modo esemplificativo, non bisogna infine dimenticare la situazione particolare in cui possono versare i soggetti dell’ordinamento federale che, ascoltati in sede di indagine penale, rilasciando dichiarazioni su fatti configuranti il reato di frode in manifestazione sportiva, potrebbero, implicitamente, ammettere di essere incorsi nella violazione dell’obbligo di denunciare la commissione di atti di illecito sportivo ovvero di atti violativi del divieto di scommessa posti in essere all’interno dell’ordinamento sportivo di settore.
La norma in commento, in modo del tutto opportuno, impone analogo obbligo di collaborazione, del pari di carattere generale e non puntualmente specificato, anche nei rapporti con la Procura antidoping istituita presso il CONI.
In proposito va osservato che, a differenza della Procura Generale dello Sport, la Procura antidoping non si trova in una posizione funzionale che le attribuisce un compito di vigilanza e di verifica della legalità dell’attività delle Procure federali. La previsione di tale dovere di collaborazione appare, pertanto, utile a richiamare la delicatezza dei rapporti intercorrenti anche con tale ulteriore Organismo, al quale viene attribuita, in modo sostanzialmente esclusivo, la funzione requirente in materia antidoping.
La prima parte del secondo comma dell’art. 50 citato dispone che il Procuratore federale, qualora rilevi che durante l’espletamento delle indagini le condotte scrutinate appartengano alla competenza della Procura antidoping, trasmette senza ritardo gli atti a quest’ultima.
In proposito, appare opportuno segnalare che il Codice antidoping prevede una casistica molto ampia di comportamenti rilevanti, con la conseguente previsione di una competenza, sostanzialmente esclusiva, in tale materia degli Organi Giustiziali speciali (NADO Italia). Oltre ai casi evidenti di violazione della normativa anti doping, direttamente connessa all’assunzione di sostanze proibite, a titolo di mero esempio, sussistono delle seguenti ipotesi che sono attribuite alla competenza degli organismi che operano in materia di antidoping, ipotesi nelle quali potrebbero ricorrere situazioni di eventuale sovrapponibile competenza delle Procure federali, la quale ultima competenza si ritiene possa, però, recedere in favore di quella propria della Procura antidoping. Da una parte, infatti, la competenza di tale ultimo sistema giustiziale (Procura Federale) presenta un perimetro molto ampio e, dall’altra (Procura Antidoping), tale area è regolata da una normativa che può definirsi speciale rispetto a quella disciplinare regolamentata in ciascun ambito federale.
Di seguito si riportano, in estrema sintesi, alcune fattispecie disciplinari che, per il loro contenuto e per la loro specialità, dovrebbero assorbire le possibili aree di contatto di interesse federale.
L’articolo 2 del Codice Sportivo Antidoping NADO Italia, prevede, fra la altre figure di illecito la “Elusione, rifiuto o mancata presentazione da parte dell’Atleta a sottoporti al prelievo del campione biologico”, che consiste nell’eludere la raccolta del campione biologico o rifiutarsi di sottoporsi o non presentarsi al prelievo del campione biologico senza una valida giustificazione, a seguito della notifica da parte di una persona specificamente autorizzata; oppure “la manomissione o tentata manomissione di qualsiasi parte del controllo antidoping da parte di un atleta o di altra persona”; infine, la previsione di carattere residuale dell’articolo 3 rubricato “altre violazioni del codice sportivo antidoping” che comprende la mancata collaborazione da parte di qualsiasi individuo per garantire rispetto delle normative sportive antidoping (NSA), compresa la mancata segnalazione di circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento di reati di doping e qualsiasi comportamento offensivo nei confronti del personale addetto al controllo antidoping.
Orbene, in tutte le predette fattispecie concrete le condotte poste in essere dai tesserati di ciascuna Federazione potrebbero, in ipotesi, assumere rilevanza quantomeno per la violazione dei doveri di lealtà probabilità e correttezza loro imposti dal Codice CONI e per questo di competenza del Procuratore Federale. Allo stesso tempo, tuttavia, le stesse si possono ritenere assorbite per i motivi in precedenza esposti, dalle fattispecie tipizzate di competenza del Procuratore Antidoping.
L’ultima parte del secondo comma dell’articolo 50 del Codice di giustizia sportiva CONI, disciplina il procedimento da osservare in caso di eventuali conflitti di competenza tra le procure federali e la procura antidoping del CONI.
In particolare, la norma in commento prevede che la Procura Generale dello Sport intervenga nei casi di conflitto comunicando la relativa decisione alle Procure interessate su segnalazione del Procuratore che declina la sua competenza sulla fattispecie controversa. La norma pare disciplinare in modo espresso esclusivamente l’ipotesi di conflitto negativo che si verifica quando entrambe le Procure si ritengono incompetenti in ordine alla questione venute in rilievo. Si pone pertanto il dubbio della disciplina applicabile alla situazione opposta che si potrebbe verificare quando entrambe le Procure procedono in ordine i fatti sovrapponibili fra loro.
La soluzione di tale profilo attinente ad una questione di giurisdizioni in materia disciplinare sportiva, appare particolarmente rilevante perché l’emanazione di una decisione da parte di uno dei due sistemi giudiziali azionati, potrebbe comportare un divieto di seconda pronuncia sul medesimo fatto – ne bis in idem.
Invero, in siffatta situazione il controllo sulla giurisdizione non sempre potrebbe essere assicurato mediante l’intervento degli organi giudicanti e in particolare, con una decisione anche di natura nomofilattica da parte del Collegio di Garanzia dello Sport. In ipotesi di pronuncia di un organo giudicante Federale di primo grado non appellata dalla Procura federale la decisione così emanata, una volta passata in giudicato, potrebbe invero comportare il divieto di un ulteriore vaglio da parte degli organi appartenenti alla giurisdizione antidoping qualora ricorra la medesimezza dei fatti oggetto dei rispettivi procedimenti instaurati e non siano applicabili i principi del concorso formale. Onde evitare la criticità appena evidenziata, si dovrebbe propendere per una interpretazione estensiva della norma in parola, mediante l’intervento della Procura Generale dello Sport anche nei casi in cui ricorre un conflitto positivo fra le due procure precedenti. Tale conclusione trova un elemento positivo a supporto rappresentato dai rimedi processuali previsti nella medesima materia nell’ordinamento statuale sia dal codice di diritto civile, che dal codice di rito penale. Tali istituti in applicazione della norma di cui all’articolo 2 dei principi della giustizia sportiva CONI, la quale prevede, al comma 6, che: “per quando non disciplinato gli organi di giustizia conformano la propria attività ai Principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”, si possono ritenere applicabili anche all’ipotesi in commento.
[1] CARDARELLI F., Il nuovo sistema della giustizia sportiva in AA.VV. (a cura di R. GAROFOLI, T. TREU), Treccani Libro dell’anno del diritto, Roma 2014. È stato osservato da MANZELLA A. in La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie, Rivista di diritto sportivo, 1993, pag. 6 che: “la progressiva emersione di un apparato giustiziale interno all’organizzazione dello sport ha storicamente costituito il logico precipitato del riconoscimento dell’autonomia, e ancor prima della giuridicità, dell’ordinamento sportivo stesso”.


