MESSAGGI INVIATI VIA WHATSAPP E RICOGNIZIONE DI DEBITO
L’articolo 633 del Codice procedura civile, nel disciplinare le condizioni di ammissibilità della tutela monitoria, prevede che su istanza del creditore di una somma di denaro il giudice emette l’ingiunzione di pagamento «se del diritto fatto valere si dà prova scritta» (non specificando se debba essere cartacea o anche digitale).
Approfondendo quanto già enunciato nel paragrafo precedente, vi sono diverse pronunce della Cassazione circa la considerazione come prove documentali dei messaggio whatsapp.
In particolare, si fa riferimento alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 27.4.2023 quanto alla contestazione del messaggio whatsapp prodotto, si rileva che i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023).
Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018).
E ciò pur non avendo l’efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023).
Da ultimo, si fa riferimento all’ordinanza della Corte di Cassazione n.1254 del 2025, con la quale la Cassazione ha confermato l’orientamento di merito riconoscendo valenza probatoria alla messaggistica digitale WhatsApp nei giudizi civili, evidenziando che i messaggi WhatsApp sono da considerarsi prove documentali, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica (come, ad esempio, gli screenshot delle chat). La validità dipende dalla possibilità di verificare la provenienza e l’affidabilità del contenuto.
I messaggi WhatsApp sono documenti elettronici che rappresentano atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e, pur non essendo firmati, rientrano nel novero delle riproduzioni informatiche previste dall’articolo 2712 del Codice civile. Ne consegue che hanno piena efficacia probatoria sempreché la parte contro cui vengono prodotti non disconosca la conformità ai fatti rappresentati.
Tali messaggi sono annoverati tra le prove documentali conosciute dal nostro ordinamento tramite una qualificazione nei termini di riproduzione informatica. L’uso di WhatsApp è ormai largamente diffuso nelle interlocuzioni personali e, grazie all’utilizzo su Pc e cellulari, sta diventando più frequente anche nei contesti lavorativi e commerciali. I messaggi salvati sulla memoria di un telefono cellulare sono da considerarsi prove documentali e possono essere legittimamente acquisiti tramite riproduzione fotografica. Ciò significa che i messaggi estratti da una chat sono utilizzabili come prova digitale sempreché sia possibile verificarne la provenienza e l’affidabilità.
In caso di credito, il creditore può recuperare le somme con un decreto ingiuntivo basato sulle trascrizioni dei messaggi di WhatsApp che attestino il riconoscimento del debito. La copia stampata attraverso screenshot delle conversazioni contenute nelle chat è una «riproduzione meccanica». Per l’utilizzabilità in un giudizio si richiede, in caso di specifica e circostanziata contestazione, l’acquisizione del supporto telematico dove è avvenuta la comunicazione o una relazione tecnica che attesti la metodologia e la strumentazione utilizzata per la copia in quanto va dimostrata la provenienza dal suo autore.
Pertanto, il messaggio inviato in una chat di WhatsApp, con cui si afferma di avere un debito nei confronti del destinatario, equivale al riconoscimento dello stesso.
A cura di Sara Frattura




