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La disciplina del concordato semplificato

Avv. Prof. Luca Barbuto – Preside Facoltà Gestione D’Impresa – Dipartimento Scienze Economiche

Il concordato semplificato e le novità apportate dal Correttivo – ter

Inquadramento

Il concordato semplificato è disciplinato all’art. 25-sexies il quale dispone che: quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettera a), e b) non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 39.

L’istituto in esame costituisce uno dei mezzi di regolazione della crisi e dell’insolvenza e non è uno strumento autonomo ma subordinato al previo esperimento della procedura di composizione negoziata culminata con esito negativo. Occorre quindi, per accedere alla procedura in commento, attivare preliminarmente il procedimento di composizione negoziata e solo in caso di esito negativo dello stesso ricorrere all’istituto del concordato semplificato.

La norma in commento richiede, quale ulteriore requisito di accesso al Concordato Semplificato, che  la composizione negoziata si sia svolta secondo principi di correttezza e buona fede, richiamati all’’art. 4 CCII secondo il quale, l’imprenditore deve rappresentare in maniera trasparente ed esaustiva la propria situazione aziendale; assumere tempestivamente tutte le iniziative idonee all’individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 12, comma 1; gestire il patrimonio o l’impresa nell’interesse prioritario dei creditori.

L’esperto quindi, nella propria relazione finale conclusiva della Composizione Negoziata, deve far emergere, in maniera chiara, una compiuta ricostruzione delle trattative svolte, delle proposte formulate ai creditori, delle interlocuzioni avvenute e delle cause del loro esito negativo. Non è sufficiente, infatti, un’attestazione meramente formale di correttezza e buona fede del debitore priva di riscontro concreto nella documentazione e nei fatti esposti. La trattativa è effettiva solo quando ai creditori viene presentata una proposta chiara, documentale e attendibile, corredata da tutte le informazioni necessarie per esprimere un giudizio consapevole. L’accesso al concordato semplificato richiede non solo la verifica della buona fede “speciale” nella gestione della composizione negoziata, intesa come effettivo tentativo di soluzione negoziale e piena disclosure delle informazioni necessarie ai creditori ma anche una rappresentazione analitica le cui mancanze integrano un difetto dei presupposti di ammissibilità, con conseguente rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 25–sexies, comma 3, CCII. Tali requisiti saranno oggetto di valutazione del Tribunale il quale, non si limiterà a prendere atto delle dichiarazioni contenute nella relazione finale, ma dovrà valutare in concreto l’esistenza di detti presupposti ai fini della verifica di ammissibilità dello strumento prescelto dal debitore.

Il ricorso

Il secondo comma dell’art. 25 sexies prevede che l’imprenditore chiede l’omologazione del concordato con ricorso presentato dinanzi il Tribunale del luogo in cui l’impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del suo deposito. Soggetto legittimato alla presentazione del ricorso è unicamente l’imprenditore, – (nel termine di sessanta giorni dalla relazione finale redatta dall’esperto) – il quale dovrà allegare il piano di liquidazione e i documenti indicati dall’art. 39 del codice. Importante novità riguarda la possibilità, al pari di quanto previsto per il concordato preventivo, (art. 44 CCII), di presentare la domanda di concordato semplificato con riserva di deposito della proposta e del piano. Si tratta, in sostanza, di un concordato “in bianco” che l’imprenditore dovrà, giocoforza, integrare con la documentazione mancante nel termine fissato dal tribunale.

Il piano

Il piano di liquidazione, espressamente richiesto all’art. 25 sexies I comma, assume una rilevanza essenziale nella procedura in commento. Dovrà contenere modalità e tempi di adempimento della proposta e non è soggetto al voto dei creditori essendo prevista, come unica forma di tutela l’opposizione all’omologazione. Il piano, come evidenziato dalla rubrica degli articoli, deve avere necessariamente natura liquidatoria, non per forza atomistica, potendo consistere anche nel trasferimento di rami in capo a un terzo, permettendo quindi di realizzare una continuità aziendale di tipo indiretto. La Corte d’Appello di Roma NRG 51285/2025 con una recente pronuncia ha specificato la natura essenzialmente liquidatoria del concordato, precisando che la “cessione dei beni”, prevista dall’art. 25 sexies CCII, costituisce il presupposto che giustifica l’assenza del voto dei creditori; ne consegue che una continuità diretta, anche solo temporanea, se pur finalizzata a migliorare il valore di liquidazione, non è compatibile con il concordato semplificato.

Quanto ai contenuti del piano, le disposizioni sono davvero scarne. Possiamo dire comunque che Il piano deve essere ben determinato e preciso, deve essere strutturato in modo dettagliato indicando con precisione gli obiettivi, le modalità, le tempistiche di raggiungimento degli stessi, le varie fasi attuative, anche intermedie, prospettando eventuali criticità che potrebbero frapporsi al raggiungimento degli scopi. Solo in presenza di un piano analitico il Tribunale è nelle condizioni di valutarne la bontà e soprattutto i possibili esiti rispetto a quelli ottenibili dalla procedura di liquidazione giudiziale. Il piano deve altresì contenere un’indicazione completa e trasparente del valore di liquidazione, tanto più necessaria in considerazione dell’assenza del voto dei creditori e della funzione centrale dell’opposizione all’omologazione. La proposta di concordato semplificato è dunque inammissibile quando difetta di un adeguato raffronto tra i valori realizzabili mediante l’attuazione del piano con quelli conseguibili nell’alternativa della liquidazione giudiziale.

L’esame di ammissibilità

Ai sensi del comma 5 dell’art. 25 sexies Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché’ il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore.

Al Tribunale viene quindi demandata non solo una valutazione della domanda in termini di ritualità della stessa quindi verifica della qualifica di imprenditore – previo esperimento di un infruttuoso tentativo di composizione della crisi, competenza territoriale, tempestività della domanda, corretta formazione delle classi, ma anche il compito di verificare la fattibilità del piano di liquidazione, l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e l’utilità in favore di ciascun creditore, con la possibilità di decretarne l’inammissibilità, qualora il piano appaia inadeguato a fronteggiare gli obiettivi anelati dall’imprenditore.

Secondo la recente giurisprudenza di merito il controllo del tribunale sulla ritualità della proposta di concordato semplificato deve estendersi anche all’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni contenute nella relazione finale dell’esperto, potendo la proposta essere dichiarata irrituale e inammissibile quando tali attestazioni siano prive di motivazione o non riscontrate dalla documentazione. La relazione finale dell’esperto costituisce il principale parametro di verifica della correttezza e buona fede delle trattative nella composizione negoziata ed è requisito necessario e non surrogabile per l’accesso al concordato semplificato. La mancanza di una relazione finale dell’esperto attendibile e motivata in ordine allo svolgimento delle trattative comporta l’inammissibilità della domanda di omologazione del concordato semplificato e l’immediato arresto del procedimento.

In sostanza il giudice, nella fase di verifica della ritualità della proposta di concordato semplificato, deve verificare: a) che l’esperto abbia ravvisato inizialmente concrete prospettive di risanamento al fine di evitare l’utilizzo abusivo; b) che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede attesa l’assenza, in tale istituto, della votazione dei creditori; Tale ultimo requisito richiede a sua volta la verifica: a)che vi sia stata una completa ed effettiva interlocuzione con i creditori e che di conseguenza i creditori siano stati compiutamente e tempestivamente aggiornati sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria del debitore; b) che ai creditori siano state sottoposte una o più proposte con le soluzioni di cui all’art. 23 co 1 CCII c) che sia stata fornita ai creditori una comparazione tra le predette soluzioni e l’alternativa liquidatoria (Trib. Firenze 31.08.2022; Trib Parma 12.07.2023).

Si segnala sul punto anche una recente pronuncia del Tribunale di Milano del 26 giugno 2025 secondo la quale, ai fini dell’ammissibilità della proposta di concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII, è sufficiente che il piano assicuri ai creditori un risultato anche solo lievemente migliorativo rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, purché tale vantaggio, anche minimo (pari all’1%), sia reale, verificabile e fondato su dati economici attendibili. Nella pronuncia il Tribunale ha chiarito che la verifica preliminare di ammissibilità non implica una valutazione economica comparativa in senso stretto ma la mera constatazione che la proposta non arrechi i pregiudizi ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.

L’esperto

Ruolo significativo nell’ambito della procedura di concordato semplificato, così come nella procedura di composizione negoziata è quella dell’esperto, il quale assume la veste di facilitatore delle trattative tra l’imprenditore e i creditori; è il professionista che presiede la fase preliminare di composizione della crisi all’esito della quale, in caso di insuccesso, attesta, mediante apposita relazione finale, l’irrealizzabilità degli esiti previsti dall’art. 23 CCII. L’esperto stesso, inoltre, è chiamato a elaborare un parere con riguardo ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Si tratta di una relazione tecnica finalizzata a dotare il tribunale degli strumenti per decidere sull’omologazione. Il parere dell’esperto si focalizza unicamente sulle prospettive liquidatorie ed effettua un giudizio prognostico sulla fattibilità del piano, ossia sul soddisfacimento dei creditori in ossequio a quanto preventivato. In concreto, nel concordato semplificato quel che importa non è che lo strumento sia vantaggioso, ma che non sia deleterio e la convenienza è soppiantata dall’assenza del danno. Non conta l’esistenza di un quid pluris nella procedura concordataria in rapporto alla liquidazione giudiziale, basta verificare che vi sia un trattamento economico perlomeno paritetico rispetto a quello che si ritroverebbe in quel diverso territorio concorsuale.

L’ausiliario ed il liquidatore nel concordato semplificato

Con il decreto di apertura della procedura il tribunale nomina l’ausiliario, che deve far pervenire l’accettazione dell’incarico entro tre giorni, i cui compiti sono quelli di vigilare sull’amministrazione dei beni debitore fino all’omologazione e monitorare la corretta esecuzione del concordato. Sull’ausiliario incombe altresì l’obbligo di rendere un parere al Tribunale, nel termine prefissato, sul contenuto del piano e sulla sua fattibilità proponendo, se del caso, modifiche o integrazioni.

All’ausiliario, tuttavia, possono essere attribuiti anche compiti di natura operativa secondo quanto disposto dal comma 3 art. 25 septies. Laddove, infatti, il piano di liquidazione preveda che il trasferimento debba essere eseguito prima della omologazione, all’offerta da’ esecuzione l’ausiliario, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, e previa autorizzazione del tribunale.

Laddove invece il piano di liquidazione comprenda un’offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, a ciò provvede il liquidatore giudiziale, il quale, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all’offerta e alla vendita.

Le novità del Correttivo-ter al Codice

Il d. lgs. n. 136 del 13 settembre 2024 ha apportato significative modifiche alla disciplina del concordato semplificato. Tra le novità si rammenta l’introduzione della facoltà di proporre una domanda “prenotativa” di concordato semplificato, con riserva di presentare il piano in un momento successivo o la possibilità di falcidia dei creditori privilegiati mediante il richiamo all’art. 84, comma 5, CCII. Viene, altresì, previsto il controllo del tribunale sulla corretta formazione delle classi dei creditori e la possibilità per l’imprenditore di integrare il piano presentato. Un’altra modifica ha riguardato l’art. 54 CCII, nel quale ora si prevede espressamente, anche per la procedura di concordato semplificato, la possibilità di ottenere misure protettive e/o cautelari al fine di tutelare il buon esito della composizione della crisi.

Conclusioni

In conclusione, si ritiene che il concordato semplificato rappresenti una novità apprezzabile nel panorama del diritto della crisi di impresa, giacché ha fornito all’imprenditore uno strumento ulteriore di regolazione della crisi connotato da un accentuata snellezza. Permangono alcuni aspetti critici che stimolano una riflessione negli operatori del diritto, di certo, la disciplina si incentra in soli due articoli, i quali, per buona parte, effettuano una serie di rinvii. Pertanto, in prospettiva de iure condendo, il legislatore potrebbe pensare a una riformulazione dell’istituto mediante l’impiego di un complesso normativo più dettagliato e completo.

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