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Dissequestro temporaneo, accertamento tecnico preventivo e poteri cautelari del Pubblico Ministero: la centralità della prova materiale nel sistema processuale penale contemporaneo di Avv. Marcello Fabbrocini

Abstract

Il contributo affronta in prospettiva sistematica il rapporto tra provvedimenti di dissequestro temporaneo emessi in sede penale e la pendenza di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696‑bis c.p.c., analizzando la funzione della prova materiale nel processo penale, i poteri cautelari del Pubblico Ministero, la responsabilità del custode giudiziario e la configurabilità dei reati di cui agli artt. 349, 367, 374 e 388 c.p. L’articolo evidenzia come la mancata comunicazione dell’ATP possa determinare provvedimenti incompatibili con l’esigenza di conservazione dello stato dei luoghi, compromettendo irreversibilmente l’accertamento tecnico e incidendo sulla stessa effettività della giurisdizione. La riflessione si sviluppa alla luce della giurisprudenza più recente e della dottrina processual‑penalistica, mostrando come il coordinamento tra procedimento penale e procedimento civile rappresenti un presidio essenziale per la tutela della prova e per la salvaguardia del principio di non dispersione delle fonti materiali.

Parole chiave

Sequestro probatorio; dissequestro temporaneo; accertamento tecnico preventivo; Pubblico Ministero; custode giudiziario; stato dei luoghi; prova materiale; frode processuale; violazione di sigilli; tutela cautelare.

Articolo

La centralità della prova materiale nel processo penale contemporaneo emerge con particolare evidenza nei procedimenti relativi a incendi industriali, crolli strutturali, sinistri complessi e, più in generale, in tutte le ipotesi in cui la ricostruzione del fatto dipenda dalla conservazione integrale dello stato dei luoghi e dei reperti fisici. In tali contesti, la dialettica tra procedimento penale e procedimento civile assume un rilievo decisivo, soprattutto quando, parallelamente alle indagini penali, sia pendente un accertamento tecnico preventivo ex art. 696‑bis c.p.c., istituto che, nella sua dimensione conciliativa e ricostruttiva, richiede la cristallizzazione delle tracce materiali e la disponibilità di ogni elemento utile alla ricostruzione tecnica dell’evento. La mancata comunicazione dell’esistenza dell’ATP al Pubblico Ministero può determinare l’adozione di provvedimenti di dissequestro temporaneo incompatibili con l’esigenza di conservazione della prova, con conseguente rischio di dispersione di reperti, alterazione dei luoghi e compromissione irreversibile dell’accertamento tecnico. Tale rischio si manifesta con particolare intensità quando il dissequestro temporaneo sia richiesto per finalità di ripristino o messa in sicurezza, poiché tali attività, se non adeguatamente coordinate con le esigenze probatorie, possono comportare la rimozione, la distruzione o la contaminazione di materiali essenziali per la ricostruzione del fatto. La giurisprudenza ha chiarito che il custode giudiziario, anche quando nominato in occasione di un dissequestro temporaneo, è titolare di un obbligo di conservazione che non si esaurisce nella mera custodia formale, ma si estende alla tutela dell’integrità dei beni e delle tracce pertinenti al reato. La Corte di Cassazione ha affermato che integra il delitto di violazione di sigilli la condotta del custode che compia atti incompatibili con la funzione di conservazione del bene sequestrato, anche in assenza di materiale rimozione dei sigilli (Cass. pen., sez. III, 7 febbraio 2023, n. 5103), e che la frode processuale si configura ogniqualvolta un soggetto alteri lo stato dei luoghi con lo scopo di sviare o ostacolare l’attività dell’autorità giudiziaria (Cass. pen., sez. VI, 12 aprile 2022, n. 14759). La Suprema Corte ha inoltre ribadito che la soppressione o distruzione di cose pertinenti al reato integra il reato di cui all’art. 374 c.p. quando incide sulla possibilità di ricostruire il fatto, anche se avvenuta nel contesto di attività apparentemente lecite (Cass. pen., sez. V, 15 giugno 2021, n. 23418). In tale quadro, il Pubblico Ministero conserva un potere‑dovere di intervento cautelare particolarmente incisivo, potendo disporre il sequestro probatorio ex art. 253 c.p.p. non solo sui luoghi del reato, ma anche sui materiali già rimossi e trasferiti altrove, qualora essi costituiscano cose pertinenti al reato o siano comunque necessari per gli accertamenti tecnici. La giurisprudenza ha riconosciuto che il sequestro probatorio può essere disposto anche su beni già sottratti al luogo originario, purché sussista il pericolo di dispersione o alterazione (Cass. pen., sez. II, 3 marzo 2020, n. 8431). La funzione cautelare del sequestro probatorio si estende dunque alla tutela della prova materiale in tutte le sue manifestazioni, imponendo al Pubblico Ministero di adottare misure idonee a impedire qualsiasi attività che possa comprometterne l’integrità. In presenza di un ATP pendente, il Pubblico Ministero è tenuto a impedire qualsiasi attività che possa compromettere l’effettività dell’accertamento tecnico, anche quando tale attività sia stata autorizzata in precedenza, potendo revocare o sospendere gli effetti di un dissequestro temporaneo quando emergano elementi nuovi che rendano necessario preservare la prova (Cass. pen., sez. III, 19 ottobre 2021, n. 37943). Il coordinamento tra procedimento penale e ATP civile diventa dunque un presidio essenziale per la tutela della prova, poiché consente al CTU di esaminare non solo lo stato attuale dei luoghi, ma anche i materiali rimossi, i residui combusti, gli elementi strutturali deformati, gli infissi, le cancellate e ogni altro reperto utile alla ricostruzione tecnica dell’incendio. La mancata conservazione di tali elementi comprometterebbe irrimediabilmente la possibilità di rispondere ai quesiti tecnici relativi all’origine dell’incendio, alle modalità di propagazione, alle condizioni di sicurezza e custodia del capannone, alla prevedibilità tecnica dell’evento e alla quantificazione dei danni. La tutela della prova materiale rappresenta un presidio irrinunciabile del processo penale e non può essere sacrificata in nome di esigenze di ripristino o messa in sicurezza quando tali attività rischino di alterare irreversibilmente lo stato dei luoghi. Il Pubblico Ministero, quale dominus dell’indagine, è chiamato a esercitare con rigore i propri poteri cautelari, disponendo il sequestro probatorio dei materiali rimossi e coordinando la loro conservazione con il CTU dell’ATP, affinché l’accertamento tecnico possa svolgersi in modo completo, genuino e rispettoso del principio di non dispersione della prova. La responsabilità del custode giudiziario, lungi dall’essere una figura meramente formale, assume in questo contesto un rilievo centrale, poiché da essa dipende la possibilità stessa di ricostruire il fatto e di garantire la corretta amministrazione della giustizia. La riflessione sistematica mostra come il rapporto tra procedimento penale e procedimento civile non possa essere concepito in termini di compartimenti stagni, ma debba essere interpretato alla luce di un principio di cooperazione funzionale tra giurisdizioni, finalizzato alla tutela della prova e alla salvaguardia dell’effettività dell’accertamento tecnico. La prova materiale, nella sua dimensione fisica e irripetibile, costituisce un patrimonio conoscitivo che il sistema processuale è chiamato a preservare con la massima attenzione, poiché da essa dipende non solo la ricostruzione del fatto, ma la stessa legittimazione epistemica della decisione giudiziaria. In questo senso, il coordinamento tra Pubblico Ministero, Polizia Giudiziaria e CTU dell’ATP rappresenta un modello virtuoso di integrazione tra strumenti processuali diversi, accomunati dall’obiettivo di garantire la genuinità e la completezza dell’accertamento tecnico. La tutela della prova materiale diventa così il punto di incontro tra esigenze cautelari, garanzie difensive e finalità ricostruttive, in un equilibrio che il sistema processuale penale è chiamato a preservare con rigore e consapevolezza.

Note bibliografiche e giurisprudenza essenziale

Cass. pen., sez. III, 7 febbraio 2023, n. 5103 Cass. pen., sez. VI, 12 aprile 2022, n. 14759 Cass. pen., sez. V, 15 giugno 2021, n. 23418 Cass. pen., sez. II, 3 marzo 2020, n. 8431 Cass. pen., sez. III, 19 ottobre 2021, n. 37943 Fiandaca – Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli Spangher, Le misure cautelari reali, Giappichelli Daniele, La tutela della prova nel procedimento penale, Cedam Gaito, Manuale di procedura penale, Utet Illuminati, La prova penale, Giappichelli

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