Abstract
L’ordinanza del Tribunale di Salerno del 2 febbraio 2026 (Cron. 2196/2026), resa in un procedimento ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto immissioni di guano e materiale organico derivanti dalla nidificazione di piccioni sotto pannelli fotovoltaici, offre un’occasione di particolare interesse per approfondire il ruolo della tutela cautelare atipica nella protezione del diritto alla salute e della salubrità dell’ambiente domestico. Il provvedimento affronta temi centrali quali la natura del fumus boni iuris in presenza di diritti fondamentali, la configurazione del periculum in mora in contesti di rischio sanitario, il valore probatorio della consulenza tecnica d’ufficio, la responsabilità del vicino per immissioni intollerabili e la funzione del reclamo ex art. 669‑terdecies c.p.c. come strumento di controllo non sostitutivo ma correttivo. L’analisi consente di ricostruire un quadro sistematico coerente con la giurisprudenza di legittimità e di merito, confermando la centralità della tutela d’urgenza quale strumento di effettività dei diritti fondamentali.
Parole chiave
Tutela cautelare; art. 700 c.p.c.; diritto alla salute; immissioni; ambiente domestico; CTU; fumus boni iuris; periculum in mora; reclamo; pannelli fotovoltaici; responsabilità da immissioni; ordinanza Cron. 2196/2026.
Articolo
L’ordinanza del Tribunale di Salerno del 2 febbraio 2026 (Cron. 2196/2026), emessa nel procedimento cautelare ante causam iscritto al n. 2025/2025 R.G., si colloca nel solco della giurisprudenza che riconosce alla tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. una funzione di garanzia effettiva dei diritti fondamentali, con particolare riferimento al diritto alla salute e alla salubrità dell’ambiente domestico. La vicenda trae origine dalla persistente presenza di guano, piume, uova e materiale organico sul terrazzo dell’abitazione del ricorrente, determinata dalla nidificazione di piccioni sotto i pannelli fotovoltaici installati sulla falda est del tetto dell’immobile del resistente. La peculiarità del caso risiede nella presenza, nel nucleo familiare del ricorrente, di un minore affetto da grave patologia oncologica, qualificato come “soggetto fragile” dalla competente Commissione ASL, circostanza che ha reso particolarmente rilevante il rischio infettivo connesso alle immissioni.
Il Giudice ha valorizzato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che ha accertato la presenza effettiva di nidi sotto i pannelli del resistente, con rinvenimento di uova, rametti e materiale organico, nonché la presenza di escrementi e piume sul terrazzo del ricorrente in misura significativamente superiore rispetto alle altre villette del parco. La CTU ha inoltre evidenziato la non idoneità del rimedio adottato dal resistente, consistente in una rete zincata PVC installata unilateralmente, priva di continuità e con punti di accesso residui, nonché la presenza di un colombo morto intrappolato nella barriera, indice di posa non corretta e di inefficacia del sistema. Il Giudice ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice di merito può aderire alle conclusioni del CTU quando le ritenga logicamente motivate e coerenti, senza necessità di ulteriori approfondimenti, salvo che siano specificamente censurate da elementi tecnici di pari forza dimostrativa¹.
La decisione si fonda su un’impostazione pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la tutela cautelare atipica è esperibile ogniqualvolta il pregiudizio minacciato incida su diritti fondamentali della persona, quali la salute e la salubrità dell’ambiente domestico. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’art. 700 c.p.c. costituisce strumento idoneo a proteggere il diritto alla salute quando il pericolo sia concreto e attuale e non fronteggiabile con altri mezzi². Il Tribunale di Salerno ha fatto applicazione di tale principio, ritenendo integrato il fumus boni iuris in ragione della comprovata compromissione della salubrità dell’abitazione e della correlazione causale accertata tra la condotta del resistente e le immissioni.
Quanto al periculum in mora, il Giudice ha valorizzato la natura continuativa e non episodica del fenomeno, la compromissione della vivibilità degli spazi esterni, l’impossibilità di aerare l’abitazione e, soprattutto, il rischio infettivo non tollerabile per un soggetto fragile oncologico. La giurisprudenza di merito ha più volte affermato che, quando il provvedimento cautelare concerne la tutela del diritto alla salute inteso come diritto soggettivo assoluto e fondamentale, comprensivo della pretesa ad abitare in un ambiente di vita salubre, il pregiudizio lamentato deve essere considerato “irreparabile e imminente”³. Il Tribunale ha dunque correttamente ritenuto che il periculum fosse pienamente integrato, non potendo il ricorrente attendere i tempi del giudizio ordinario senza esporsi a rischi sanitari gravi e attuali.
Particolarmente rilevante è la valutazione della condotta del resistente, rimasto del tutto inerte nonostante la diffida del 23 dicembre 2024, trascritta nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e rimasta priva di riscontro. Tale inerzia ha reso necessario l’intervento giudiziale e l’attivazione della CTU, giustificando la condanna alle spese in applicazione del principio di causalità. La giurisprudenza è costante nel ritenere che, nel giudizio cautelare, le spese seguono la soccombenza, salvo eccezionali ragioni di compensazione che devono essere puntualmente motivate⁴. Nel caso di specie, l’ordinanza ha correttamente posto a carico del resistente le spese di CTU e le spese di giudizio, rilevando come la sua condotta omissiva abbia reso necessario il ricorso alla tutela d’urgenza.
Il reclamo proposto dal resistente ex art. 669‑terdecies c.p.c. si fonda essenzialmente sulla contestazione del valore attribuito dal Giudice alla CTU e sulla pretesa insussistenza dei presupposti cautelari. Tuttavia, come correttamente osservato dal Tribunale, il reclamo non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sulla CTU, essendo limitato alla verifica della correttezza logico‑giuridica dell’ordinanza impugnata. La giurisprudenza ha chiarito che il reclamo non consente una rivalutazione delle risultanze tecniche, ma solo il controllo sulla coerenza del percorso argomentativo seguito dal Giudice⁵. Nel caso di specie, il reclamante non ha evidenziato alcun vizio logico o giuridico dell’ordinanza, limitandosi a proporre una diversa lettura delle risultanze peritali, inidonea a fondare una riforma.
L’ordinanza del Tribunale di Salerno (Cron. 2196/2026) si inserisce dunque in un quadro sistematico coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di tutela cautelare atipica, confermando la centralità del diritto alla salubrità dell’ambiente domestico quale proiezione immediata del diritto fondamentale alla salute. La decisione valorizza il ruolo della CTU quale strumento di accertamento tecnico indispensabile nei casi in cui il pregiudizio derivi da fenomeni materiali complessi, e ribadisce la necessità di un intervento tempestivo quando la permanenza della situazione lesiva espone il ricorrente a rischi sanitari non differibili. La vicenda conferma, infine, la funzione del giudizio cautelare quale presidio effettivo dei diritti fondamentali, capace di garantire una tutela immediata e concreta in presenza di situazioni di pericolo attuale e grave.
Note
- Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2004, n. 7341.
- Cass. civ., Sez. Un., 17 gennaio 1991, n. 400.
- Trib. Torino, ord. 11 settembre 2014; Trib. Reggio Calabria, 12 aprile 2006.
- Cass. civ., sez. VI‑2, 10 maggio 2018, n. 11222.
- Cass. civ., sez. VI‑1, 3 dicembre 2015, n. 24628.





