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La liquidazione controllata del sovraindebitato nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Autore: Prof. Dr. Luigi Ferraiuolo

Università degli Studi Auge Università
Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento Scienze Economiche

Tributarista

Referente Organismi di Composizione della Crisi – Tribunali della Campania, Cassino, Isernia, Aosta, Milano

Iscritto Albo Gestore della Crisi presso Ministero della Giustizia

Membro Elenco Organismo di Valutazione Indipendente O.I.V.-Presidenza del Consiglio dei Ministri-Funzione Pubblica

Tutor Microcredito presso Ente Nazionale del Microcredito

C.T.U. e Perito Penale Tribunale di Napoli

Advisor Camera di Commercio Italiana presso Emirati Arabi Uniti

Abstract

La liquidazione controllata, introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), rappresenta l’evoluzione sistematica della liquidazione del patrimonio prevista dalla legge n. 3/2012 e costituisce oggi la principale procedura concorsuale liquidatoria destinata ai soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Il contributo analizza la struttura dell’istituto, i presupposti di accesso, il ruolo del tribunale, dell’Organismo di Composizione della Crisi e del liquidatore, soffermandosi in particolare sul rapporto tra liquidazione controllata ed esdebitazione. La procedura viene letta come strumento di equilibrio tra tutela del ceto creditorio e funzione sociale del diritto della crisi, in attuazione dei principi costituzionali e della direttiva (UE) 2019/1023 sulla seconda opportunità.

Parole chiave: liquidazione controllata; sovraindebitamento; Codice della crisi; debitore civile; esdebitazione; procedure concorsuali minori.

1. Introduzione

La riforma organica del diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha segnato il definitivo superamento della tradizionale centralità del fallimento, introducendo un sistema articolato di strumenti differenziati in funzione della natura soggettiva del debitore e della fase della crisi. In tale prospettiva, la liquidazione controllata costituisce l’asse portante delle procedure concorsuali destinate ai soggetti non fallibili, sostituendo la liquidazione del patrimonio di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3¹.

L’istituto si colloca in una dimensione intermedia tra la liquidazione giudiziale e le soluzioni negoziali del sovraindebitamento, assumendo una funzione non meramente satisfattiva, ma anche riequilibratrice e sociale². La liquidazione controllata non si limita, infatti, alla dismissione dell’attivo, ma si inserisce in un percorso che conduce, ove ricorrano i presupposti, all’esdebitazione del debitore persona fisica, espressione del principio della “seconda opportunità”.

2. La collocazione sistematica della liquidazione controllata

La liquidazione controllata è disciplinata dagli artt. 268–277 CCI, nel Titolo IV dedicato alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Essa si affianca al piano di ristrutturazione del consumatore e al concordato minore, costituendo la procedura a vocazione prevalentemente liquidatoria³.

A differenza del sistema previgente, il Codice non configura la liquidazione controllata come rimedio subordinato o residuale, ma come strumento autonomo, cui il debitore può accedere direttamente, senza necessità di dimostrare l’impraticabilità di soluzioni alternative⁴. Ciò risponde all’esigenza di garantire una risposta flessibile alle diverse tipologie di crisi civile.

3. Presupposti soggettivi e oggettivi della procedura

3.1. I soggetti ammessi

Possono accedere alla liquidazione controllata tutti i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, tra cui consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli ed enti non commerciali⁵. Tale ampliamento soggettivo riflette la volontà del legislatore di estendere la tutela concorsuale a categorie tradizionalmente escluse dal fallimento.

3.2. Il sovraindebitamento

Il presupposto oggettivo è lo stato di sovraindebitamento, definito come l’incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni⁶. La nozione si distingue dall’insolvenza in senso tecnico, risultando più elastica e idonea a intercettare situazioni di crisi anche non irreversibili.

4. L’accesso alla liquidazione controllata e il ruolo dell’OCC

L’istanza di apertura può essere proposta dal debitore, dai creditori o dal pubblico ministero. Centrale è il ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi, cui spetta la predisposizione di una relazione dettagliata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore⁷.

La relazione dell’OCC svolge una funzione essenziale di garanzia informativa, consentendo al tribunale di valutare la sussistenza dei presupposti e la correttezza del comportamento del debitore, in chiave di meritevolezza⁸.

5. Il decreto di apertura della liquidazione controllata

Con il decreto di apertura, il tribunale nomina il liquidatore, dispone il divieto di azioni esecutive individuali e stabilisce i termini per l’insinuazione al passivo. Gli effetti del decreto sono assimilabili a quelli dell’apertura della liquidazione giudiziale, seppur con adattamenti coerenti alla natura “minore” della procedura⁹.

Lo spossessamento del debitore è attenuato e limitato ai beni destinati alla liquidazione, nel rispetto del diritto a un’esistenza dignitosa¹⁰.

6. Il liquidatore: funzioni e responsabilità

Il liquidatore, nominato dal tribunale, può coincidere con il gestore della crisi. Egli svolge funzioni analoghe a quelle del curatore, occupandosi dell’inventario, della liquidazione dell’attivo, dell’accertamento del passivo e della distribuzione¹¹.

La responsabilità del liquidatore è configurabile in caso di dolo o colpa grave ed è soggetta alla vigilanza giudiziale. La sua attività assume una rilevanza pubblicistica, incidendo su interessi collettivi oltre che individuali¹².

7. Accertamento del passivo e tutela dei creditori

La formazione dello stato passivo avviene mediante un procedimento semplificato, ispirato ai principi del contraddittorio e della par condicio creditorum. Particolare rilievo assume il trattamento dei crediti privilegiati e fiscali, rispetto ai quali il Codice persegue un equilibrio tra tutela erariale e sostenibilità della procedura¹³.

8. Liquidazione dell’attivo e riparto

La liquidazione dei beni avviene secondo criteri di trasparenza e massimizzazione del valore. Il piano di riparto è approvato dal giudice e garantisce il rispetto delle cause legittime di prelazione. La procedura è improntata a flessibilità e proporzionalità, al fine di evitare costi eccessivi¹⁴.

9. La liquidazione controllata e l’esdebitazione

La finalità ultima della procedura è spesso rappresentata dall’esdebitazione del debitore persona fisica. Il Codice rafforza tale istituto, riducendo i casi di esclusione e valorizzando il comportamento collaborativo del debitore¹⁵.

Di particolare rilievo è l’esdebitazione del debitore incapiente, che consente la liberazione dai debiti anche in assenza di attivo liquidabile, segnando una svolta di civiltà giuridica¹⁶.

10. Profili costituzionali e funzione sociale

La liquidazione controllata realizza un bilanciamento tra tutela del credito e dignità della persona, in attuazione degli artt. 2, 3 e 42 Cost. Essa si inserisce in una concezione moderna del diritto concorsuale, orientata non solo all’efficienza economica, ma anche alla coesione sociale¹⁷.

11. Criticità applicative e prospettive evolutive

Permangono criticità legate alla disomogeneità applicativa, alla carenza di OCC in alcune aree e alla sostenibilità economica della procedura. Tuttavia, la liquidazione controllata è destinata a svolgere un ruolo sempre più centrale, soprattutto in un contesto di crescente indebitamento delle famiglie¹⁸.

12. Conclusioni

La liquidazione controllata rappresenta uno degli istituti più innovativi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Essa non è una mera procedura liquidatoria, ma uno strumento di giustizia economica e sociale, capace di coniugare tutela del credito e reintegrazione del debitore nel circuito economico legale.

Note

  1. L. 27 gennaio 2012, n. 3, Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
  2. Cfr. FABIANI, Diritto della crisi d’impresa, Torino, 2023, 421 ss.
  3. Art. 268 CCI.
  4. JORIO, Le procedure minori nel Codice della crisi, in Fallimento, 2021, 897 ss.
  5. Art. 2, lett. c), CCI.
  6. Ivi.
  7. Art. 269 CCI.
  8. Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2022, n. 19457.
  9. Art. 270 CCI.
  10. Corte cost., 6 dicembre 2021, n. 242.
  11. Art. 271 CCI.
  12. RORDORF, La funzione pubblicistica delle procedure di sovraindebitamento, in Riv. dir. fall., 2022, 33 ss.
  13. Art. 274 CCI.
  14. Art. 275 CCI.
  15. Art. 278 CCI.
  16. Art. 283 CCI.
  17. Direttiva (UE) 2019/1023.
  18. CENSIS, Rapporto sul sovraindebitamento in Italia, 2024.

Bibliografia

  • FABIANI, M., Diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Torino, Giappichelli, 2023.
  • JORIO, A., Le procedure di sovraindebitamento nel Codice della crisi, Milano, Zanichelli, 2022.
  • RORDORF, G., La funzione sociale del diritto concorsuale, in Rivista di diritto fallimentare, 2022.
  • AMBROSINI, S., Crisi civile e seconda opportunità, Bologna, Il Mulino, 2021.
  • Ministero della Giustizia, Linee guida sugli OCC, Roma, 2023.
  • Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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