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Meritevolezza del consumatore sovraindebitato e canone della colpa grave nel piano di ristrutturazione dei debiti:

nota a Corte d’Appello di Roma, 14 luglio 2026

Autore: Avv. Prof. Luca Barbuto Preside Scuola Gestione D’Impresa

Abstract

La pronuncia in commento, resa dalla Corte d’Appello di Roma in sede di reclamo ex art. 51 CCII, offre l’occasione per tornare sul tema, tuttora centrale nel diritto della crisi da sovraindebitamento, della «meritevolezza» del consumatore quale presupposto soggettivo per l’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti disciplinato dagli artt. 67 ss. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). La Corte, riformando la sentenza di omologa resa dal Tribunale di Latina, individua nel ricorso «seriale» e reiterato al credito finanziario, sproporzionato rispetto alla capacità reddituale del debitore, un indice sintomatico della colpa grave ostativa di cui all’art. 69, comma 1, CCII, chiarendo altresì l’irrilevanza, ai fini di tale giudizio, dell’eventuale non corretta valutazione del merito creditizio da parte dei finanziatori. Il contributo ricostruisce l’evoluzione della disciplina, dalla legge n. 3 del 2012 all’attuale formulazione dell’art. 69 CCII, e ne verifica la coerenza sistematica con gli approdi della giurisprudenza di legittimità e di merito più recente, soffermandosi anche sui profili processuali relativi all’effetto devolutivo del reclamo e alla tardività delle osservazioni dei creditori ex art. 70, comma 3, CCII.

1. Il caso e la decisione

La Corte d’Appello di Roma, Sezione prima civile, con la sentenza del 14 luglio 2026 (R.G.V.G. n. 50924/2026), ha accolto il reclamo proposto da un istituto bancario reclamante avverso la sentenza n. 20/2026 del Tribunale di Latina, pubblicata il 3 aprile 2026, con cui era stato omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 68 CCII. Il piano, predisposto con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi, prevedeva la messa a disposizione del TFR maturato dalla debitrice e di una quota del reddito da lavoro subordinato per un totale di circa 101.400 euro, destinato al soddisfacimento, in percentuali diverse, dell’OCC, del creditore ipotecario, di un creditore garantito da cessione del quinto dello stipendio e dei creditori chirografari, questi ultimi nella misura del 20,26 per cento.

Il Tribunale di Latina aveva ritenuto insussistente la colpa grave della debitrice e più conveniente la soluzione ristrutturativa rispetto all’alternativa liquidatoria. La Corte capitolina, investita del reclamo tanto dell’istituto bancario reclamante (che contestava il difetto di motivazione e l’assenza del requisito soggettivo della meritevolezza) quanto di altro creditore intervenuto ad adiuvandum, ha riformato integralmente la decisione, ravvisando nella condotta della debitrice — la quale, in un arco temporale di circa un decennio, aveva fatto ricorso a sei distinti finanziamenti per importi complessivamente sproporzionati rispetto a un reddito lordo mensile di 2.200 euro — un’ipotesi di colpa grave nella determinazione del proprio sovraindebitamento, con conseguente rigetto della domanda di omologa ai sensi dell’art. 69, comma 1, CCII.

2. Il quadro normativo: la meritevolezza quale presupposto soggettivo del piano del consumatore

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinato dagli artt. 67-73 CCII, condivide con il previgente «piano del consumatore» ex art. 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3 il tratto distintivo di non richiedere il voto o l’adesione dei creditori: l’omologazione è rimessa integralmente al vaglio del giudice, chiamato a verificare, tra l’altro, la fattibilità del piano e l’assenza, in capo al debitore, di condizioni soggettive ostative. In assenza di un meccanismo di consenso maggioritario dei creditori, il legislatore ha da sempre individuato nella verifica giudiziale della «meritevolezza» del debitore un contrappeso indispensabile, volto a evitare che lo strumento si trasformi in una sanatoria indiscriminata di condotte di indebitamento imprudente o abusivo.

L’art. 69, comma 1, CCII preclude l’accesso alla procedura al consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ovvero che abbia già fruito dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte. Rispetto alla formulazione dell’art. 12-bis, comma 3, della legge n. 3/2012 — che imponeva di verificare se il debitore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, con rilievo quindi anche della colpa non grave — la riforma del dicembre 2020 (art. 4-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176), poi confluita nel CCII, ha attenuato sensibilmente la severità del vaglio soggettivo, richiedendo oggi la sola colpa grave.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di rilevare, con riferimento alla disciplina previgente, che il giudizio di meritevolezza presupponeva la dimostrazione, a carico del debitore, tanto della ragionevole prospettiva di adempimento al momento dell’assunzione delle obbligazioni quanto della proporzionalità del ricorso al credito rispetto alle proprie capacità patrimoniali, salva l’incidenza di eventi sopravvenuti non imputabili (Cass., Sez. VI civ., ord. 22 settembre 2022, n. 27843, Rel. Di Marzio). La medesima Corte ha altresì chiarito, in relazione al connesso profilo della congruità del soddisfacimento offerto ai creditori, che quest’ultimo non può risolversi in un ristoro meramente simbolico (Cass. n. 28013/2022).

3. Il ricorso «seriale» al credito come indice della colpa grave

Il nucleo argomentativo della sentenza in commento si concentra sulla qualificazione, in termini di colpa grave, della condotta di chi acceda ripetutamente e per importi crescenti al credito al consumo, pur in presenza di un reddito modesto e sostanzialmente stabile. La Corte, richiamando i propri precedenti (segnatamente la pronuncia richiamata dalla stessa parte reclamante del 15 marzo 2024), ribadisce che il sindacato giurisdizionale sulla meritevolezza non è stato eliminato dal Codice della crisi, ma solo ricondotto, quanto al parametro di riferimento, alla sola colpa qualificata: quella cioè caratterizzata da un grado di negligenza o imprudenza particolarmente elevato, riscontrabile, ad esempio, in una situazione di forte squilibrio tra obbligazioni assunte ed entrate disponibili.

Nel caso di specie la Corte ha attribuito rilievo dirimente alla successione, tra il 2013 e il 2022, di sei distinti finanziamenti — l’ultimo dei quali di 30.000 euro in 120 rate mensili — contratti da una lavoratrice dipendente con retribuzione lorda di circa 2.200 euro mensili, ritenendo che tale condotta non fosse riconducibile alle ordinarie esigenze di mantenimento del nucleo familiare, quanto piuttosto al perseguimento di un tenore di vita non commisurato alle proprie effettive disponibilità reddituali. La sentenza richiama, a supporto di tale conclusione, un principio enunciato dalla Corte di cassazione, secondo cui integra colpa grave l’accesso seriale al credito con sistematico superamento, sin dall’origine, del rapporto prudenziale tra reddito netto e onere rateale complessivamente sostenibile (Cass. n. 3583/2026).

La ricostruzione operata dalla Corte capitolina appare coerente con l’orientamento, ormai consolidato anche nella giurisprudenza di merito successiva alla riforma del 2020, secondo cui la valutazione della colpa grave va condotta in una prospettiva complessiva e non atomistica della vicenda debitoria, potendo rilevare, a seconda dei casi, anche un singolo comportamento particolarmente significativo e reiterato nel tempo (in questo senso, tra le pronunce più recenti, Tribunale di Ferrara, 25 marzo 2026, e Tribunale di Torino, 30 dicembre 2025, quest’ultima specificamente dedicata alla verifica delle «condizioni soggettive ostative» ex art. 69, comma 1, CCII).

Va peraltro segnalato che l’apprezzamento del requisito soggettivo continua a presentare margini di opinabilità significativi, dipendendo in larga misura dalle circostanze del caso concreto: la giurisprudenza di merito ha infatti ritenuto, in fattispecie diverse, che la mera omessa menzione di pregressi indebitamenti in occasione della richiesta di un nuovo finanziamento non integri, di per sé, colpa grave (Tribunale di Avellino, 19 marzo 2026), a conferma della necessità di un vaglio casistico che tenga conto, in particolare, delle ragioni sottostanti al ricorso al credito e non della sola entità nominale dell’esposizione debitoria.

4. L’irrilevanza della responsabilità del finanziatore per difetto di valutazione del merito creditizio

Uno dei profili di maggiore interesse sistematico della decisione riguarda il rapporto tra la condotta colposa del debitore e l’eventuale concorso, nella determinazione del sovraindebitamento, di una scorretta valutazione del merito creditizio da parte degli istituti finanziatori. La Corte, pur dando atto che l’OCC aveva rilevato una non corretta valutazione del merito creditizio in occasione degli ultimi finanziamenti concessi alla debitrice, esclude che tale circostanza possa attenuare o escludere la colpa grave del consumatore, ritenendo che le conseguenze della condotta imprudente del finanziatore restino confinate, sul piano sistematico, all’ambito delle eventuali sanzioni processuali a carico del creditore stesso, senza riverberarsi sul giudizio di meritevolezza del debitore.

Una recente pronuncia di merito ha del resto affrontato specificamente questo profilo, giungendo a una conclusione coerente con quella qui esaminata: l’eventuale leggerezza del finanziatore nella fase di erogazione del credito si colloca, secondo tale indirizzo, su un piano completamente autonomo rispetto al giudizio sulla responsabilità soggettiva del debitore per il proprio dissesto. Il legislatore avrebbe cioè scelto, con l’art. 69, comma 2, CCII, di reagire alla negligenza del creditore esclusivamente sul terreno processuale — negandogli la facoltà di contestare la convenienza del piano — senza però trasformare tale reazione in una causa di giustificazione o di attenuazione della colpa ascrivibile al consumatore (Tribunale di Salerno, 2026). Si tratta di una soluzione condivisibile sotto il profilo sistematico: la preclusione prevista dall’art. 69, comma 2, CCII risponde a una logica di riequilibrio processuale tra le parti, distinta e indipendente rispetto al vaglio di meritevolezza del debitore, del quale non costituisce né presupposto né causa di esclusione.

Non può tuttavia sottacersi come tale assetto determini, in concreto, una asimmetria di tutela: mentre l’inadempimento del dovere di prudente valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore è sanzionato unicamente sul piano endoprocessuale (preclusione alla contestazione della convenienza) e non incide in alcun modo sul giudizio di meritevolezza del debitore, quest’ultimo continua a rispondere integralmente, sul piano sostanziale, delle conseguenze di una prassi di erogazione del credito che il legislatore stesso, con l’art. 68, comma 2, CCII, onera l’OCC di segnalare specificamente nella propria relazione. Si tratta di un profilo che meriterebbe una riflessione più approfondita in sede di prossimi interventi correttivi, anche alla luce dei principi di responsible lending elaborati in ambito europeo.

5. Profili processuali: effetto devolutivo del reclamo e tardività delle osservazioni dei creditori

La sentenza offre altresì significative indicazioni sul piano processuale. In primo luogo, la Corte ribadisce che il reclamo ex art. 51 CCII ha effetto pienamente devolutivo, sia pure nei limiti dei motivi articolati dal reclamante, sicché il giudice del gravame non è chiamato a un mero controllo di legittimità della motivazione resa dal tribunale, bensì a un riesame complessivo della fattispecie, sulla base delle questioni proposte e dei documenti prodotti, con una decisione che, nei limiti del devolutum, si sostituisce integralmente a quella impugnata. Tale ricostruzione è coerente con l’impostazione, ampiamente condivisa in dottrina, secondo cui il procedimento di reclamo instaura un giudizio a cognizione piena, ancorché semplificata nelle forme, teso a una revisio dell’intero provvedimento impugnato e non a un mero controllo incidentale.

In secondo luogo, la Corte ha ritenuto ammissibile il reclamo proposto dall’istituto bancario, escludendo che ricorresse la causa di inammissibilità prevista dall’art. 69, comma 2, CCII per non avere la stessa contestato la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria — contestazione peraltro priva di fondamento, avendo la debitrice offerto al creditore ipotecario un soddisfacimento superiore a quello stimato in sede di liquidazione controllata. Si tratta di una applicazione lineare della disposizione, che collega l’inammissibilità del reclamo alla sola ipotesi in cui il creditore, non avendo tempestivamente sollevato la questione della convenienza nelle proprie osservazioni ai sensi dell’art. 70, comma 3, CCII, tenti di introdurla per la prima volta in sede di gravame.

Sul relativo tema della tempestività delle osservazioni dei creditori, la Corte censura, sul piano delle spese processuali, la tardiva costituzione in giudizio del creditore intervenuto ad adiuvandum, il quale aveva presentato le proprie osservazioni sia in primo grado sia in sede di reclamo oltre i termini rispettivamente previsti dagli artt. 70, comma 3, e 51, comma 8, CCII, quest’ultimo assistito da espressa sanzione di decadenza. La pronuncia conferma, in tal modo, la natura perentoria del termine di cui all’art. 51, comma 8, CCII per l’intervento dei creditori nel giudizio di reclamo, e la conseguente compensazione delle spese processuali quale strumento di riequilibrio a fronte di una partecipazione tardiva, ancorché non preclusiva della facoltà di intervento in sé considerata.

Merita infine un cenno la questione, sempre di rilievo processuale, della legittimazione a proporre reclamo, di recente ulteriormente precisata dalla Corte di cassazione nel senso che essa presuppone l’assunzione, da parte del reclamante, della qualità di parte in senso formale nel procedimento di primo grado (Cass., Sez. I civ., 27 febbraio 2025, n. 5157), circostanza che, nel caso di specie, non ha formato oggetto di contestazione, avendo l’istituto bancario reclamante regolarmente presentato le proprie osservazioni innanzi al Tribunale di Latina nei termini di legge.

6. Considerazioni conclusive

La sentenza della Corte d’Appello di Roma si colloca nel solco di un orientamento ormai maggioritario, che individua nel ricorso reiterato e sproporzionato al credito finanziario — a prescindere dalla condotta, pure censurabile, dei singoli finanziatori — un indice sintomatico della colpa grave preclusiva dell’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Si tratta di una lettura che, valorizzando la funzione di «contrappeso» attribuita al vaglio di meritevolezza rispetto all’assenza del voto dei creditori, appare coerente con la finalità dello strumento, il quale mira a restituire al debitore meritevole — e non semplicemente sovraindebitato — una prospettiva di programmazione finanziaria futura (il cd. fresh start).

Resta tuttavia aperta, sul piano de iure condendo, la questione dell’effettivo bilanciamento tra la responsabilità del debitore e quella dell’intermediario finanziario, posto che l’attuale assetto normativo, limitando le conseguenze della scorretta valutazione del merito creditizio al solo piano processuale della contestazione di convenienza, rischia di trasferire interamente sul debitore — anche quando quest’ultimo versi in condizioni di fragilità economica e informativa — le conseguenze di prassi di erogazione del credito non conformi ai canoni di prudenza gravanti sugli operatori professionali del settore. Su tale versante, un raccordo più stringente tra la disciplina della crisi da sovraindebitamento e i principi in tema di responsible lending, di matrice sia interna sia eurounitaria, potrebbe costituire un tema di approfondimento per i futuri interventi di riforma del Codice della crisi.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali essenziali

Normativa: D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), artt. 51, 65-73, 268 ss., come modificato da ultimo dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cd. Correttivo-ter); L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 12-bis; D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Giurisprudenza di legittimità: Cass., Sez. VI civ., ord. 22 settembre 2022, n. 27843; Cass., ord. 2022, n. 28013; Cass., 2023, n. 13617; Cass., ord. 2026, n. 3583; Cass., Sez. I civ., 27 febbraio 2025, n. 5157.

Giurisprudenza di merito: App. Firenze, 8 novembre 2023; App. Bologna, 16 giugno 2023; App. Roma, 15 marzo 2024; Trib. Torino, 30 dicembre 2025; Trib. Ferrara, 25 marzo 2026; Trib. Avellino, 19 marzo 2026; Trib. Salerno, 2026.

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