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La continuazione dell’attività d’impresa o professionale nella liquidazione controllata del sovraindebitato: un istituto ancora privo di uno statuto proprio.

Nota a Corte d’Appello di Napoli, 14 aprile 2026

Autore: Avv. Prof. Luca Barbuto Preside Scuola Gestione D’impresa

Abstract

La liquidazione controllata del sovraindebitato, disciplinata dagli artt. 268-277 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), pone da tempo un problema irrisolto: se, ed entro quali limiti, il debitore persona fisica — piccolo imprenditore o professionista — possa proseguire, in costanza di procedura, la propria attività, mettendone a disposizione dei creditori i proventi futuri. La sentenza in commento, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha riformato il decreto di rigetto reso dal Tribunale di Napoli Nord, ammette la continuazione dell’attività di mediazione immobiliare del debitore quale strumento di massimizzazione dell’attivo concorsuale, valorizzando il combinato disposto degli artt. 268, comma 3, e 268, comma 4, lettera b), CCII e ricostruendo, sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2024, l’oggetto della procedura come esteso ai beni e ai redditi sopravvenuti nel corso del triennio funzionale all’esdebitazione. Il contributo ricostruisce i termini di un dibattito giurisprudenziale ancora aperto, distinguendo l’orientamento che nega la configurabilità di una continuità aziendale o di un esercizio provvisorio nella liquidazione controllata, in assenza di un espresso richiamo all’art. 211 CCII, da quello, oggi prevalente, che la ammette quale strumento funzionale alla soddisfazione dei creditori.

1. La fattispecie decisa dalla Corte d’Appello di Napoli

Con la sentenza n. 41/2026, pubblicata il 20 aprile 2026, la Corte d’Appello di Napoli, ha accolto il reclamo proposto, ai sensi degli artt. 270, comma 5, e 50 CCII, da un debitore persona fisica avverso il decreto con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato la sua domanda di apertura della liquidazione controllata del patrimonio. Il primo giudice aveva ritenuto incompatibile con la procedura liquidatoria il «consenso condizionato» manifestato dal ricorrente, il quale aveva subordinato l’adesione alla procedura all’autorizzazione a proseguire, in prima persona, la propria attività di mediazione immobiliare, unica fonte di reddito utile a garantire il versamento dell’assegno di mantenimento verso il figlio.

Il Tribunale aveva escluso, in particolare, che alla liquidazione controllata potesse applicarsi, sia pure in via analogica, la disciplina dell’esercizio provvisorio dell’impresa dettata per la liquidazione giudiziale dall’art. 211 CCII, non richiamato dalle norme sulla procedura minore, con la conseguenza che ogni forma di prosecuzione dell’attività avrebbe dovuto essere gestita esclusivamente dal liquidatore e non dal debitore. La Corte d’Appello, riformando integralmente tale statuizione, ha ammesso la continuazione dell’attività da parte del debitore medesimo, sia pure sotto il controllo del liquidatore e del giudice delegato, evidenziando come tale soluzione fosse l’unica in grado di garantire, in concreto, la formazione di un attivo apprezzabile in favore del ceto creditorio.

2. La liquidazione controllata come procedura a vocazione anche reddituale

Il primo argomento posto a fondamento della decisione riguarda la natura stessa della liquidazione controllata, che la Corte qualifica come procedura concorsuale «residuale», riservata ai soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale — piccoli imprenditori, professionisti, consumatori — e che presuppone la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a) e b), CCII. Su tale premessa, la Corte valorizza il testo dell’art. 268, comma 3, ultima parte, CCII, come modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cd. Correttivo-ter), a mente del quale, quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, l’apertura della procedura presuppone che l’OCC attesti la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.

Da tale disposizione la Corte trae la conclusione che il legislatore del Correttivo-ter abbia consapevolmente esteso l’oggetto della liquidazione controllata anche a poste di attivo meramente prospettiche e non ancora esistenti al momento dell’apertura della procedura, in coerenza con il principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore per i beni presenti e futuri di cui all’art. 2740 c.c. La Corte richiama, a ulteriore conforto, la disposizione dell’art. 268, comma 4, lettera b), CCII, che esclude dalla liquidazione i proventi dell’attività del debitore nei limiti di quanto necessario al proprio mantenimento e a quello della famiglia, interpretandola, a contrario, come conferma implicita della possibilità di fondare la procedura anche sui soli redditi futuri derivanti dall’attività lavorativa, professionale o d’impresa proseguita dal debitore.

3. Il nodo sistematico: il mancato richiamo dell’art. 211 CCII e le due tesi in giurisprudenza

Il punto più delicato della vicenda, e il più rilevante ai fini sistematici, riguarda la possibilità di ricondurre la prosecuzione dell’attività d’impresa in sede di liquidazione controllata a una vera e propria continuità aziendale o a un esercizio provvisorio in senso tecnico, sul modello dell’art. 211 CCII previsto per la liquidazione giudiziale. La disciplina della liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) non contiene, infatti, alcun richiamo esplicito a tale disposizione, e il dato testuale ha alimentato un contrasto interpretativo che la sentenza in commento affronta e risolve in senso favorevole al debitore, sia pure attraverso un percorso argomentativo che merita di essere problematizzato.

3.1 L’orientamento restrittivo

Secondo un primo indirizzo di merito, la ratio squisitamente liquidatoria della procedura osterebbe, in radice, a qualificare come continuità aziendale — o come esercizio provvisorio in senso tecnico — la prosecuzione dell’attività da parte dell’imprenditore sovraindebitato: il silenzio serbato dal legislatore sul punto, che non ha esteso alla liquidazione controllata il rinvio all’art. 211 CCII previsto per la procedura maggiore, viene in questa prospettiva letto come una scelta consapevole di esclusione, e non come una semplice lacuna colmabile in via analogica. Ne conseguirebbe che i beni strumentali all’esercizio dell’impresa restano comunque acquisiti alla massa da liquidare, potendo il debitore conservarne, al più, una disponibilità di fatto e provvisoria, funzionale non a proseguire la produzione di reddito attraverso la medesima attività, ma a consentirgli di riconvertirsi verso una diversa occupazione (in questo senso, tra le pronunce edite, Tribunale di Ravenna, 23 marzo 2023, n. 15, e, in termini analoghi, Tribunale di Pordenone, il quale ha negato l’applicabilità, anche in via analogica, della disciplina dell’esercizio provvisorio, attribuendo all’eventuale prosecuzione dell’attività da parte del debitore una valenza puramente personale, priva di incidenza sui beni aziendali compresi nella procedura).

3.2 L’orientamento favorevole, oggi prevalente

Ad esso si contrappone un orientamento, ormai maggioritario nella giurisprudenza di merito successiva al Correttivo-ter, che ammette la prosecuzione dell’attività quale strumento di massimizzazione dell’attivo, in una prospettiva di sostanziale funzionalizzazione della liquidazione controllata all’interesse dei creditori. Tale filone valorizza il richiamo, operato dall’art. 272, comma 2, CCII, all’art. 213, commi 3 e 4, CCII in tema di programma di liquidazione giudiziale, norma che, con riferimento alla procedura maggiore, contempla espressamente, tra gli atti necessari alla conservazione del valore dell’impresa, l’esercizio dell’impresa del debitore e l’affitto d’azienda: se ne trae la conclusione che anche nella liquidazione controllata il liquidatore possa essere autorizzato a ricorrere a tali strumenti, quando ne dia conto, con valutazioni analitiche e prudenti, nel programma di liquidazione (in questo senso, tra le pronunce più significative, Tribunale di Bologna, 21 giugno 2023, e, in senso analogo, Tribunale di Bologna, 3 luglio 2023; Tribunale di Arezzo, 24 maggio 2024, che ha esteso alle imprese minori la medesima disciplina prevista per la continuità nella liquidazione giudiziale).

Un ulteriore e distinto argomento, elaborato con particolare attenzione al caso dell’imprenditore individuale che fondi la propria attività sul lavoro personale piuttosto che sul capitale, ritiene che, in questa particolare ipotesi, la prosecuzione dell’attività non richieda affatto un separato vaglio autorizzativo del giudice, potendo il debitore proseguirla di propria iniziativa, salva restando la sola autorizzazione — questa sì necessaria — relativa all’impiego dei beni ricompresi nel patrimonio di liquidazione ai sensi dell’art. 270, comma 2, lettera e), CCII. L’argomento posto a fondamento di tale lettura è, prima ancora che dogmatico, di ordine pratico: precludere la prosecuzione priverebbe la massa dei creditori proprio dei flussi reddituali futuri che l’attività, ove mantenuta in vita, sarebbe idonea a generare. Nel medesimo solco si colloca la giurisprudenza, richiamata dalla Corte partenopea, che ammette l’apertura della liquidazione controllata anche in funzione dei soli beni futuri del debitore (Tribunale di Milano, 12 gennaio 2023; Tribunale di Perugia, 31 luglio 2023; App. Milano, 23 marzo 2023; App. Torino, 4 marzo 2024 e 27 agosto 2024), nonché la giurisprudenza, sia pure isolata, che ammette la prosecuzione provvisoria dell’attività da parte del medesimo soggetto sovraindebitato in presenza di gravi e specifiche ragioni (Tribunale di Bolzano).

La sentenza in commento aderisce, dunque, all’orientamento estensivo, ma con una precisazione sistematica di rilievo: esclude che, nel caso di specie, si versi in una ipotesi di esercizio provvisorio in senso tecnico, poiché l’attività da continuare non presenta i caratteri della provvisorietà, essendo destinata a protrarsi per l’intera durata della procedura — e comunque sino al decorso del triennio utile ai fini dell’esdebitazione — e a essere svolta direttamente dal debitore, sotto la sola supervisione del liquidatore e del giudice delegato, anziché dall’organo di volta in volta preposto alla liquidazione dei beni. Si tratta di una qualificazione che, pur consentendo di superare l’obiezione fondata sul mancato richiamo dell’art. 211 CCII, lascia aperto il problema di individuare un fondamento normativo autonomo e specifico per tale forma di prosecuzione, diversa tanto dall’esercizio provvisorio quanto dalla continuità aziendale in senso proprio.

4. Il contributo della Corte Costituzionale n. 6/2024: l’apprensione dei beni sopravvenuti come chiave di volta

Il secondo pilastro argomentativo della sentenza è costituito dal richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale 19 gennaio 2024, n. 6, con cui il Giudice delle leggi ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 142, comma 2, CCII sollevate dal Tribunale di Arezzo in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., escludendo che la mancata previsione di un termine fisso per l’apprensione dei beni sopravvenuti comprima irragionevolmente la posizione dei creditori. La Consulta ha chiarito che la liquidazione controllata deve poter acquisire, in coerenza con il principio generale dell’art. 2740 c.c., i beni e i redditi che pervengono al debitore nei tre anni successivi all’apertura della procedura, e che tale termine triennale — desunto dalla disciplina dell’esdebitazione di cui agli artt. 272, comma 3, e 282 CCII — opera non solo quale limite massimo di apprensione, ma anche, fintantoché residuino debiti da soddisfare, quale termine minimo di durata del programma di liquidazione.

La Corte d’Appello di Napoli innesta su tale principio la propria ricostruzione, ritenendo che, se la procedura può e deve acquisire i redditi sopravvenuti per l’intero triennio, essa debba altresì poter essere aperta, sin dall’origine, sulla base della sola prospettiva di redditi futuri derivanti dalla prosecuzione dell’attività del debitore, quando l’OCC attesti, come avvenuto nel caso di specie, che tale prosecuzione costituisce l’unica modalità concretamente idonea a generare attivo distribuibile ai creditori. Si tratta di un passaggio logico che pare corretto nella sua premessa — l’oggetto esteso della procedura ai beni futuri — ma che merita di essere tenuto distinto, sul piano concettuale, dalla diversa questione, sopra esaminata, della qualificazione giuridica degli strumenti attraverso cui tale prosecuzione debba essere organizzata e vigilata.

5. La linea di confine con l’esdebitazione del debitore incapiente

Un ulteriore profilo di interesse sistematico riguarda la distinzione, operata dalla Corte, tra la liquidazione controllata fondata su proventi futuri dell’attività del debitore e l’esdebitazione del debitore incapiente di cui all’art. 283 CCII, istituto riservato al debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. La Corte individua il discrimine nel fatto che, mentre l’esdebitazione dell’incapiente presuppone l’assenza, al momento dell’accesso alla procedura, di qualsiasi prospettiva reddituale, la liquidazione controllata richiede, sin dall’apertura, la concreta possibilità di acquisire attivo, anche derivante da attività d’impresa o professionale, salva restando, ai sensi dell’art. 283, ultimo comma, CCII, la diversa ipotesi delle sopravvenienze attive maturate nel quadriennio successivo alla concessione del beneficio all’incapiente, che presuppongono per definizione l’assenza di ogni prospettiva reddituale al momento dell’accesso.

Tale distinzione, per quanto logicamente coerente, richiede peraltro un vaglio istruttorio particolarmente rigoroso da parte dell’OCC e del tribunale in sede di apertura, posto che la linea di demarcazione tra un debitore «incapiente» e un debitore che dispone di una modesta ma concreta prospettiva reddituale futura è, in concreto, sottile e suscettibile di apprezzamenti divergenti, con evidenti ricadute sulla scelta dello strumento di composizione della crisi effettivamente accessibile.

6. Il problema del «consenso condizionato» e i poteri degli organi della procedura

Sul piano più propriamente processuale, la sentenza affronta il tema del cd. consenso condizionato manifestato dal debitore in relazione all’apertura della procedura, subordinato, nelle intenzioni del ricorrente, all’autorizzazione a proseguire la propria attività. La Corte, pur ritenendo — in ciò confermando la valutazione del primo giudice — che un consenso così qualificato non possa ritenersi validamente prestato, in quanto incompatibile con le prerogative gestorie riconosciute, in costanza di procedura, al liquidatore, al giudice delegato e all’eventuale comitato dei creditori, ha tuttavia accolto il reclamo sulla base della intervenuta rinuncia, da parte del debitore medesimo, alla condizione originariamente apposta, e sulla riqualificazione della propria istanza in termini di consenso incondizionato all’apertura, fermo restando che la prosecuzione dell’attività resta soggetta, in concreto, all’autorizzazione del giudice delegato e al controllo del liquidatore.

Tale soluzione appare condivisibile sotto il profilo dei principi generali del procedimento concorsuale, ribadendo che l’apertura di una procedura concorsuale non può essere subordinata a condizioni potestative del debitore che ne alterino l’assetto legale di gestione: ciò che la Corte ammette non è, dunque, un diritto incondizionato del debitore a proseguire la propria attività, ma una facoltà rimessa, caso per caso, alla valutazione degli organi della procedura, sia pure orientata dalla relazione dell’OCC e dalla dimostrata redditività dell’attività già in essere.

7. Considerazioni conclusive

La sentenza della Corte d’Appello di Napoli si inserisce in un percorso giurisprudenziale che, pur muovendo da un dato normativo silente — l’assenza, nella disciplina della liquidazione controllata, di un espresso richiamo all’art. 211 CCII — perviene, attraverso un’interpretazione sistematica fondata sul combinato disposto degli artt. 268, comma 3 e comma 4, lettera b), 270, comma 5, 272, comma 2, e 275-bis CCII, a un risultato di sostanziale ammissibilità della prosecuzione dell’attività del debitore, in linea con l’obiettivo, sotteso al Correttivo-ter, di massimizzare l’attivo concorsuale anche attraverso l’apprensione di redditi futuri. Si tratta di un approdo interpretativo che appare coerente con la ratio dell’istituto e con l’interesse dei creditori, ma che segnala, al tempo stesso, la persistente assenza di uno statuto normativo autonomo e compiuto della continuità dell’attività d’impresa o professionale nella liquidazione controllata, a differenza di quanto avvenuto, con l’art. 211 CCII, per la liquidazione giudiziale.

Tale lacuna, come dimostra il permanere di orientamenti di segno opposto nella giurisprudenza di merito, espone la materia a un’incertezza applicativa non trascurabile, tanto sul piano sostanziale — con riferimento ai presupposti e ai limiti della prosecuzione — quanto su quello procedimentale, relativo ai poteri di controllo del liquidatore e del giudice delegato durante lo svolgimento dell’attività continuata. Un intervento normativo che disciplini espressamente, anche nella liquidazione controllata, i presupposti, le modalità autorizzative e i limiti della prosecuzione dell’attività d’impresa o professionale del debitore — sul modello, se pur adattato alla dimensione e alla natura personale delle procedure minori, dell’art. 211 CCII — appare, alla luce della prassi applicativa qui esaminata, un tema meritevole di essere affrontato nei prossimi interventi correttivi al Codice della crisi.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali essenziali

Normativa: D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), artt. 50, 65, 142, 151, 211, 213, 268-277, 282-283, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cd. Correttivo-ter).

Corte Costituzionale: sentenza 19 gennaio 2024, n. 6.

Giurisprudenza di merito favorevole alla continuazione dell’attività: Tribunale di Milano, 12 gennaio 2023; Tribunale di Bologna, 21 giugno 2023 e 3 luglio 2023; Tribunale di Perugia, 31 luglio 2023; App. Milano, 23 marzo 2023; App. Torino, 4 marzo 2024 e 27 agosto 2024; Tribunale di Arezzo, 24 maggio 2024; Tribunale di Bolzano (decreto edito su Unijuris).

Giurisprudenza di merito contraria: Tribunale di Ravenna, 23 marzo 2023, n. 15; Tribunale di Pordenone (decreto edito su Unijuris e ilcaso.it).

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