Avv. Prof. Luca Barbuto – Preside Scuola Gestione d’Impresa – Auge Università
Abstract
Il contributo esamina, muovendo da una recente pronuncia di merito, il tema dell’ammissibilità alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento quando il passivo del debitore sia costituito, in misura rilevante, da debiti erariali e contributivi maturati per effetto di omissioni fiscali sistematiche e protratte nel tempo. Si ricostruisce la distinzione strutturale, oggi consolidata nella giurisprudenza di legittimità e di merito, tra il requisito soggettivo della “meritevolezza” — proprio della ristrutturazione dei debiti del consumatore — e il diverso e più circoscritto requisito oggettivo dell’assenza di atti in frode ai creditori, che condiziona l’accesso al concordato minore. Si dà quindi conto del contrasto interpretativo, tuttora aperto, circa la riconducibilità del mancato e reiterato versamento delle imposte alla nozione di atto in frode ex art. 77 CCII, e si analizza il ruolo sistemico del cram-down fiscale quale correttivo che consente di superare il dissenso, anche quando determinante, dell’Amministrazione finanziaria. Un apposito paragrafo è dedicato al raffronto sistematico tra i tre istituti del Titolo IV CCII — ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata — evidenziando come l’ingente debito fiscale da omissioni reiterate assuma un diverso peso ostativo, e in un diverso momento procedimentale, a seconda dello strumento prescelto.
1. Il caso di partenza: la sentenza del Tribunale di Macerata del 23 giugno 2026
Una recente sentenza del Tribunale di Macerata, con cui è stato omologato — nonostante il voto contrario dell’Amministrazione finanziaria — il concordato minore proposto da una società in accomandita semplice operante nel settore dei servizi alla persona, offre un’occasione utile per tornare su un tema ricorrente nella prassi applicativa del Titolo IV del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII): l’incidenza di un debito tributario particolarmente ingente, formatosi attraverso omissioni dichiarative e di versamento protratte nel tempo, sull’ammissibilità della procedura minore prescelta dal debitore sovraindebitato.
Nella fattispecie, il passivo complessivo superava i 400.000 euro, di cui oltre 380.000 euro riconducibili a crediti erariali (in parte a ruolo, in parte non ancora iscritti a ruolo) e alla Regione Marche, a fronte di un attivo destinabile alla procedura pari a soli 56.000 euro, alimentato dai canoni di un contratto di affitto d’azienda e da un apporto di finanza esterna offerto dalla figlia della socia accomandataria. Il piano, articolato senza suddivisione in classi ai sensi dell’art. 74 CCII, non aveva raccolto il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi, proprio a causa del dissenso, dirimente, espresso dall’Agenzia delle Entrate. Il Tribunale ha nondimeno omologato la proposta facendo applicazione del meccanismo di cui all’art. 80, comma 3, CCII (il c.d. cram-down fiscale), ritenendo, da un lato, che il voto contrario dell’ente pubblico fosse stato determinante ai fini del mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 79 CCII e, dall’altro, che la proposta risultasse più conveniente, per l’Erario, rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il profilo di maggiore interesse sistematico della decisione risiede, tuttavia, nel passaggio motivazionale dedicato alla questione — sollevata dall’ente creditore opponente — della pretesa immeritevolezza della debitrice per aver omesso, in modo reiterato, il versamento delle imposte pur continuando a onorare le obbligazioni verso altri creditori. Il giudice maceratese ha escluso che tale condotta integrasse un atto in frode ai creditori ostativo all’accesso alla procedura ex art. 77 CCII, valorizzando la circostanza che l’omissione fosse stata funzionale al mantenimento in vita dell’attività d’impresa, attraverso il pagamento di fornitori e collaboratori, e che la debitrice avesse comunque tentato, senza successo, la regolarizzazione della propria posizione debitoria tramite istanze di rateizzazione.
2. Il quadro normativo di riferimento: sovraindebitamento e concordato minore
Il Titolo IV del CCII (artt. 65-83) disciplina l’accesso alla composizione della crisi da sovraindebitamento per i soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale: il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa e, più in generale, ogni debitore civile non fallibile. Tre sono gli strumenti principali offerti dal legislatore: la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII, già “piano del consumatore”), il concordato minore (artt. 74-83 CCII) e la liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII).
Ai fini che qui interessano, rileva la distinzione, tutt’altro che meramente nominalistica, tra il primo e il secondo istituto. La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore non richiede il voto dei creditori: l’omologazione è rimessa al vaglio del giudice, che verifica la fattibilità del piano e, soprattutto, la meritevolezza del debitore, oggi definita dall’art. 69 CCII in termini di assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione del sovraindebitamento. Il concordato minore, riservato al debitore sovraindebitato diverso dal consumatore, richiede invece l’approvazione da parte dei creditori nelle maggioranze di cui all’art. 79 CCII e conosce, quale unico requisito soggettivo ostativo, l’assenza del compimento di atti in frode ai creditori, secondo la previsione dell’art. 77 CCII.
3. Meritevolezza e assenza di atti in frode: due paradigmi distinti
La giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, ha progressivamente chiarito che i due paradigmi non sono sovrapponibili e che l’erronea sovrapposizione tra essi costituisce un errore metodologico ricorrente nella prassi delle opposizioni creditorie. Con riguardo alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, la Corte di cassazione, sez. I, 27 luglio 2023, n. 22890, ha ricostruito l’evoluzione del requisito soggettivo dalla previgente disciplina della l. n. 3/2012 all’attuale art. 69 CCII, evidenziando come il giudizio di meritevolezza costituisca un vaglio ampio, esteso alla complessiva condotta tenuta dal debitore nella formazione del proprio stato di sovraindebitamento, e non limitato alla sola verifica dell’assenza di atti fraudolenti in senso stretto.
Per il concordato minore, invece, plurime pronunce di merito hanno ribadito che il legislatore non richiede, quale condizione di ammissibilità, l’assenza di dolo o colpa grave nell’assunzione delle obbligazioni, bensì unicamente il mancato compimento di atti in frode ai creditori, secondo quanto stabilito dall’art. 77 CCII: si vedano, in tal senso, Tribunale di Catania, 19 febbraio 2026, e Tribunale di Udine, sez. II civ., 15 dicembre 2025, entrambe nel senso che la diligenza — o l’assenza di essa — nell’assunzione delle obbligazioni non rileva ai fini dell’accesso alla procedura, diversamente da quanto previsto per il consumatore.
Quanto alla nozione di atto in frode rilevante ex art. 77 CCII, la giurisprudenza di merito richiede che il comportamento contestato presenti un effettivo carattere decettivo nei confronti dei creditori, ossia un’idoneità concreta a occultare, sottrarre o diminuire fittiziamente la garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c., e non un mero inadempimento, per quanto grave o reiterato: in questi termini si è espressa la Corte d’Appello dell’Aquila, nel valorizzare la necessità che l’atto denunciato abbia prodotto un pregiudizio effettivo e non meramente ipotetico per la massa creditoria. Coerentemente, la sussistenza di precedenti penali specifici — quali una condanna per bancarotta fraudolenta — è stata ritenuta dal Tribunale di Rovereto, con decreto del 27 novembre 2025, incompatibile con l’affermazione dell’assenza di atti in frode, a riprova del fatto che il giudizio ex art. 77 CCII, pur oggettivo nella sua formulazione, non prescinde da una valutazione in concreto della condotta complessiva del debitore.
4. Il debito fiscale ingente come (eventuale) causa ostativa: un raffronto tra i tre istituti del Titolo IV
L’incidenza di un debito tributario particolarmente ingente, formatosi attraverso omissioni dichiarative e di versamento reiterate nel tempo, non condiziona in modo uniforme l’accesso alle procedure da sovraindebitamento. Il legislatore, infatti, ha agganciato lo scrutinio sulla condotta fiscale del debitore a requisiti diversi — la meritevolezza in senso pieno, l’assenza di atti in frode in senso stretto, o nessun filtro ex ante — e lo ha collocato in momenti procedimentali differenti a seconda dello strumento prescelto. Conviene pertanto esaminare separatamente i tre istituti principali del Titolo IV CCII.
4.1. La ristrutturazione dei debiti del consumatore: il vaglio pieno di meritevolezza
Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 69 CCII subordina l’omologazione alla mancanza di colpa grave, malafede o frode nella genesi del sovraindebitamento: un vaglio ampio, esteso — come chiarito da Cass. 27 luglio 2023, n. 22890 — alla complessiva condotta tenuta dal debitore, e non limitato alla sola assenza di atti fraudolenti in senso stretto. In questo contesto, un debito fiscale ingente, quando riconducibile a un’omissione dichiarativa o di versamento sistematica e protratta per anni, senza alcuna causa esogena che ne giustifichi l’origine (malattia, perdita improvvisa di occupazione, calamità naturali, dissesto di un debitore primario), è stato più volte ritenuto di per sé ostativo all’accesso al beneficio. In questo senso si sono espressi, con riferimento all’esdebitazione dell’incapiente — dove il medesimo standard di meritevolezza trova applicazione ex art. 283 CCII — il Tribunale di Mantova, decreto 22 febbraio 2022, e il Tribunale di Modena, 18 febbraio 2022, entrambi nel senso che l’omesso e reiterato pagamento di imposte, tributi e contributi, privo di qualsiasi giustificazione oggettiva, integra un comportamento incompatibile con la meritevolezza richiesta dalla norma. La condotta del debitore che abbia protratto per un lungo arco temporale l’inadempimento fiscale, pur disponendo di redditi sufficienti, è stata descritta in dottrina come quella dell’”evasore seriale”, categoria che difficilmente può giovarsi della qualificazione di sovraindebitamento incolpevole richiesta dalla norma.
Il tratto peculiare di questo primo istituto è, dunque, che il debito fiscale ingente rileva non in quanto tale, ma come sintomo di una più ampia condotta colposa o dolosa nella causazione del dissesto: il giudice non si limita a verificare l’assenza di atti decettivi, ma ricostruisce l’intera storia debitoria del consumatore per accertare se l’accumulo del debito tributario sia stato agevolato da negligenza grave o da un consapevole disegno di sottrazione delle risorse all’Erario.
4.2. Il concordato minore: il vaglio oggettivo e circoscritto dell’assenza di atti in frode
Nel concordato minore, come si è visto, il legislatore non richiede la meritevolezza, bensì unicamente l’assenza di atti in frode ex art. 77 CCII. Ne consegue che il debito fiscale ingente non è, di per sé, causa ostativa: ciò che rileva è se le modalità con cui esso si è formato — e, in particolare, il rapporto tra il mancato versamento delle imposte e il regolare pagamento dei creditori privati — integrino un atto diretto a frodare le ragioni dei creditori, secondo la lettura, tuttora controversa, di cui si darà conto nel paragrafo seguente. Ad alimentare l’orientamento più rigoroso si è aggiunta, di recente, la Corte d’Appello di Genova, sentenza n. 17 del 23 luglio 2025, che — nell’accogliere il reclamo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso l’omologa di un concordato minore — ha ribadito che il soddisfacimento integrale dei soli creditori privati è idoneo a configurare un pagamento preferenziale qualificabile come atto in frode ai creditori, in linea con le successive sentenze nn. 35 e 48 del 2025 del medesimo ufficio.
A questo filone si affianca, sia pure su un piano tecnicamente distinto, l’orientamento della Corte di cassazione in tema di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c.: con l’ordinanza 30 luglio 2025, n. 22005, la Corte ha affermato che il sistematico mancato versamento delle imposte, quale forma di autofinanziamento improprio dell’attività d’impresa, non è riconducibile a una legittima scelta gestoria tutelata dalla business judgment rule, neppure quando accompagnato da successiva rateizzazione di sanzioni e interessi. Si tratta di un principio elaborato in sede di responsabilità civile degli organi sociali, non direttamente in materia di ammissibilità del concordato minore, e la sua trasposizione automatica ai fini dell’art. 77 CCII non appare priva di forzature, poiché sovrappone un giudizio di diligenza gestoria — pienamente pertinente nel rapporto tra amministratori e società — al diverso giudizio, oggettivo e circoscritto, sulla decettività della condotta nei confronti dei creditori concorsuali. Non è un caso, del resto, che la stessa Cassazione, con l’ordinanza 22 aprile 2026, n. 16843, resa in tema di cram-down fiscale nel concordato preventivo (art. 88 CCII), abbia ribadito che il sindacato del tribunale, superata la soglia di ammissibilità, si esaurisce nella verifica di convenienza dell’offerta rispetto all’alternativa liquidatoria, senza estendersi a un giudizio di merito sulla correttezza pregressa della gestione fiscale del debitore: principio che milita, in una lettura sistematica, a favore dell’orientamento funzionale piuttosto che di quello restrittivo.
Il concordato minore si colloca, dunque, in una posizione intermedia tra gli altri due istituti: mantiene, come il piano del consumatore, un filtro di ammissibilità operante ex ante, al momento della domanda, ma tale filtro è strutturalmente più circoscritto, poiché non consente — salvo l’orientamento restrittivo genovese, che tende in concreto a riespandere la portata dell’art. 77 CCII fino quasi a sovrapporla alla meritevolezza — di sindacare la mera scorrettezza fiscale pregressa in assenza di un effettivo carattere decettivo della condotta nei confronti dei creditori.
4.3. La liquidazione controllata: l’assenza di un filtro in accesso e il rinvio del vaglio alla fase dell’esdebitazione
Il terzo istituto, la liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII), presenta una struttura radicalmente diversa dai primi due. L’art. 268 CCII consente al debitore in stato di sovraindebitamento di domandare l’apertura della procedura senza che la legge subordini l’accoglimento del ricorso alla meritevolezza del debitore, né all’assenza di pregressi atti in frode ai creditori: tanto la dottrina quanto la giurisprudenza di merito prevalente descrivono la liquidazione controllata come l’equivalente funzionale, per il debitore non fallibile, dell'”autofallimento” già noto alla disciplina della liquidazione giudiziale, con la conseguenza che l’accesso non può essere negato per il solo fatto che il passivo sia in massima parte costituito da debito erariale maturato attraverso omissioni fiscali reiterate, anche gravi.
I soli filtri operanti in sede di apertura sono, da un lato, la sussistenza formale dello stato di sovraindebitamento ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 268 CCII e, dall’altro, un requisito di utilità concreta della procedura per il ceto creditorio. Al di fuori di tali limiti, la valutazione della condotta fiscale del debitore — e, con essa, l’eventuale rilievo ostativo di un ingente debito tributario da omissioni reiterate — è integralmente rinviata alla fase, successiva e distinta, dell’esdebitazione ex artt. 278-283 CCII: quest’ultima opera di diritto alla chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, salvo che il debitore abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, abbia riportato condanne per bancarotta o reati connessi all’attività d’impresa, o abbia ostacolato lo svolgimento della procedura; e, per l’esdebitazione dell’incapiente, l’art. 283, comma 7, CCII richiede espressamente che il giudice valuti la meritevolezza del debitore verificando, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.
Si segnala, peraltro, un orientamento minoritario ma in espansione, di cui sono espressione il Tribunale di Prato, decreto 10 gennaio 2025, e il Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza 8 novembre 2024, che introduce una valutazione prognostica della meritevolezza già in sede di apertura della liquidazione controllata, allo scopo di non avviare procedure il cui esito, in punto di esdebitazione, appaia sin da subito manifestamente precluso; tale impostazione, pur comprensibile sotto il profilo dell’economia processuale, si pone in tensione con il dato letterale dell’art. 268 CCII e con l’impostazione sistematica che riserva il giudizio di meritevolezza alla sola fase dell’esdebitazione, e non risulta, allo stato, consolidata in termini uniformi.
Ne discende che, dei tre istituti considerati, la liquidazione controllata è quello in cui un ingente debito fiscale da omissioni reiterate incide più tardivamente: non preclude, di norma, l’accesso alla procedura, ma può precludere, tre anni dopo, il conseguimento del beneficio liberatorio finale, quando il giudice accerti che l’accumulo del debito tributario sia ascrivibile a colpa grave, malafede o frode del debitore.
4.4. Una lettura d’insieme: un gradiente di intensità dello scrutinio
Il raffronto tra i tre istituti restituisce un gradiente coerente di intensità dello scrutinio sulla condotta fiscale del debitore, decrescente man mano che si passa dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore al concordato minore e, infine, alla liquidazione controllata. Nel primo caso, il debito fiscale ingente da omissioni reiterate può, da solo, precludere l’accesso al beneficio, in quanto sintomo di una più ampia immeritevolezza; nel secondo, esso rileva solo se, e nella misura in cui, la relativa condotta integri un atto in concreto decettivo nei confronti dei creditori, secondo un vaglio oggettivo tuttora dibattuto in giurisprudenza; nel terzo, esso non incide affatto sull’accesso, ma viene riesaminato, con la medesima logica di fondo, soltanto nella fase, distinta e successiva, dell’esdebitazione. Tale gradiente appare coerente con la diversa funzione sistemica dei tre strumenti: la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore producono un effetto immediatamente vincolante sui creditori (sia pure, nel primo caso, senza voto, e nel secondo con voto), e giustificano perciò un controllo ex ante più penetrante; la liquidazione controllata, concepita come rimedio residuale e universale coerente con la Direttiva Insolvency 2019/1023, mantiene invece un accesso pressoché indifferenziato, rinviando il giudizio sul merito della condotta del debitore al momento, più maturo e informato, della decisione sull’esdebitazione.
5. Il nodo interpretativo: l’omesso e reiterato versamento delle imposte quale atto in frode nel concordato minore
Il punto realmente controverso, che la sentenza maceratese in commento contribuisce ad arricchire, riguarda la possibilità di ricondurre alla nozione di atto in frode ex art. 77 CCII la condotta del debitore che, per un lungo arco temporale, abbia sistematicamente omesso di versare imposte e contributi, pur continuando a onorare le obbligazioni verso fornitori, collaboratori e altri creditori privati. Sul punto si registra, allo stato, un contrasto non ancora ricomposto tra gli uffici giudiziari di merito.
5.1. L’orientamento funzionale: l’omissione fiscale come scelta di sopravvivenza dell’impresa
Un primo e più recente orientamento, cui aderisce anche il Tribunale di Macerata nella pronuncia annotata, esclude che il sistematico mancato versamento delle imposte integri, di per sé, un atto in frode ai creditori, quando risulti che l’omissione sia stata funzionale al mantenimento in attività dell’impresa — attraverso il pagamento di fornitori e collaboratori indispensabili alla continuità operativa — e quando il debitore abbia comunque intrapreso, sia pure senza esito, tentativi di regolarizzazione della propria posizione debitoria (adesione a definizioni agevolate, istanze di rateizzazione non andate a buon fine per l’insostenibilità finanziaria del piano di rientro proposto dall’Agenzia). In questa prospettiva si colloca, in termini pressoché sovrapponibili, anche Tribunale di Oristano, Sez. proc. concorsuali, 9 dicembre 2025, n. 26, che ha omologato un concordato minore in continuità, ai sensi del cram-down fiscale, escludendo che il mancato versamento delle imposte dal 2011 al 2023 costituisse atto in frode, proprio perché motivato dalla necessità di mantenere operativa l’attività commerciale, e valorizzando i tentativi di regolarizzazione (rottamazione quater, richieste di rateizzazione) quale indice di buona fede. Nel medesimo senso si è pronunciato il Tribunale di Locri, 12 luglio 2025 (Est. Cardona).
La convergenza, pressoché letterale, tra la motivazione del Tribunale di Macerata e quella del Tribunale di Oristano — entrambe imperniate sulla necessità di preservare la continuità aziendale e sulla prova della buona fede attraverso i (falliti) tentativi di regolarizzazione — induce a ritenere che tale formula argomentativa stia consolidandosi come standard motivazionale ricorrente nella giurisprudenza di merito più recente, sintomo di un progressivo assestamento interpretativo intorno a un nucleo comune di criteri selettivi.
5.2. L’orientamento restrittivo: l’omissione fiscale come preferenza ingiustificata
Ad esso si contrappone un orientamento più rigoroso, di cui è espressione la Corte d’Appello di Genova (sentenze nn. 35 e 48 del 2025), secondo cui il pagamento sistematico di tutti i creditori privati, a fronte dell’omissione volontaria e reiterata del versamento delle imposte, integra un atto diretto a frodare le ragioni del creditore erariale, con conseguente inammissibilità della domanda ex art. 77 CCII: la condotta, in questa lettura, realizzerebbe una forma di preferenza ingiustificata a vantaggio di alcuni creditori e in danno del Fisco, incompatibile con la garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c.
Il contrasto riflette, in definitiva, due differenti modi di intendere la funzione selettiva dell’art. 77 CCII: da un lato, una lettura che guarda alla finalità dell’omissione (la sopravvivenza dell’impresa) e alla condotta successiva del debitore (i tentativi di regolarizzazione) come indici di assenza di un disegno decettivo; dall’altro, una lettura più formale, attenta al mero dato oggettivo della sistematica preferenza accordata ai creditori privati rispetto all’Erario, a prescindere dalle ragioni sottostanti. Non è privo di rilievo, in questa prospettiva, il richiamo — operato anche dal Tribunale di Macerata — al principio per cui il requisito di “meritevolezza” richiesto per altre procedure (id est, per il consumatore) non figura tra le condizioni di ammissibilità dell’art. 77 CCII, sicché l’eventuale rimprovero di scorrettezza fiscale, per quanto grave, non può essere reintrodotto surrettiziamente in sede di concordato minore attraverso una lettura estensiva della nozione di atto in frode.
Occorre peraltro segnalare che, sul versante della ristrutturazione dei debiti del consumatore e dell’esdebitazione, dove il requisito della meritevolezza è invece espressamente richiesto, la giurisprudenza si è mostrata storicamente più severa: il Tribunale di Mantova, con decreto del 22 febbraio 2022, e il Tribunale di Modena, con pronuncia del 18 febbraio 2022, hanno entrambi negato l’accesso al beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente in presenza di un omesso e reiterato versamento di imposte, tributi e contributi privo di qualsiasi giustificazione oggettiva. La differenza sistematica appare quindi coerente: dove la legge richiede la meritevolezza in senso pieno, l’omissione fiscale reiterata e ingiustificata è ostativa; dove la legge richiede il più circoscritto requisito dell’assenza di atti in frode, la medesima condotta può non essere ostativa, se sorretta da una giustificazione oggettiva legata alla continuità dell’attività e da condotte successive di segno collaborativo verso l’Erario.
6. Il cram-down fiscale quale correttivo di sistema
Il descritto contrasto interpretativo sull’art. 77 CCII si intreccia, sul piano applicativo, con un diverso e distinto istituto: il cram-down fiscale e previdenziale di cui all’art. 80, comma 3, CCII, che consente al tribunale di omologare il concordato minore anche in mancanza dell’adesione dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando tale adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 79, comma 1, CCII e la proposta di soddisfacimento risulti comunque conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.
Sia la sentenza del Tribunale di Macerata sia quella del Tribunale di Oristano si collocano precisamente in questo schema bifasico: il giudice, dopo aver escluso che l’omissione fiscale integrasse un atto in frode ostativo all’ammissibilità della domanda, ha proceduto a verificare, in un momento logico successivo, la sussistenza dei presupposti del cram-down, ossia la determinanza del voto contrario dell’ente pubblico e la maggiore convenienza della proposta concordataria rispetto allo scenario liquidatorio. Quanto a quest’ultimo profilo, la giurisprudenza di merito ha progressivamente affinato i criteri del test di convenienza, richiedendo un raffronto puntuale tra quanto offerto dalla proposta e il valore di liquidazione del patrimonio del debitore, opportunamente decurtato dei costi della procedura liquidatoria (compenso del liquidatore, spese di vendita, costi di trasferimento dei beni): criteri ai quali hanno dato applicazione, tra le altre, il Tribunale di Palermo, sentenza n. 126 dell’8 luglio 2025, e il Tribunale di Termini Imerese, sentenza n. 42 del 19 giugno 2025.
La combinazione tra l’esclusione dell’atto in frode e l’applicazione del cram-down fiscale disvela, in definitiva, la logica di sistema sottesa al Titolo IV del CCII in materia di debito erariale: il legislatore non pretende dal debitore sovraindebitato un adempimento integrale, né sanziona in sé l’inadempimento tributario pregresso, ma richiede che la proposta concordataria assicuri all’Erario un soddisfacimento comunque superiore a quello ottenibile in sede liquidatoria, rimettendo al giudice — e non al mero dissenso, pur legittimo, dell’ente pubblico — la valutazione comparativa di convenienza. In questo quadro, la rigorosa verifica in concreto dell’assenza di un effettivo pregiudizio decettivo per i creditori, richiesta ai fini dell’art. 77 CCII, si pone come presidio preliminare e logicamente autonomo rispetto al successivo, ed eventuale, vaglio di convenienza ex art. 80, comma 3, CCII.
7. Considerazioni conclusive
L’analisi condotta consente di trarre alcune conclusioni. In primo luogo, il raffronto tra i tre istituti del Titolo IV CCII dimostra che l’ingente debito fiscale da omissioni reiterate non integra, in sé, una causa ostativa di validità generale, ma assume un rilievo diverso — e in un diverso momento procedimentale — a seconda che si discorra di ristrutturazione dei debiti del consumatore (dove il vaglio di meritevolezza è pieno e opera ex ante), di concordato minore (dove il vaglio è oggettivo, circoscritto all’assenza di atti in frode, e parimenti operante ex ante) o di liquidazione controllata (dove l’accesso resta, di norma, indifferenziato e il vaglio sulla condotta fiscale del debitore è rinviato alla successiva fase dell’esdebitazione). La consapevolezza di tale gradiente appare indispensabile, sul piano difensivo, per calibrare correttamente la strategia di accesso alla procedura più idonea al caso concreto.
In secondo luogo, la distinzione tra meritevolezza (propria della ristrutturazione dei debiti del consumatore e dell’esdebitazione) e assenza di atti in frode (propria del concordato minore) deve essere tenuta ferma con rigore, poiché la sovrapposizione dei due paradigmi rischia di introdurre, in sede di concordato minore, un vaglio di meritevolezza che il legislatore ha volutamente escluso per tale istituto.
In terzo luogo, il contrasto giurisprudenziale sulla riconducibilità dell’omesso versamento reiterato delle imposte alla nozione di atto in frode ex art. 77 CCII appare, allo stato, non definitivamente ricomposto, e richiederà verosimilmente un intervento chiarificatore della Corte di cassazione, chiamata a stabilire se il carattere sistematico e pluriennale dell’omissione fiscale, unito al regolare adempimento verso i creditori privati, integri di per sé un indice sufficiente di un disegno preferenziale in frode all’Erario, ovvero se debba prevalere una lettura funzionale, attenta alla finalità di conservazione dell’impresa e alla condotta successiva del debitore.
In quarto luogo, e a prescindere dall’esito di tale contrasto, il cram-down fiscale si conferma quale strumento imprescindibile di bilanciamento tra l’interesse pubblicistico alla riscossione e l’interesse, di rilievo altrettanto pubblicistico, alla conservazione dei valori aziendali e alla regolazione ordinata della crisi da sovraindebitamento, a condizione che il giudizio di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria sia condotto con il rigore analitico richiesto dalla più recente giurisprudenza di merito.
Riferimenti giurisprudenziali citati
Cass., sez. I, 27 luglio 2023, n. 22890, Pres. Cristiano, Est. Falabella.
Cass., 22 luglio 2025, n. 20672.
Cass., ord. 30 luglio 2025, n. 22005 (responsabilità degli amministratori ex art. 2394 c.c.; omesso versamento sistematico delle imposte come autofinanziamento improprio).
Cass., ord. 22 aprile 2026, n. 16843 (cram-down fiscale nel concordato preventivo, art. 88 CCII; perimetro del sindacato giudiziale).
Corte d’Appello dell’Aquila, decreto in tema di atti in frode nel concordato minore (effetto decettivo per i creditori).
Corte d’Appello di Genova, sent. n. 17 del 23 luglio 2025.
Corte d’Appello di Genova, sentt. nn. 35 e 48 del 2025.
Tribunale di Prato, decreto 10 gennaio 2025 (valutazione prognostica della meritevolezza in sede di apertura della liquidazione controllata).
Tribunale di Ascoli Piceno, sent. 8 novembre 2024 (id.).
Tribunale di Macerata, Sez. civile – Ufficio fallimenti e procedure concorsuali, sent. 23 giugno 2026, Giud. Filomena Di Gennaro.
Tribunale di Oristano, Sez. proc. concorsuali, 9 dicembre 2025, n. 26.
Tribunale di Locri, 12 luglio 2025, Est. Cardona.
Tribunale di Palermo, sent. n. 126, 8 luglio 2025.
Tribunale di Termini Imerese, sent. n. 42, 19 giugno 2025.
Tribunale di Udine, Sez. II civ., 15 dicembre 2025, Pres. Fasan, Rel. Barzazi, Giud. Massarelli.
Tribunale di Catania, 19 febbraio 2026.
Tribunale di Rovereto, decreto 27 novembre 2025, Giud. Cuccaro.
Tribunale di Mantova, Ufficio fallimenti, decreto 22 febbraio 2022, Giud. Del. Bernardi.
Tribunale di Modena, Sez. III civ. – Sottosez. fallimentare, 18 febbraio 2022, Giud. Ovi.






