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LE TECNICHE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI RISANAMENTO NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA E NEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA

Avv. Prof. Luca Barbuto – Direttore Scuola Gestione D’Impresa – Auge Università

Abstract

Il contributo esamina il progetto di risanamento quale atto tecnico-giuridico centrale nella composizione negoziata della crisi e negli strumenti negoziali e giudiziali di regolazione della crisi d’impresa disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), come da ultimo modificato dal c.d. correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136). Muovendo dalla recente evoluzione normativa – in particolare dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, che ha introdotto nelle Linee guida operative della composizione negoziata una nuova Sezione II-bis dedicata ai piani destinati a sostenere gli strumenti di regolazione della crisi – e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi nel biennio 2025-2026, l’analisi individua un metodo redazionale unitario, articolato sulla coerenza tra diagnosi della crisi e misure correttive, sulla costruzione di flussi di cassa prospettici verificabili, sul confronto analitico con l’alternativa liquidatoria e sul corretto trattamento dei creditori secondo le regole di priorità applicabili. Vengono infine esaminate le declinazioni del metodo nei singoli strumenti – piano attestato, accordo di ristrutturazione, concordato in continuità e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione – alla luce degli orientamenti giurisprudenziali più recenti in tema di esenzione da revocatoria, cram-down fiscale e previdenziale e valore riservato ai soci.

Sommario

1. Introduzione. – 2. Il progetto di risanamento come atto tecnico nel sistema del CCII. – 3. Il progetto preliminare di piano nella composizione negoziata. – 3.1. Dalla facoltà all’onere: la giurisprudenza di merito 2025-2026. – 3.2. Il test pratico e la nuova Sezione II-bis delle Linee guida ministeriali. – 3.3. Struttura consigliata del progetto e check list in otto aree. – 4. Il metodo redazionale comune ai piani di risanamento negli strumenti di regolazione della crisi. – 4.1. La coerenza tra diagnosi e rimedi. – 4.2. La costruzione dei flussi di cassa prospettici. – 4.3. Il confronto con lo scenario liquidatorio. – 4.4. Trattamento dei creditori, regole di priorità e valore riservato ai soci. – 5. Applicazioni per singolo strumento. – 5.1. Il piano attestato di risanamento. – 5.2. L’accordo di ristrutturazione e il cram-down fiscale e previdenziale. – 5.3. Concordato preventivo in continuità e PRO. – 6. Criticità redazionali ricorrenti: indicazioni operative. – 7. Conclusioni. – Riferimenti normativi. – Giurisprudenza citata.

1. Introduzione

Il diritto della crisi d’impresa disegnato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) ha progressivamente spostato il baricentro dell’intervento normativo dalla fase patologica conclamata a quella, anticipata, dello squilibrio reversibile. In questo spostamento, il progetto di risanamento – comunque denominato a seconda dello strumento prescelto: progetto preliminare di piano nella composizione negoziata, piano ex art. 56 CCII, piano posto a base dell’accordo di ristrutturazione, piano di concordato, piano soggetto a omologazione nel PRO – ha smesso di essere un mero corollario narrativo della domanda giudiziale o dell’istanza di accesso, per assumere la funzione di atto tecnico autonomo, sindacabile nel merito dal giudice, dall’esperto indipendente o dall’attestatore, e sempre più tipizzato nei suoi contenuti minimi da fonti di rango sub-legislativo e da prassi giurisprudenziale convergente.

Il presente contributo intende ricostruire, in chiave sistematica, le tecniche di redazione di tale progetto, isolando un nucleo di regole metodologiche comuni a tutti gli strumenti di regolazione della crisi e verificandone la tenuta alla luce degli orientamenti più recenti della giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché dell’aggiornamento delle Linee guida ministeriali sulla composizione negoziata intervenuto nella primavera del 2026.

2. Il progetto di risanamento come atto tecnico nel sistema del CCII

La disciplina della composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII) e quella degli strumenti negoziali e giudiziali di regolazione della crisi (piano attestato ex art. 56 CCII, accordi di ristrutturazione ex artt. 57-64 CCII, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis CCII, concordato preventivo ex artt. 84 ss. CCII) condividono un presupposto comune, reso oggi esplicito dal legislatore e valorizzato dalla giurisprudenza: nessuno di questi percorsi può fondarsi su una prospettiva di risanamento meramente enunciata. È necessario un progetto verificabile, costruito su dati aziendali aggiornati, che renda conto delle cause della crisi, delle misure correttive, dei flussi prospettici e della sostenibilità del debito ristrutturato.

Il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) ha inciso su questo impianto in due direzioni convergenti. Da un lato, ha ampliato il presupposto di accesso alla composizione negoziata, ammettendovi l’imprenditore che si trovi anche in un semplice squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, purché il risanamento appaia ragionevolmente perseguibile; dall’altro, ha rafforzato gli obblighi informativi e di riscontro documentale gravanti sull’imprenditore, sull’organo di controllo e sul revisore legale, chiamati a segnalare tempestivamente i presupposti per l’emersione anticipata della crisi. In questo quadro, la qualità tecnica del progetto di risanamento diventa condizione di effettività dell’intero sistema: uno strumento pensato per anticipare l’intervento sulla crisi perde la propria funzione se non è accompagnato da un piano capace di reggere il vaglio, oggi sempre più esigente, degli organi chiamati a valutarlo.

3. Il progetto preliminare di piano nella composizione negoziata

3.1. Dalla facoltà all’onere: la giurisprudenza di merito 2025-2026

Un orientamento ormai consolidato presso le sezioni specializzate in materia di crisi d’impresa ha chiarito che la mera istanza di accesso alla composizione negoziata, priva di un progetto di piano quantomeno preliminare, non consente al giudice di confermare le misure protettive richieste ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 25 giugno 2025, si è trovato di fronte a un’istanza di accesso priva di qualunque bozza di piano e ne ha tratto una conseguenza pratica precisa: senza un punto di partenza scritto da sottoporre ai creditori, l’esperto non ha materia su cui costruire un confronto negoziale credibile, sicché l’accesso alla procedura rischia di ridursi a un guscio vuoto. Il giudice non ha però dichiarato inammissibile l’istanza, ma ha concesso all’imprenditore una finestra temporale molto breve (poco meno di due settimane) per colmare la lacuna, incaricando contestualmente l’esperto di riferire, una volta ricevuta la bozza, se le trattative avessero concrete possibilità di essere avviate su quelle basi.

Sulla stessa linea si colloca il Tribunale di Milano, con decreto del 14 dicembre 2025, il quale ha negato la conferma delle misure protettive perché il piano allegato dall’imprenditore non forniva elementi sufficienti a dimostrare che le tutele richieste servissero effettivamente a favorire il superamento della crisi, apparendo piuttosto volte a paralizzare in modo indiscriminato le iniziative dei creditori a fronte di un’operazione di dismissione patrimoniale priva di reali prospettive industriali. Il giudice ha posto l’accento sul fatto che il requisito della prospettiva di risanamento, richiamato a più riprese dall’art. 17, comma 5, CCII, condiziona l’intero sviluppo della procedura, e ha escluso che la continuità aziendale possa fondarsi sulla gestione passiva e residuale di un singolo bene, richiedendo invece un piano industriale autentico, capace di generare flussi prospettici idonei a sostenere l’impresa in un orizzonte di medio periodo.

Questi arresti segnano il passaggio da una concezione del progetto di risanamento come opzione rimessa alla libera valutazione dell’imprenditore a una concezione che ne fa un presupposto sostanziale, sebbene non formalmente codificato come requisito di ammissibilità in senso stretto, per la fruizione delle tutele cautelari e protettive che costituiscono spesso la ragione pratica dell’accesso all’istituto.

3.2. Il test pratico e la nuova Sezione II-bis delle Linee guida ministeriali

Il quadro operativo è stato ulteriormente definito dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 2026, che ha aggiornato il documento guida sulla composizione negoziata recependo le novità del correttivo-ter. La novità di maggior rilievo per la tecnica redazionale del progetto di risanamento è rappresentata dall’introduzione della Sezione II-bis, dedicata per la prima volta in modo sistematico alla costruzione dei piani destinati a sostenere gli strumenti di regolazione della crisi successivi alla composizione negoziata – accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione – con particolare attenzione al tema, di crescente rilievo pratico, della determinazione del valore riservato ai soci nel concordato in continuità aziendale.

Le Linee guida indicano un criterio metodologico per la quantificazione di tale valore, ancorato non a stime convenzionali o forfettarie, ma a una valutazione d’azienda in senso proprio: occorre cioè apprezzare quanto l’impresa varrebbe realmente una volta eseguito il piano, attualizzando i flussi di cassa che il piano stesso prevede di generare e depurando la stima dall’incertezza legata al rischio che l’esecuzione si discosti dalle previsioni. Si tratta di un parametro destinato a orientare sia l’attività di attestazione sia il sindacato giudiziale sull’ammissibilità delle proposte concordatarie, come emerge dall’evoluzione giurisprudenziale illustrata al successivo paragrafo 5.3.

Resta inoltre confermato, nella Sezione II del documento, il c.d. test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, che ha natura di strumento prognostico e non di indicatore di crisi: esso mette in rapporto l’ammontare del debito da ristrutturare con i flussi annui che la gestione, a parità di condizioni operative, è in grado di generare per il suo servizio. Un valore del rapporto contenuto entro la soglia di tre segnala, orientativamente, una difficoltà gestibile con il semplice proseguimento dell’attività corrente; un valore compreso tra tre e cinque segnala che il risanamento è subordinato al buon esito di specifici interventi industriali; un valore superiore a cinque segnala scenari in cui l’imprenditore dovrà probabilmente contemplare la cessione dell’intera azienda o di uno o più suoi rami.

3.3. Struttura consigliata del progetto e check list in otto aree

La check list ministeriale non ha carattere vincolante, ma raccoglie in forma ordinata gli standard redazionali oggi considerati più affidabili nella prassi professionale, offrendo così una traccia di lavoro utilizzabile tanto dall’imprenditore in fase di costruzione del piano quanto dall’esperto in sede di verifica. Le aree su cui essa richiama l’attenzione del redattore possono essere ricondotte, in sintesi, ai seguenti profili: l’adeguatezza degli assetti organizzativi dell’impresa; l’affidabilità e l’aggiornamento della base contabile; l’individuazione delle cause della crisi e la loro correlazione con le strategie correttive; la costruzione delle proiezioni finanziarie; le modalità di riequilibrio del debito; la stima del valore ricavabile in ipotesi di liquidazione; le specificità dei gruppi di imprese e delle imprese di dimensioni minori. Quanto all’orizzonte temporale delle proiezioni, la prassi ministeriale suggerisce di non superare, se non per ragioni specificamente motivate, i cinque esercizi, imponendo in ogni caso che le stime dei ricavi siano riscontrabili rispetto ai dati storici dell’impresa e all’andamento del settore di appartenenza.

Sul piano redazionale, questa struttura conferma un principio già presente nella prassi migliore anche prima dell’aggiornamento ministeriale: il progetto di risanamento non è un documento descrittivo, ma un documento dimostrativo, che deve rendere verificabile, punto per punto, il percorso logico che collega la diagnosi della crisi alla proposta di soluzione.

4. Il metodo redazionale comune ai piani di risanamento negli strumenti di regolazione della crisi

Al di là delle differenze procedimentali tra i singoli strumenti, l’esperienza applicativa e la giurisprudenza convergono nell’individuare un nucleo di regole tecniche comuni, la cui violazione espone il piano a un rischio elevato di rigetto, di mancata attestazione o di successiva opposizione in sede di omologazione.

4.1. La coerenza tra diagnosi e rimedi

Il primo requisito tecnico è la corrispondenza puntuale tra le cause della crisi individuate – di mercato, finanziarie, gestionali o di governance – e le misure correttive proposte. Un piano che descrive cause di natura operativa ma prevede esclusivamente misure di natura finanziaria, o viceversa, presenta una debolezza strutturale che gli organi di controllo (esperto, attestatore, tribunale) sono tenuti a rilevare. Le ipotesi di ripresa dei ricavi e dei margini devono essere ancorate a elementi verificabili – ordini già acquisiti, contratti, andamento documentato del mercato di settore – e non a proiezioni generiche prive di supporto probatorio, come conferma, sul versante del concordato in continuità, la giurisprudenza di merito che ha negato l’ammissibilità di proposte fondate su un quadro conoscitivo lacunoso, quando il debitore non abbia messo a disposizione un piano industriale sufficientemente strutturato né un’esposizione esauriente della propria condizione economica e finanziaria.

4.2. La costruzione dei flussi di cassa prospettici

Il piano finanziario deve essere costruito su un orizzonte temporale adeguato alla natura dello strumento prescelto e deve presentare una coerenza dimostrabile con lo storico degli ultimi esercizi, giustificando espressamente eventuali discontinuità significative rispetto al passato. È necessario che i flussi da gestione ordinaria siano correttamente scorporati da quelli generati da operazioni straordinarie (dismissioni, apporti di terzi) e dal servizio del debito ristrutturato, e che il fabbisogno di liquidità nella fase di transizione – tra deposito della domanda ed omologazione, ed eventualmente nella successiva fase esecutiva – sia quantificato e coperto da fonti espressamente individuate, quali la finanza ponte o la nuova finanza autorizzata.

Questo aspetto trova un preciso riscontro nella giurisprudenza sulla composizione negoziata già richiamata al paragrafo 3.1: quando manca un piano industriale che spieghi, con numeri, come e in quanto tempo l’impresa tornerà in equilibrio, la gestione di un singolo cespite non basta a integrare il presupposto della continuità aziendale, restando l’operazione confinata a una logica meramente conservativa o dismissiva.

4.3. Il confronto con lo scenario liquidatorio

Un elemento sempre più centrale, tanto nella prassi redazionale quanto nel sindacato giurisdizionale, è la comparazione analitica tra il trattamento offerto ai creditori dal piano e quello ricavabile dall’alternativa liquidatoria (il c.d. best interest of creditors test). Questo confronto non può ridursi a un’affermazione apodittica, ma deve fondarsi su una stima di liquidazione credibile e documentata, idonea a dimostrare che i creditori privilegiati, in particolare, non ricevono un trattamento deteriore rispetto a quanto otterrebbero in sede di liquidazione giudiziale. La giurisprudenza di merito ha da tempo richiesto che tale valutazione sia condotta con criteri metodologici trasparenti e verificabili, tanto più quando il piano prevede la cessione o l’affitto d’azienda, ipotesi in cui il corrispettivo deve essere sorretto da una valutazione indipendente o da un processo competitivo di mercato: proprio su questo aspetto, il Tribunale di Milano ha subordinato, in una fattispecie di cessione d’azienda nell’ambito della composizione negoziata, l’autorizzazione del giudice alla dimostrazione che il metodo di ricerca dell’acquirente avesse effettivamente messo a confronto più interessati (pur ammettendo forme semplificate di sollecitazione del mercato) e che il corrispettivo raggiunto non fosse inferiore a quello ottenibile percorrendo, in concreto, soluzioni alternative di risanamento.

4.4. Trattamento dei creditori, regole di priorità e valore riservato ai soci

La ripartizione del valore generato dal piano tra le diverse classi di creditori costituisce uno dei terreni più esposti al contenzioso in sede di omologazione. Se ne trova un esempio nella sentenza della Corte d’Appello di Milano del 20 febbraio 2025, relativa a un concordato in continuità diretta il cui piano, pur collocando più classi di creditori chirografari sullo stesso livello di grado, assegnava loro quote diverse dell’eccedenza rispetto al valore di liquidazione: una scelta che la Corte ha ritenuto contraria all’art. 112, comma 2, lett. b), CCII, cassando l’omologa. Il precedente – che si allinea a un’analoga pronuncia della stessa Corte d’appello dell’8 novembre 2024, resa in tema di ultrattività della prelazione – conferma che la regola di priorità relativa, per quanto meno rigida della priorità assoluta, non tollera trattamenti differenziati tra creditori privi di una reale eterogeneità di posizione giuridica o di interessi economici.

Sul fronte del valore riservato ai soci, la giurisprudenza più recente ha progressivamente irrigidito il controllo di trasparenza informativa. Il Tribunale di Milano, con decreto del 23 settembre 2025, si è confrontato con una proposta di concordato in continuità indiretta che lasciava ai soci storici il controllo su iniziative economiche future, senza però esplicitare quale fosse il valore economico di tale opportunità né come esso incidesse sulla misura del soddisfacimento offerto agli altri creditori: il Tribunale ne ha tratto l’inammissibilità della proposta, ritenendo che qualunque forma di vantaggio residuo riconosciuto ai soci debba essere resa conoscibile ai creditori con pari livello di dettaglio rispetto alle altre poste del piano. In termini complementari, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 22931 del 2026, ha ribadito che la relazione dell’attestatore non vincola in alcun modo il giudice, il quale conserva un pieno potere di verificare, nel merito, l’attendibilità dei dati e la correttezza del metodo seguito nelle stime di valore poste a fondamento del piano. È in questo contesto che si colloca, come già osservato, il criterio indicato dalla nuova Sezione II-bis delle Linee guida ministeriali per la quantificazione del valore riservato ai soci fin dalla fase di redazione del progetto preliminare.

5. Applicazioni per singolo strumento

5.1. Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)

Il piano attestato di risanamento, quale strumento stragiudiziale puro non soggetto a omologazione né ad adesione qualificata dei creditori, produce comunque effetti protettivi significativi, in primo luogo l’esenzione da revocatoria fallimentare e ordinaria per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in sua esecuzione (art. 166, comma 3, lett. d, CCII). Proprio perché tali effetti si manifestano solo a valle, in sede di eventuale successiva liquidazione giudiziale, la tecnica redazionale del piano deve essere orientata a resistere a un sindacato giudiziale ex post, la cui portata è stata definita da una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata.

La Corte di cassazione, sin dalla sentenza n. 13719 del 5 luglio 2016, ha chiarito che il sindacato del giudice sull’idoneità del piano a produrre l’effetto esimente non può tradursi in un giudizio prognostico pieno, sostitutivo di quello dell’attestatore, ma deve arrestarsi alla verifica, condotta con gli occhi del terzo contraente al momento dell’atto, della sola «assoluta, evidente inettitudine» del piano a raggiungere l’obiettivo del risanamento: un limite pensato per non scoraggiare, con un’incertezza eccessiva sugli effetti protettivi, la collaborazione dei terzi al tentativo di risanamento. Il principio è stato confermato da Cassazione n. 3018 del 2020 ed esteso, con la sentenza n. 2176 del 24 gennaio 2023, anche alla revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., equiparando così la tutela offerta dal piano attestato rispetto alle azioni individuali dei creditori estranei. L’orientamento favorevole alla stabilità degli atti compiuti in esecuzione del piano risulta confermato dalla successiva Cassazione n. 9811 dell’11 marzo 2025, mentre la sentenza n. 3450 dell’11 gennaio 2025 ha offerto ulteriori chiarimenti sulla nozione di debito scaduto, rilevante ai fini della medesima azione revocatoria.

Ai fini redazionali, questo quadro giurisprudenziale impone di curare con particolare attenzione: la data certa del piano e degli atti in esecuzione dello stesso; l’elenco puntuale dei creditori estranei e delle risorse destinate al loro integrale soddisfacimento; l’indicazione analitica degli atti che saranno compiuti in esecuzione del piano, in modo da ancorarli espressamente all’effetto esimente; la solidità della relazione dell’attestatore sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità economica e giuridica del piano, elemento sul quale si concentra il sindacato giudiziale nell’ipotesi, tutt’altro che infrequente nella prassi, di successiva apertura della liquidazione giudiziale.

5.2. L’accordo di ristrutturazione e il cram-down fiscale e previdenziale

L’accordo di ristrutturazione dei debiti, nella sua declinazione ordinaria (soglia di adesione del 60% dei crediti), agevolata (soglia ridotta al 30%, a fronte della rinuncia alle misure protettive) o ad efficacia estesa (soglia del 75% per categoria omogenea, con effetti vincolanti anche sui creditori non aderenti della medesima categoria), richiede una tecnica redazionale che, oltre a rispettare il contenuto minimo previsto per il piano ex art. 56 CCII, dia conto in modo puntuale della sostenibilità del pagamento integrale riservato ai creditori estranei nei termini di legge.

Il meccanismo del cram-down fiscale e previdenziale, che consente al tribunale di omologare l’accordo nonostante il dissenso dell’Erario o degli enti previdenziali quando la proposta risulti più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, richiede che il piano documenti in modo autonomo e verificabile tale maggiore convenienza, non essendo sufficiente il richiamo generico ai principi di legge: un onere dimostrativo che la giurisprudenza ha esteso anche agli accordi ad efficacia estesa, come emerge dalla decisione del Tribunale di Roma del 22 aprile 2025, relativa a un piano in cui l’impresa tratteneva, anziché dismettere, un immobile di rilevante valore, sul presupposto che i redditi da esso attesi nel corso del piano contribuissero, insieme ai flussi della continuità diretta, al soddisfacimento dei creditori.

5.3. Concordato preventivo in continuità e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)

Il concordato preventivo in continuità aziendale e il PRO rappresentano gli strumenti in cui il metodo redazionale sopra descritto trova la sua applicazione più esigente, per la compresenza di un meccanismo di voto per classi, di una regola di distribuzione del valore (assoluta o relativa a seconda dei casi) e di un controllo giudiziale rafforzato in sede di omologazione.

Sul piano del cram-down fiscale e previdenziale applicato al concordato in continuità, la giurisprudenza ha attraversato un contrasto interpretativo di rilievo, di recente risolto dalla Corte di cassazione. Il caso deciso dall’ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026 riguardava un concordato in continuità in cui l’Agenzia delle Entrate, rimasta dissenziente, aveva impugnato il decreto di omologa del Tribunale di Bari — decreto poi confermato in sede di reclamo dalla Corte d’appello — lamentando che il giudice avesse fatto ricorso al meccanismo di conversione forzosa del proprio voto contrario pur trattandosi di un procedimento soggetto, ratione temporis, alla disciplina dell’art. 88 CCII anteriore al correttivo-ter. La Cassazione ha accolto la doglianza e cassato la decisione, chiarendo che, nel testo previgente, il meccanismo di conversione del dissenso del creditore pubblico era riservato al solo raggiungimento delle maggioranze proprie del concordato liquidatorio disciplinate dall’art. 109, comma 1, CCII, e non poteva quindi essere impiegato per superare il dissenso dell’Erario in un concordato con continuità aziendale. La pronuncia si inserisce in un percorso già segnato, sotto altro profilo, dalla precedente Cassazione n. 22169 del 2024, secondo cui il maggior valore generato dalla continuità aziendale rispetto allo scenario liquidatorio non può essere allocato liberamente dal debitore, ma va ripartito tra i creditori nel rispetto delle regole legali di priorità proprie del concordato, non essendo consentito derogarvi in nome della sola maggiore convenienza complessiva dell’operazione. Il contrasto, per il periodo anteriore al correttivo-ter, aveva visto emergere anche un orientamento difforme, favorevole all’applicazione del cram-down anche alla continuità, sostenuto ad esempio dal Tribunale di Pavia con decreto del 13 febbraio 2025: orientamento che, per la disciplina ante correttivo-ter, deve oggi ritenersi superato dalla richiamata ordinanza di legittimità, mentre per i procedimenti soggetti alla disciplina successiva al correttivo-ter la riscrittura dell’art. 88 CCII ha esteso espressamente l’operatività del cram-down fiscale e previdenziale anche al concordato in continuità.

Sul piano redazionale, ne deriva la necessità di individuare, fin dalla fase di costruzione del piano, la disciplina applicabile ratione temporis in relazione alla data di deposito della domanda, e di documentare in modo autonomo, indipendentemente dal regime applicabile, la convenienza della proposta per il creditore pubblico rispetto allo scenario liquidatorio, secondo l’attestazione richiesta dall’art. 88 CCII.

Quanto al PRO, la sua caratteristica distintiva – la deroga alla regola di priorità assoluta a favore della priorità relativa, nell’ambito del meccanismo di voto per classi e del cross-class cram-down – impone al redattore del piano un supplemento di motivazione tecnica sulla ripartizione del valore tra classi dissenzienti e classi aderenti, tenendo conto della tutela del valore minimo riconosciuto ai dissenzienti. Anche in questo ambito trova applicazione il criterio valutativo introdotto dalla nuova Sezione II-bis delle Linee guida ministeriali, sopra illustrato, che offre all’attestatore e al giudice dell’omologazione un parametro tecnico condiviso per apprezzare quanto del valore complessivo dell’impresa risulti, in concreto, riservato ai soci a scapito delle classi di creditori.

6. Criticità redazionali ricorrenti: indicazioni operative

Dall’esame sistematico della prassi e della giurisprudenza richiamate emerge un elenco ricorrente di criticità che compromettono l’ammissibilità, l’attestabilità o l’omologabilità del progetto di risanamento, utile come guida di chiusura per il professionista incaricato della redazione:

  • assenza o genericità del progetto preliminare di piano nella composizione negoziata, con conseguente impossibilità di ottenere la conferma delle misure protettive;
  • mancata corrispondenza tra le cause della crisi individuate e le misure correttive proposte, specie quando il piano invoca la continuità aziendale ma non è sorretto da un piano industriale reale;
  • proiezioni di ricavi e margini non ancorate a dati verificabili (ordini, contratti, andamento di settore documentato);
  • assenza o genericità del confronto analitico con l’alternativa liquidatoria, elemento che la giurisprudenza considera sempre essenziale e non meramente accessorio del piano;
  • mancata trasparenza informativa sul valore riservato ai soci nel concordato in continuità, anche quando indiretta, con riferimento sia alla sua quantificazione sia alla sua incidenza sul trattamento dei creditori;
  • cessione o affitto d’azienda non supportati da una valutazione indipendente o da un processo competitivo di mercato;
  • distribuzione del valore eccedente il valore di liquidazione in violazione delle regole di priorità applicabili, con trattamento discriminatorio tra creditori titolari di posizioni giuridiche ed economiche omogenee;
  • individuazione imprecisa della disciplina applicabile ratione temporis in tema di cram-down fiscale e previdenziale, specie per i procedimenti a cavallo dell’entrata in vigore del correttivo-ter.

7. Conclusioni

L’analisi condotta conferma che la redazione del progetto di risanamento, nella composizione negoziata come negli strumenti negoziali e giudiziali di regolazione della crisi, risponde ormai a un metodo tecnico sempre più tipizzato, la cui inosservanza espone il piano a un rischio elevato e crescente di rigetto o di successiva opposizione. L’aggiornamento delle Linee guida ministeriali del 23 aprile 2026 e la giurisprudenza del biennio 2025-2026, sia di merito sia di legittimità, convergono nel richiedere un piano costruito su basi documentali verificabili, un confronto analitico e non apodittico con l’alternativa liquidatoria, e una piena trasparenza informativa nel trattamento delle diverse categorie di creditori e dei soci. Si tratta di un’evoluzione che, pur accentuando l’onere tecnico gravante sul professionista redattore, appare coerente con la funzione preventiva e anticipatoria che il legislatore ha inteso attribuire agli strumenti di composizione della crisi, e che merita di essere costantemente monitorata, data la persistente evoluzione normativa e la non ancora completa stabilizzazione degli orientamenti giurisprudenziali su alcuni dei profili esaminati, in particolare quelli relativi al cram-down fiscale nel concordato in continuità e alla determinazione del valore riservato ai soci.

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