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IL CONCORDATO MINORE E L’IMPRENDITORE INDIVIDUALE CANCELLATO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE:

Nota a Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141

Avv. Prof. Luca Barbuto – Preside Scuola Gestione D’Impresa

Sintesi

La sentenza in commento risolve, in senso restrittivo, il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di merito circa la portata soggettiva e oggettiva dell’art. 33, comma 4, CCII, affermando che la preclusione all’accesso al concordato minore opera anche nei confronti dell’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, a prescindere dalla natura liquidatoria o in continuità della proposta concordataria. La Corte individua nella liquidazione controllata, esperibile senza limiti di tempo dopo l’introduzione del comma 1-bis, l’unico strumento residuo a disposizione dell’ex imprenditore sovraindebitato per accedere all’esdebitazione.

Sommario

1. La pronuncia. – 2. Il fatto e l’iter di merito. – 3. La questione di diritto sottoposta alla Corte. – 4. La ratio decidendi. – 5. Il comma 1-bis e la liquidazione controllata quale unica via residua. – 6. Gli orientamenti difformi di merito e la dottrina critica. – 7. Osservazioni critiche. – 8. Conclusioni.

1. La pronuncia

Con la sentenza 16 giugno 2026, n. 20141 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione affronta, per la prima volta in modo compiuto dopo l’entrata in vigore del c.d. Correttivo-ter, una questione che aveva diviso a lungo la giurisprudenza dei tribunali concorsuali e che la relativa rilevanza pratica – trattandosi della forma d’impresa più diffusa nel tessuto produttivo nazionale – rendeva meritevole di un chiarimento nomofilattico: se l’inammissibilità della domanda di accesso al concordato minore, sancita dall’art. 33, comma 4, CCII per l’imprenditore “cancellato dal registro delle imprese”, operi indistintamente anche nei confronti dell’imprenditore individuale e, all’interno di tale categoria, anche quando la proposta abbia natura meramente liquidatoria, sorretta dall’apporto di risorse esterne.

La risposta della Corte è netta e, come si vedrà, si colloca in piena continuità con l’orientamento già consolidato in materia fallimentare con riguardo alle società cancellate, esteso ora, senza distinzioni di sorta, anche alla persona fisica già imprenditore individuale. La pronuncia merita un commento non solo per l’esito, per vero preannunciato dal tenore letterale della norma, quanto per il percorso argomentativo con cui la Corte perviene a negare rilievo dirimente sia alla distinzione tra concordato minore in continuità e liquidatorio, sia all’obiezione secondo cui l’esclusione radicale del concordato negoziale determinerebbe un vulnus di sistema per l’ex imprenditore individuale, l’unico soggetto sovraindebitato privo, in ipotesi, di ogni strumento diverso dalla liquidazione integrale del patrimonio.

2. Il fatto e l’iter di merito

La vicenda trae origine dall’omologazione, da parte del Tribunale di Campobasso, di una proposta di concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma 2, CCII presentata da un soggetto già titolare di impresa individuale, cessata e cancellata dal registro delle imprese il 20 febbraio 2023. La proposta prevedeva la soddisfazione dei crediti nella misura di 40.000 euro, a fronte di un’esposizione debitoria complessiva di 239.207,63 euro riconducibile in massima parte alla pregressa attività d’impresa, grazie all’apporto di finanza esterna per 20.000 euro. Il Tribunale, dopo aver escluso in via preliminare che la preclusione dell’art. 33, comma 4, CCII fosse riferibile all’imprenditore individuale (ritenendola operante solo per l’imprenditore collettivo), aveva omologato il piano avvalendosi del meccanismo del cram-down fiscale e previdenziale, stante il voto negativo dell’Amministrazione finanziaria e dell’ente previdenziale.

L’Agenzia delle Entrate proponeva reclamo ex art. 51 CCII, contestando, tra l’altro, proprio l’interpretazione dell’art. 33, comma 4, CCII adottata dal giudice di prime cure. La Corte d’Appello di Campobasso, pur consapevole dell’esistenza di un orientamento di legittimità formatosi in materia fallimentare in senso contrario, riteneva di poter ritagliare un’eccezione alla regola generale della preclusione, limitandola al solo caso del concordato minore di tipo liquidatorio con apporto di finanza esterna, sul rilievo che negare all’imprenditore individuale cancellato l’accesso a tale strumento avrebbe comportato un vulnus di sistema non compatibile con il principio costituzionale di uguaglianza, lasciando il debitore privo di ogni alternativa negoziale rispetto alla liquidazione controllata integrale del patrimonio.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui il controricorrente resisteva. Il Pubblico Ministero concludeva per l’accoglimento del ricorso, enunciando il principio di diritto poi integralmente recepito dalla Corte.

3. La questione di diritto sottoposta alla Corte

La questione sottoposta al vaglio della Cassazione presenta, a ben vedere, una duplice articolazione, che la sentenza affronta congiuntamente ma che è utile scomporre ai fini di chiarezza espositiva. Sul piano soggettivo, si trattava di stabilire se il riferimento dell’art. 33, comma 4, CCII all'”imprenditore cancellato dal registro delle imprese” comprenda, oltre all’imprenditore collettivo (le società), anche l’imprenditore individuale, tenuto conto che quest’ultimo, diversamente dalla società, non si estingue con la cancellazione ma continua a esistere come persona fisica. Sul piano oggettivo, si trattava di verificare se la preclusione operi indifferentemente rispetto a qualsiasi tipologia di concordato minore, ovvero se possa e debba distinguersi tra concordato in continuità aziendale, che presuppone la prosecuzione dell’attività d’impresa, e concordato liquidatorio ex art. 74, comma 2, CCII, che si fonda sull’apporto di risorse esterne e non richiede, in tesi, la persistenza in vita dell’impresa.

4. La ratio decidendi.

La Corte costruisce la propria motivazione su tre piani argomentativi convergenti, che è utile isolare per apprezzarne la solidità.

Il primo è di ordine letterale. Il testo dell’art. 33, comma 4, CCII discorre genericamente di “imprenditore cancellato dal registro delle imprese”, senza distinguere tra imprenditore individuale e collettivo. La Corte osserva, sul punto, che laddove il legislatore ha inteso introdurre una distinzione tra le due figure, lo ha fatto espressamente e in altre disposizioni del medesimo art. 33 CCII: così nel comma 3, ai fini della dimostrazione del momento dell’effettiva cessazione dell’attività, e soprattutto nel nuovo comma 1-bis, che attribuisce – come si dirà – solo all’imprenditore individuale la facoltà di chiedere la liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione. L’assenza di un’analoga distinzione nel comma 4 costituisce, per la Corte, indice univoco della volontà legislativa di trattare allo stesso modo imprenditore individuale e collettivo ai fini della preclusione concordataria.

Il secondo piano è sistematico-strutturale e riguarda il rapporto tra il comma 4 e il comma 1 dell’art. 33 CCII. Quest’ultimo, da sempre qualificato come fictio iuris, deroga in via eccezionale alla regola generale della perdita della capacità giuridica dell’impresa commerciale conseguente alla cancellazione, consentendo l’apertura di procedure concorsuali nell’anno successivo. Trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione, non è consentita, secondo la Corte, un’applicazione estensiva che ne dilati la portata oltre il perimetro tracciato dal legislatore, distinguendo per via ermeneutica tra tipologie di concordato (in continuità o liquidatorio) che il dato testuale non differenzia.

Il terzo piano, forse il più significativo sul piano dogmatico, attiene alla configurazione ontologica della causa concordataria. La Corte osserva che l’istituto del concordato – in tutte le sue declinazioni, comprese quelle a contenuto meramente liquidatorio sorrette da finanza esterna – presuppone “l’esistenza in vita di un’impresa e la volontà di un imprenditore che non perde la gestione dell’impresa e resta sul mercato”, scegliendo di accedere a uno strumento dedicato a un patrimonio produttivo cui ancora appartiene, al fine di definire con i creditori le pendenze debitorie prima di decidere se l’impresa, una volta ristrutturata, possa proseguire o debba essere cancellata. Di tale presupposto sarebbero cifra evidente anche gli oneri documentali e informativi previsti dall’art. 75 CCII per la domanda di concordato minore, in larga parte riferiti a una realtà imprenditoriale operante e non compatibili, sul piano logico, con lo statuto del soggetto ormai cancellato.

Su questa base la Corte ritiene irrilevante, ai fini dell’ammissibilità, la circostanza che la proposta concordataria comporti un incremento apprezzabile dell’attivo disponibile grazie all’apporto di risorse esterne, e dunque un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria: il principio del miglior soddisfacimento possibile dei creditori concorsuali – osserva la sentenza – costituisce criterio immanente all’ordinamento concorsuale, ma non può scardinarne le regole di sistema, tra cui è compreso l’art. 33 CCII, e comunque rileva solo una volta soddisfatte le condizioni di ammissibilità delle domande che lo veicolano.

5. Il comma 1-bis e la liquidazione controllata quale unica via residua

Un passaggio decisivo della motivazione riguarda il rapporto tra il comma 4 e il nuovo comma 1-bis dell’art. 33 CCII, introdotto dal Correttivo-ter[1]. Quest’ultimo consente al debitore persona fisica già titolare di un’impresa individuale di chiedere l’apertura della liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese – dunque sine die, per iniziativa del debitore – fermo restando il limite annuale per l’iniziativa dei terzi creditori ex art. 33, comma 1, CCII. Si tratta, sottolinea la Corte, di una misura di “grande vigore” a tutela della persona fisica già imprenditore, tanto più significativa se si considera che l’art. 268, comma 2, CCII pone, ai soli fini della domanda dei creditori (e non di quella del debitore), il requisito di un’esposizione debitoria minima di cinquantamila euro: l’accesso alla liquidazione controllata da parte dell’ex imprenditore individuale risulta pertanto oggi agevolato, non incontrando preclusioni né quantitative né temporali, con la possibilità, in prospettiva, di accedere all’esdebitazione ex artt. 282 ss. CCII una volta decorsi tre anni dall’apertura della procedura.

Proprio la presenza di questa disposizione, di recentissima introduzione, costituisce per la Corte argomento decisivo in senso contrario alla tesi estensiva: se il legislatore, intervenendo nel 2024 proprio sull’art. 33 CCII per risolvere i dubbi applicativi riguardanti il debitore-persona fisica cancellato, ha ritenuto di ampliarne le tutele limitatamente alla liquidazione controllata, senza toccare né chiarire in senso ampliativo il comma 4 quanto al concordato minore, ciò significa – secondo un consolidato canone ermeneutico – che tale ultima disposizione non è stata investita da alcuna volontà di deroga o mitigazione, permanendo nella sua portata generale e indifferenziata.

6. Gli orientamenti difformi di merito e la dottrina critica

La sentenza in commento dà atto, essa stessa, dell’esistenza di pronunce di merito successive al 2020 che avevano proposto una lettura restrittiva della preclusione, ammettendo l’imprenditore individuale cancellato al concordato minore quantomeno nella forma liquidatoria, sul duplice ordine di ragioni fatto proprio anche dalla Corte d’Appello di Campobasso: da un lato l’esigenza di distinguere, sul piano funzionale, tra concordato minore in continuità e concordato minore liquidatorio, evidenziando come solo il primo presupponga in modo stringente la prosecuzione dell’attività d’impresa; dall’altro il timore di una lettura eccessivamente formalistica, ritenuta in contrasto con i principi ispiratori del Codice della crisi e con l’art. 3 Cost., in quanto suscettibile di determinare un’ingiustificata disparità di trattamento tra l’imprenditore individuale cessato – privato di ogni strumento negoziale di risoluzione del sovraindebitamento – e altre figure limitrofe, quali il professionista cancellato dall’albo, l’ex piccolo imprenditore irregolare non iscritto nel registro delle imprese, o il piccolo imprenditore cessato ma non ancora cancellato.

Anche in dottrina non sono mancate voci critiche verso la tesi restrittiva, poi accolta dalla Cassazione. Si è osservato, in particolare, che l’esclusione del concordato minore, quantomeno nella sua forma liquidatoria, per il solo imprenditore individuale cancellato apparirebbe priva di una giustificazione razionale, risolvendosi in un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ad altri debitori sovraindebitati che, pur non essendo più iscritti al registro delle imprese o avendo cessato l’attività senza cancellarsi, conservano la possibilità di accedere alla procedura negoziale[2]; analoga preoccupazione ha ispirato, in passato, alcuni tentativi – rivelatisi non decisivi in sede di legittimità per ragioni processuali – di sollecitare un rinvio pregiudiziale alla Cassazione sull’interpretazione della norma[3]. Sul fronte opposto, altra parte della dottrina aveva già prospettato, prima della pronuncia in commento, l’esigenza di limitare l’ambito applicativo della preclusione al solo concordato minore in continuità, in ragione della relativa funzione di risanamento dell’impresa, non condivisa dal concordato liquidatorio sorretto da finanza esterna[4], tesi che la Corte respinge espressamente, ritenendo che il riferimento dell’art. 33, comma 4, CCII alla “procedura di concordato minore” riguardi l’istituto tout court, in tutte le sue possibili declinazioni, comprese quelle disciplinate dall’art. 74, comma 2, CCII.

7. Osservazioni critiche

La soluzione adottata dalla Cassazione merita un apprezzamento articolato, che tenga conto sia della sua solidità tecnico-argomentativa, sia dei residui interrogativi di politica del diritto che essa lascia aperti.

Sotto il primo profilo, l’argomento fondato sul rapporto tra il comma 4 e il nuovo comma 1-bis dell’art. 33 CCII appare, nella sua semplicità, difficilmente superabile. Il legislatore del Correttivo-ter è intervenuto specificamente sulla posizione dell’ex imprenditore individuale, dimostrando piena consapevolezza della problematica sottesa alla cancellazione dal registro delle imprese, e ha scelto di ampliarne le tutele limitatamente alla liquidazione controllata. Si tratta di una scelta discrezionale legittima, che un’interpretazione estensiva del comma 4 in sede giurisdizionale finirebbe, di fatto, per neutralizzare, sovrapponendo alla valutazione del legislatore una diversa gerarchia di valori. In questo senso, il richiamo della Corte al divieto di applicazione analogica di norme eccezionali coglie nel segno e sottrae il tema, correttamente, dal terreno del bilanciamento giudiziale per restituirlo a quello, più appropriato, della discrezionalità legislativa.

Non del tutto persuasivo appare, invece, l’argomento – pure utilizzato dalla Corte in chiave rafforzativa – per cui il principio del miglior soddisfacimento dei creditori non potrebbe in alcun caso giustificare un accesso più ampio al concordato minore liquidatorio. È infatti la stessa liquidazione controllata, richiamata dalla Corte come alternativa “di sistema”, a poter risultare, in concreto, meno vantaggiosa per il ceto creditorio rispetto a una proposta concordataria sorretta da apporto di finanza esterna: la prima presuppone la liquidazione integrale, spesso onerosa, del patrimonio residuo del debitore, mentre la seconda avrebbe consentito, nel caso di specie, un incremento immediato e certo dell’attivo di 20.000 euro. Il rilievo, che la Corte stessa qualifica come “suggestivo, ma non decisivo”, segnala comunque una tensione tra coerenza sistematica e miglior soddisfacimento dei creditori che il solo richiamo alla gerarchia delle fonti non dissolve del tutto sul piano della politica legislativa, per quanto correttamente irrilevante ai fini della decisione del caso concreto.

Un secondo ordine di considerazioni riguarda la coerenza della soluzione con la ratio della “second chance” che ispira, a livello sovranazionale, la Direttiva (UE) 2019/1023[5], cui il Codice della crisi ha dato attuazione anche con riferimento al debitore civile e all’imprenditore minore. La Corte, sul punto, precisa correttamente che l’esdebitazione non costituisce un diritto soggettivo perfetto del debitore, bensì una misura premiale, il che consente di giustificare, sul piano dei principi, un accesso più selettivo e temporalmente scandito agli strumenti di risoluzione della crisi. Resta però significativo che l’unica via oggi effettivamente aperta all’ex imprenditore individuale cancellato sia una procedura di carattere giudiziale-liquidatorio, priva di margini di negoziazione con i creditori, laddove il modello europeo tende a privilegiare, ove possibile, soluzioni concordate anche per il debitore-persona fisica. Non è dunque implausibile ipotizzare che il legislatore, in un futuro intervento correttivo, possa tornare sul punto per valutare se estendere anche al concordato minore liquidatorio la medesima logica di favore già riconosciuta, con il comma 1-bis, alla liquidazione controllata.

Sul piano applicativo, infine, la pronuncia impone ai professionisti della crisi (OCC, gestori, avvocati) un mutamento di prospettiva operativa di immediato rilievo: l’imprenditore individuale in stato di sovraindebitamento che intenda percorrere la via del concordato minore deve necessariamente presentare la relativa domanda prima di procedere alla cancellazione dal registro delle imprese, ovvero contestualmente alla stessa, non potendo più contare, dopo tale momento, su un successivo accesso allo strumento negoziale, quale che ne sia il contenuto. La cancellazione, in altri termini, cristallizza irreversibilmente la posizione del debitore, relegandolo nel solo alveo della liquidazione controllata.

8. Conclusioni

La sentenza n. 20141 del 2026 consolida, con un principio di diritto chiaro e di agevole applicazione[6], un orientamento già saldamente maggioritario in sede di legittimità in materia fallimentare, estendendone senza incertezze la portata all’imprenditore individuale e a ogni tipologia di concordato minore. Ne risulta rafforzata l’esigenza di uniformità applicativa presso i tribunali concorsuali, superando il contrasto interpretativo che si era manifestato in sede di merito nei primi anni di vigenza del Codice della crisi. Resta, sullo sfondo, un interrogativo: se la scelta di riservare all’ex imprenditore individuale cancellato la sola liquidazione controllata, pur coerente con il dato testuale e con l’impianto sistematico dell’art. 33 CCII, realizzi un equilibrio pienamente soddisfacente tra l’esigenza di certezza delle regole di accesso alle procedure concorsuali e quella di un’effettiva second chance per il debitore che, sia pure tardivamente, intenda offrire ai propri creditori un soddisfacimento superiore rispetto alla liquidazione integrale del patrimonio.


[1]D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. “Correttivo-ter”), che ha inserito il comma 1-bis nell’art. 33 CCII, consentendo al debitore persona fisica già titolare di impresa individuale di chiedere l’apertura della liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione, fermo il termine annuale per l’iniziativa dei creditori.

[2]Per la critica alla lettura estensiva della preclusione, definita priva di giustificazione razionale con riferimento all’imprenditore individuale minore, v. il contributo pubblicato in dirittodellacrisi.it dal titolo Il piccolo imprenditore individuale cancellato, l’ircocervo e l’art. 33, comma 4, CCII, che ricostruisce anche la vicenda del rinvio pregiudiziale dichiarato inammissibile dal Primo Presidente della Cassazione con il decreto n. 22699 del 2023.

[3]Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione, 22 dicembre 2023, n. 22699, che ha dichiarato inammissibile, per difetto del requisito della novità, il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato da un giudice di merito proprio sull’interpretazione dell’art. 33, comma 4, CCII.

[4]Per la tesi che distingue tra concordato minore in continuità e concordato minore liquidatorio, limitando la preclusione dell’art. 33, comma 4, CCII al primo, v. A. MANCINI, Concordato minore e cancellazione dal registro imprese dell’impresa individuale, nota a Trib. Ancona, 11 gennaio 2023, in ilcaso.it; sulla medesima linea interpretativa, adottata da alcuni tribunali di merito, v. il commento alla sentenza del Tribunale di Napoli del 14 luglio 2025, in ilcaso.it, che ne trae le conseguenze applicative prima della pronuncia di legittimità qui annotata.

[5]Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, il cui considerando 73 e l’art. 20 valorizzano l’accesso effettivo dell’imprenditore persona fisica alla “seconda opportunità”.

[6]Così, testualmente, il principio di diritto enunciato al § 3 della motivazione.

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