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Buona fede informativa e sorte delle misure protettive e cautelari nella composizione negoziata

Crisi d’impresa e composizione negoziata

Nota a Trib. Brescia, sez. IV civile, ord. 10 luglio 2026, n. 11292/2026 V.G.

A cura di: Avv. Prof. Luca Barbuto – Preside Scuola Gestione d’impresa

Abstract. Il Tribunale di Brescia nega la conferma delle misure protettive e la concessione delle misure cautelari richieste nel corso di una composizione negoziata, ravvisando nella condotta dell’imprenditore la violazione del dovere di buona fede e correttezza di cui all’art. 4 CCII, e in particolare della buona fede informativa. La pronuncia offre lo spunto per ricostruire il fondamento e il contenuto degli obblighi generali gravanti sul debitore nella composizione negoziata, e per interrogarsi sulle conseguenze sistematiche della loro inosservanza sulla sorte delle protezioni e sugli sbocchi del percorso.

Sommario: 1. Il caso e la decisione. – 2. La composizione negoziata come percorso stragiudiziale non concorsuale e la funzione servente delle protezioni. – 3. Misure protettive (art. 18) e misure cautelari (art. 19): la posizione dei soci illimitatamente responsabili. – 4. L’art. 4 CCII: buona fede, correttezza e buona fede informativa. – 5. Le criticità accertate dall’esperto e la nozione di “patrimonio informativo”. – 6. Le conseguenze della violazione: diniego delle protezioni, prosecuzione “senza scudo” e sbarramento al concordato semplificato. – 7. Regola di condotta e non di validità: un inquadramento sistematico. – 8. Rilievi conclusivi.

1. Il caso e la decisione

Con ricorso ex art. 19 CCII una società di persone con sede nel bresciano, unitamente ai propri soci illimitatamente responsabili, domandava al Tribunale di Brescia la conferma delle misure protettive già pubblicate nel registro delle imprese contestualmente all’accettazione dell’esperto, invocandone l’estensione — con efficacia erga omnes — tanto sul patrimonio sociale quanto su quello personale dei soci. L’esperto, chiamato a rendere il parere motivato di cui al procedimento, depositava un giudizio critico sulla condotta informativa della società; alcun creditore costituito opponeva resistenza nel merito.

Sciogliendo la riserva assunta all’udienza di comparizione, il giudice designato ha rigettato il ricorso e revocato le misure protettive. La ratio decidendi si condensa in un principio di rilievo sistematico: l’osservanza del dovere di correttezza e buona fede sancito dall’art. 4 CCII costituisce un prerequisito irrinunciabile perché l’imprenditore possa avvalersi dei presidi — protettivi e cautelari — che il legislatore ha apprestato a garanzia del regolare svolgimento delle trattative. Accertata dall’esperto una serie di criticità nella rappresentazione contabile e nel corredo informativo offerto ai creditori e all’esperto medesimo, il Tribunale ha concluso che la società potrà proseguire la composizione negoziata, ma priva dello “scudo” riservato all’imprenditore corretto e in buona fede.

La decisione si segnala per due profili. Il primo, di ordine ricostruttivo, attiene alla netta distinzione operata tra le misure incidenti sul patrimonio della società (misure protettive, art. 18 CCII) e quelle incidenti sul patrimonio personale dei soci (misure cautelari, art. 19 CCII). Il secondo, di ordine sostanziale, riguarda l’elevazione della buona fede informativa a condizione di accesso alle protezioni, con conseguente saldatura tra la clausola generale dell’art. 4 CCII e l’esito del vaglio giudiziale ex art. 19 CCII.

2. La composizione negoziata come percorso non concorsuale e la funzione servente delle protezioni

La composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII), introdotta dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv. con l. 21 ottobre 2021, n. 147, e poi trasfusa nel Codice, non integra — come la stessa pronuncia rammenta richiamando Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093 — una procedura concorsuale, bensì un percorso stragiudiziale, riservato e volontario, che l’imprenditore in situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario può intraprendere quando il risanamento appaia ragionevolmente perseguibile. Il Correttivo-ter (d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha ampliato i presupposti di accesso fino a ricomprendere il mero squilibrio che renda probabile la crisi o l’insolvenza, confermando la vocazione anticipatoria dell’istituto.

In questa cornice l’intervento del giudice è per definizione ipotetico e marginale: esso si innesta sul percorso soltanto in via eventuale, quando l’imprenditore chieda l’applicazione o la conferma delle misure protettive del patrimonio, ovvero l’adozione di misure cautelari funzionali al buon esito delle trattative. Le protezioni non costituiscono dunque un effetto automatico dell’accesso, ma un beneficio servente rispetto alla trattativa, la cui concessione presuppone una valutazione di meritevolezza affidata al tribunale. È su questo carattere “non dovuto” delle protezioni che poggia la decisione bresciana: se lo scudo non spetta di diritto, ben può essere negato a chi non abbia tenuto la condotta cui l’ordinamento ne subordina il godimento.

3. Misure protettive (art. 18) e misure cautelari (art. 19): la posizione dei soci illimitatamente responsabili

Merita adesione la premessa di ordine qualificatorio da cui muove il giudice. Le misure invocate sul patrimonio della società vanno ricondotte alla categoria delle misure protettive tipiche di cui all’art. 18 CCII: nella composizione negoziata non è infatti contemplata la richiesta di misure protettive atipiche, a differenza di quanto l’art. 54 CCII consente nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi. Le misure invocate sul patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili vanno invece qualificate come misure cautelari ai sensi dell’art. 19, comma 1, CCII, con ogni conseguente differenza di regime.

La distinzione non è nominalistica. L’art. 18, comma 3, CCII circoscrive l’effetto protettivo al patrimonio “del debitore” e ai beni e diritti con i quali è esercitata l’attività d’impresa; i beni personali dei soci restano estranei a tale perimetro, appartenendo a soggetti diversi dall’imprenditore. Che il socio di società di persone non rivesta, per ciò solo, la qualità di imprenditore è del resto acquisizione risalente della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, 3 aprile 1987, n. 3229). Ne discende che la protezione dei beni personali dei soci non può transitare per l’art. 18, ma esige l’adozione di una misura cautelare atipica ai sensi dell’art. 19, soggetta ai relativi presupposti (fumus e periculum, oltre alla funzionalità alle trattative). Nella medesima direzione si era già orientata la giurisprudenza di merito (Trib. Prato, 22 gennaio 2024), richiamata dalla pronuncia in commento, e vi ha aderito, da ultimo, anche Trib. Bologna, 22 settembre 2025 secondo cui ha natura cautelare, e non protettiva, la misura volta a estendere la protezione ex artt. 18 e 19 CCII al patrimonio del socio illimitatamente responsabile.

La corretta qualificazione non è priva di ricadute pratiche: essa incide sull’onere di allegazione, sull’ampiezza del sindacato giudiziale e sull’oggetto della cognizione. Chi domandi protezione per il patrimonio dei soci deve dimostrare, secondo i canoni cautelari, la strumentalità della misura al risanamento; l’automatismo protettivo dell’art. 18 non si estende ultra il patrimonio dell’impresa.

4. L’art. 4 CCII: buona fede, correttezza e buona fede informativa

Il fulcro della pronuncia è l’art. 4 CCII, che eleva la buona fede e la correttezza a regola di condotta di tutti i protagonisti della composizione negoziata. Il comma 1 impone al debitore, ai creditori e a ogni altro soggetto interessato di comportarsi secondo buona fede e correttezza; il comma 2, lett. a), specifica il precetto sul versante del debitore, gravandolo del dovere di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, e di fornire ai creditori le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative. È la dimensione che la dottrina designa come buona fede informativa.

A tale previsione fa eco l’art. 16, comma 4, CCII, che ribadisce il dovere dell’imprenditore di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri interessati in modo completo e trasparente. Il carattere marginale dell’intervento giudiziale nel percorso rende questo dovere informativo tanto più pregnante: nella composizione negoziata la tutela dei terzi non è affidata al controllo pervasivo di un organo della procedura — l’esperto non è né attestatore né commissario — bensì, in misura decisiva, all’attendibilità dei dati che l’imprenditore mette a disposizione. La trasparenza informativa è dunque il presidio funzionale che sostituisce, nel contesto stragiudiziale, le garanzie tipiche delle procedure concorsuali.

Il Tribunale coglie con precisione questa architettura quando osserva che l’apparato documentale imposto dall’art. 19 CCII, e i ripetuti richiami del protocollo ministeriale (oggi il decreto dirigenziale richiamato in motivazione) al dovere di correttezza, convergono nel fare della buona fede informativa non un mero corollario, ma una precondizione del beneficio protettivo. Se ne trae una lettura teleologica dell’art. 4: la clausola generale non opera soltanto come parametro di responsabilità ex post, ma come criterio di meritevolezza che orienta ex ante la concessione delle protezioni.

5. Le criticità accertate dall’esperto e la nozione di “patrimonio informativo”

Sul piano fattuale, il parere dell’esperto ha isolato tre ordini di criticità, non contestate dalla parte ricorrente in udienza. In primo luogo, la voce “rimanenze finali” appariva scarsamente veritiera per più esercizi, in difetto di un dettaglio analitico del magazzino coerente con l’attività svolta. In secondo luogo, la voce “crediti”, esposta per importi significativi, era stata oggetto di uno stralcio integrale dei crediti a lungo termine senza previa iscrizione di un fondo svalutazione adeguato, oltre che di un consistente stralcio dei crediti a breve, in parte già incassati e dunque inesistenti. In terzo luogo — e qui il rilievo diviene sistematico — il progetto di risanamento taceva sul valore di liquidazione ricavabile in caso di apertura della liquidazione giudiziale, nonostante l’emersione di una pluralità di dismissioni immobiliari personali dei soci, potenzialmente aggredibili da azioni recuperatorie con incremento dell’attivo distribuibile.

Da questi rilievi il giudice trae una nozione ampia di “patrimonio informativo” che l’imprenditore deve offrire agli stakeholders: esso non si esaurisce nell’attuale condizione economica, patrimoniale e finanziaria, ma abbraccia elementi ulteriori, primo fra tutti il valore di liquidazione che si genererebbe a favore dei creditori nello scenario concorsuale alternativo. Si tratta di un profilo che il decreto dirigenziale più recente valorizza espressamente, ergendo il confronto con l’alternativa liquidatoria a metro di valutazione della convenienza delle trattative. L’omessa rappresentazione di tale termine di paragone non è, dunque, una lacuna marginale, ma incide sulla stessa possibilità per i creditori di formulare un giudizio consapevole.

6. Le conseguenze della violazione: diniego delle protezioni, prosecuzione “senza scudo” e sbarramento al concordato semplificato

La conseguenza tratta dal Tribunale è misurata e coerente con la natura dell’istituto: non l’espulsione dell’imprenditore dal percorso, ma la privazione del beneficio protettivo. La società potrà proseguire la composizione negoziata; ciò che le è negato è lo scudo protettivo e cautelare, riservato a chi abbia tenuto una condotta trasparente. È una soluzione che valorizza il carattere volontario e non concorsuale del percorso: la violazione del dovere informativo non ne determina la chiusura automatica, ma ne compromette gli effetti più incisivi verso i terzi.

La violazione della buona fede spiega tuttavia effetti ulteriori, che la pronuncia lascia sullo sfondo ma che il sistema rende ineludibili. L’art. 25-sexies CCII subordina l’accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio — unico strumento di regolazione della crisi il cui transito dalla composizione negoziata è condizione necessaria — al presupposto che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede. Ne consegue che l’imprenditore il quale abbia violato l’art. 4 CCII rischia di vedersi precluso non solo lo scudo protettivo, ma anche l’approdo al concordato semplificato: la relazione finale dell’esperto e i rilievi sulla condotta informativa assumono, in tale prospettiva, una valenza dirimente in sede di successiva omologazione.

Vi è poi il piano risarcitorio e quello della responsabilità gestoria. Sopraggiunta l’insolvenza nel corso delle trattative, l’art. 21 CCII, nella versione novellata dal Correttivo-ter, impone all’imprenditore di avere riguardo al prevalente interesse dei creditori, sia nella gestione dell’impresa sia nella scelta della soluzione di risanamento. La condotta non trasparente che aggravi il dissesto o pregiudichi il ceto creditorio può dunque rilevare, oltre che ai fini del diniego delle protezioni, sul terreno della responsabilità degli amministratori per ritardata o inadeguata reazione alla crisi.

7. Regola di condotta e non di validità: un inquadramento sistematico

La pronuncia bresciana si presta a una lettura in chiave civilistica. La buona fede dell’art. 4 CCII è species della buona fede oggettiva di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., intesa come dovere di correttezza che impone a ciascuna parte di preservare l’utilità dell’altra nei limiti di un apprezzabile sacrificio. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo elevato la buona fede oggettiva a criterio di valutazione e a limite interno dell’esercizio delle situazioni soggettive, sino a farne il fondamento del divieto di abuso del diritto (Cass., Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106). Applicata alla composizione negoziata, la clausola generale opera come metro di meritevolezza dell’accesso alle protezioni: chi occulta o rappresenta infedelmente la propria situazione esercita in modo abusivo la facoltà di invocare lo scudo, e non può pretenderne il godimento.

Resta sullo sfondo una questione dogmatica di rilievo. Secondo l’insegnamento tradizionale, la violazione di una regola di condotta non si traduce in invalidità dell’atto, ma in responsabilità e in altri rimedi, dovendosi tenere distinto il piano delle regole di validità da quello delle regole di comportamento (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725). La decisione bresciana non contraddice tale principio: essa non predica l’invalidità di alcun atto, ma trae dalla violazione della regola di condotta una conseguenza affatto peculiare — il diniego di un beneficio la cui concessione l’ordinamento subordina, appunto, a quella stessa condotta. La buona fede non opera qui come requisito di validità, ma come condizione di meritevolezza del rimedio protettivo: la coerenza sistematica è, così, preservata.

8. Rilievi conclusivi

La pronuncia del Tribunale di Brescia si colloca in un filone che valorizza la buona fede informativa come vera e propria chiave di volta della composizione negoziata. In un istituto costruito sulla marginalità del controllo giudiziale e sulla centralità dell’autonomia delle parti, la tutela dei creditori e dei terzi si regge sull’affidabilità del flusso informativo proveniente dall’imprenditore; è dunque coerente che a quel flusso l’ordinamento ancori la concessione delle protezioni.

Due indicazioni operative si traggono dalla decisione. La prima riguarda la centralità assunta dal parere dell’esperto: i suoi rilievi sulla condotta informativa non sono un semplice ausilio istruttorio, ma orientano in modo decisivo il vaglio giudiziale sulle protezioni e possono condizionare gli sbocchi successivi del percorso, a cominciare dal concordato semplificato. La seconda concerne il contenuto minimo del corredo informativo: l’imprenditore che aspiri allo scudo protettivo deve rappresentare non solo la propria situazione attuale, ma anche lo scenario di liquidazione alternativo, ivi compreso il possibile incremento dell’attivo per effetto di azioni recuperatorie su atti dispositivi pregressi.

La pronuncia conferma, in definitiva, che nella composizione negoziata l’accesso alle protezioni non è un diritto potestativo dell’imprenditore, ma un beneficio condizionato alla lealtà della sua condotta. Il messaggio ai pratici è netto: la qualità, la completezza e l’aggiornamento costante del patrimonio informativo offerto all’esperto e ai creditori non sono un adempimento formale, bensì la condizione stessa dell’efficacia dello strumento.

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