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Competenza delle perdite su crediti con più certezze anche per il passato

A cura del Prof. Dott. Salvatore Di Nunzio

Per i soggetti diversi da banche, altre società finanziarie e imprese di assicurazione, il trattamento fiscale delle perdite su crediti, ovvero gli oneri derivanti dall’inesigibilità definitiva dei crediti, è disciplinato dall’art. 101, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Tale disposizione specifica i requisiti necessari affinché le perdite siano deducibili senza limiti e con meccanismo analitico. L’art. 101, comma 5, del TUIR deve essere interpretato congiuntamente all’art. 106, commi 1 e 2, del TUIR, che prevede una misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dall’inesigibilità dei crediti che, pur essendo probabile, si configura ancora come “potenziale” (c.d. svalutazioni di crediti). Ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, è necessario distinguere tra:

1. Crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali;

2. Crediti vantati verso debitori non assoggettati a procedure concorsuali.

L’articolo 101, comma 5-bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), modificato dall’articolo 13, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 147/2015, quindi, prevede che la deduzione della perdita relativa a crediti di modesta entità e a crediti verso debitori sottoposti a procedure concorsuali (o istituti assimilati) sia ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche qualora tale imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui:

– siano presenti gli elementi certi e precisi;

– ovvero il debitore sia considerato assoggettato a procedura concorsuale.

Si ricorda che, ai fini in esame, il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a 2.500 euro (o 5.000 euro, per le imprese con un volume d’affari o ricavi non inferiore a 100.000.000 di euro). La deduzione non è più consentita quando l’imputazione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

In conformità con quanto previsto dall’art. 13, comma 2, del Decreto Legislativo 147/2015, i criteri di imputazione temporale sopra menzionati trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015, corrispondente all’anno fiscale 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.  Tale disposizione di decorrenza, tuttavia, non chiarisce definitivamente il periodo di imputazione temporale delle perdite su crediti maturate nei confronti di debitori sottoposti a procedure concorsuali o istituti assimilati fino al 2014.  Tale questione, al momento, riveste rilevanza principalmente in relazione ai numerosi contenziosi pendenti.

Ai fini della deducibilità delle perdite su crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, è necessario dimostrare che la relativa operazione sia strettamente connessa all’esercizio dell’impresa e che, pertanto, la perdita possieda il requisito di inerenza (C.T. Prov. Reggio Emilia 31.8.2015 n. 351/3/15, C.T. Reg. Emilia Romagna 2.7.2018 n. 1841/13/18, Cass. 8.4.2019 n. 9784 e 25.1.2022 n. 2229).

È legittimo procedere alla svalutazione integrale di un credito considerato inesigibile sulla base di una valutazione fondata esclusivamente sulla riconosciuta sussistenza di un rischio d’inesigibilità ragionevolmente prevedibile, ma non ancora definitivo.

Il discrimine tra perdite su crediti e svalutazioni dei crediti si individua sulla base dei seguenti criteri:

– si configura una perdita del credito quando esso è divenuto definitivamente inesigibile, secondo una valutazione prognostica;

– la svalutazione, totale o parziale, del credito presuppone una perdita potenziale, probabile, ma non ancora certa e definitiva.

L’integrale svalutazione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio, in quanto il credito persiste sia dal punto di vista giuridico (in quanto la pretesa creditoria rimane esigibile nei confronti del debitore inadempiente) sia dal punto di vista economico.

Inoltre, non sussiste il rischio di una doppia deduzione dal reddito d’impresa, in quanto il combinato disposto degli articoli 106 e 101, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) impedisce che l’importo dedotto a titolo di svalutazione possa essere nuovamente dedotto a titolo di perdita (Cassazione Civile, 6 ottobre 2022, n. 29117 e 16 novembre 2021, n. 34483).

Si poneva in particolare la questione se la deduzione dovesse necessariamente avvenire nell’esercizio di apertura della procedura concorsuale, ovvero se tale evento costituisse unicamente il termine iniziale per la deducibilità.  In merito, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente (Cass. nn. 12831/2002 e 22135/2010), anche antecedentemente al 2015, la perdita su crediti era da considerarsi deducibile in esercizi successivi a quello dell’apertura della procedura, in considerazione del tenore letterale dell’art. 101, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il quale prevede che “il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data (…)” (e non già alla data) in cui viene emanato il provvedimento (o decreto) che dà avvio alla procedura stessa.
In conformità con tale orientamento, la circolare n. 26/2013 dell’Agenzia delle Entrate (§ 6) aveva precisato che, una volta avviata la procedura, l’esercizio fiscale in cui dedurre la perdita su crediti deve essere individuato secondo le ordinarie disposizioni in materia di competenza.  Tuttavia, nonostante quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, del Decreto Legislativo n. 147/2015, in base al filone giurisprudenziale inaugurato nel 2021 dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15218/2021, cui hanno dato continuità successivi pronunciamenti (tra i quali, si veda la recente sentenza n. 32289/2025), alle modifiche apportate dal medesimo Decreto Legislativo in materia di individuazione del periodo di competenza delle perdite su crediti deve attribuirsi natura interpretativa.

Pertanto, anche antecedentemente al 2015, qualora il debitore sia soggetto a fallimento, procedure concorsuali o istituti assimilati, la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione a bilancio, entro la “finestra temporale” che si estende dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento (o dall’avvio della procedura) al periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

L’ordinanza n. 32289/2025 conferma tale interpretazione, richiamando l’art. 13, comma 3, del DLgs. 147/2015.  Quest’ultimo, in attuazione dell’art. 101, comma 5, del TUIR, prevede che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli verso debitori coinvolti in procedure concorsuali (o istituti assimilati), deducibili a partire dall’esercizio in cui si verificano gli elementi certi e precisi, ovvero in cui il debitore è considerato assoggettato a procedura concorsuale (e, eventualmente, non dedotte in tali periodi), siano deducibili nell’esercizio in cui si procede alla cancellazione del credito dal bilancio, in conformità ai principi contabili.

Secondo i giudici di legittimità, sarebbe del tutto incoerente e ingiustamente penalizzante per alcuni operatori economici ritenere applicabile il descritto regime fiscale, in relazione agli esercizi anteriori alla novella del 2015, esclusivamente se le registrazioni di bilancio siano avvenute secondo la sequenza “svalutazione/perdita del credito”, e non anche nel caso in cui l’annotazione della perdita del credito non sia stata preceduta da alcuna svalutazione, totale o parziale.

Alla luce di tale impostazione, la questione del periodo di imputazione temporale delle perdite su crediti maturate verso debitori assoggettati a procedure concorsuali o istituti assimilati appare definitivamente risolta anche per i periodi d’imposta anteriori al 2015.

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