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«Il giudicato che non nasce: antinomie motivazionali, prescrizione inesistente e nullità strutturale del titolo esecutivo nell’era del processo penale telematico» di Avv. Marcello Fabbrocini

ABSTRACT

Il contributo affronta, con taglio sistematico e ricostruttivo, il tema della validità del titolo esecutivo penale alla luce di un caso paradigmatico: la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 6432/2023, caratterizzata da una contraddizione insanabile tra dispositivo e motivazione, da un computo prescrizionale fondato su una sospensione inesistente e dalla totale omissione della notificazione dell’estratto della sentenza nel rito cartolare. L’ordinanza del Tribunale di Nola n. 95/2026 SIGE, che ha rigettato l’incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., viene analizzata alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, della dottrina più autorevole e dei principi costituzionali di legalità e certezza del comando penale. L’articolo sostiene che, in presenza di un titolo intrinsecamente incoerente e privo delle notificazioni essenziali, il giudicato non si forma e l’esecuzione è giuridicamente impossibile.

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La vicenda che origina dal procedimento SIGE 95/2026 del Tribunale di Nola rappresenta una delle più emblematiche manifestazioni della crisi contemporanea del titolo esecutivo penale, poiché la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 6432/2023 contiene una contraddizione insanabile tra dispositivo e motivazione: a pagina 2 viene indicato come termine finale di prescrizione il 13 febbraio 2024, mentre a pagina 3, immediatamente prima del dispositivo, il Collegio afferma testualmente che «I reati sono comunque prescritti»¹, salvo poi confermare la condanna nel dispositivo. Tale frattura logica non costituisce un mero incidente redazionale, ma incide sul nucleo essenziale del comando penale, poiché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la contraddizione tra dispositivo e motivazione, quando investe la responsabilità o l’estinzione del reato, priva il titolo dei requisiti minimi di certezza: Cass. Pen., Sez. I, n. 25055/2021 ha affermato che la discrasia macroscopica tra dispositivo e motivazione «non è mai qualificabile come mero refuso»², mentre le Sezioni Unite, con la sentenza n. 42858/2014 (“Gatto”), hanno stabilito che il giudicato formale presuppone un comando chiaro e univoco, e che in presenza di un titolo contraddittorio il giudicato non si forma³.

La dottrina ha da tempo evidenziato che il giudicato non è un feticcio formale, ma un fenomeno sostanziale che presuppone la certezza del comando: Fiandaca e Musco hanno sottolineato che «la funzione del giudicato è quella di cristallizzare un accertamento certo, non di perpetuare un errore»⁴; Gaito ha osservato che «il giudicato non può sopravvivere alla contraddizione logica che ne mina la struttura»⁵; Illuminati ha evidenziato che «la motivazione contraddittoria incide sulla stessa esistenza del titolo esecutivo»⁶. In questa prospettiva, la contraddizione interna della sentenza d’appello non è un vizio di motivazione, ma un vizio genetico del titolo.

Il giudice dell’esecuzione, qualificando l’affermazione estintiva come “evidente mero refuso”, ha travisato la portata del precedente Cass. 46476/2023, che disciplina l’ipotesi opposta, ossia quella di un titolo coerente rispetto al quale la difesa tenta di riaprire questioni di merito. Nel caso di specie non si discute il merito, ma la validità ontologica del titolo: Cass. Pen., Sez. I, n. 32047/2023 ha ribadito che il giudice dell’esecuzione ha il dovere di dichiarare l’ineseguibilità del titolo quando il contrasto interno non consente di individuare con esattezza l’obbligo imposto al cittadino⁷. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 6240/2013, hanno affermato che il giudice dell’esecuzione può intervenire anche in presenza di un giudicato solo apparente, quando il titolo difetti dei requisiti minimi di certezza⁸.

A ciò si aggiunge il vizio relativo al computo della prescrizione, fondato su una sospensione “post-Covid” dal 5 giugno al 4 dicembre 2020, qualificata come sospensione “da udienza a udienza” ai sensi della L. 103/2017 (Legge Orlando), nonostante tale sospensione presupponga un comportamento processuale della difesa e non un rinvio organizzativo d’ufficio. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5292/2021 (“Sanna”), hanno chiarito che l’unica sospensione valida legata all’emergenza pandemica è quella legislativamente predeterminata di 64 giorni (9 marzo – 11 maggio 2020)⁹, mentre Cass. Pen., Sez. III, n. 11624/2022 ha ribadito che i provvedimenti organizzativi dei capi degli uffici giudiziari non hanno alcuna efficacia sospensiva¹⁰. La dottrina ha osservato che l’applicazione analogica delle cause di sospensione della prescrizione viola il principio di legalità: Spangher ha sottolineato che «la prescrizione non tollera estensioni creative»¹¹.

Il terzo vizio, forse il più grave, riguarda la totale assenza della notificazione dell’avviso di deposito con estratto della sentenza d’appello, sia al difensore che agli imputati dichiarati assenti. Il ricorso riporta testualmente l’attestazione della Cancelleria della Corte d’Appello: «Non è stata rinvenuta la relativa relata di notifica dell’estratto della sentenza n. 6432/2023 al difensore»¹², mentre sul frontespizio della sentenza lo spazio dedicato alla notifica al contumace è completamente vuoto. In un procedimento celebrato in rito cartolare, la notificazione dell’estratto non è un atto di cortesia, ma un presupposto indefettibile per la decorrenza dei termini di impugnazione: le Sezioni Unite, con la sentenza n. 28451/2011, hanno affermato che l’omessa comunicazione dell’avviso di deposito impedisce la formazione del giudicato, non potendo l’effettiva conoscenza surrogare l’atto formale richiesto dalla legge¹³; Cass. Pen., Sez. VI, n. 6271/2023 ha ribadito che nei procedimenti camerali non partecipati la notificazione dell’estratto è atto dovuto e insuperabile¹⁴; Cass. Pen., Sez. I, n. 39420/2022 ha dichiarato nullo il provvedimento del giudice dell’esecuzione che ometta di verificare la regolarità delle notificazioni del titolo¹⁵.

La stratificazione dei vizi – contraddizione insanabile, sospensione inesistente, mancata notificazione dell’estratto – incide direttamente sul principio di legalità dell’esecuzione, poiché l’ordine di demolizione, quale sanzione accessoria reale di eccezionale gravità, può essere eseguito solo in presenza di un titolo valido, attuale e immune da contraddizioni: Cass. Pen., Sez. III, n. 49478/2017 ha affermato che l’ordine di demolizione è ineseguibile se il reato è estinto per prescrizione¹⁶, mentre Cass. Pen., Sez. III, n. 18932/2018 e n. 19054/2019 hanno ribadito che l’esecuzione è possibile solo in presenza di un titolo immune da vizi strutturali¹⁷. La dottrina ha osservato che la legalità dell’esecuzione è parte integrante della legalità penale: Illuminati ha scritto che «l’esecuzione non può essere il luogo della sanatoria degli errori della cognizione»¹⁸.

Il caso esaminato dimostra che la forza esecutiva non è un attributo formale, ma la conseguenza della certezza del comando penale: dove la certezza manca, l’esecuzione non può iniziare.

NOTE A PIÈ DI PAGINA

  1. Sentenza Corte d’Appello di Napoli n. 6432/2023, pag. 3.
  2. Cass. Pen., Sez. I, 18 maggio 2021, n. 25055.
  3. Cass. Pen., Sez. Unite, 29 maggio 2014, n. 42858 (“Gatto”).
  4. Fiandaca – Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, ult. ed., p. 1121.
  5. Gaito, Il giudicato penale, Giappichelli, 2019, p. 87.
  6. Illuminati, La motivazione nel processo penale, Cedam, 2018, p. 233.
  7. Cass. Pen., Sez. I, 12 luglio 2023, n. 32047.
  8. Cass. Pen., Sez. Unite, 24 ottobre 2013, n. 6240.
  9. Cass. Pen., Sez. Unite, 28 gennaio 2021, n. 5292 (“Sanna”).
  10. Cass. Pen., Sez. III, 16 febbraio 2022, n. 11624.
  11. Spangher, La prescrizione tra legalità e ragionevolezza, in Cass. Pen., 2022, p. 1457.
  12. Attestazione Cancelleria Corte d’Appello di Napoli, PEC 23.02.2026.
  13. Cass. Pen., Sez. Unite, 28 luglio 2011, n. 28451.
  14. Cass. Pen., Sez. VI, 10 febbraio 2023, n. 6271.
  15. Cass. Pen., Sez. I, 21 ottobre 2022, n. 39420.
  16. Cass. Pen., Sez. III, 19 settembre 2017, n. 49478.
  17. Cass. Pen., Sez. III, 4 maggio 2018, n. 18932; Cass. Pen., Sez. III, 3 aprile 2019, n. 19054.
  18. Illuminati, Legalità dell’esecuzione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, p. 911.
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