Con l’ordinanza n. 6078 del 12 marzo 2026, la Corte di Cassazione consolida un orientamento interpretativo di rilevante impatto sistematico: la cosiddetta maternal preference — ovvero la tendenza giurisprudenziale a collocare prevalentemente i figli minori presso la madre in ragione del genere o della tenera età — è espressamente qualificata come automatismo incompatibile con il principio del best interest of the child sancito dall’art. 337-ter c.c. Il presente contributo esamina la portata giuridica della pronuncia, la inquadra nel percorso evolutivo della giurisprudenza di legittimità e la confronta con la letteratura scientifica internazionale e nazionale in materia di bigenitorialità, dimostrando come la parità genitoriale effettiva non sia soltanto un’opzione giuridicamente ammissibile, ma la soluzione maggiormente supportata dalla ricerca psicologica e sociologica sull’interesse del minore.
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Rivista Scientifica della Facoltà di Diritto della Famiglia e dei Minori
IL SUPERAMENTO DELLA MATERNAL PREFERENCE NEL DIRITTO VIVENTE ITALIANO: NOTA A CASS. CIV., ORD. N. 6078/2026 E FONDAMENTI SCIENTIFICI DELLA BIGENITORIALITÀ EFFETTIVA
Rosa Di Caprio
Avvocato Specialista in Diritto della Famiglia e dei Minori
Abstract — Con l’ordinanza n. 6078 del 12 marzo 2026, la Corte di Cassazione consolida un orientamento interpretativo di rilevante impatto sistematico: la cosiddetta maternal preference — ovvero la tendenza giurisprudenziale a collocare prevalentemente i figli minori presso la madre in ragione del genere o della tenera età — è espressamente qualificata come automatismo incompatibile con il principio del best interest of the child sancito dall’art. 337-ter c.c. Il presente contributo esamina la portata giuridica della pronuncia, la inquadra nel percorso evolutivo della giurisprudenza di legittimità e la confronta con la letteratura scientifica internazionale e nazionale in materia di bigenitorialità, dimostrando come la parità genitoriale effettiva non sia soltanto un’opzione giuridicamente ammissibile, ma la soluzione maggiormente supportata dalla ricerca psicologica e sociologica sull’interesse del minore.
Parole chiave: bigenitorialità, maternal preference, collocamento paritario, interesse del minore, affidamento condiviso, art. 337-ter c.c., Cassazione 2026.
1. Introduzione
Il diritto di famiglia italiano ha attraversato, negli ultimi vent’anni, una profonda trasformazione paradigmatica nel modo di concepire la relazione tra il minore e i suoi genitori dopo la crisi del nucleo familiare. Dalla stagione della tutela quasi esclusiva della figura materna — retaggio di un modello culturale e giuridico che riservava alla donna il ruolo naturale di caregiver — si è progressivamente affermato un modello fondato sulla centralità del minore come soggetto titolare di diritti autonomi e sulla bigenitorialità come criterio sostanziale di organizzazione della vita familiare post-separativa.
In questo percorso, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha svolto un ruolo motore, offrendo alla prassi dei giudici di merito interpretazioni sempre più nette e vincolanti. L’ordinanza n. 6078 del 12 marzo 2026 rappresenta, in questa traiettoria, un approdo di particolare significato: non perché introduca principi del tutto nuovi, ma perché consolida e precisa, in modo esplicito e sistematico, il rifiuto di qualunque presunzione legata al genere genitoriale o all’età del figlio nella determinazione del collocamento.
Il presente contributo si propone di analizzare la pronuncia nei suoi snodi argomentativi essenziali, di inscriverla nel quadro evolutivo della giurisprudenza di legittimità e di confrontarla con la letteratura scientifica internazionale che, da decenni, supporta empiricamente la necessità della parità genitoriale come condizione ottimale per il benessere del minore.
2. La pronuncia: Cass. civ., ord. n. 6078/2026
2.1 Il caso e il thema decidendum
La vicenda all’origine dell’ordinanza nasce da un procedimento di separazione in cui il Tribunale di primo grado aveva disposto l’affidamento paritetico dei figli minori, stabilendo che questi trascorressero settimane alternate presso ciascun genitore. La Corte d’Appello di Bologna, in sede di reclamo, aveva però modificato tale assetto, riducendo significativamente i tempi di permanenza dei figli con il padre e disponendo il collocamento prevalente presso la madre. La motivazione addotta dai giudici di secondo grado faceva leva sulla giovane età dei minori — otto anni — quale fattore che avrebbe reso la figura materna più adeguata alle esigenze della prole.
Il padre ricorreva per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 337-ter c.c. La Suprema Corte accoglieva il ricorso.
2.2 I principi affermati dalla Corte
Ammissibilità del ricorso per cassazione. In via preliminare, la Corte ribadisce che i provvedimenti emessi in sede di reclamo su misure temporanee e urgenti sono suscettibili di ricorso per cassazione quando incidano in modo significativo e non meramente occasionale sulla relazione genitoriale. Il sindacato di legittimità si ancora, pertanto, non alla forma del provvedimento, ma alla sua concreta incidenza sui diritti fondamentali del minore e del genitore.
Rifiuto della maternal preference. Nel merito, la Corte afferma con chiarezza che il giudice non può fondare le proprie decisioni su presunzioni generiche o criteri astratti quali la cosiddetta maternal preference. Viene censurata espressamente l’impostazione che valorizza in via astratta la figura materna quale figura “naturalmente” prevalente, prescindendo da un’analisi concreta delle dinamiche familiari e delle effettive capacità genitoriali di ciascun genitore.
Necessità di accertamento individualizzato. Il giudice è tenuto a compiere un’analisi prognostica concreta, fondata su elementi fattuali specifici: modalità di esercizio pregresso della funzione genitoriale, qualità della relazione affettiva tra minore e ciascun genitore, condizioni di vita e contesto familiare, capacità di garantire stabilità e continuità relazionale. Ogni stereotipizzazione della funzione genitoriale è incompatibile con questo modello.
Bigenitorialità come criterio sostanziale. L’ordinanza riafferma la centralità del principio di bigenitorialità, inteso non come formula dichiarativa, ma come criterio operativo di organizzazione della vita del minore. Il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori costituisce parametro essenziale di legittimità delle decisioni giudiziali. Ogni compressione significativa della relazione con uno dei genitori deve essere adeguatamente giustificata da circostanze concrete, non da presunzioni o automatismi.
2.3 Collocazione sistematica
L’ordinanza n. 6078/2026 si inscrive in una linea interpretativa avviata almeno a partire dalla riforma della filiazione del 2012-2013 e progressivamente consolidata. Tra i precedenti più significativi si segnalano l’ordinanza n. 1486/2025, che aveva già sanzionato il ricorso alla maternal preference per figli in tenera età, e la sentenza n. 18564/2013, con cui la Cassazione aveva affermato la necessità di valutazioni concrete e non astratte in materia di collocamento. Il percorso giurisprudenziale rispecchia le indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che in più occasioni ha censurato l’Italia per prassi giudiziarie che riducevano il padre a “genitore di serie B”, in violazione degli artt. 8 e 14 CEDU.
3. I fondamenti scientifici della bigenitorialità effettiva
3.1 La ricerca psicologica sullo sviluppo del minore
La letteratura scientifica internazionale offre da decenni evidenze solide e convergenti a sostegno della parità genitoriale come contesto ottimale per lo sviluppo psicofisico del minore. Gli studi longitudinali di Warshak (2014), pubblicati sulla rivista Psychology, Public Policy, and Law, rappresentano uno dei contributi più autorevoli in materia: un panel internazionale di 110 ricercatori dell’infanzia ha raggiunto un consenso sul fatto che i bambini, inclusi quelli di età prescolare, traggono beneficio da un contatto sostanziale con entrambi i genitori, purché essi siano non conflittuali e fisicamente accessibili.
Nielsen (2014, 2018), in una serie di rassegne sistematiche della letteratura, ha dimostrato che i minori cresciuti in regime di affidamento fisico condiviso mostrano migliori outcome rispetto a quelli con collocamento prevalente presso un solo genitore su una pluralità di dimensioni: salute fisica, benessere emotivo, rendimento scolastico, relazioni sociali e autostima. Questi vantaggi si registrano indipendentemente dal livello di conflittualità tra i genitori, purché questo rimanga entro soglie non traumatiche.
Fabricius e Luecken (2007) hanno evidenziato, in uno studio su studenti universitari con genitori separati, una correlazione significativa tra la riduzione del tempo trascorso con il padre nell’infanzia e problemi di salute fisica e psicologica nell’età adulta, attribuendo tale correlazione al dolore del bambino per la perdita del rapporto paterno piuttosto che a fattori di conflitto. Questo dato suggerisce che la limitazione del rapporto con un genitore produce effetti deleteri indipendenti dalla dinamica della separazione.
3.2 Il superamento scientifico della “tender years doctrine”
La maternal preference giuridica ha storicamente tratto fondamento dalla cosiddetta tender years doctrine, elaborata nel diritto anglosassone del XIX secolo e fondata sull’assunto che i bambini piccoli avrebbero un bisogno speciale e insostituibile della figura materna. La ricerca scientifica contemporanea ha ampiamente confutato questo assunto.
Lamb (2010), nella sua opera di riferimento The Role of the Father in Child Development, ha documentato come i padri siano capaci di svolgere in modo del tutto equivalente alle madri tutte le funzioni di cura primaria, adattando il proprio comportamento alle esigenze del bambino. Il legame di attaccamento del bambino con il padre si sviluppa nello stesso arco temporale di quello con la madre e ha la stessa intensità funzionale per lo sviluppo della personalità del minore.
Paquette (2004) ha introdotto il concetto di “relazione di attivazione” (activation relationship) per descrivere la specificità della relazione padre-figlio: mentre il legame con la madre è prevalentemente orientato alla sicurezza e alla protezione, quello con il padre tende a stimolare il bambino verso l’esplorazione, il rischio moderato e la competenza sociale, svolgendo funzioni complementari e irriducibili. La privazione di tale figura nei primi anni di vita produce, secondo questa prospettiva, un deficit non sostituibile dal solo apporto materno.
Ricerche neuroscientifiche recenti (Feldman, 2017) hanno mostrato che anche i padri che svolgono funzioni primarie di cura sviluppano attività neuro-ormonali analoghe a quelle delle madri, con aumento dei livelli di ossitocina e attivazione delle stesse reti cerebrali implicate nel caregiving. Ciò fornisce una base biologica alla fungibilità delle funzioni genitoriali e smentisce l’argomento della “naturalità” della preferenza materna.
3.3 L’impatto del conflitto genitoriale e il ruolo della cooperazione
La letteratura concorda sull’importanza di distinguere tra conflittualità intensa e cronica — che può controindicare il collocamento paritetico — e conflittualità normale o moderata, che non rappresenta un ostacolo alla parità dei tempi. Emery (1999) e McIntosh et al. (2010) hanno evidenziato che la conflittualità intensa tra i genitori costituisce il principale fattore di rischio per il benessere del minore nella separazione, indipendentemente dal regime di collocamento adottato.
Tornello et al. (2013) avevano suggerito, in uno studio molto citato, che per i bambini sotto i tre anni di età il collocamento paritetico poteva associarsi a maggiore insicurezza dell’attaccamento. Tuttavia, tale studio è stato ampiamente criticato metodologicamente e le sue conclusioni non sono state replicate da ricerche successive più robuste. Warshak (2014) ha specificamente risposto a queste preoccupazioni, concludendo che non vi è evidenza scientifica sufficiente per raccomandare la limitazione del tempo del padre con i bambini piccoli come politica generale.
In prospettiva clinica, Bauserman (2002), in una meta-analisi di 33 studi, ha rilevato che i minori in affidamento condiviso mostravano un adattamento migliore rispetto a quelli in affidamento esclusivo, con minori problemi comportamentali ed emotivi, e che tale vantaggio non era mediato dalla qualità del rapporto tra i genitori.
3.4 La prospettiva italiana: ricerca e prassi
Sul versante italiano, il contributo di Cigoli e Scabini (2006) ha sottolineato come la bigenitorialità non sia semplicemente una tecnica di distribuzione dei tempi, ma un orientamento culturale che richiede ai genitori di mantenere un legame collaborativo centrato sul figlio, superando la logica del conflitto coniugale. La ricerca di Ardone e Mazzoni (2004) ha evidenziato come i figli di genitori separati che mantengono relazioni continuative con entrambe le figure genitoriali sviluppino migliori capacità di regolazione emotiva e di costruzione di relazioni sociali significative.
Sul piano giuridico-clinico, Gullotta e Buzzi (2011) hanno documentato le conseguenze psicologiche della cosiddetta “sindrome da alienazione genitoriale” — fenomeno peraltro oggetto di crescente attenzione giurisprudenziale — come caso limite degli effetti distruttivi della marginalizzazione di un genitore nella vita del figlio. Sebbene la questione diagnostica rimanga dibattuta, il dato clinico della sofferenza del minore privato di un genitore significativo è ampiamente condiviso.
4. Riflessi applicativi: verso una giurisprudenza evidence-based
Il progressivo allineamento della giurisprudenza di legittimità alle acquisizioni della ricerca scientifica impone agli operatori del diritto — avvocati, giudici, CTU, servizi sociali — una riflessione profonda sui modelli di intervento nel procedimento di famiglia.
Sul piano processuale, l’ordinanza n. 6078/2026 chiarisce che la decisione sul collocamento deve essere fondata su elementi di prova concreti relativi alle effettive capacità genitoriali e alla qualità delle relazioni del figlio con ciascun genitore, non su presunzioni fondate sul genere. Ciò valorizza il ruolo della perizia psicologica come strumento istruttorio centrale, purché condotta secondo metodologie validate e non contaminate da pregiudizi impliciti.
Sul piano sostanziale, la pronuncia impone di considerare il collocamento paritario non come un’eccezione da motivare, ma come la soluzione di default da cui discostarsi solo in presenza di circostanze concrete e dimostrate. Questo rovesciamento dell’onere argomentativo è coerente con i dati della ricerca e con il principio di non discriminazione tra genitori sancito dall’art. 14 CEDU.
Sul piano deontologico, l’avvocato familiarista è chiamato a operare una distinzione netta tra la rappresentanza degli interessi del cliente e la tutela del superiore interesse del minore: le strategie processuali volte a escludere o marginalizzare uno dei genitori, in assenza di concreti elementi di pregiudizio per il figlio, si pongono in tensione con i principi etici della professione e con il quadro giurisprudenziale attuale.
5. Conclusioni
L’ordinanza n. 6078/2026 della Corte di Cassazione segna un punto fermo nell’evoluzione del diritto di famiglia italiano: la maternal preference, intesa come presunzione astratta e generalizzata della maggiore adeguatezza materna, non trova più cittadinanza nel diritto vivente. Il collocamento del minore deve essere il frutto di una valutazione concreta, individualizzata e neutrale rispetto al genere, orientata esclusivamente al best interest del figlio.
Questa evoluzione giurisprudenziale non è isolata: essa recepisce, pur senza esplicitamente citarli, decenni di ricerca scientifica che dimostrano come la presenza continuativa e significativa di entrambi i genitori costituisca la condizione ottimale per lo sviluppo armonioso del minore. La parità genitoriale effettiva non è un’ideologia, ma una risposta alle evidenze scientifiche disponibili sull’interesse del bambino.
Rimangono, naturalmente, sfide applicative significative: la persistenza di prassi giudiziarie di merito non ancora allineate ai principi della Cassazione, la necessità di formazione specifica dei CTU e degli operatori dei servizi sociali, la complessità di casi in cui la conflittualità genitoriale o le condizioni di vita oggettive rendono difficile l’attuazione della parità dei tempi. Tuttavia, il percorso è tracciato: la bigenitorialità effettiva è oggi, nel diritto italiano, non solo un principio normativo ma un parametro giurisprudenziale vincolante, supportato dalla scienza e imposto dall’interesse del minore.
Riferimenti bibliografici e giurisprudenziali
Dottrina e letteratura scientifica
Ardone, R., & Mazzoni, S. (2004). La mediazione familiare. Giuffrè.
Bauserman, R. (2002). Child adjustment in joint-custody versus sole-custody arrangements: A meta-analytic review. Journal of Family Psychology, 16(1), 91-102.
Cigoli, V., & Scabini, E. (2006). Family Identity: Ties, Symbols, and Transitions. Lawrence Erlbaum Associates.
Emery, R. E. (1999). Marriage, Divorce and Children’s Adjustment (2nd ed.). Sage Publications.
Fabricius, W. V., & Luecken, L. J. (2007). Postdivorce living arrangements, parent conflict, and long-term physical health correlates for children of divorce. Journal of Family Psychology, 21(2), 195-205.
Feldman, R. (2017). The neurobiology of human attachments. Trends in Cognitive Sciences, 21(2), 80-99.
Gullotta, C., & Buzzi, F. (2011). La valutazione della genitorialità. Giuffrè.
Lamb, M. E. (Ed.) (2010). The Role of the Father in Child Development (5th ed.). Wiley.
McIntosh, J. E., Smyth, B. M., & Kelaher, M. (2010). Parenting arrangements post-separation: Patterns and outcomes. Australian Institute of Family Studies.
Nielsen, L. (2014). Woozles: Their role in custody law reform, parenting plans, and family court. Psychology, Public Policy, and Law, 20(2), 164-180.
Nielsen, L. (2018). Joint versus sole physical custody: Children’s outcomes independent of parent-child relationships, income, and conflict in 60 studies. Journal of Divorce & Remarriage, 59(4), 247-281.
Paquette, D. (2004). Theorizing the father-child relationship: Mechanisms and developmental outcomes. Human Development, 47(4), 193-219.
Tornello, S. L., et al. (2013). Overnight custody arrangements, attachment, and adjustment among very young children. Journal of Marriage and Family, 75(4), 871-885.
Warshak, R. A. (2014). Social science and parenting plans for young children: A consensus report. Psychology, Public Policy, and Law, 20(1), 46-67.
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, ord. n. 6078 del 12 marzo 2026, Sez. I civ., in materia di collocamento del minore e superamento della maternal preference.
Corte di Cassazione, ord. n. 1486/2025, Sez. I civ., in materia di collocamento paritetico e tenera età del minore.
Corte di Cassazione, ord. n. 1008/2026, Sez. I civ., in materia di collocamento prevalente e trasferimento di residenza.
Corte di Cassazione, sent. n. 18564/2013, Sez. I civ., in materia di criteri di collocamento del minore.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Manuello e Nevi c. Italia, ric. n. 107/10, 20 gennaio 2015.
Tribunale di Salerno, sez. I, 7 novembre 2019, n. 3539, in materia di collocamento paritetico e bigenitorialità.
Normativa di riferimento
Art. 337-ter, codice civile italiano (Provvedimenti riguardo ai figli).
Legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli).
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia del processo civile).
Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, 20 novembre 1989, art. 9.
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, artt. 8 e 14.






