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PAS e PAB nel diritto di famiglia: dalla sindrome ai comportamenti alienanti.

Alienzazione parentale

Abstract. Il presente contributo esamina la distinzione tra Parental Alienation Syndrome (PAS) e Parental Alienating Behaviors (PAB) nella prospettiva del diritto processuale di famiglia italiano. A partire dall’analisi critica del costrutto gardneriano e del progressivo rifiuto operato dalla giurisprudenza di legittimità — con particolare riferimento alle ordinanze della Corte di Cassazione n. 9691/2022, n. 13274/2019 e n. 3576/2024 — il lavoro illustra le ragioni scientifiche e processuali che rendono l’approccio comportamentale (PAB) lo strumento metodologicamente corretto per la tutela del minore nei procedimenti di affidamento, nel quadro normativo riformato dal D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia).

Autore: Rosa Di Caprio

Parole chiave. PAS; PAB; alienazione parentale; comportamenti alienanti; affidamento dei figli; Corte di Cassazione; Riforma Cartabia; ascolto del minore; CTU.

1. Introduzione

Il rifiuto del minore nei confronti di uno dei genitori rappresenta una delle questioni più complesse e clinicamente dibattute nell’ambito del diritto di famiglia. In sede giudiziaria, tale fenomeno è stato per decenni ricondotto alla Parental Alienation Syndrome (PAS), un costrutto elaborato dallo psichiatra statunitense Richard Gardner negli anni Ottanta del secolo scorso,[1] fondato sulla tesi che il rifiuto sistematico e apparentemente irrazionale di un genitore da parte del figlio costituisca l’esito di una vera e propria “sindrome” indotta dal genitore convivente attraverso una campagna di denigrazione. L’ampia diffusione di questo paradigma nei tribunali italiani ha prodotto conseguenze processuali di notevole gravità, sino a essere sanzionato dalla Corte di Cassazione con pronunce di progressiva fermezza.

Il presente contributo si propone di esaminare la distinzione — scientificamente e processualmente fondamentale — tra PAS e Parental Alienating Behaviors (PAB), illustrando perché l’approccio comportamentale costituisca oggi l’unico strumento metodologicamente corretto per la tutela del minore nei procedimenti di affidamento, nel quadro normativo riformato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

2. La Parental Alienation Syndrome: fondamento teorico e rifiuto scientifico

Gardner strutturò il proprio costrutto attorno a otto sintomi primari riconoscibili nel minore, qualificando il quadro complessivo come una vera e propria patologia clinica. L’intuizione di fondo — che in contesti di conflitto genitoriale estremo i figli possano essere condizionati fino al punto di rifiutare un genitore in modo totalizzante — non era priva di riscontro empirico. Tuttavia, l’edificio teorico che Gardner costruì attorno a tale intuizione non ha superato il vaglio della validazione scientifica internazionale.

La PAS non è inclusa nel DSM-5,[2] il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali dell’American Psychiatric Association, né nell’ICD-11[3] dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, né in alcun documento ufficiale delle principali istituzioni di psicologia clinica. Il Parlamento Europeo, con risoluzione del 6 ottobre 2021, ha espressamente invitato gli Stati membri a non applicare nei procedimenti di affidamento teorie prive di riconoscimento scientifico, con esplicito riferimento alla PAS.[4]

Questa carenza di validazione non ha tuttavia impedito che la PAS venisse ampiamente impiegata nei tribunali italiani di merito, con esiti a volte radicalmente divergenti: in alcune vicende il costrutto è stato usato a sostegno della tesi del genitore non convivente; in altre si è ritortato contro di lui, essendo il comportamento di denuncia dell’alienazione qualificato a propria volta come indice di personalità “alienante”. L’esperienza giudiziaria ha dunque evidenziato non soltanto l’inaffidabilità scientifica del modello, ma anche la sua strutturale manovrabilità processuale.

3. Il progressivo rifiuto della PAS nella giurisprudenza di legittimità

3.1 L’ordinanza n. 13274/2019

Un primo segnale consolidato dell’orientamento della Corte di Cassazione si rinviene nell’ordinanza n. 13274 del 13 giugno 2019,[5] con cui la Suprema Corte ha affermato che l’affidamento esclusivo di un minore non può fondarsi esclusivamente su una diagnosi di PAS, in assenza di valutazione dei comportamenti concreti di ciascun genitore. La pronuncia introduce il principio — che diventerà cardine dell’elaborazione successiva — della necessaria valutazione fattuale dei comportamenti, in luogo dell’automatismo derivante dalla qualificazione diagnostica.

3.2 L’ordinanza n. 9691/2022: la svolta definitiva

La pronuncia di maggiore impatto sistematico è l’ordinanza n. 9691 del 24 marzo 2022,[6] con cui la Cassazione ha affermato che «il richiamo alla sindrome d’alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori». La Corte non soltanto cassa il provvedimento impugnato, ma smonta il meccanismo che lo aveva generato: l’“automatismo” per cui dalla diagnosi discende direttamente il provvedimento ablativo, senza autonoma valutazione sul benessere del minore.

3.3 L’ordinanza n. 3576/2024: il principio di accertamento comportamentale

Il percorso si consolida con l’ordinanza n. 3576 dell’8 febbraio 2024,[7] in cui la Corte afferma che «non è mai ammissibile far discendere dalla diagnosi di una patologia — a maggior ragione se dubbia — una presunzione di colpevolezza o di inadeguatezza al ruolo di genitore, completamente avulsa dalla valutazione in fatto dei comportamenti». La Corte non nega che esistano dinamiche di condizionamento dei figli da parte di un genitore, ma stabilisce che qualsiasi valutazione deve necessariamente passare attraverso l’accertamento delle condotte in concreto, non attraverso etichette diagnostiche prive di fondamento scientifico riconosciuto.

4. I Parental Alienating Behaviors: fondamento metodologico e rilevanza processuale

Parental Alienating Behaviors (PAB) — Comportamenti Alienanti Parentali — non costituiscono una diagnosi clinica, ma un approccio metodologico fondato sull’identificazione e documentazione delle condotte specifiche attraverso cui un genitore compromette sistematicamente il legame del figlio con l’altro genitore. Il framework teorico dei PAB affonda le radici negli studi di Johnston[8] e trova una più recente sistematizzazione nella letteratura internazionale di psicologia forense.[9]

Le condotte rilevabili come PAB includono, a titolo esemplificativo e non tassativo:

  • la denigrazione sistematica dell’altro genitore in presenza dei figli, con l’utilizzo di informazioni distorte o decontestualizzate;
  • l’interferenza nelle comunicazioni telefoniche e digitali tra il minore e il genitore non convivente;
  • il boicottaggio reiterato degli incontri e delle visite stabiliti dall’autorità giudiziaria;
  • la strumentalizzazione emotiva del figlio in funzione di messaggero o alleato nel conflitto coniugale;
  • il racconto distorto del passato familiare, teso a costruire nel figlio una memoria selettiva e negativa del genitore assente;
  • l’induzione di paure o sensi di colpa nelle relazioni con l’altro genitore;
  • la presentazione del nuovo partner come sostituto della figura genitoriale.

Tali condotte non richiedono, per essere rilevate e valutate dal giudice, alcuna qualificazione sindromica. Richiedono documentazione, metodo e una strategia probatoria costruita su fatti verificabili. I comportamenti sono fatti — hanno una data, un contesto, un effetto verificabile — mentre la diagnosi è un’inferenza soggetta alle obiezioni di inaffidabilità scientifica che la Cassazione ha ormai cristallizzato in principi di diritto.

5. Il quadro normativo della Riforma Cartabia: dall’automatismo alla valutazione in fatto

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha riformato in profondità il diritto processuale di famiglia, introducendo un impianto codicistico organico agli artt. 473-bis ss. c.p.c. L’art. 473-bis.4 c.p.c.[10] stabilisce che il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione ai comportamenti di ciascun genitore pregiudizievoli per il minore o tali da ostacolare il corretto svolgimento dell’affidamento. La disposizione — nel suo espresso riferimento ai comportamenti — costituisce la base normativa positiva dell’approccio PAB nel diritto processuale italiano.

La coerenza tra l’evoluzione giurisprudenziale della Cassazione e il dato normativo della Riforma Cartabia è dunque piena. Il giudice che intendesse oggi basare un provvedimento di affidamento sulla diagnosi di PAS si esporrebbe, oltre che alla violazione dei principi elaborati dalla Corte, anche a un vizio di motivazione per mancato accertamento dei comportamenti in fatto.[11]

6. L’ascolto del minore come strumento di tutela nei procedimenti PAB

Il tema dei comportamenti alienanti non può essere affrontato in modo completo senza considerare il ruolo dell’ascolto del minore. La ricerca internazionale documenta in modo consistente che i bambini coinvolti in conflitti familiari prolungati e ad alta intensità subiscono danni psicologici documentabili che si proiettano ben oltre la minore età. Uno studio longitudinale norvegese pubblicato nel 2025 ha dimostrato che i minori coinvolti in modo protetto nei procedimenti che li riguardano presentano significativamente meno sintomi depressivi, una qualità della vita superiore e legami affettivi più sicuri a distanza di uno-due anni dall’intervento.[12]

La Riforma Cartabia ha consolidato l’obbligo dell’ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano,[13] qualificandolo non come concessione discrezionale del giudice, ma come adempimento necessario. Nei procedimenti in cui vengono contestati comportamenti alienanti, l’ascolto protetto del minore assume una valenza probatoria ulteriore: consente di valutare in modo diretto — e non per interposta diagnosi — la qualità del legame con ciascun genitore e gli effetti concreti dei comportamenti contestati sullo sviluppo psico-affettivo del figlio.

7. Ricadute pratiche sulla strategia difensiva

La distinzione tra PAS e PAB produce conseguenze dirette e immediate sull’impostazione della strategia difensiva nei procedimenti di affidamento. Si possono individuare almeno quattro profili operativi di rilievo.

In primo luogo, la solidità processuale dell’impianto argomentativo. La parte che invoca la PAS espone l’intero assetto probatorio a un’obiezione preliminare — scientificamente fondata e giurisprudenzialmente cristallizzata — che la controparte può sollevare in qualsiasi momento. La parte che documenta i PAB costruisce invece il proprio caso su fatti verificabili, la cui rilevanza non può essere contestata attraverso il rifiuto di un paradigma diagnostico.

In secondo luogo, la selezione del consulente tecnico. La scelta del CTU è cruciale. Un perito che adotti il framework PAB opererà un’analisi comportamentale che il giudice potrà direttamente valutare; un perito che adotti il framework PAS produrrà una diagnosi che, alla luce dell’orientamento della Cassazione, rischia di essere disattesa in sede decisionale o travolta in sede di impugnazione.

In terzo luogo, la documentazione sistematica dei comportamenti. Il genitore che intende denunciare condotte alienanti deve costruire un archivio probatorio rigoroso: ogni episodio va documentato con indicazione della data, del contesto, della descrizione puntuale degli accadimenti, delle comunicazioni scritte e dei testimoni eventualmente presenti.

In quarto luogo, la coerenza del comportamento processuale. Il giudice percepisce e valuta non soltanto le allegazioni formali, ma l’atteggiamento complessivo delle parti nel procedimento. La parte che appare centrata sul benessere del figlio — piuttosto che sulla propria ragione — parte da una posizione di vantaggio relazionale che, nei procedimenti de potestate, non è irrilevante ai fini del provvedimento finale.

8. Conclusioni

PAS e PAB non sono due modi diversi di denominare il medesimo fenomeno. Sono paradigmi opposti: uno fondato su una diagnosi che la comunità scientifica internazionale non riconosce e che la Cassazione ha espressamente qualificato come “pseudoscientifica”; l’altro fondato su comportamenti concreti, documentabili e valutabili dal giudice nel rispetto del principio di accertamento fattuale che la Riforma Cartabia ha elevato a cardine del nuovo processo di famiglia.

L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità — che dalle pronunce del 2019 e del 2022 giunge alla consolidata affermazione del 2024 — traccia un perimetro chiaro all’interno del quale si deve muovere oggi la valutazione giudiziaria nei procedimenti di affidamento. Il giudice, il consulente tecnico e il difensore che operano correttamente in questo spazio condividono un’unica bussola: il superiore interesse del minore, valutato non attraverso etichette diagnostiche, ma attraverso l’accertamento puntuale delle condotte e la valorizzazione della sua voce nei procedimenti che lo riguardano.[14]

La distinzione tra PAS e PAB non è accademica. Ha conseguenze reali sulla vita di bambini e genitori. E rappresenta, nel momento attuale, uno degli snodi più delicati — e più spesso trascurati — della pratica del diritto di famiglia.

Riferimenti giurisprudenziali e bibliografici

Giurisprudenza

  • Cass. civ., sez. I, ord. 13 giugno 2019, n. 13274, in Famiglia e diritto, 2019, 12, p. 1078.
  • Cass. civ., sez. I, ord. 24 marzo 2022, n. 9691, in Dejure.
  • Cass. civ., sez. I, ord. 8 febbraio 2024, n. 3576, in Dejure.
  • Parlamento Europeo, Risoluzione del 6 ottobre 2021 (2019/2166(INI)), GU C 132/2022.

Dottrina

  • Auberg P. et al., «Children’s participation in custody disputes and long-term wellbeing», in Journal of Child and Family Studies, 2025, DOI 10.1080/28375300.2025.2527996.
  • Bernet W. et al., «Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11», in The American Journal of Family Therapy, 2010, 38(2), pp. 76–187.
  • Di Caprio R., «Superamento della maternal preference nel diritto vivente italiano», in AuGe Informa, 2026.
  • Di Caprio R., «L’ascolto del minore nei procedimenti familiari: analisi comparata tra i sistemi giuridici europei e gli Stati Uniti», in AuGe Informa, 2026.
  • Gardner R.A., «The Parental Alienation Syndrome: A Guide for Mental Health and Legal Professionals», Creative Therapeutics, Cresskill (NJ), 1992.
  • Johnston J.R., «Children of Divorce Who Refuse Visitation», in Depner C. e Bray J. (a cura di), «Nonresidential Parenting», Sage, 1993, pp. 109–135.
  • Kelly J. e Johnston M., «The alienated child: a reformulation of parental alienation syndrome», in Family Court Review, 2001, 39(3), pp. 249–266.

Note

  1. R.A. Gardner, «The Parental Alienation Syndrome: A Guide for Mental Health and Legal Professionals», Creative Therapeutics, Cresskill (NJ), 1992. Gardner introdusse il costrutto in una serie di pubblicazioni a partire dal 1985, descrivendo otto sintomi primari identificativi della sindrome nel minore. 
  2. American Psychiatric Association, «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders», 5ª ed. (DSM-5), Washington DC, 2013. La PAS non figura tra i disturbi riconosciuti né in questa edizione né nella successiva revisione DSM-5-TR (2022). 
  3. Organizzazione Mondiale della Sanità, «International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems», 11ª revisione (ICD-11), Ginevra, 2019. In vigore dal 1° gennaio 2022. 
  4. Parlamento Europeo, Risoluzione del 6 ottobre 2021 sull’impatto della violenza domestica e dei diritti di custodia su donne e bambini (2019/2166(INI)), GU C 132/2022. 
  5. Cass. civ., sez. I, ord. 13 giugno 2019, n. 13274, in Famiglia e diritto, 2019, 12, p. 1078. La pronuncia ribadisce che l’affidamento esclusivo non può fondarsi esclusivamente su diagnosi di PAS in assenza di accertamento dei comportamenti concreti. 
  6. Cass. civ., sez. I, ord. 24 marzo 2022, n. 9691, in Dejure. Il caso riguardava un provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma che aveva disposto la decadenza dalla responsabilità genitoriale e il collocamento in casa famiglia sulla base di CTU diagnosticanti PAS. 
  7. Cass. civ., sez. I, ord. 8 febbraio 2024, n. 3576, in Dejure. La Corte ha precisato che nessuna presunzione di inadeguatezza genitoriale può discendere automaticamente da una diagnosi — a maggior ragione se scientificamente controversa — senza valutazione dei comportamenti in fatto. 
  8. J.R. Johnston, «Children of Divorce Who Refuse Visitation», in C. Depner e J. Bray (a cura di), «Nonresidential Parenting: New Vistas in Family Living», Sage, Newbury Park, 1993, pp. 109–135. 
  9. W. Bernet et al., «Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11», in The American Journal of Family Therapy, 2010, 38(2), pp. 76–187; J. Kelly e M. Johnston, «The alienated child: a reformulation of parental alienation syndrome», in Family Court Review, 2001, 39(3), pp. 249–266. 
  10. Art. 473-bis.4 c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. Riforma Cartabia): «Il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione ai comportamenti dell’uno o dell’altro genitore che siano pregiudizievoli per il minore o tali da ostacolare il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento». 
  11. Trib. minorenni Roma, decreto 14 settembre 2018, in Minorigiustizia, 2019, 1: il Tribunale ha motivato il provvedimento esclusivamente sulla base dei comportamenti accertati, senza fare ricorso alla qualificazione sindromica. 
  12. P. Auberg et al., «Children’s participation in custody disputes and long-term wellbeing: a longitudinal study», in Journal of Child and Family Studies, 2025, DOI 10.1080/28375300.2025.2527996. Studio longitudinale norvegese (N=317, età 7–15 anni); effect size 0.24. 
  13. Art. 473-bis.4, co. 2, c.p.c.; artt. 336-bis e 337-octies c.c. (come novellati dalla Riforma Cartabia). L’ascolto del minore è obbligatorio nei procedimenti che lo riguardano a partire dal dodicesimo anno di età, e anche in età inferiore quando il minore sia capace di discernimento. 
  14. R. Di Caprio, «Superamento della maternal preference nel diritto vivente italiano», in AuGe Informa, 2026; Id., «L’ascolto del minore nei procedimenti familiari», in AuGe Informa, 2026. 
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