Analisi dell’ordinanza n. 16632/2026 e profili sistematici dell’attribuzione del beneficio al genitore collocatario
autore Rosa Di Caprio
Abstract. Il presente contributo esamina l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I Civile, n. 16632 del 27 maggio 2026, con cui la Suprema Corte consolida l’orientamento giurisprudenziale in materia di attribuzione dell’Assegno Unico Universale (AUU) nei procedimenti di separazione e divorzio. L’analisi ripercorre il quadro normativo introdotto dal D.Lgs. n. 230/2021, la prassi applicativa dell’INPS e il percorso giurisprudenziale che, dalla Circolare INPS n. 23/2022 all’ordinanza n. 4672/2025, ha condotto alla pronuncia del 2026. Il lavoro approfondisce i cinque principi fondamentali affermati dalla Cassazione, le ricadute sull’assegno di mantenimento e le implicazioni pratiche per i procedimenti in corso, evidenziando come la collocazione prevalente del minore costituisca il criterio discretivo determinante per l’allocazione del beneficio.
Parole chiave. Assegno Unico Universale; AUU; genitore collocatario; affidamento condiviso; separazione; divorzio; Corte di Cassazione; D.Lgs. 230/2021; INPS; mantenimento dei figli; superiore interesse del minore.
1. Introduzione
L’Assegno Unico e Universale (AUU), introdotto dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 ed entrato in vigore dal 1° marzo 2022, costituisce una delle riforme più significative degli ultimi anni nel sistema italiano di welfare familiare.[1] La misura ha unificato in un unico beneficio mensile una pluralità di strumenti preesistenti — assegni familiari, detrazioni IRPEF per figli a carico, bonus bebè, premio alla nascita — con l’obiettivo dichiarato di semplificare l’accesso al sostegno economico per le famiglie con figli e di potenziare gli interventi a favore della genitorialità e della natalità.
L’applicazione del beneficio in contesti di crisi familiare — separazione, divorzio, cessazione della convivenza — ha tuttavia generato fin da subito incertezze interpretative e conflitti pratici. La regola generale di riparto al 50% tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, prevista dall’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021 in caso di affidamento condiviso, si è rivelata inadeguata a governare situazioni nelle quali uno dei genitori è collocatario prevalente del minore e ne gestisce quotidianamente i bisogni.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16632 del 27 maggio 2026,[2] interviene a consolidare un orientamento già abbozzato con la pronuncia n. 4672/2025,[3] affermando con chiarezza che il giudice può attribuire l’intero importo dell’AUU al genitore collocatario anche in regime di affidamento condiviso, quando tale scelta risponde all’interesse concreto del minore. La pronuncia merita un’analisi sistematica, sia per i principi di diritto che fissa, sia per le ricadute pratiche che produce sui procedimenti di affidamento e di revisione delle condizioni genitoriali.
2. Il quadro normativo: struttura e funzione dell’Assegno Unico Universale
2.1 Ambito soggettivo e misura del beneficio
L’AUU spetta, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 230/2021, per i figli minorenni senza condizioni aggiuntive; per i figli maggiorenni fino al ventunesimo anno di età, se studenti, tirocinanti, disoccupati iscritti ai centri per l’impiego o impegnati nel servizio civile universale; e per i figli con disabilità, senza limiti d’età.[4] L’importo è calcolato sulla base dell’ISEE familiare e varia in relazione al numero di figli, alla presenza di condizioni di disabilità e ad altri fattori perequativi.
2.2 La regola di riparto in caso di genitori separati
L’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021 stabilisce che l’assegno viene erogato dall’INPS al richiedente, oppure, su richiesta congiunta, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, in mancanza di accordo, l’assegno spetta al genitore affidatario.[5]
In presenza di separazione o divorzio con affidamento condiviso, la regola di default prevede quindi una divisione al 50% tra i due genitori — salvo diverso accordo tra le parti o diversa disposizione del giudice. È esattamente su questo punto che negli ultimi anni si sono accumulati conflitti, ricorsi e interpretazioni divergenti, rendendo necessario un intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità.
2.3 La Circolare INPS n. 23/2022: primo riconoscimento amministrativo
Un primo passo verso il superamento dell’automatismo paritario si rinviene nella Circolare INPS n. 23 del 9 marzo 2022,[6] con cui l’Istituto ha chiarito che, qualora il giudice stabilisca in un procedimento di affidamento condiviso il collocamento del minore presso il richiedente, è possibile optare per il pagamento al 100% in favore del genitore collocatario. La circolare riconosce quindi la rilevanza del dato fattuale della convivenza prevalente come elemento di modulazione del beneficio, anticipando sul piano amministrativo ciò che la giurisprudenza avrebbe poi confermato sul piano giudiziario.
3. Il percorso giurisprudenziale: dall’ordinanza n. 4672/2025 alla pronuncia del 2026
3.1 L’ordinanza n. 4672/2025: la prima conferma giurisprudenziale
La Corte di Cassazione affronta per la prima volta in modo organico il tema dell’attribuzione dell’AUU in regime di affidamento condiviso con l’ordinanza n. 4672 del 22 febbraio 2025.[3] La pronuncia stabilisce che l’attribuzione integrale del beneficio al genitore collocatario è legittima anche in assenza di affidamento esclusivo, quando la collocazione prevalente del minore consente di identificare con chiarezza il soggetto che provvede in modo continuativo alle esigenze quotidiane della prole. Si tratta di una prima apertura significativa, che tuttavia necessita di una più articolata elaborazione sistematica.
3.2 L’ordinanza n. 16632/2026: consolidamento e sistematizzazione
La vicenda portata all’esame della Prima Sezione Civile nell’ordinanza n. 16632/2026 riguardava una coppia di genitori separati con affidamento condiviso dei figli, nei cui confronti il giudice di merito aveva disposto il collocamento prevalente presso la madre. Quest’ultima aveva richiesto di percepire l’intero importo dell’AUU, in quanto genitore con cui i figli convivevano stabilmente e che si faceva carico delle spese quotidiane. Il padre si opponeva, sostenendo che in caso di affidamento condiviso l’assegno non potesse essere attribuito integralmente a un solo genitore.
La Cassazione ha rigettato l’impostazione del padre, confermando la legittimità dell’attribuzione integrale dell’assegno al genitore collocatario e articolando il proprio ragionamento su cinque piani distinti, che verranno esaminati nel paragrafo successivo.
4. I principi fondamentali affermati dall’ordinanza n. 16632/2026
4.1 La natura assistenziale del beneficio: l’AUU è per il figlio, non per il genitore
Il primo e più rilevante principio affermato dalla Cassazione riguarda la natura giuridica dell’AUU. La Corte ribadisce con nettezza che si tratta di una prestazione assistenziale finalizzata non al benessere economico del genitore, ma esclusivamente al sostegno del minore. Il genitore che percepisce il beneficio lo fa nella qualità di amministratore nell’interesse della prole, non di beneficiario personale.[7]
Questo assunto ha una conseguenza pratica fondamentale: la distribuzione dell’assegno non deve seguire meccanicamente la logica della paritarietà tra genitori — tipica dell’affidamento condiviso — ma deve rispondere all’interesse concreto del bambino, tenendo conto di chi, nella quotidianità, sostiene le spese per il suo mantenimento. La parità formale tra genitori non può tradursi in una distribuzione del beneficio che prescinde dalla realtà fattuale della convivenza.
4.2 La norma sull’affidatario è una regola nei rapporti con l’INPS, non un limite per il giudice
La Cassazione precisa con chiarezza che la disposizione dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021 — secondo cui in caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta al genitore affidatario — non costituisce una preclusione per il giudice che pronunci su istanze di affidamento in regime condiviso. Quella norma, afferma la Corte, governa anzitutto il rapporto tra i genitori e l’ente pagatore (l’INPS), con lo scopo di evitare conflitti nella fase di richiesta del beneficio, ma non tocca il potere del giudice di modulare l’attribuzione dell’assegno in base alle circostanze concrete del caso.[8]
Si tratta di una distinzione fondamentale sul piano sistematico: la norma sull’affidatario ha carattere organizzativo-procedurale nei rapporti con l’INPS, non sostanziale-attributivo sul piano della titolarità del diritto alla prestazione. Il giudice, nel disporre i provvedimenti relativi ai figli, conserva piena discrezionalità nel regolare anche la destinazione dell’AUU.
4.3 Il giudice può attribuire l’intero assegno al collocatario anche in affidamento condiviso
Questo è il nucleo della pronuncia: anche quando l’affidamento è condiviso, il giudice può legittimamente disporre che l’intero importo dell’AUU venga corrisposto al genitore presso cui il figlio è collocato in via prevalente. La motivazione è radicata nella realtà concreta: è il genitore collocatario quello che convive con il figlio e che provvede ai suoi bisogni immediati — vitto, abbigliamento, materiale scolastico, spese sanitarie ordinarie, trasporti — in modo continuo e quotidiano.[9]
Attribuire l’assegno al genitore collocatario risponde a esigenze di semplificazione e di tempestività nella soddisfazione dei bisogni del minore, evitando che le risorse destinate al figlio restino bloccate da conflitti tra gli ex coniugi. Il principio del superiore interesse del minore — sancito dall’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall’Italia con L. n. 176/1991 — costituisce la bussola interpretativa che orienta questa scelta.[10]
4.4 Il genitore non collocatario conserva il diritto al controllo
La Corte non lascia il genitore non collocatario privo di tutele. Quest’ultimo conserva il diritto di chiedere conto dell’utilizzo dell’assegno — analogamente a come può farlo per qualsiasi altra spesa sostenuta nell’interesse della prole — e il tutto avviene sotto il controllo del giudice. Non si tratta quindi di una delega in bianco: la trasparenza nella gestione del beneficio rimane un obbligo del genitore collocatario, e la violazione di tale obbligo può rilevare ai fini della valutazione della sua idoneità genitoriale.
4.5 Conferma dell’interpretazione della Circolare INPS n. 23/2022
La Cassazione avvalora sul piano giurisprudenziale l’interpretazione già fornita dall’INPS con la Circolare n. 23/2022, riconoscendo piena coerenza tra la prassi amministrativa dell’Istituto e il quadro normativo. Il cerchio si chiude: ciò che l’INPS aveva ammesso in via amministrativa trova ora fondamento in una pronuncia di legittimità che ne sancisce la correttezza sistematica.[6]
5. Il rapporto tra AUU e assegno di mantenimento
Un aspetto di grande rilevanza pratica — spesso trascurato nella prima fase applicativa del D.Lgs. n. 230/2021 — riguarda il rapporto tra l’Assegno Unico e l’assegno di mantenimento ordinario dei figli. La Cassazione chiarisce che l’AUU costituisce una voce distinta e aggiuntiva rispetto al mantenimento, in quanto misura di sostegno pubblico alla genitorialità e non prestazione a carico dell’obbligato.[11]
Tuttavia, nella determinazione o revisione dell’assegno di mantenimento, il giudice può tenere conto dell’importo dell’AUU percepito da ciascun genitore, al fine di evitare duplicazioni e garantire un’equa distribuzione degli oneri genitoriali. In pratica: se il genitore collocatario percepisce l’intero AUU, il giudice potrà eventualmente calibrare di conseguenza l’ammontare del mantenimento a carico dell’altro genitore, in modo che il complessivo sistema di sostegno ai figli risulti bilanciato.
Questa impostazione è coerente con la funzione sistemica del mantenimento dei figli, che deve garantire la soddisfazione dei bisogni della prole in modo proporzionato alle risorse di entrambi i genitori e alle condizioni di vita anteriori alla separazione,[12] evitando sia la sottodotazione che la sovradotazione a vantaggio di un solo nucleo familiare.
6. Il quadro evolutivo: dalla norma alla giurisprudenza consolidata
L’ordinanza n. 16632/2026 si colloca al termine di un percorso evolutivo che può essere sintetizzato come segue:
- D.Lgs. n. 230/2021, art. 6, co. 4: regola base — AUU al richiedente o al 50%; in caso di affidamento esclusivo, al genitore affidatario;
- Circolare INPS n. 23/2022: in affidamento condiviso con collocazione prevalente, possibile pagamento al 100% al collocatario su disposizione del giudice;
- Cass. ord. n. 4672/2025: prima conferma giurisprudenziale — legittima l’attribuzione integrale al collocatario anche in affido condiviso;
- Cass. ord. n. 16632/2026: consolidamento sistematico — cinque principi fondamentali; la norma sull’affidatario è una regola INPS, non un limite per il giudice; la collocazione prevalente è il criterio discretivo determinante.
Il percorso dimostra come la giurisprudenza abbia progressivamente affinato la lettura della disciplina normativa, adeguandola alla realtà dei procedimenti familiari e al principio del superiore interesse del minore, cui devono essere subordinate tutte le valutazioni in materia di affidamento e di provvedimenti patrimoniali connessi.
7. Ricadute pratiche per i procedimenti di separazione e divorzio
L’ordinanza n. 16632/2026 produce ricadute concrete e immediate sui procedimenti in corso e futuri. Si possono individuare almeno cinque profili operativi di rilievo.
Il superamento dell’automatismo paritario. In assenza di accordo, la regola INPS prevede la divisione in parti uguali, ma il giudice può disporre diversamente e lo farà sistematicamente quando vi è un genitore collocatario prevalente. Le parti devono esserne consapevoli già nelle prime fasi del procedimento.
La collocazione prevalente come fattore decisivo. Il genitore che convive quotidianamente con il figlio e ne gestisce i bisogni ordinari ha titolo, su disposizione del giudice, a percepire l’intero importo dell’AUU. Il dato fattuale della convivenza prevalente assume quindi una rilevanza non soltanto sul piano dell’affidamento, ma anche su quello delle conseguenze patrimoniali connesse.[13]
L’obbligo di utilizzo nell’esclusivo interesse dei figli. Il genitore collocatario che percepisce integralmente l’AUU è tenuto a utilizzarlo per le esigenze del minore, con obbligo di rendicontazione se richiesto dall’altro genitore o dal giudice. La violazione di tale obbligo può integrare un inadempimento rilevante ai sensi degli artt. 709-ter e 473-bis.39 c.p.c.[14]
L’interazione con il mantenimento. Il giudice può tenere conto dell’AUU percepito nella determinazione o revisione dell’assegno di mantenimento, evitando duplicazioni a svantaggio del genitore non collocatario. È opportuno che le parti e i loro difensori affrontino espressamente questo profilo nei procedimenti di determinazione e di revisione delle condizioni.
La necessità di specifica statuizione del giudice. La deroga all’automatismo del 50% non opera di diritto, ma richiede un’espressa statuizione del giudice nel provvedimento che regola l’affidamento. È quindi fondamentale che il difensore del genitore collocatario introduca la questione dell’AUU nel petitum e produca gli elementi di prova idonei a dimostrare la collocazione prevalente e la gestione quotidiana dei bisogni del minore.
8. Conclusioni
L’ordinanza n. 16632 del 27 maggio 2026 rappresenta un approdo interpretativo importante per il diritto di famiglia italiano. La Cassazione chiarisce che l’Assegno Unico Universale non è un beneficio da dividere tra i genitori in modo aritmetico, ma uno strumento a tutela del figlio da allocare nel modo più funzionale al suo benessere concreto.
Il criterio della collocazione prevalente — già determinante ai fini della regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore — acquista ora una dimensione ulteriore, diventando il fattore discretivo anche per la distribuzione delle risorse pubbliche destinate al sostegno della prole. Il giudice dispone di ampia discrezionalità nell’attribuire il beneficio al genitore collocatario — anche in regime di affidamento condiviso — quando questa scelta risponde all’interesse del minore, semplifica la gestione quotidiana e garantisce tempestività nella copertura dei suoi bisogni.
Al tempo stesso, la pronuncia non è priva di contrappesi: il genitore non collocatario conserva strumenti di controllo e il sistema giudiziario rimane l’arbitro del bilanciamento complessivo tra i diritti e gli obblighi di entrambi i genitori. In un contesto di alta conflittualità come quello che caratterizza molte separazioni, avere chiari questi principi — e saperli introdurre correttamente nei procedimenti giudiziari — è oggi parte integrante di una difesa tecnicamente competente nell’interesse della prole.
Riferimenti normativi, giurisprudenziali e bibliografici
Fonti normative
- D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico), artt. 2, 5 e 6.
- L. 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, New York, 20 novembre 1989).
- D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia), artt. 473-bis ss. c.p.c.
Prassi amministrativa
- Circolare INPS n. 23 del 9 marzo 2022 (Istruzioni operative in materia di Assegno Unico e Universale per i figli a carico).
Giurisprudenza
- Cass. civ., Sez. I, ord. 22 febbraio 2025, n. 4672.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 27 maggio 2026, n. 16632.
Dottrina
- Di Caprio R., «L’assegno divorzile tra funzione assistenziale e funzione compensativo-perequativa: evoluzione giurisprudenziale e criteri applicativi», in AuGe Informa, 2026.
- Di Caprio R., «Revoca del mantenimento al figlio maggiorenne che non lavora», in AuGe Informa, 2026.
- Di Caprio R., «Superamento della maternal preference nel diritto vivente italiano», in AuGe Informa, 2026.
- Auberg P. et al., «Children’s participation in custody disputes and long-term wellbeing», in Journal of Child and Family Studies, 2025, DOI 10.1080/28375300.2025.2527996.
Note
- Il D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, attuativo della delega conferita dalla L. 1° aprile 2021, n. 46, ha istituito l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, in vigore dal 1° marzo 2022. La misura ha assorbito gli assegni al nucleo familiare (ANF), le detrazioni IRPEF per figli a carico fino a 21 anni, l’assegno di natalità (bonus bebè) e il premio alla nascita (bonus mamma domani). ↩
- Cass. civ., Sez. I, ord. 27 maggio 2026, n. 16632, non ancora pubblicata in rivista al momento della stesura del presente contributo; disponibile in Dejure e CED Cassazione. ↩
- Cass. civ., Sez. I, ord. 22 febbraio 2025, n. 4672, in Dejure. La pronuncia costituisce il primo intervento organico della Cassazione sul tema dell’attribuzione dell’AUU in regime di affidamento condiviso con collocazione prevalente. ↩
- Art. 2, D.Lgs. n. 230/2021. Per i figli maggiorenni con disabilità grave è prevista una maggiorazione dell’importo base ai sensi dell’art. 5, co. 9, del medesimo decreto. ↩
- Art. 6, co. 4, D.Lgs. n. 230/2021: «In caso di affidamento esclusivo, in mancanza di accordo tra i genitori, l’assegno è corrisposto al genitore affidatario. In presenza di affidamento condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è erogato al richiedente». ↩
- Circolare INPS n. 23 del 9 marzo 2022, par. 5.3: «Nel caso in cui il Giudice stabilisca, nell’ambito di un procedimento di separazione o divorzio, che i figli vengano collocati prevalentemente presso uno dei genitori, è possibile che l’assegno unico sia pagato per intero al genitore collocatario, qualora il giudice lo disponga specificamente». ↩
- Il principio è coerente con la qualificazione dell’AUU come prestazione di sicurezza sociale a sostegno della natalità e della genitorialità, e non come misura di sostegno al reddito del genitore. Cfr. relazione illustrativa al D.Lgs. n. 230/2021, p. 3. ↩
- La Cassazione ricorda che il potere del giudice di modulare i provvedimenti relativi ai figli è oggi espressamente fondato sugli artt. 473-bis.4 e 473-bis.40 c.p.c., introdotti dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022), che attribuiscono al giudice ampi poteri di disposizione nell’interesse del minore. ↩
- Il principio è espressione del più generale criterio di effettività delle cure genitoriali già valorizzato dalla giurisprudenza di merito in materia di collocazione dei minori. Cfr. Trib. Milano, 10 marzo 2023, in Famiglia e diritto, 2023, 7, p. 652. ↩
- Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, New York, 20 novembre 1989, art. 3, co. 1: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente». Ratificata dall’Italia con L. n. 176/1991. ↩
- Il mantenimento dei figli è disciplinato dall’art. 337-ter c.c., come novellato dalla Riforma Cartabia, che individua i criteri di determinazione dell’assegno in funzione delle risorse economiche di ciascun genitore, dei tempi di permanenza del minore con ciascuno di essi e delle spese effettivamente sostenute. L’AUU, provenendo da una fonte pubblica, si aggiunge a tali risorse e non le sostituisce. ↩
- Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2019, n. 12018, in Famiglia e diritto, 2019, 10, p. 883: i criteri di determinazione del mantenimento dei figli devono garantire il mantenimento del tenore di vita goduto nella famiglia anteriore alla separazione, in misura proporzionale alle risorse di ciascun genitore. ↩
- In questo senso, la pronuncia rafforza la rilevanza della collocazione prevalente come elemento non solo organizzativo ma anche patrimoniale nella definizione dei rapporti tra genitori separati. La collocazione prevalente incide ora: sui tempi di permanenza del minore, sulla gestione ordinaria e straordinaria, sul riparto delle spese, sull’attribuzione dell’AUU e, indirettamente, sulla misura del mantenimento. ↩
- Art. 709-ter c.p.c. (ora trasfuso nell’art. 473-bis.39 c.p.c. dalla Riforma Cartabia): il giudice può adottare misure sanzionatorie nei confronti del genitore che viola o elude i provvedimenti relativi ai figli, incluse la modifica dei provvedimenti in vigore, la condanna al risarcimento del danno e sanzioni pecuniarie. ↩
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