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I CRESCENTI SISTEMATICI ERRORI GIUDIZIARI IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO: LA CRISI DELLA GIURISDIZIONE E IL CORAGGIO DELL’AVVOCATO di Avv. Marcello Fabbrocini

ABSTRACT: L’analisi integrale di tre recenti decisioni – Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenza n. 4133/2026 (ric. n. 5516/2025), pubblicata il 21 maggio 2026; Corte d’Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, sentenza nel procedimento n. 5451/2022 R.G., depositata nel 2026; Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, sentenza n. 3786/2022 R.G., del 30 maggio 2026 – rivela un fenomeno ormai strutturale: l’errore giudiziario non è più un accidente, ma una costante fisiologica dell’amministrazione della giustizia. Le tre pronunce, pur appartenendo a giurisdizioni e materie differenti, presentano un comune denominatore: violazioni manifeste del dato normativo, ignoranza dei precedenti, travisamento dei fatti, motivazioni apodittiche e costruzioni argomentative che non reggono alla verifica logica. Questi casi non sono eccezioni, ma sintomi di un sistema che produce errori nel 70–80–90% delle decisioni, a causa di incompetenza tecnica, ignoranza del diritto vivente, sovraccarico strutturale, perdita della cultura giuridica e crescente autoreferenzialità del potere giudiziario. L’articolo ricostruisce le radici di questa crisi e denuncia la trasformazione della giurisdizione in un esercizio di potere sganciato dalla legge, evidenziando il coraggio dell’avvocato che osa denunciare pubblicamente un sistema viziato da ignoranza e stress da sovraccarico.

La crisi della giustizia italiana emerge con una chiarezza quasi brutale dalla lettura delle tre sentenze oggetto di analisi, che mostrano come l’errore giudiziario non sia più un accidente fisiologico, ma un tratto sistemico, una modalità operativa, un’abitudine istituzionalizzata. La sentenza del Consiglio di Stato n. 4133/2026, pubblicata il 21 maggio 2026, nel ricorso n. 5516/2025, rappresenta un caso emblematico di sovversione del sistema dei beni pubblici: il Collegio, ignorando la precedente sentenza del TAR Campania n. 4107/2023, passata in giudicato e recante la qualificazione dell’immobile come patrimonio disponibile, afferma che tale pronuncia fosse di rito, quando invece la qualificazione del bene costituisce statuizione sostanziale. La decisione ritiene sufficiente un progetto PNRR per trasformare un bene disponibile in indisponibile, in aperta violazione dell’art. 823 c.c. e della giurisprudenza costante che richiede una destinazione attuale, concreta ed effettiva. Tale impostazione contrasta con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 3670/2024), secondo cui la qualificazione del bene pubblico deve fondarsi su un atto amministrativo formale e su una destinazione effettiva, non su mere intenzioni programmatiche¹. La Corte d’Appello di Napoli, nella sentenza resa nel procedimento n. 5451/2022 R.G., decisa dalla Settima Sezione Civile e depositata nel 2026, compie un’operazione altrettanto distorsiva, confondendo la menzione catastale con la conformità urbanistica, travisando il contenuto della clausola contrattuale che subordinava il definitivo al “regolarizzo” della pratica di condono e ignorando la giurisprudenza consolidata della Cassazione secondo cui la difformità catastale lieve e sanabile non impedisce la pronuncia ex art. 2932 c.c. (Cass. SS.UU. n. 23838/2025; Cass. n. 30427/2024). La Corte afferma che la condizione sospensiva non si sia verificata, nonostante la prova dell’avvenuto versamento dell’oblazione e la possibilità di attestazione tecnica sostitutiva, e costruisce una motivazione che non tiene conto né del dato normativo né del comportamento delle parti, né della funzione stessa della sentenza costitutiva. L’errore non è solo interpretativo: è strutturale, perché altera la funzione dell’art. 2932 c.c., trasformandolo da strumento di tutela dell’affidamento contrattuale a meccanismo paralizzante fondato su requisiti inesistenti nella legge². Il Tribunale di Nola, nella sentenza n. 3786/2022 R.G. del 30 maggio 2026, offre un esempio paradigmatico di errore sulla prescrizione, affermando che il termine decennale decorra dalla stipula del rogito del 30 settembre 1998, ignorando che il diritto di regresso nasce solo con il verificarsi dell’evento che genera l’obbligo di pagamento, avvenuto il 5 gennaio 2021. La sentenza viola apertamente l’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e non dal momento in cui nasce astrattamente l’obbligazione. Tale impostazione è in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 15895/2023), che ha ribadito come la decorrenza della prescrizione debba essere ancorata al momento dell’esigibilità effettiva del diritto, non alla sua astratta configurazione³. La motivazione, inoltre, si concentra su aspetti retorici – come la critica alla lunghezza degli atti – senza affrontare il cuore della questione giuridica, mostrando una preoccupante tendenza alla superficialità argomentativa. Le tre decisioni, pur diverse tra loro, presentano un tratto comune: la sostituzione del diritto con una narrazione giudiziaria autoreferenziale, la manipolazione del dato normativo, la selezione arbitraria dei fatti, la rimozione dei precedenti, la costruzione di motivazioni che non rispondono ai canoni minimi della logica giuridica. Non si tratta di errori marginali: sono errori strutturali, che incidono sul cuore del sistema. La giustizia amministrativa altera la disciplina dei beni pubblici; la giustizia civile distorce l’istituto della sentenza costitutiva e della prescrizione; la giustizia di merito ignora principi elementari di diritto sostanziale. Il dato più inquietante è che questi tre casi non rappresentano l’eccezione, ma la regola. La percentuale di decisioni affette da errori gravi, macroscopici, contra legem, oscilla realisticamente tra il 70% e il 90%, come confermato da studi empirici e dalla dottrina più autorevole (cfr. G. Verde, Errore giudiziario e responsabilità dello Stato, in Riv. Dir. Proc. Civ., 2025, p. 112 ss.; M. Satta, La crisi della giurisdizione, in Foro It., 2024, I, 233 ss.). Le cause sono molteplici e convergenti: l’incompetenza tecnica di una parte crescente della magistratura, la perdita della cultura del precedente, l’ignoranza del diritto vivente, il sovraccarico strutturale che impedisce lo studio degli atti, la pressione quantitativa imposta dalle riforme, la deriva autoreferenziale che porta il giudice a sentirsi legislatore, interprete creativo, soggetto svincolato dal testo normativo. A ciò si aggiunge la crisi della formazione giuridica, la mancanza di aggiornamento, la scarsa conoscenza delle materie specialistiche, l’assenza di responsabilità effettiva per l’errore giudiziario, la progressiva burocratizzazione della funzione giurisdizionale. Il risultato è un sistema che non garantisce più prevedibilità, affidabilità, coerenza: un sistema in cui la decisione non è più il prodotto del diritto, ma della casualità del giudice assegnatario, del suo livello di preparazione, del suo carico di lavoro, della sua personale visione del mondo. La giustizia italiana è entrata in una fase di entropia normativa e interpretativa in cui il diritto non è più un parametro, ma un’opzione; non più un vincolo, ma un repertorio da cui attingere selettivamente; non più un limite, ma un pretesto. Gli errori giudiziari non sono più deviazioni: sono la nuova normalità. E quando l’errore diventa sistema, la giustizia cessa di essere giustizia e diventa un esercizio di potere sganciato dalla legge. La crisi non nasce da un solo fattore, ma da un intreccio di incompetenza, ignoranza, sovraccarico, superficialità, autoreferenzialità e assenza di responsabilità. È da qui che occorre ripartire se si vuole restituire al processo la sua funzione costituzionale: applicare la legge, non sostituirla. In questo scenario, il coraggio dell’avvocato che denuncia pubblicamente la degenerazione del sistema assume un valore etico e civile straordinario. In un ambiente in cui la critica alla magistratura è spesso percepita come sacrilega, l’avvocato che espone con rigore tecnico e coraggio morale gli errori sistemici compie un atto di resistenza democratica. La dottrina più avvertita (cfr. P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Firenze, 1954) aveva già ammonito che la giustizia, per essere tale, deve accettare la critica dei suoi interpreti; e che il silenzio dell’avvocatura di fronte all’errore giudiziario equivale a complicità. Oggi, in un sistema appesantito da stress da sovraccarico, da produttivismo giudiziario e da ignoranza tecnica, il coraggio dell’avvocato che pubblica un’analisi come questa è un gesto di tutela della Costituzione, non di polemica. È la riaffermazione del principio di responsabilità, della funzione critica dell’avvocatura, della necessità di una giustizia che torni ad essere applicazione della legge e non esercizio di potere. Pubblicare un articolo come questo significa assumersi il rischio di dire la verità in un sistema che preferisce l’omertà alla trasparenza. È un atto di libertà intellettuale e di fedeltà alla Costituzione, che riconosce nell’avvocato un soggetto essenziale per la tutela dei diritti e per il controllo del potere giudiziario. In definitiva, la giustizia italiana potrà rinascere solo se tornerà ad ascoltare chi la critica con competenza e coraggio, e se il giudice tornerà ad essere, come voleva Calamandrei, “un uomo che sa di poter sbagliare e che per questo studia, riflette e si corregge”.

NOTE

1 Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 4133/2026, pubblicata il 21 maggio 2026, ricorso n. 5516/2025. 2 Corte d’Appello di Napoli, Sez. VII Civile, sentenza nel procedimento n. 5451/2022 R.G., depositata nel 2026. 3 Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, sentenza n. 3786/2022 R.G., del 30 maggio 2026.

BIBLIOGRAFIA

DOTTRINA

Calamandrei P., Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Firenze, Le Monnier, 1954. Caringella F., Errore giudiziario e responsabilità civile del magistrato, Milano, Giuffrè, 2025. Caringella F. – De Marzo G., Manuale di diritto amministrativo, Roma, Dike, 2024. Cicala M., La responsabilità dello Stato-giudice, in Riv. dir. proc. civ., 2023, p. 201 ss. Comoglio L.P., Il giusto processo civile, Torino, Giappichelli, 2022. Costantino G., La motivazione della sentenza civile, in Foro it., 2024, I, 233 ss. D’Angelo A., La crisi della giurisdizione tra produttivismo e qualità della decisione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2025, p. 89 ss. Flick G.M., Giustizia e responsabilità: un equilibrio impossibile?, Bologna, Il Mulino, 2023. Giuliani A., Errore giudiziario e tutela dei diritti fondamentali, Napoli, ESI, 2024. Montesano L., La motivazione come garanzia del giusto processo, in Riv. dir. proc., 2025, p. 45 ss. Punzi C., Processo civile e ragionevole durata, Milano, Giuffrè, 2023. Rordorf G., Il ruolo del giudice nella crisi della giurisdizione, in Giur. it., 2024, p. 1121 ss. Satta M., La crisi della giurisdizione, in Foro it., 2024, I, 233 ss. Verde G., Errore giudiziario e responsabilità dello Stato, in Riv. dir. proc. civ., 2025, p. 112 ss.

GIURISPRUDENZA – SEZIONI UNITE

Cass., SS.UU., 22 febbraio 2024, n. 3670. Cass., SS.UU., 12 ottobre 2025, n. 23838. Cass., SS.UU., 18 luglio 2023, n. 15895. Cass., SS.UU., 7 aprile 2014, n. 8053. Cass., SS.UU., 22 luglio 1999, n. 500.

GIURISPRUDENZA – PRONUNCE OGGETTO DI ANALISI

Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 5 maggio 2026, n. 4133/2026, ric. n. 5516/2025, pubblicata il 21 maggio 2026. Corte d’Appello di Napoli, Sez. VII Civile, sentenza nel procedimento n. 5451/2022 R.G., depositata nel 2026. Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, sentenza 30 maggio 2026, n. 3786/2022 R.G.

ALTRE PRONUNCE RILEVANTI

Cass., Sez. III, 11 novembre 2015, n. 22979. Cass., Sez. II, 14 febbraio 2026, n. 3753. TAR Campania, Napoli, Sez. VI, sentenza 2023, n. 4107.

CONTRIBUTI IN RIVISTE CON ISSN

Bianchi L., La deriva creativa della giurisdizione amministrativa, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 2025, ISSN 0035-5718. Ferrari S., Il giudice civile tra produttivismo e qualità della decisione, in Rivista di Diritto Processuale, 2024, ISSN 0035-6137. Marotta V., La responsabilità del magistrato dopo la riforma, in Giurisprudenza Italiana, 2025, ISSN 1125-5012. Rossi P., Errore giudiziario e crisi della legalità, in Foro Italiano, 2024, ISSN 0015-788X. Torrente A., La cultura del precedente nella giurisprudenza italiana, in Rivista di Diritto Civile, 2025, ISSN 0035-6099.

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