AVVOCATO ORSOLA DEFALCO
Cosa si intende per affidamento congiunto o affidamento condiviso e quali sono le differenze tra le due formule? Dopo la separazione o il divorzio, la regola nel diritto di famiglia italiano è l’affido condiviso, che garantisce a entrambi i genitori la responsabilità comune nella crescita dei figli. Ma condiviso non significa sempre paritario: non è detto, infatti, che il minore trascorra lo stesso tempo con ciascun genitore. L’obiettivo della legge resta quello di tutelare il benessere del bambino attraverso una bigenitorialità effettiva, anche se concretamente declinata in modi diversi. Le ultime sentenze della Cassazione del 2025 hanno ribadito che conta la qualità, non la quantità del tempo trascorso insieme.
Quando una coppia con figli decide di separarsi, una delle questioni più complesse da affrontare riguarda la gestione della genitorialità dopo la fine della convivenza. Il termine “affidamento congiunto” è stato per molti anni utilizzato per indicare la possibilità che entrambi i genitori continuassero ad esercitare insieme la responsabilità verso i figli, anche se non vivevano più sotto lo stesso tetto. Oggi, però, la legge e la prassi giudiziaria parlano sempre più spesso di affidamento condiviso, che rappresenta una forma evoluta del concetto di “congiunto”, fondata sull’idea che madre e padre rimangano ugualmente coinvolti nella vita dei figli.
Il significato giuridico di queste espressioni non è soltanto linguistico: riguarda la sostanza del rapporto genitore–figlio dopo la separazione. Parlare di “affidamento” significa infatti occuparsi di chi ha il diritto e il dovere di prendere le decisioni più importanti per il minore — istruzione, salute, educazione, crescita — mentre il termine “collocamento” riguarda l’abitazione prevalente del bambino. Non sempre i due concetti coincidono: si può avere affidamento condiviso ma collocamento prevalente presso un solo genitore.
In pratica, l’affidamento congiunto o condiviso mira a garantire la cosiddetta bigenitorialità, cioè il diritto del minore a mantenere un legame stabile, continuativo e affettivo con entrambi i genitori. È un principio che riflette un cambiamento culturale profondo: il figlio non “appartiene” a un genitore più dell’altro, e la separazione non deve interrompere la sua possibilità di crescere con due figure di riferimento. Questa impostazione, oggi, è la regola nelle cause di separazione e divorzio, salvo casi particolari in cui l’interesse del minore renda necessario un affidamento esclusivo.
L’attuale sistema dell’affidamento dei figli trova il suo punto di svolta nella legge n. 54 del 2006, che ha introdotto il concetto di affido condiviso come modello ordinario di riferimento. Prima di questa riforma, il cosiddetto “affidamento congiunto” era previsto, ma in modo eccezionale: nella maggior parte dei casi, il giudice disponeva l’affidamento esclusivo a uno dei genitori, ritenendo che la conflittualità della coppia o la mancanza di dialogo rendessero impossibile una gestione comune.
La legge del 2006 ha ribaltato questa impostazione, partendo da un presupposto opposto: i figli hanno diritto ad avere due genitori attivi, anche se separati. Di conseguenza, il giudice deve oggi privilegiare l’affidamento condiviso, e solo in presenza di gravi motivi può disporre quello esclusivo. Questa evoluzione ha coinciso con il passaggio da un concetto di “potestà genitoriale” a quello di “responsabilità genitoriale”: non si tratta più di un potere da esercitare, ma di un dovere da condividere nell’interesse del minore.
In termini pratici, la riforma ha reso più equilibrato il rapporto genitoriale dopo la separazione. Tuttavia, non ha eliminato del tutto le difficoltà applicative: la gestione quotidiana dei figli continua a richiedere decisioni concordate e capacità di comunicazione, che non sempre sono presenti nelle coppie in crisi. È in questo contesto che la giurisprudenza, negli anni, ha cercato di tracciare linee guida, passando da schemi rigidi a soluzioni sempre più personalizzate. L’idea di fondo resta quella di evitare modelli “standardizzati”, puntando su un affido realmente costruito su misura del minore e della sua famiglia.
Affidamento condiviso e paritario: quale differenza
Negli ultimi anni si parla spesso di affido paritario, espressione che ha guadagnato popolarità anche nei tribunali e nel linguaggio dei genitori separati. Ma che cosa significa realmente? In senso tecnico, l’affido paritario non è una categoria giuridica autonoma rispetto all’affido condiviso. È, piuttosto, una modalità concreta di applicazione di quest’ultimo, nella quale i tempi di permanenza del figlio vengono suddivisi in modo sostanzialmente uguale tra i due genitori. In altre parole, si parla di affido paritario quando il minore trascorre periodi equivalenti – o comunque molto vicini – con la madre e con il padre.
È importante però distinguere con chiarezza: affido condiviso non significa automaticamente affido paritario. Il principio di legge (art. 337-ter c.c.) impone al giudice di garantire la bigenitorialità e la partecipazione di entrambi i genitori alle decisioni, ma lascia ampia libertà nel definire tempi e modalità. Per questo, nella maggior parte dei casi, l’affido condiviso si traduce in una distribuzione asimmetrica del tempo (ad esempio 60–40 o 70–30), calibrata sulle esigenze del minore, sull’età, sugli orari scolastici e sulla distanza tra le abitazioni.
La Cassazione civile n. 25421/2025 ha ribadito proprio questo concetto, precisando che non esiste un diritto “numerico” al 50% del tempo, ma un diritto del minore a trascorrere tempo di qualità con ciascun genitore. L’affido paritario può rappresentare una buona soluzione solo quando vi sono condizioni logistiche compatibili: abitazioni vicine, ritmi di lavoro conciliabili e buona capacità di cooperazione. In assenza di questi elementi, una rigida parità può rivelarsi più dannosa che utile, costringendo il bambino a spostamenti continui o a una vita disorganizzata.
In sintesi, l’affido paritario è una possibilità, non un diritto automatico. L’obiettivo resta sempre lo stesso: garantire che il figlio mantenga un legame stabile, sereno e realmente significativo con entrambi i genitori, anche se in tempi diversi.
Affidamento condiviso e mantenimento: come si calcola il contributo economico
Uno degli aspetti più delicati che accompagnano l’affido condiviso è quello economico. La separazione, infatti, non estingue i doveri di mantenimento dei figli: entrambi i genitori restano obbligati a contribuire alle spese per la crescita, l’educazione, la salute e le esigenze di vita quotidiana dei minori. Tuttavia, la legge non stabilisce un criterio fisso per determinare l’importo, lasciando al giudice un ampio margine di valutazione in base alla situazione concreta.
Nel regime di affidamento condiviso, il principio è che ciascun genitore contribuisce in proporzione alle proprie risorse economiche e al tempo di permanenza del figlio presso di sé. Se uno dei due dispone di un reddito più alto, o trascorre meno tempo con il minore, sarà tenuto a versare un assegno di mantenimento all’altro, in modo da garantire al figlio un tenore di vita il più possibile simile a quello precedente alla separazione. Questo meccanismo mira a evitare che la separazione crei squilibri tra le due case: il bambino deve poter trovare in entrambe le abitazioni un ambiente dignitoso e coerente con le sue abitudini di vita.
L’assegno di mantenimento copre le spese ordinarie, cioè quelle quotidiane e prevedibili (vitto, abbigliamento, scuola, attività di base). Le spese straordinarie – mediche, scolastiche particolari, sportive, universitarie – vengono di norma suddivise al 50% tra i genitori, salvo diverso accordo. In presenza di figli maggiorenni non autosufficienti, l’obbligo prosegue fino a quando questi non abbiano raggiunto una reale indipendenza economica. In caso di disoccupazione o reddito minimo, il genitore può chiedere una revisione dell’importo, ma solo se dimostra un cambiamento oggettivo e non volontario della propria condizione. La logica di fondo è chiara: il mantenimento non è un “diritto del genitore”, ma un diritto del figlio, e ogni decisione deve ruotare attorno al suo interesse primario.
Quando il giudice dispone l’affidamento esclusivo e come si può chiedere la modifica
Nonostante l’affidamento condiviso rappresenti oggi la regola generale, in alcuni casi il giudice può decidere di disporre l’affidamento esclusivo a uno dei genitori. Si tratta però di una soluzione residuale, ammessa solo quando la partecipazione di uno dei due si riveli concretamente pregiudizievole per il figlio o renda impossibile l’esercizio della responsabilità genitoriale condivisa. L’articolo 337-quater del codice civile prevede che l’affidamento esclusivo possa essere disposto “qualora l’affidamento all’altro genitore risulti contrario all’interesse del minore”. Tra le situazioni che più frequentemente portano a tale decisione vi sono la violenza domestica, la dipendenza da sostanze, i gravi disturbi psichici o comportamentali, o ancora l’atteggiamento di totale disinteresse verso il figlio. Ma anche un’elevata conflittualità, se sfocia in comportamenti che danneggiano il minore, può costituire motivo sufficiente per limitare la responsabilità di un genitore. Va ricordato però che l’affidamento esclusivo non implica automaticamente la perdita del diritto di visita o di relazione: il giudice può infatti stabilire incontri protetti o modalità controllate, per tutelare il rapporto genitore-figlio in condizioni di sicurezza.
La decisione sull’affidamento non è immutabile. In caso di cambiamento delle circostanze, ciascun genitore può chiedere una modifica delle condizioni rivolgendosi al tribunale competente. Ad esempio, se un genitore migliora la propria situazione economica o psicologica, o se il livello di collaborazione aumenta, è possibile domandare il ripristino dell’affidamento condiviso. In questi casi, il ruolo dell’avvocato è determinante: serve valutare la documentazione utile, predisporre l’istanza corretta e dimostrare che la modifica richiesta corrisponde all’interesse del minore, non solo a quello personale del genitore.
Conclusioni sull’affido congiunto
L’esperienza giudiziaria e le evoluzioni normative degli ultimi anni hanno chiarito che l’affidamento condiviso non è soltanto una formula giuridica, ma un vero e proprio modello educativo e relazionale. Ogni figlio ha diritto a mantenere un legame autentico con entrambi i genitori, anche quando la coppia si scioglie. La sfida, per il diritto di famiglia, è tradurre questo principio in soluzioni concrete, calibrate sulla realtà di ciascuna famiglia, sulle distanze geografiche, sugli orari di lavoro e sull’età dei bambini.
La recente giurisprudenza, come la Cassazione civile n. 25421/2025, ha ribadito che il valore del tempo genitoriale non si misura solo in quantità ma soprattutto in qualità, richiedendo scelte personalizzate e ragionate. Tuttavia, come spesso accade nelle relazioni familiari, non esistono modelli validi per tutti: l’equilibrio si costruisce nel tempo, con collaborazione e rispetto reciproco. Per questo, in ogni fase di separazione o modifica dell’affidamento, è fondamentale rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia, capace di orientare le scelte e tutelare davvero il benessere del minore.
AVVOCATO ORSOLA DE FALCO





