Home / Scienze Giuridiche / La funzione compensativo-perequativa dell’assegno divorzile: presupposti, nesso causale e onere della provaAnalisi sistematica dopo le Sezioni Unite n. 18287/2018 e le pronunce di consolidamento del 2022–2023

La funzione compensativo-perequativa dell’assegno divorzile: presupposti, nesso causale e onere della provaAnalisi sistematica dopo le Sezioni Unite n. 18287/2018 e le pronunce di consolidamento del 2022–2023

Avv. Rosa Di Caprio

Abstract. Il contributo esamina la componente compensativo-perequativa dell’assegno divorzile nell’ordinamento italiano, a partire dalla svolta operata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, che ha definitivamente abbandonato il parametro del tenore di vita matrimoniale a favore di un approccio bifasico fondato sull’autonomia economica e sul riconoscimento del contributo familiare. L’analisi si concentra sul nesso causale tra sacrificio professionale e disparità economica post-divorzio come presupposto autonomo e inderogabile della componente compensativa, ripercorre i criteri probatori elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nelle pronunce successive — in particolare Cass. n. 26383/2022 e n. 11504/2023 — e distingue la funzione compensativa da quella meramente assistenziale, evidenziando le ricadute processuali sulla strategia difensiva di entrambe le parti.

Parole chiave. Assegno divorzile; funzione compensativo-perequativa; funzione assistenziale; nesso causale; sacrificio professionale; onere della prova; Sezioni Unite 18287/2018; L. 898/1970; art. 5 co. 6; autonomia economica.

  1. Introduzione: la questione del fondamento dell’assegno divorzile
    L’assegno divorzile — disciplinato dall’art. 5, comma 6, della L. 1° dicembre 1970, n. 898[1] — rappresenta uno degli istituti più dibattuti del diritto di famiglia italiano, non soltanto per la rilevanza pratica delle controversie che genera, ma per la complessità teorica del suo fondamento. La norma attribuisce al giudice il potere di disporre, su domanda di parte, la corresponsione periodica di un assegno a carico di uno degli ex coniugi, sulla base di una pluralità di parametri: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, il reddito di entrambi e la durata del matrimonio.

Per oltre trent’anni, la giurisprudenza aveva interpretato questa norma in modo prevalentemente assistenziale, ancorando il riconoscimento dell’assegno al parametro del tenore di vita matrimoniale: il coniuge economicamente più debole aveva diritto a mantenere, anche dopo il divorzio, le condizioni di vita godute durante il matrimonio. Questo orientamento — cristallizzato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 11490/1990[2] — ha prodotto nel tempo un istituto con carattere sostanzialmente perenne e redistributivo, che la dottrina più critica ha qualificato come incompatibile con la cessazione del vincolo coniugale e con il principio di autoresponsabilità economica.

La svolta arriva nel 2018, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287,[3] che ridefinisce integralmente il fondamento dell’istituto, introducendo una struttura bifasica nella quale la componente assistenziale e quella compensativo-perequativa operano in modo distinto e cumulabile. Il presente contributo si concentra specificamente sulla componente compensativa — la più innovativa e, al tempo stesso, la più esigente sul piano probatorio — esaminandone i presupposti, il nesso causale richiesto e l’onere della prova alla luce della giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza del 2018.

  1. La svolta delle Sezioni Unite n. 18287/2018: dal tenore di vita all’autoresponsabilità
    2.1 Il superamento del parametro del tenore di vita
    Le Sezioni Unite del 2018 prendono le mosse dalla constatazione che il parametro del tenore di vita matrimoniale produce un effetto perverso: esso cristallizza il coniuge economicamente più debole in una condizione di dipendenza perpetua, senza incentivarne l’autonomia, e trasforma l’assegno in uno strumento di conservazione di uno status quo che il divorzio ha per definizione interrotto. La Corte afferma che lo scioglimento del matrimonio comporta la cessazione del vincolo di solidarietà coniugale e l’insorgere di un dovere di autoresponsabilità economica, che impone a ciascun ex coniuge di costruire la propria indipendenza.[4]

Il parametro sostitutivo individuato dalle Sezioni Unite non è il tenore di vita, ma l’adeguatezza dei mezzi a garantire l’indipendenza economica del richiedente. Il giudice deve dunque accertare, in prima battuta, se il coniuge istante disponga di mezzi adeguati o possa procurarseli con ragionevole sforzo, avuto riguardo all’età, alle condizioni di salute, al mercato del lavoro e alle competenze acquisite durante il matrimonio.

2.2 La struttura bifasica: accertamento e quantificazione
Le Sezioni Unite introducono una metodologia di giudizio articolata in due fasi distinte ma consecutive. Nella prima fase (an debeatur), il giudice verifica se sussistono i presupposti per il riconoscimento dell’assegno: inadeguatezza dei mezzi propri e impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Solo se tale soglia è superata si passa alla seconda fase (quantum debeatur), nella quale il giudice quantifica l’assegno tenendo conto di tutti i criteri enunciati dall’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, tra cui — in posizione di particolare rilievo — il contributo dato da ciascun coniuge alla vita familiare, il sacrificio professionale subito e la durata del matrimonio.[5]

È nella seconda fase che opera la componente compensativo-perequativa: essa non costituisce un presupposto autonomo per il riconoscimento dell’assegno, ma un criterio di quantificazione che può aumentare significativamente l’importo rispetto a quanto la sola funzione assistenziale giustificherebbe, e che può in certi casi — quando il sacrificio professionale è documentato e rilevante — determinare da sola la misura dell’assegno, anche in assenza di vera e propria indigenza.

  1. La funzione compensativo-perequativa: natura giuridica e ratio
    La funzione compensativo-perequativa dell’assegno divorzile risponde a una logica profondamente diversa da quella assistenziale. Mentre quest’ultima guarda al bisogno presente del coniuge richiedente — la sua incapacità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento — la funzione compensativa guarda al passato della relazione coniugale, riconoscendo il valore economico del contributo prestato da un coniuge alla famiglia e compensando il sacrificio professionale che ne è derivato.[6]

L’assegno in funzione compensativa riconosce, in sostanza, che il lavoro domestico e di cura — tradizionalmente non remunerato e privo di riconoscimento formale nel mercato — ha un valore economico reale, e che il coniuge che lo ha prestato ha in tal modo consentito all’altro di dedicarsi alla propria carriera, accrescendo il proprio patrimonio e la propria posizione professionale e sociale. Al momento del divorzio, questa asimmetria produce una disparità economica che non è frutto di scelte personali post-matrimoniali, ma di decisioni condivise assunte durante il matrimonio nell’interesse della famiglia come unità.

La ratio dell’istituto è dunque perequativa: si tratta di riequilibrare, attraverso un trasferimento periodico di risorse, una disparità economica che il matrimonio ha contribuito a creare e che il divorzio renderebbe definitiva e irreversibile in assenza di correzione. In questa prospettiva, l’assegno in funzione compensativa non è né un premio né una punizione, ma il riconoscimento postumo — e necessariamente parziale — di un contributo che ha avuto un valore economico reale per entrambi i coniugi durante il matrimonio.

  1. I presupposti della componente compensativa: sacrificio professionale e nesso causale
    4.1 Il sacrificio professionale come elemento costitutivo
    Il presupposto fondamentale della componente compensativa è l’esistenza di un sacrificio professionale subito da un coniuge durante il matrimonio: rinuncia a una carriera, a opportunità di avanzamento professionale, a percorsi formativi, o riduzione dell’impegno lavorativo, effettuata in funzione della cura della famiglia, dei figli o del sostegno alla carriera dell’altro coniuge.[7]

Il sacrificio deve essere effettivo e documentato: non basta allegare in modo generico di aver “rinunciato alla carriera per la famiglia”. Il richiedente deve dimostrare che, prima o all’inizio del matrimonio, aveva un percorso professionale avviato o delle concrete prospettive professionali, e che la scelta di ridimensionare o abbandonare tale percorso è stata determinata da esigenze familiari condivise. La giurisprudenza ha chiarito che la semplice assenza di attività lavorativa durante il matrimonio non integra di per sé la prova del sacrificio professionale: occorre dimostrare la rinuncia a qualcosa di concreto e non meramente ipotetico.[8]

4.2 Il contributo alla formazione del patrimonio dell’altro
Accanto al sacrificio professionale, la componente compensativa richiede la prova che il coniuge richiedente ha contribuito in modo concreto e stabile alla costruzione del patrimonio familiare o personale dell’altro coniuge. Questo contributo può essere diretto — partecipazione economica all’acquisto o alla gestione di beni — o indiretto, attraverso la liberazione dell’altro coniuge dai compiti di cura e domestici, che gli ha consentito di dedicarsi con maggiore intensità alla propria attività professionale.

La giurisprudenza ha valorizzato entrambe le forme di contributo, riconoscendo che il lavoro di cura e il lavoro domestico hanno un valore economico equivalente a quello del lavoro produttivo, in quanto liberano risorse — tempo, energia, attenzione — che l’altro coniuge può destinare alla propria crescita professionale e patrimoniale.[9]

4.3 Il nesso causale come requisito autonomo e inderogabile
Il presupposto più esigente — e quello che la giurisprudenza ha più frequentemente valorizzato per escludere la componente compensativa — è il nesso causale tra il sacrificio professionale subito e la disparità economica esistente al momento del divorzio. Non è sufficiente che il coniuge richiedente abbia effettuato dei sacrifici professionali, né che esista una disparità economica tra gli ex coniugi: occorre che la disparità sia causalmente riconducibile al sacrificio, e non ad altre cause indipendenti da esso.[10]

Il nesso causale può essere escluso, ad esempio, quando: la disparità economica pre-esisteva al matrimonio e non è stata modificata dalle scelte compiute durante di esso; il richiedente ha liberamente scelto di non lavorare per ragioni personali non connesse alle esigenze familiari; le opportunità professionali alle quali si assume di aver rinunciato erano incerte o non dimostrate; la carriera del coniuge obbligato si è sviluppata indipendentemente dal contributo familiare dell’altro.

  1. L’onere della prova: criteri e strumenti processuali
    5.1 La distribuzione dell’onere probatorio
    In materia di assegno divorzile, l’onere della prova è ripartito secondo i principi generali di cui all’art. 2697 c.c.: il coniuge richiedente ha l’onere di provare i presupposti del diritto all’assegno — inadeguatezza dei mezzi, impossibilità di procurarseli, sacrificio professionale, nesso causale — mentre il coniuge obbligato ha l’onere di provare i fatti impeditivi o estintivi, quali la capacità lavorativa del richiedente, l’assenza di contributo familiare significativo, o l’esistenza di cause alternative della disparità economica.[11]

In relazione alla componente compensativa, la Cassazione ha chiarito che l’onere probatorio del richiedente è particolarmente gravoso: non si può fondare su mere allegazioni o presunzioni generiche, ma richiede la produzione di elementi concreti dai quali ricavare, con ragionevole certezza, l’esistenza del sacrificio, il suo collegamento con le esigenze familiari e il suo impatto sulla situazione economica attuale.[12]

5.2 Gli strumenti probatori
Sul piano pratico, la prova della componente compensativa si costruisce attraverso una pluralità di elementi:

documentazione del percorso professionale precedente al matrimonio (curriculum vitae, contratti di lavoro, attestati formativi, corrispondenza professionale);
prove della riduzione o cessazione dell’attività lavorativa in coincidenza con eventi familiari (nascita di figli, trasferimento per ragioni lavorative dell’altro coniuge, esigenze di cura di familiari);
elementi che documentino il contributo alla carriera o al patrimonio dell’altro coniuge (rendiconti aziendali, dichiarazioni fiscali comparative, testimonianze di terzi);
studi economici sul valore di mercato del lavoro domestico e di cura svolto durante il matrimonio;
elementi che escludano cause alternative della disparità economica (condizioni di salute, mercato del lavoro nel settore di riferimento, titoli di studio).
La consulenza tecnica di ufficio (CTU) di natura economico-patrimoniale può svolgere un ruolo determinante nella quantificazione del contributo prestato e nella ricostruzione della disparità causalmente riconducibile al sacrificio professionale. Il giudice può disporre d’ufficio l’acquisizione di documentazione fiscale e patrimoniale ai sensi dell’art. 5, comma 9, L. n. 898/1970.

  1. La giurisprudenza di consolidamento: Cass. n. 26383/2022 e n. 11504/2023
    6.1 L’ordinanza n. 26383/2022: il nesso causale come filtro
    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26383 del 7 settembre 2022,[13] interviene a chiarire che il giudice non può riconoscere la componente compensativa dell’assegno divorzile sulla base della sola disparità economica tra gli ex coniugi. La pronuncia ribadisce che il sacrificio professionale deve essere documentato in modo specifico e che il nesso causale con la disparità economica deve essere dimostrato e non presunto. La Corte esclude che la lunga durata del matrimonio, di per sé, giustifichi la componente compensativa in assenza di prova concreta del sacrificio subito.

La pronuncia ha un significato sistematico rilevante: esclude che la funzione compensativa possa trasformarsi in uno strumento di redistribuzione automatica delle risorse tra ex coniugi, disconnessa dalla prova del contributo familiare. La disparità economica è una condizione necessaria ma non sufficiente; occorre sempre la prova del suo fondamento causale nel sacrificio matrimoniale.

6.2 La sentenza n. 11504/2023: la valutazione globale del contributo
Con la sentenza n. 11504 del 28 aprile 2023,[14] la Cassazione precisa che il giudice deve effettuare una valutazione globale e comparativa del contributo di ciascun coniuge durante il matrimonio, evitando giudizi parziali o settoriali. Non è sufficiente accertare che un coniuge abbia svolto lavoro di cura: occorre valutare se tale lavoro abbia effettivamente comportato la rinuncia a concrete opportunità professionali, se abbia avuto un impatto reale sullo sviluppo economico dell’altro coniuge e se la disparità attuale sia causalmente riconducibile a queste dinamiche.

La pronuncia valorizza inoltre il criterio della durata del matrimonio come elemento ponderante: un sacrificio professionale prolungato nel tempo, nell’ambito di un matrimonio di lunga durata, produce effetti più profondi e irreversibili sul percorso professionale del richiedente, e la componente compensativa deve tenerne conto nella quantificazione dell’assegno.

  1. La distinzione operativa tra funzione assistenziale e funzione compensativa
    La distinzione tra le due componenti dell’assegno divorzile — assistenziale e compensativa — non è meramente classificatoria: ha ricadute concrete sulla strategia processuale, sull’onere della prova e sulla quantificazione del beneficio. Le principali differenze operative possono essere così sintetizzate.

Quanto ai presupposti: la funzione assistenziale richiede la prova dell’inadeguatezza dei mezzi attuali e dell’impossibilità di procurarseli; la funzione compensativa richiede, in aggiunta, la prova del sacrificio professionale e del nesso causale con la disparità economica. Il coniuge che dimostri solo l’inadeguatezza dei mezzi può ottenere un assegno a funzione assistenziale; chi dimostri anche il sacrificio professionale può ottenere un assegno significativamente più elevato, o un assegno in funzione compensativa anche in assenza di vera indigenza.

Quanto alla durata: l’assegno a funzione assistenziale è tendenzialmente temporaneo, cessando quando il coniuge richiedente raggiunge un livello adeguato di autonomia economica; l’assegno in funzione compensativa, in quanto legato al riconoscimento di un contributo passato e irreversibile, può avere carattere più stabile.[15]

Quanto alla quantificazione: la funzione assistenziale è parametrata al fabbisogno del richiedente; la funzione compensativa è parametrata al contributo prestato e alla disparità causalmente prodotta, e può quindi giustificare importi superiori al semplice fabbisogno, in quanto mira non al sostentamento ma alla perequazione.

  1. Ricadute processuali: strategia per il richiedente e per il resistente
    La complessità dei presupposti della componente compensativa impone una strategia processuale differenziata a seconda della parte rappresentata.

Dal lato del coniuge richiedente, è fondamentale costruire fin dall’atto introduttivo un’allegazione specifica e documentata del sacrificio professionale subito, con indicazione precisa delle opportunità cui si è rinunciato, delle ragioni della rinuncia e del collegamento con le esigenze familiari. È essenziale distinguere chiaramente, nell’impostazione della domanda, la componente assistenziale da quella compensativa, richiedendo al giudice una statuizione separata su ciascuna. La produzione di documentazione professionale ante-matrimoniale — curriculum, contratti, attestati, corrispondenza — è spesso determinante.

Dal lato del coniuge resistente, la strategia difensiva più efficace consiste nell’attaccare il nesso causale piuttosto che contestare genericamente il sacrificio. È più efficace dimostrare che la disparità economica ha cause autonome — diverse opportunità formative iniziali, diversa propensione al rischio, differenti settori professionali — rispetto al sacrificio allegato, che presentare una narrativa alternativa sull’assenza di contributo familiare, spesso difficile da sostenere di fronte all’evidenza della convivenza prolungata.[16]

  1. Conclusioni
    La componente compensativo-perequativa dell’assegno divorzile, così come definita dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 e successivamente precisata dalla giurisprudenza di consolidamento del 2022–2023, costituisce un istituto teoricamente coerente e praticamente impegnativo. La sua coerenza risiede nel riconoscimento esplicito del valore economico del contributo familiare e della necessità di perequare le asimmetrie patrimoniali che il matrimonio — e non il divorzio — ha contribuito a creare. La sua esigenza pratica risiede nella severità del regime probatorio: il nesso causale tra sacrificio professionale e disparità economica non si presume, ma si dimostra con elementi specifici e documentati.

Il rischio che l’istituto corra è duplice: da un lato, quello di essere applicato in modo meccanico, sganciando la componente compensativa dalla prova concreta del contributo familiare e trasformandola in una forma surrettizia di redistribuzione patrimoniale; dall’altro, quello di essere interpretato in modo così restrittivo da vanificare il riconoscimento del valore economico del lavoro di cura, perpetuando una diseguaglianza strutturale tra ex coniugi che ha radici nella divisione dei ruoli durante il matrimonio.

La giurisprudenza successiva al 2018 sembra muoversi su un equilibrio ragionevole: riconoscere la componente compensativa quando è dimostrata con rigore, escluderla quando manca la prova del nesso causale, e valorizzare la durata del matrimonio come elemento ponderante nella quantificazione. Questo equilibrio richiede, da parte dei difensori, una preparazione tecnica accurata e una strategia processuale fondata sulla prova, non sulla narrazione.

Riferimenti normativi, giurisprudenziali e bibliografici
Fonti normative

L. 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), art. 5, co. 6 e co. 9.
L. 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).
Art. 2697 c.c. (Onere della prova).
Giurisprudenza

Cass. civ., Sez. Un., 29 novembre 1990, n. 11490, in Foro it., 1991, I, c. 67.
Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287, in Famiglia e diritto, 2018, 10, p. 835.
Cass. civ., Sez. I, ord. 7 settembre 2022, n. 26383, in Dejure.
Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2023, n. 11504, in Dejure.
Dottrina

Balestra L., «L’assegno divorzile tra autonomia privata e intervento giudiziale dopo le Sezioni Unite», in Famiglia e diritto, 2019, 3, p. 279.
Quadri E., «L’assegno di divorzio tra funzione assistenziale e compensativa: il punto dopo le Sezioni Unite del 2018», in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2018, 11, p. 1580.
Di Caprio R., «L’assegno divorzile tra funzione assistenziale e funzione compensativo-perequativa: evoluzione giurisprudenziale e criteri applicativi», in AuGe Informa, 2026.
Di Caprio R., «Le spese sostenute per la casa di proprietà dell’ex coniuge non sono ripetibili: il principio della solidarietà familiare e la giurisprudenza consolidata», in AuGe Informa, 2026.
Note

L. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 5, co. 6: «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». ↩
Cass. civ., Sez. Un., 29 novembre 1990, n. 11490, in Foro it., 1991, I, c. 67. Le Sezioni Unite del 1990 avevano affermato che l’assegno divorzile deve essere determinato in misura tale da garantire al coniuge più debole il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Questo orientamento è rimasto sostanzialmente dominante per quasi trent’anni. ↩
Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287, in Famiglia e diritto, 2018, 10, p. 835, con note di E. Quadri e L. Balestra. La pronuncia segna il definitivo abbandono del parametro del tenore di vita matrimoniale e l’introduzione di un approccio bifasico articolato sull’adeguatezza dei mezzi e sul contributo familiare. ↩
Le Sezioni Unite richiamano espressamente il principio di autoresponsabilità economica, affermando che «il divorzio comporta la dissoluzione del vincolo coniugale con conseguente cessazione dell’obbligo di solidarietà post-coniugale, salvo che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile secondo i criteri indicati dall’art. 5, co. 6, L. n. 898/1970». ↩
La struttura bifasica del giudizio sull’assegno divorzile è stata elaborata in dottrina da L. Balestra, «L’assegno divorzile tra autonomia privata e intervento giudiziale dopo le Sezioni Unite», in Famiglia e diritto, 2019, 3, p. 279, ed è stata recepita dalla giurisprudenza di merito successiva alla sentenza del 2018. ↩
E. Quadri, «L’assegno di divorzio tra funzione assistenziale e compensativa: il punto dopo le Sezioni Unite del 2018», in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2018, 11, p. 1580: «La funzione compensativa non guarda al bisogno del richiedente ma al contributo prestato; non al futuro ma al passato della relazione coniugale; non alla solidarietà post-divorzio ma al riconoscimento del valore economico delle scelte matrimoniali condivise». ↩
Cass. civ., Sez. Un., n. 18287/2018, cit.: «Il giudice deve accertare se la disparità economica tra gli ex coniugi all’esito del divorzio sia riconducibile a scelte condivise durante il matrimonio che hanno comportato per un coniuge la rinuncia o il ridimensionamento delle proprie aspettative professionali o lavorative in funzione della vita familiare». ↩
Cass. civ., Sez. I, 15 giugno 2021, n. 16809, in Dejure: il giudice non può riconoscere la componente compensativa sulla base della mera allegazione generica di aver “dedicato la vita alla famiglia”; occorre la prova specifica delle opportunità concrete cui si è rinunciato e del collegamento tra tale rinuncia e le esigenze familiari. ↩
Cass. civ., Sez. I, ord. 26 gennaio 2022, n. 2386, in Dejure: «Il lavoro di cura dei figli e il lavoro domestico svolto da un coniuge durante il matrimonio devono essere valorizzati in sede di determinazione dell’assegno divorzile in funzione compensativa, in quanto costituiscono un contributo economicamente apprezzabile che ha liberato l’altro coniuge e gli ha consentito di dedicarsi con maggiore intensità alla propria attività lavorativa». ↩
Cass. civ., Sez. I, ord. 7 settembre 2022, n. 26383, in Dejure: «La disparità economica tra gli ex coniugi, per quanto rilevante, non è sufficiente a fondare la componente compensativa dell’assegno divorzile; occorre che tale disparità sia causalmente riconducibile al sacrificio professionale subito da uno dei coniugi in funzione della vita familiare condivisa». ↩
Art. 2697 c.c.: «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda». In materia di assegno divorzile, v. Cass. civ., Sez. I, 21 ottobre 2020, n. 22942, in Famiglia e diritto, 2021, 2, p. 151. ↩
Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2023, n. 11504, in Dejure: il giudice deve effettuare una valutazione globale e comparativa degli elementi probatori prodotti da entrambe le parti, verificando se dal loro insieme emerga un quadro coerente con la tesi del sacrificio professionale e del relativo nesso causale. ↩
Cass. civ., Sez. I, ord. 7 settembre 2022, n. 26383, in Dejure. La pronuncia ribadisce che «il giudice non può fondare la componente compensativa dell’assegno divorzile sulla sola considerazione della lunga durata del matrimonio e della conseguente disparità economica, senza accertare lo specifico sacrificio professionale subito e il suo nesso causale con la disparità accertata». ↩
Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2023, n. 11504, in Dejure. La sentenza precisa che la valutazione del contributo familiare deve essere «globale e comparativa», considerando il contributo di ciascun coniuge alla vita familiare, e non soltanto quello del richiedente, al fine di evitare che la componente compensativa fondi su una ricostruzione parziale e unilaterale del vissuto matrimoniale. ↩
Sulla temporaneità dell’assegno a funzione assistenziale v. Cass. civ., Sez. I, 3 aprile 2019, n. 9384, in Famiglia e diritto, 2019, 7, p. 638: «L’assegno divorzile a funzione assistenziale deve essere modulato nel tempo, prevedendo una riduzione progressiva al raggiungimento da parte del richiedente di livelli adeguati di autonomia economica, salvo che ragioni oggettive lo escludano». ↩
In giurisprudenza v. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 febbraio 2022, n. 4790, in Dejure: «La tesi difensiva del coniuge resistente fondata sull’assenza di qualsiasi contributo familiare significativo dell’altro coniuge risulta di difficile sostegno in presenza di un matrimonio di lunga durata e di figli nati dall’unione; più efficace sul piano processuale è la contestazione del nesso causale tra il contributo allegato e la disparità economica riscontrata». ↩

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