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IL DESTINO DEL BENE IMMOBILE NON LIQUIDATO NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

Autore: Avv. Prof. Luca Barbuto – Preside Scuola Gestione D’Impresa – Auge Università

Sommario

1. Il problema. – 2. La liquidazione controllata nel sistema del CCII: cenni. – 3. Il bene immobile che non trova compratore: due percorsi normativi distinti. – 3.1. La rinuncia del liquidatore alla liquidazione del singolo bene. – 3.2. La chiusura della procedura con beni residui, ex art. 276 CCII e rinvio all’art. 233 CCII. – 4. Gli effetti della fuoriuscita del bene dall’attivo vincolato. – 4.1. Cessazione dello spossessamento. – 4.2. Riespansione delle azioni esecutive individuali. – 4.3. Il nodo della trascrizione pregiudizievole. – 5. Il coordinamento con l’esdebitazione e la sorte della garanzia reale. – 6. Alcuni recenti approdi di merito. – 7. Considerazioni conclusive.

Abstract

Il contributo esamina la disciplina applicabile all’ipotesi, ricorrente nella prassi delle procedure di sovraindebitamento, in cui il liquidatore nominato in una liquidazione controllata non riesca a collocare sul mercato l’immobile compreso nell’attivo. Si distinguono, sul piano sistematico, due percorsi tra loro alternativi ma normativamente distinti — la rinuncia alla liquidazione del singolo bene e la chiusura della procedura con beni residui — e se ne ricostruiscono gli effetti sul debitore, sui creditori e sui pubblici registri immobiliari, con particolare attenzione al coordinamento con la disciplina dell’esdebitazione e con la permanenza delle garanzie reali.

1. Il problema

Tra le criticità applicative più frequenti nella gestione della liquidazione controllata del sovraindebitato [1] figura quella del bene immobile che, pur inserito nel programma di liquidazione e sottoposto a ripetuti tentativi di vendita, non trova acquirente. Si tratta di un’evenienza tutt’altro che infrequente, complice sia la modesta appetibilità di taluni cespiti (immobili di scarso pregio, gravati da vincoli urbanistici, occupati sine titulo, o interessati da comproprietà indivise) sia la contrazione della domanda in determinati contesti territoriali. Il quesito che si pone all’interprete e all’operatore è duplice: da un lato, quale sia lo strumento tecnico a disposizione del liquidatore per non tenere la procedura indefinitamente aperta in attesa di un acquirente che potrebbe non presentarsi mai; dall’altro, quale sorte sia riservata al bene una volta che, in un modo o nell’altro, esso non venga collocato prima della definizione della procedura.

Il presente contributo intende offrire una ricostruzione sistematica dei due istituti che, nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), governano tale evenienza — la rinuncia alla liquidazione del singolo bene e la chiusura della procedura con attivo residuo — evidenziandone i tratti distintivi, gli effetti sostanziali e le questioni applicative ancora prive di un consolidato assestamento giurisprudenziale.

2. La liquidazione controllata nel sistema del CCII: cenni

La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) costituisce, nell’architettura del Titolo IV del Codice, lo strumento liquidatorio riservato al debitore sovraindebitato non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Vi si accede su iniziativa del debitore che non intenda, o non possa, percorrere la via del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o del concordato minore.

La procedura produce, nei confronti del debitore, effetti sostanzialmente omologhi a quelli dello spossessamento proprio della liquidazione giudiziale: il patrimonio del debitore, con le esclusioni di legge (crediti alimentari e di mantenimento, quota di stipendio necessaria al sostentamento), viene attratto nella sfera di gestione del liquidatore, che ne cura la conversione in denaro secondo un programma di liquidazione soggetto al controllo del giudice delegato. La liquidazione controllata costituisce, altresì, il presupposto tipico per l’accesso all’esdebitazione ordinaria del debitore persona fisica, ovvero, in assenza di utilità concretamente riversabile ai creditori, per l’esdebitazione del c.d. debitore incapiente.[2]

3. Il bene immobile che non trova compratore: due percorsi normativi distinti

Occorre anzitutto sgombrare il campo da una possibile sovrapposizione concettuale. La mancata vendita dell’immobile può condurre a due esiti procedurali distinti, che rispondono a presupposti e producono conseguenze non integralmente coincidenti: (a) la rinuncia del liquidatore alla liquidazione del singolo bene, che ne determina l’uscita anticipata dall’attivo pur perdurando la procedura; e (b) la chiusura dell’intera procedura di liquidazione controllata, ai sensi dell’art. 276 CCII, restando l’immobile ricompreso tra i beni non liquidati al momento della definizione del procedimento.

3.1. La rinuncia del liquidatore alla liquidazione del singolo bene

Qualora il liquidatore, all’esito di uno o più tentativi di vendita andati deserti, reputi l’immobile non proficuamente collocabile — e dunque fonte, con la sua permanenza nell’attivo, di costi di conservazione e di gestione non giustificati dall’utilità prospetticamente ricavabile — può essere autorizzato dal giudice delegato a rinunciare alla sua liquidazione. Il fondamento normativo dell’istituto, non essendo espressamente disciplinato dagli artt. 268-277 CCII con riferimento alla liquidazione controllata, viene tradizionalmente rinvenuto, in via di applicazione analogica, nella disposizione dettata per la liquidazione giudiziale.[3]

L’autorizzazione del giudice delegato costituisce presupposto imprescindibile della rinuncia: il liquidatore non può unilateralmente escludere un bene dal programma di liquidazione, dovendo motivare la scelta in termini di convenienza economica per la massa e sottoporla al vaglio dell’organo di controllo della procedura.

3.2. La chiusura della procedura con beni residui, ex art. 276 CCII e rinvio all’art. 233 CCII

Il secondo percorso si realizza quando la procedura di liquidazione controllata giunge a chiusura per decreto del tribunale, ai sensi dell’art. 276 CCII, pur permanendo l’immobile non liquidato nell’attivo. La disposizione richiama espressamente le cause di chiusura previste per la liquidazione giudiziale dall’art. 233 CCII, tra le quali rileva, per quanto qui interessa, l’ipotesi in cui la prosecuzione delle operazioni di liquidazione non appaia in grado di assicurare utilità significative ai creditori.[4]

A differenza della rinuncia al singolo bene, che presuppone un provvedimento ad hoc del giudice delegato riferito a quello specifico cespite, la chiusura ex art. 276 CCII definisce l’intera procedura, con effetto generale su tutti i rapporti pendenti e su tutti i beni non ancora convertiti in denaro, non soltanto sull’immobile in discorso.

4. Gli effetti della fuoriuscita del bene dall’attivo vincolato

Pur nella diversità dei presupposti procedurali, i due percorsi appena descritti convergono, con riferimento al bene rimasto invenduto, verso effetti sostanziali largamente sovrapponibili, che conviene esaminare distintamente.

4.1. Cessazione dello spossessamento

Sia nel caso della rinuncia autorizzata sia in quello della chiusura della procedura, il debitore torna a poter compiere da sé, senza il tramite di alcun organo della procedura e senza necessità di autorizzazioni, ogni atto riguardante l’immobile: alienarlo, gravarlo di garanzie, darlo in locazione. Viene meno, correlativamente, la sostituzione processuale del liquidatore, sicché è nuovamente il debitore, e non più quest’ultimo, il soggetto abilitato a stare in giudizio — sia come attore sia come convenuto — in ogni controversia che riguardi quello specifico bene.

4.2. Riespansione delle azioni esecutive individuali

Speculare alla cessazione dello spossessamento è la riespansione, in capo ai creditori rimasti insoddisfatti, della facoltà di agire esecutivamente in via individuale sul bene, non più protetto dal divieto di azioni esecutive e cautelari proprio della procedura concorsuale minore. Ciò vale, a fortiori, per il creditore titolare di garanzia reale (ipoteca) sull’immobile, il cui diritto di soddisfarsi coattivamente su di esso, nei limiti della causa di prelazione, riemerge non appena il vincolo concorsuale viene meno.[5]

4.3. Il nodo della trascrizione pregiudizievole

Una questione applicativa non ancora uniformemente risolta nella prassi dei tribunali riguarda la sorte della trascrizione, nei registri immobiliari, della sentenza o del decreto di apertura della liquidazione controllata, quando questa abbia a oggetto anche l’immobile in discussione. Nel caso della rinuncia al singolo bene, appare preferibile la tesi per cui la cancellazione della trascrizione pregiudizievole debba essere richiesta e ottenuta contestualmente al provvedimento autorizzativo della rinuncia, poiché è da quel momento che il bene torna nella libera disponibilità del debitore e cessa la funzione di garanzia di conoscibilità che la trascrizione era chiamata ad assolvere.

Più incerto, sul piano operativo, appare invece il coordinamento nell’ipotesi in cui la chiusura della procedura, ex art. 276 CCII, intervenga senza che si sia proceduto a una previa e specifica rinuncia riferita a quell’immobile: in tal caso occorre verificare, caso per caso e ufficio per ufficio, se il decreto di chiusura contenga già la statuizione relativa alla cancellazione della trascrizione, ovvero se questa debba formare oggetto di autonoma istanza del debitore o del liquidatore in sede di conservatoria. Si tratta di un profilo che merita, de iure condendo, un intervento chiarificatore, in assenza di una disposizione espressa del CCII che regoli specificamente tale evenienza per la liquidazione controllata (diversamente da quanto avviene, con riferimento alla derelictio nella liquidazione giudiziale, in base alla littera legis dell’art. 217, comma 2, CCII).

5. Il coordinamento con l’esdebitazione e la sorte della garanzia reale

Il quadro sin qui delineato deve essere letto in stretto coordinamento con la disciplina dell’esdebitazione. Il conseguimento del beneficio liberatorio, ai sensi degli artt. 278 e seguenti CCII, comporta l’estinzione dei debiti concorsuali rimasti insoddisfatti nei confronti del debitore persona fisica, ma non incide sulla garanzia reale opponibile che assista uno specifico credito sul bene rimasto nel patrimonio del debitore stesso.[6]

Ne discende che il creditore ipotecario, pur soggetto all’esdebitazione quanto all’azione personale nei confronti del debitore per l’eventuale differenza tra credito e ricavato, conserva intatta la facoltà di agire in executivis sul bene uscito dall’attivo di liquidazione (per rinuncia o per chiusura della procedura), nei limiti dell’importo garantito e fatte salve le cause legittime di prelazione concorrenti. Si tratta di un effetto di sistema, coerente con la funzione stessa dell’esdebitazione, che libera la persona del debitore dal debito residuo senza tuttavia elidere le garanzie reali costituite sui singoli beni, pena un ingiustificato pregiudizio per il ceto creditorio garantito rispetto a quello chirografario.

6. Alcuni recenti approdi di merito

Sebbene la specifica questione della sorte dell’immobile non liquidato non abbia ancora formato oggetto di un orientamento uniforme e consolidato, alcune pronunce di merito recenti offrono spunti utili per l’inquadramento sistematico della materia. Il Tribunale di Bari, nell’ambito di una sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione controllata, ha ribadito che spetta al liquidatore — sotto il controllo del giudice delegato — valutare, con priorità rispetto alle altre voci del programma di liquidazione, se sia più conveniente per la massa subentrare nelle esecuzioni individuali pendenti sui beni oggetto di liquidazione ovvero rinunciarvi, tenendo conto del miglior soddisfacimento dei creditori.[7]

Il Tribunale di Reggio Calabria ha ammesso l’istanza di apertura della liquidazione controllata anche in presenza di un patrimonio del debitore privo di beni e redditi significativi, confermando l’autonomia dell’accesso alla procedura rispetto alla concreta consistenza dell’attivo disponibile.[8]

Il Tribunale di Ferrara ha invece precisato che la chiusura anticipata della procedura è ammissibile solo in assenza di domande di partecipazione da parte dei creditori, restando comunque dovuto il pagamento delle prededuzioni maturate, e ha escluso l’ammissibilità di una rinuncia del debitore alla procedura una volta questa aperta.[9]

Merita infine segnalazione, sul versante del coordinamento tra chiusura della procedura ed esdebitazione, l’ordinanza con cui il Tribunale di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 278, comma 2, CCII, in relazione ai dubbi sulla applicabilità del beneficio esdebitatorio nei confronti dei creditori che non si siano insinuati al passivo, disponendo la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale: una pronuncia che, quale che ne sia l’esito, è destinata a incidere anche sulla portata della liberazione del debitore rispetto ai beni residuati dalla liquidazione.[10]

In dottrina, si è discusso se il richiamo operato dall’art. 276 CCII all’art. 233 CCII — e, in particolare, alla regola per cui la procedura va chiusa quando l’attivo non consenta di soddisfare nemmeno i costi della stessa — deponga per un principio generale di economicità della procedura, tale da incidere perfino sull’ammissibilità dell’accesso alla liquidazione controllata in presenza di un patrimonio di scarsissimo valore; tesi che risulta, tuttavia, non condivisa dall’orientamento prevalente, alla luce della funzione di garanzia dell’esdebitazione che il sistema intende assicurare anche al debitore privo di significativi cespiti.[11]

7. Considerazioni conclusive

La ricostruzione sin qui condotta consente di trarre alcune indicazioni operative. In primo luogo, l’interprete e il pratico devono avere chiaro che la mancata vendita dell’immobile non condanna la procedura a una pendenza sine die: il sistema offre, con la rinuncia autorizzata del singolo bene e con la chiusura della procedura ex art. 276 CCII, due vie — parzialmente alternative, parzialmente cumulabili nella sequenza temporale — per pervenire alla definizione del procedimento pur in presenza di un cespite rimasto nell’attivo.

In secondo luogo, l’esito sostanziale per il debitore e per i creditori è, nei tratti essenziali, il medesimo: il bene torna nella disponibilità del debitore e i creditori insoddisfatti riacquistano la facoltà di aggredirlo individualmente, con la sola avvertenza — di non poco momento pratico — che l’effetto liberatorio dell’esdebitazione non estingue le garanzie reali opponibili sul bene stesso.

In terzo luogo, permane un’area di incertezza operativa, non ancora colmata da un orientamento giurisprudenziale uniforme, quanto alle modalità e alla tempistica di cancellazione della trascrizione pregiudizievole gravante sull’immobile, segnatamente nell’ipotesi in cui la chiusura della procedura intervenga senza una previa rinuncia formalizzata riferita a quello specifico bene. Su tale ultimo profilo, un intervento chiarificatore da parte della prassi organizzativa dei singoli uffici giudiziari — se non del legislatore stesso in sede di futuro correttivo — appare quanto mai auspicabile, a tutela sia della certezza dei traffici giuridici sia dell’affidamento dei terzi che debbano confrontarsi con lo stato dei pubblici registri.


[1]D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. Correttivo-ter).

[2]Sul rapporto tra liquidazione controllata ed esdebitazione del debitore persona fisica cfr. artt. 278 ss. CCII; per l’esdebitazione del debitore incapiente, priva di utilità per i creditori, art. 283 CCII.

[3]L’istituto trae origine, in via di applicazione analogica, dall’art. 217, comma 2, CCII, dettato in tema di liquidazione giudiziale, che consente al curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, di rinunciare ad acquisire o a liquidare beni quando l’attività di liquidazione appaia non conveniente. La disposizione riproduce, nella sostanza, il previgente art. 108, comma 2, l. fall.

[4]L’art. 276, comma 1, CCII, nel disciplinare la chiusura della procedura di liquidazione controllata, rinvia espressamente alle ipotesi di chiusura previste per la liquidazione giudiziale dall’art. 233 CCII, tra cui quella per cui, quando appare che la prosecuzione della liquidazione non consente utilità per i creditori, la procedura può essere chiusa anche in presenza di beni non ancora liquidati.

[5]In termini, con riferimento alla derelictio nella liquidazione giudiziale ma con argomentazione integralmente estensibile alla liquidazione controllata, si veda l’orientamento secondo cui il bene abbandonato dalla procedura rientra nella piena disponibilità del debitore, che può utilmente disporne, mentre i creditori riacquistano la facoltà di agire esecutivamente sullo stesso non facendo più parte dell’attivo vincolato.

[6]Sulla permanenza della garanzia reale nonostante l’esdebitazione del debito personale, cfr. la regola generale per cui l’esdebitazione libera il debitore dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali, ma non estingue le cause di prelazione opponibili sul bene, sicché il creditore ipotecario può comunque agire in executivis sul bene uscito dall’attivo di liquidazione, nei limiti del credito garantito.

[7]Tribunale di Bari, sent. 2 gennaio 2026, n. 1, in tema di poteri del liquidatore circa il subentro o la rinuncia alle esecuzioni individuali pendenti sui beni oggetto di liquidazione, da valutarsi in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori.

[8]Tribunale di Reggio Calabria, Sez. I civ., 24 febbraio 2025 (Pres. L. Fazzi, Rel. S. Cantone, Giud. F.A.M. Buggè), che ha accolto l’istanza di un creditore volta all’apertura della liquidazione controllata nonostante il debitore persona fisica risultasse privo di beni e di redditi, rilevando come questi non avesse eccepito, entro la prima udienza, la propria incapienza ai sensi dell’art. 268, comma 3, prima parte, CCII, né richiesto ex art. 271 CCII un termine per l’accesso a una procedura negoziale alternativa; il Tribunale ha comunque precisato che la procedura resta destinata ad arrestarsi ove risulti impossibile assicurare ai creditori un qualsivoglia pagamento, per effetto del richiamo all’art. 233 CCII operato dall’art. 276 CCII.

[9]Tribunale di Ferrara, 10 marzo 2025 (Giud. A. Ghedini), il quale ha escluso che il debitore possa validamente rinunciare, una volta intervenuta l’apertura, alla prosecuzione della propria liquidazione controllata, ammettendo una definizione anticipata del procedimento soltanto nell’ipotesi in cui nessun creditore abbia depositato domanda di partecipazione, e comunque subordinandola all’integrale soddisfacimento delle spese prededucibili medio tempore maturate.

[10]Tribunale di Verona, Sez. II civ., 18 luglio 2025, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 278, comma 2, CCII in relazione ai dubbi sull’applicabilità dell’esdebitazione nei confronti dei creditori non insinuatisi al passivo, disponendo la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

[11]Per l’affermazione secondo cui l’art. 233 CCII, nell’imporre la chiusura della procedura quando l’attivo non consenta di soddisfare nemmeno le spese della stessa, esprimerebbe un principio di economicità non incompatibile con l’accesso alla liquidazione controllata anche in presenza di un patrimonio di scarso valore, si veda il contributo ‘La liquidazione controllata’, pubblicato su ildirittodellacrisi.it (nome dell’Autore da verificare e integrare in sede di revisione redazionale, non essendo desumibile con certezza dalla sola versione consultata), ove si dà atto anche dell’orientamento dottrinale contrario, fondato sulla medesima disposizione.

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