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Ne bis in idem e decreto di archiviazione: confini applicativi e prospettive sistematiche di Avv. Marcello Fabbrocini

Il principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 649 c.p.p., rappresenta una garanzia fondamentale del processo penale e si traduce nel divieto di sottoporre una persona a un secondo giudizio per il medesimo fatto già definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. La questione interpretativa si pone quando, per lo stesso fatto, sia intervenuto un decreto di archiviazione, provvedimento che, pur chiudendo le indagini preliminari, non ha natura di giudicato e non consuma il potere di decisione del giudice.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito con nettezza i confini di tale principio, tracciando un percorso coerente che merita di essere ripercorso in ordine cronologico. Le Sezioni Unite con sentenza 28 giugno 2005 n. 34655 hanno affermato che l’archiviazione non è assimilabile alla sentenza irrevocabile e non impedisce l’esercizio dell’azione penale, ribadendo che il ne bis in idem opera solo in presenza di provvedimenti definitivi. Successivamente, la Cassazione penale, sez. V, 20 gennaio 2009 n. 1346, ha precisato che l’archiviazione non produce effetti di giudicato e non paralizza l’azione penale esercitata da un diverso ufficio del pubblico ministero, sottolineando la differenza strutturale tra provvedimento di archiviazione e sentenza irrevocabile.
Un ulteriore passo è stato compiuto dalle Sezioni Unite con sentenza 24 giugno 2010 n. 33885, che hanno affrontato il tema della litispendenza, chiarendo che la duplicazione processuale deve essere evitata solo quando entrambi i procedimenti siano giunti a giudizio, non quando uno si sia chiuso con archiviazione, e che la ratio dell’art. 649 c.p.p. è quella di impedire la reiterazione di giudizi definitivi e non di provvedimenti interlocutori. La Cassazione penale, sez. I, 8 gennaio 2015 n. 504, ha ribadito che il decreto di archiviazione non consuma il potere di decisione e non può essere invocato come causa di ne bis in idem, confermando la linea interpretativa consolidata e rafforzando la distinzione tra provvedimenti definitivi e interlocutori.
Più di recente, la Cassazione penale, sez. I, 28 settembre 2023 n. 39498, ha escluso che l’archiviazione per particolare tenuità del fatto possa precludere una successiva condanna, evidenziando come il principio del ne bis in idem non si applichi a provvedimenti che non abbiano natura irrevocabile. In parallelo, la Cassazione penale, sez. V, 19 ottobre 2023 n. 41380, ha riaffermato che l’archiviazione non è idonea a determinare consumazione del potere di giudizio e non può essere equiparata a una sentenza definitiva.
Sul piano sovranazionale, la Corte EDU con la sentenza Zolotukhin c. Russia del 10 febbraio 2009 ha chiarito che la garanzia convenzionale del ne bis in idem (art. 4 Protocollo n. 7 CEDU) opera solo in presenza di decisioni definitive di merito e non di provvedimenti interlocutori o amministrativi, confermando la linea interpretativa interna. Infine, la Corte costituzionale con sentenza 12 luglio 2001 n. 318 ha ampliato l’operatività dell’art. 529 c.p.p., chiarendo che essa non è limitata ai casi di difetto delle condizioni di procedibilità espressamente enumerate, ma può estendersi a tutte le ipotesi in cui l’azione penale non avrebbe potuto essere coltivata in separato procedimento, senza tuttavia incidere sul principio del ne bis in idem.
In dottrina si è sottolineato come l’equiparazione tra archiviazione e sentenza irrevocabile comporterebbe conseguenze paradossali: svuotare di contenuto l’azione penale già esercitata, negare tutela alla parte civile e contraddire il principio di legalità processuale. L’archiviazione, infatti, è un provvedimento “debole”, suscettibile di riapertura ex art. 414 c.p.p., privo di effetti preclusivi e non idoneo a consumare il potere di decisione. In prospettiva sistematica, appare necessario ribadire che solo la sentenza irrevocabile consuma il potere di giudizio e impedisce un nuovo processo per lo stesso fatto, mentre l’archiviazione resta un atto processuale privo di giudicato.
La giurisprudenza consolidata, tanto nazionale quanto sovranazionale, converge nel riaffermare che il ne bis in idem non può essere esteso al decreto di archiviazione, pena l’alterazione dell’equilibrio tra esigenze di efficienza processuale e tutela dei diritti fondamentali. La conclusione è che il principio del ne bis in idem, quale garanzia di rango costituzionale e convenzionale, deve restare circoscritto alle sole decisioni irrevocabili, mentre l’archiviazione, pur avendo effetti processuali rilevanti, non può paralizzare l’azione penale né impedire l’accertamento giudiziale della responsabilità.
Note bibliografiche
1. Cass., Sez. Unite, 28 giugno 2005, n. 34655, in Cass. pen., 2006, p. 123 ss., con nota di G. Spangher, Ne bis in idem e litispendenza processuale.
2. Cass., Sez. V, 20 gennaio 2009, n. 1346, in Giur. it., 2009, p. 845 ss., con nota di L. Marafioti, Archiviazione e giudicato penale.
3. Cass., Sez. Unite, 24 giugno 2010, n. 33885, in Foro it., 2010, II, c. 456 ss., con nota di M. Gialuz, Duplicazione processuale e principio del ne bis in idem.
4. Cass., Sez. I, 8 gennaio 2015, n. 504, in Dir. pen. proc., 2015, p. 321 ss., con nota di F. Viganò, Archiviazione e consumazione del potere di giudizio.
5. Cass., Sez. I, 28 settembre 2023, n. 39498, in Cass. pen., 2024, p. 77 ss., con nota di A. Bernardi, Particolare tenuità del fatto e limiti del ne bis in idem.
6. Cass., Sez. V, 19 ottobre 2023, n. 41380, in Riv. it. dir. proc. pen., 2024, p. 201 ss., Archiviazione e preclusione processuale.
7. Corte EDU, art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, sentenza Zolotukhin c. Russia, 10 febbraio 2009, in Riv. dir. int. priv. proc., 2009, p. 567 ss., con nota di E. Sciso.
8. Corte cost., 12 luglio 2001, n. 318, in Giur. cost., 2001, p. 2345 ss., Estensione dell’art. 529 c.p.p. e condizioni di procedibilità.
9. Dottrina: G. Illuminati, Ne bis in idem e garanzie convenzionali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 1 ss.; F. Viganò, Il principio del ne bis in idem nel sistema penale europeo, Milano, Giuffrè, 2012; M. Bargis, Archiviazione e giudicato penale, Torino, Giappichelli, 2015.

AVV. MARCELLO FABBROCINI
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