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L’indebita percezione di agevolazioni previdenziali si verifica anche nel caso in cui il beneficio venga ottenuto tramite un’omissione.

L’indebita percezione di agevolazioni previdenziali si verifica anche nel caso in cui il beneficio venga ottenuto tramite un’omissione.

I quesiti

1) nell’ambito applicativo del reato di cui all’art. 316 ter c.p., rientra il risparmio di spesa derivante dal versamento parziale dei contributi previdenziali dovuti in ordine ai lavoratori in mobilità assunti dall’impresa, a seguito della mancata comunicazione dell’esistenza di una condizione ostativa all’applicazione della riduzione dell’ammontare dei contributi medesimi?

2) in caso di reiterate percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato, il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. va considerato unitario, con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo, ovvero in tali casi sussistono plurimi reati corrispondenti a ciascuna percezione?

Le risposte

1) integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall’art. 316-ter cod. pen. l’indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto della omessa comunicazione dell’esistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall’art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92), senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall’inadempimento dell’obbligazione contributiva;

2) in tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nell’ipotesi in cui il diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni previste per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall’art. 8 legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall’art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92) sia stato indebitamente conseguito per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, il reato è unitario a consumazione prolungata quando i relativi benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo.

Cass. S.U., 26 marzo 2025, n. 11969.

Nel caso di specie, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Lecce, escludeva, con riferimento al reato presupposto di truffa aggravata di cui agli artt. 110, 640-bis c.p. (capo A), la responsabilità della s.r.l. per l’illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. a), 6, 24, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (capo 1), perché il fatto non sussiste, riqualificando ai sensi dell’art. 316-ter c.p. il reato presupposto dell’analogo illecito amministrativo di cui al capo 2), anch’esso originariamente contestato come delitto di truffa aggravata nell’ulteriore imputazione di cui al capo B). Inoltre, la Corte di appello applicava alla predetta società la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150.000 e la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di sei mesi, con l’esclusione, per la stessa durata, dell’accesso ad agevolazioni, finanziamenti contributi e sussidi, riducendo ad euro 3.297.641,00 l’ammontare della somma oggetto della confisca, disposta anche per equivalente, in relazione al profitto dell’illecito di cui al capo 2). Il reato presupposto dell’illecito amministrativo addebitato all’ente è stato commesso attraverso l’indebito conseguimento della riduzione degli oneri contributivi dovuti all’I.N.P.S. per le posizioni di duecentodieci lavoratori assunti a seguito della messa in mobilità dei lavoratori originariamente impiegati presso altra impresa e della creazione del Consorzio, costituito anche dalla s.r.l..

In particolare, la s.r.l. è stata ritenuta responsabile per non avere dichiarato, nelle richieste di agevolazioni contributive allegate alle comunicazioni di assunzione dalle liste dei lavoratori collocati in mobilità dall’impresa la sussistenza delle condizioni ostative alla contribuzione agevolata previste dall’art. 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti dell’impresa che al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.

In accoglimento di un motivo presentato in via subordinata, la Corte di appello escludeva la presenza di una condotta fraudolenta e riqualificava il reato presupposto alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite, n. 16568 del 19/04/2007, ritenendo applicabile la diversa fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316 ter c.p..

Avverso la sentenza di appello la s.r.l. proponeva ricorso per Cassazione, con primo e secondo motivo deducendo violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento alla configurabilità dell’illecito di cui agli artt. 316 ter c.p. e 24,comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; con il terzo ed il quarto motivo deduceva violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla omessa declaratoria di prescrizione dell’illecito amministrativo di cui al capo 2), avendo la Corte territoriale erroneamente considerato il reato presupposto di cui all’art. 316-ter cit. come un’unica fattispecie

“a consumazione prolungata”, anziché come un reato continuato, costituito da singole condotte di indebita compensazione poste in essere attraverso l’utilizzo con scadenza mensile dello specifico modello a tal fine autorizzato dall’I.N.P.S..

Con ordinanza n. 27639 del 7 maggio 2024, depositata in data 11 luglio 2024, la Sesta Sezione Penale rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite ponendo, in primo luogo, una questione relativa alla corretta qualificazione giuridica del fatto oggetto del reato presupposto nell’ipotesi in cui la condotta abbia prodotto un mero risparmio di spesa per effetto del versamento parziale dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori assunti dalla società ricorrente.

In secondo luogo, nel caso in cui dovesse ritenersi configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316 ter c.p., la richiamata ordinanza ritiene che assuma rilievo l’ulteriore questione, anch’essa oggetto di rimessione alle Sezioni Unite, concernente l’individuazione della natura, unitaria o meno, del reato nell’ipotesi di reiterate percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato.

Le Sezioni Unite hanno dato risposta affermativa alla prima questione sollevata dall’ordinanza di rimessione della sesta Sezione e cioè se nell’ambito applicativo del reato di cui all’articolo 316 ter c.p. rientri l’indebito conseguimento della riduzione dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori in mobilità assunti dall’impresa, per effetto della mancata comunicazione, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di una condizione ostativa prevista dalla legge. Le S.U. hanno dunque affermato il seguente principio di diritto: “Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall’art. 316-ter cod. pen. l’indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto della omessa comunicazione dell’esistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall’art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012 n. 92), senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall’inadempimento dell’obbligazione contributiva”. La Corte ha poi chiarito che il reato è da considerarsi unitario a consumazione prolungata con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo.

Atteso ciò, le SS.UU. hanno affermato il secondo principio: “In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nell’ipotesi in cui il diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni previste per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall’art. 8, legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012 n. 92) sia stato indebitamente conseguito per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, il reato è unitario a consumazione prolungata quando i relativi benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo” .

La decisione osserva che dalla sentenza impugnata emerge che non vi sono state condotte delittuose connotate da artifici e raggiri, “ma è stata accertata la carenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’accesso al beneficio della riduzione dei contributi previdenziali, cui avrebbe dovuto far seguito il diniego delle richieste agevolazioni o l’eventuale revoca di quelle già concesse”. Le domande di accesso ai contributi, in particolare, “si limitavano a non indicare la circostanza dell’effettivo rispetto dei requisiti previsti”.

La condotta penalmente rilevante, sottolinea la Cassazione, deve ritenersi perfezionata “non attraverso l’indebita acquisizione dei vantaggi economici derivanti dai risparmi di spesa, ma, ancor prima, con l’indebito conseguimento del diritto di percepire una serie di agevolazioni contributive il cui godimento non era consentito dalla legge”.

L’indebita percezione delle agevolazioni contributive, sia nella forma della erogazione-concessione dei contributi, che in quella della riduzione dell’onere economico della contribuzione a carico della società, è stata determinata da un’unica, iniziale, condotta omissiva. Il momento consumativo, conclude la Suprema corte, si è così verificato “all’atto della percezione dell’ultimo sgravio contributivo (nel dicembre 2008), avuto riguardo al fatto che la relativa sequenza procedimentale prevedeva l’inoltro delle singole richieste di riduzione dei contributi attraverso la periodica e reiterata presentazione dei modelli ’DM 10’ contenenti i dati necessari per ottenere i previsti rimborsi”.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi: Cass. Sez. 2, 23 ottobre 2013, n. 48820; Cass. Sez. 6, 3 febbraio 2022, n. 9661; Cass. Sez. 2,  25 novembre 1986, n.1302; Cass. Sez. 2, 17 dicembre 2021, n. 2576
Difformi: non constano precedenti rilevanti.

A CURA DI PROF. AVV. SARA FRATTURA

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