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LO SCIOPERO POLITICO IN ITALIA E NELL’UNIONE EUROPEA

INTRODUZIONE

La sciopero è una forma di autotutela collettiva dei lavoratori finalizzata alla tutela dei loro diritti ed interessi.
Consiste in un’astensione concertata dal lavoro, posta in essere al fine di esercitare una pressione nei confronti di una controparte, che normalmente, ma non necessariamente, coincide con il datore di lavoro.

Lo sciopero, che era una mera libertà nel periodo pre-fascista e un reato nell’ordinamento corporativo, è elevato a rango di diritto soggettivo fondamentale dall’art. 40 della Costituzione repubblicana del 1948.

Il diritto di sciopero è dunque un diritto individuale, che può essere esercitato soltanto in forma collettiva.

In Italia, il riferimento normativo fondamentale per il diritto di sciopero è l’articolo 40 della Costituzione.

LO SCIOPERO POLITICO IN ITALIA

Non esiste un singolo articolo che disciplini esclusivamente lo sciopero politico, ma la sua legittimità deriva dall’evoluzione giurisprudenziale e costituzionale che ha superato le precedenti disposizioni penali. (1)

L’articolo 40 stabilisce che: “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.
Questo articolo, di per sé, non distingue tra sciopero economico e sciopero politico, riconoscendo un diritto di sciopero di carattere generale. 

La legittimità dello sciopero politico in Italia è il risultato di una lunga evoluzione che ha visto l’intervento della Corte Costituzionale:

  • Abolizione del reato di sciopero politico: Inizialmente, il Codice penale del 1930 (art. 503) criminalizzava gli scioperi per fini politici. Nel corso degli anni, la Corte Costituzionale ha progressivamente dichiarato l’illegittimità costituzionale di queste norme.
  • Sentenza n. 290 del 1974: Questa sentenza è considerata cruciale, poiché ha sancito la liceità dello
  • Cozzi, Biagio. Lo sciopero politico. Youcanprint, 2014.

sciopero politico, purché non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale.

La Corte ha stabilito che lo sciopero politico è espressione di libertà sociali e rientra nel quadro dei diritti garantiti dalla Costituzione. Con tale  sentenza della Corte  Costituzionale,  trova ingresso nel nostro ordinamento la libertà di sciopero politico, da intendersi come un minus rispetto alla categoria del diritto soggettivo, e dunque tale da rendere esente da conseguenze colui che la esercita solo dal punto di vista (pubblicistico) della repressione penale e non giˆ da quello (privatistico) del rapporto di lavoro

Sebbene l’articolo 40 riconosca in senso lato il diritto di sciopero, la giurisprudenza distingue tra: 

  • Sciopero economico: L’obiettivo è ottenere miglioramenti delle condizioni lavorative (salari, orari, ecc.).
  • Sciopero politico: L’obiettivo è esercitare una pressione sulla pubblica autorità per influenzare le sue decisioni o politiche. 

Nonostante la legittimità dello sciopero politico, il suo esercizio non è illimitato, soprattutto nei servizi pubblici essenziali.

 La legge 146 del 1990 disciplina l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali per bilanciarlo con il diritto dei cittadini a usufruire di tali servizi. Per servizi pubblici essenziali si intendono quelli che garantiscono i diritti della persona costituzionalmente tutelati (es. trasporti, la sanità ecc.)

In sintesi, mentre l’articolo 40 della Costituzione fornisce la base per il diritto di sciopero, la legittimità dello sciopero politico è stata affermata dalla giurisprudenza costituzionale, che ha eliminato le restrizioni previste dal Codice penale, ponendo però dei limiti specifici per i servizi pubblici essenziali (2)

La LEGGE 146/1990 opera sul piano pubblicistico, limitando la libertà di sciopero ma non il diritto, e bilancia il diritto di sciopero con i diritti costituzionalmente tutelati alla vita, alla salute, alla libertà (art. 2 Cost.).

Con le modifiche introdotte dalla L. 83/2000, le regole dello sciopero nei servizi pubblici essenziali sono state estese a manifestazioni della libertà di associazione (art. 18 Cost.).

2.Valentini, Vincenzo. “Sciopero politico e “diritto di sciopero”: il difficile equilibrio tra “libertà sociali”, categorie giuridiche e regole”. In Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2008

Titolari del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali sono i lavoratori subordinati, autonomi, i professionisti, i piccoli imprenditori.

 Le amministrazioni, le imprese erogatrici dei servizi, le rappresentanze dei lavoratori concordano nei contratti collettivi, negli accordi le prestazioni indispensabili che devono assicurare, le modalità e le procedure di erogazione (Individuazione delle prestazioni indispensabili); la Commissione di Garanzia valuta l’idoneità degli accordi e in caso di valutazione negativa o di mancato accordo, può emettere una provvisoria regolamentazione che vincola le parti fino al raggiungimento di un accordo idoneo.

I soggetti che proclamano lo sciopero devono comunicare, almeno 10 giorni prima dello stesso, durata, modalità e motivazione dell’astensione collettiva alle amministrazioni, alle imprese che erogano il servizio e all’autorità competente ad adottare l’ordinanza di precettazione,; le regole del preavviso o dell’indicazione della durata non si applicano in casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale

Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi devono comunicare agli utenti almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero i modi e tempi di erogazione dei servizi e le misure per la riattivazione  .

Infine i soggetti che promuovono o aderiscono allo sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi devono garantire l’erogazione delle prestazioni indispensabili ed il rispetto delle procedure.

Qualora si ritenga si ritiene che lo sciopero possa causare danni significativi ai diritti dei cittadini, come il diritto alla mobilità o alla continuità di servizi essenziali,   Si ricorre alla precettazione

La precettazione è un provvedimento amministrativo straordinario che sospende o limita uno sciopero nei servizi pubblici essenziali, adottato in caso di grave e imminente pericolo per i diritti costituzionalmente tutelati dei cittadini, come sanità, sicurezza e mobilità. È un tentativo di bilanciare il diritto di sciopero con la necessità di garantire la continuità di servizi indispensabili, e comporta sanzioni per chi non vi si attiene. 

3.Sciarra, Silvana. Sciopero, potere politico e magistratura 1870-1922. Laterza, 1969.

Essa è promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un ministro delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, altrimenti dal Prefetto.

 La decisione di precettare è solitamente presa dopo un confronto con i sindacati che hanno proclamato lo sciopero.

L’ordinanza di precettazione può disporre il differimento dell’astensione ad altra data, la riduzione della sua durata o misure per garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati.

L’ordinanza può essere impugnata davanti al TAR.

I lavoratori che non rispettano la precettazione possono essere sanzionati economicamente. Tuttavia, non possono essere licenziati per questo motivo. Anche i sindacati possono essere sanzionati economicamente se non collaborano a far rispettare la precettazione. Stessa cosa vale per le imprese se non fanno il possibile per garantire la ripresa del servizio

LO SCIOPERO POLITICO NELLA UE

Nei 27 Stati membri dell’UE (4) esistono notevoli variazioni nell’approccio agli scioperi politici. In cinque di essi, gli scioperi che perseguono obiettivi politici sono esplicitamente vietati, e i lavoratori che scioperano per ragioni politiche sono passibili di sanzioni e corrono il rischio di essere licenziati. Per contro, nella maggior parte degli Stati membri non è previsto un divieto esplicito per gli scioperi politici, anche se la loro esclusione deriva dalla definizione del diritto di sciopero contenuta nella legislazione o nella giurisprudenza. Nel diritto nazionale di 17 Stati membri gli scioperi sono definiti in modo tale che, di fatto, la possibilità di scioperare per motivi “puramente politici” è esclusa, in quanto essi sono associati a controversie commerciali che vedono contrapporsi i lavoratori ai datori di lavoro

Lo studio, commissionato dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del Parlamento europeo su richiesta della commissione AFCO, esamina lo status degli scioperi politici nell’UE. Mentre gli scioperi dei lavoratori cercano generalmente di esercitare pressioni sui datori di lavoro, gli “scioperi politici” sono rivolti al governo. Benché tali scioperi politici siano spesso organizzati con l’intento di difendere e tutelare gli interessi dei lavoratori, essi possono anche avere obiettivi esclusivamente politici. Questi scioperi “puramente politici”

 4.https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2024/757656/IPOL_STU(2024)757656_EN.pdf

solitamente non sono contemplati dal diritto di sciopero ai sensi della pertinente legislazione internazionale sui diritti umani o della normativa nazionale degli Stati membri.

In assenza di una legislazione chiara o di una giurisprudenza consolidata in alcuni Stati membri, non si può prevedere con certezza il modo in cui i tribunali potrebbero reagire alle conseguenze degli scioperi politici.

L’ambito di applicazione del diritto di azioni collettive di cui all’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”) non risulta chiaramente dalla formulazione. Sarebbe utile fornire maggiore chiarezza, in particolare per garantire che il diritto di sciopero non sia interpretato in modo restrittivo

Un attento esame delle fonti citate nella spiegazione dell’articolo 28 della Carta, unitamente ad altre fonti pertinenti, suggerisce che, mentre il diritto di sciopero contempla gli scioperi rivolti contro politiche governative che incidono sugli interessi economici e sociali dei lavoratori, esso non si estende agli scioperi “puramente politici” slegati da tali interessi.

Allo stato attuale del diritto costituzionale dell’UE, l’articolo 28 della Carta, letto alla luce della legislazione internazionale sui diritti umani e sul lavoro, tutela il diritto di sciopero politico (o sciopero di protesta) nella misura in cui lo sciopero abbia come obiettivo questioni inerenti agli interessi economici e sociali dei lavoratori (che vanno al di là dei loro “interessi professionali” in senso stretto). L’articolo, però, non tutela il diritto a scioperare per motivi “puramente politici”, ossia slegati dagli interessi economici e sociali dei lavoratori.

L’assenza di un’interpretazione comune dell’ambito di applicazione dell’articolo 28 può avere un effetto dissuasivo sui lavoratori che esercitano il diritto di sciopero protestando contro le azioni del governo. Nella situazione attuale del diritto dell’UE, essi non hanno la certezza di essere tutelati in virtù di tale diritto, dato che il nesso tra le loro rivendicazioni e i loro interessi economici e sociali può a volte essere inconsistente.

Pertanto, ulteriori orientamenti dovrebbero essere forniti alle autorità nazionali in merito all’interpretazione dell’articolo 28 della Carta, al fine di poter valutare in maniera univoca i presupposti e le motivazioni di uno sciopero con finalità puramente  politiche al fine di poterne garantire la legittimità in tutti gli stati membri della UE.

Avv Orsola De Falco

BIBLIOGRAFIA .

  1. Cozzi, Biagio. Lo sciopero politico. Youcanprint, 2014.
  2. Valentini, Vincenzo. “Sciopero politico e “diritto di sciopero”: il difficile equilibrio tra “libertà sociali”, categorie giuridiche e regole”. In Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2008
  3. Sciarra, Silvana. Sciopero, potere politico e magistratura 1870-1922. Laterza, 1969.
  4. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2024/757656/IPOL_STU(2024)757656_EN.pdf  Formato cartaceo ISBN 978-92-848-1513-5 | doi: 10.2861/66282 | QA-05-24-036-IT-C PDF ISBN 978-92-848-1519-7 | doi: 10.2861/006282 | QA-05-24-036-IT-N

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