La questione assume una notevole rilevanza, considerata l’incidenza della circostanza aggravante in
questione sul piano sanzionatorio.
Il quesito rimesso all’organo di nomofilachia assume un interesse peculiare, in quanto viene chiesto
alle Sezioni Unite di valutare l’attuale validità dei criteri determinati dalle Sezioni Unite n. 36258 del
24 maggio 2012, Biondi, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza
aggravante dell’ingente quantità e, con specifico riferimento alle c.d. droghe leggere, di dichiarare se
tale soglia resti fissata in 2 kg di principio attivo.
Nell’ordinanza di rimessione si legge che il principio di diritto appena riportato era riferibile ad un
quadro normativo «affatto diverso dall’attuale, ossia in epoca antecedente alla nota sentenza della
Corte Costituzionale n. 32/2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge Fini
Giovanardi».
Atteso il mutamento dell’assetto legislativo in materia di traffico illecito di stupefacenti, è necessario
interrogarsi, secondo i giudici remittenti, sulla persistente validità dei criteri individuati dalle Sezioni
Unite.
Le Sezioni Unite hanno sciolto il nodo gordiano, decidendo di dirimere un equivoco ritenuto spesso
presente nelle decisioni della giurisprudenza di legittimità, ovvero la confusione del sistema tabellare
disciplinato dagli artt. 13 e 14 d.P.R. n. 309/1990, con il sottosistema concernente l’individuazione
dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope riferibili ad un uso
esclusivamente personale.
Esclusa la presunta rimodulazione normativa, almeno ai fini della circostanza aggravante dell’ingente
quantità, le Sezioni Unite rigettano la conseguenza che l’orientamento minoritario deduceva, ossia
l’inammissibilità di un sistema aritmetico di integrazione dell’aggravante.
La base sostanziale e formale della sent. SS.UU. n. 36258/2012, quindi, è rimasta immutata.
Posto ciò, la Corte affronta l’ulteriore questione concernente l’individuazione dei fattori della
moltiplicazione il cui prodotto determina il confine inferiore dell’ingente quantità nelle ipotesi
concernenti le droghe leggere.
La quaestio è sorta perché le SS.UU. n. 36258/2012 indicavano un valore soglia per le droghe
leggere pari a 1.000 mg, traendolo erroneamente dal citato elenco allegato al d.m. 11 aprile 2006,
che moltiplicato per 2000 fornisce il parametro dei 2 kg necessari per realizzare un ingente quantità
rispetto alle droghe leggere.
Ed invero, il d.m. 4 agosto 2006 aveva individuato proprio in 1.000 mg il valore soglia di THC;
tuttavia, tale decreto è stato annullato per motivi formali dal TAR Lazio con sent. n. 2487 del 21
marzo 2007. Di conseguenza, la disciplina anteriore, che fissava tale valore in 500 mg, era tornata in
vigore, senza che le Sezioni Unite potessero prevederlo.
Le Sezioni Unite ritengono, tuttavia, irrilevante l’errore nel testo della sentenza SS.UU. n.
36258/2012.
Invero, la Corte afferma che «il risultato aderente all’esito dell’indagine induttiva delle Sezioni Unite
cristallizzato nella sentenza Biondi è che la soglia minima perché si possa intendere ingente una
quantità di droga leggera è di 2 kg di principio attivo».
All’esito delle motivazioni, le Sezioni Unite ritengono necessario fornire una precisazione relativa
alla definizione della dose soglia come quantitativo di principio attivo che può essere detenuto in un
solo giorno; tale precisazione si rende necessaria per fornire un criterio di ausilio al giudice di merito
nella sua residua discrezionalità valutativa.
In particolare, secondo la Corte, ad oggi la figura fondamentale è quella della dose media singola,
intesa come quantità di principio attivo per singola soluzione idonea a produrre in un soggetto
assuntore un effetto stupefacente e psicotropo.
A questa si affianca la figura della dose soglia, vale a dire la quantità massima detenibile, la quale è
data dall’incremento della dose media singola in base a un moltiplicatore variabile in relazione alle
caratteristiche di ciascuna sostanza.
Invero, è proprio la dose soglia che individua la quantità massima detenibile e prescinde dalla
frequenza delle assunzioni, motivo per il quale è tollerabile un accumulo per più giorni destinato
all’uso personale.
In conclusione, ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 80, co. 2, d.P.R. 309/90 in
riferimento alle cd. droghe leggere, deve ritenersi che la modifica del sistema tabellare realizzata per
effetto del d.l. 20 marzo 2014, n. 36 (convertito con modificazioni nella l. 16 maggio 2014, n. 79)
non abbia inciso sui presupposti di applicazione di detta circostanza aggravante come già individuati
dalla giurisprudenza maggioritaria.
In particolare, mantengono validità, per effetto dell’espressa reintroduzione della nozione di quantità
massima detenibile, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, i criteri basati sul
rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile di cui alla nota
sentenza delle Sezioni unite, n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi.
Pertanto, l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante
dell’ingente quantità prevista dall’art. 80, comma 2, d.p.r. n. 309 del 1990, resta, per le cd. droghe
leggere, fissata in 2 kg di principio attivo.
nota di Sara Frattura




