Autore: Avv. Maria Sturchio
AUGE UNIVERSITA’ S.R.L.
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Considerazioni introduttive
La Giustizia riparativa costituisce il capitolo più innovativo della cd. “Riforma Cartabia” e rappresenta una sfida in ambito minorile dove alle “difficoltà intrinseche del fare giustizia”, si aggiungono quelle “specifiche del fare giustizia con le persone di minore età” dovendole condurle a maturare un “ruolo costruttivo nella società” (Art. 40 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York). L’apertura verso un modello di giustizia più costruttivo, dialogico e responsabilizzante dovrebbe fornire ai minori coinvolti in un reato strumenti idonei ad accogliere e superare il conflitto affrontandolo personalmente con le vittime, spesso coetanee.
Minori e Giustizia riparativa: sollecitazioni sovranazionali, sperimentazioni nazionali e profili comparatistici
Il sistema penale minorile italiano attuale è frutto di un processo socio-culturale e scientifico che ha, progressivamente, posto al centro la tutela del minore, considerato soggetto autonomo, e delle sue esigenze di sviluppo psico-fisico, conciliandola con le esigenze di natura penale. I modelli di Giustizia che si sono susseguiti nel tempo, corrispondenti ai diversi modi di percepire il minore autore di reato, sono stati il modello punitivo-retributivo, rieducativo e riparativo. Inizialmente la Scuola Classica del diritto penale, sorta durante il XIX sec., basandosi sul principio del libero arbitrio, riconobbe per il minore l’imputabilità di un reato solo se in grado di esercitare autonomamente le proprie scelte; la pena serviva quale deterrente alla reiterazione del reato ed aveva una funzione punitiva. Con l’approvazione, nel 1890, del codice penale Zanardelli, venne fissata a 9 anni l’età minima per l’imputabilità del minore, imputabilità che tra i 9 ed i 14 anni doveva essere decisa dal magistrato visto il discernimento del minore, mentre era presunta per gli ultra quattordicenni. La strategia sanzionatoria si sostanziava nella privazione della libertà proporzionata alla gravità dell’atto delittuoso commesso. Successivamente la Scuola Positiva, utilizzando il metodo empirico, per quanto riguardava i minori, sostenne la necessità di una conoscenza scientifica del minore e degli aspetti educativi; d’altra parte, la società premeva per un maggior controllo sociale, anche sui minori. Nel 1930, con l’approvazione del codice Rocco, fu innalzato a 14 anni il limite di imputabilità del minore e venne stabilito che tra i 14 ed i 18 anni il minore potesse essere imputato solo se in grado di intendere e di volere e che queste capacità dovevano essere accertate caso per caso; in caso di condanna la pena era ridotta di un terzo rispetto a quella stabilita per gli adulti. Alla pena, nella sua funzione retributiva, si affiancarono le misure di sicurezza proporzionate alla pericolosità sociale del minore; pertanto, la risposta sanzionatoria del sistema penale si commisurava alla personalità di chi commetteva il reato. Arriviamo così al 1934, anno in cui vennero istituiti, con il R.D. 1404/1934, i Tribunali per i minorenni con competenza territoriale su tutto il circondario, o sezione, della Corte di Appello nonché i centri di rieducazione per la promozione di fini educativi e risocializzanti dei minori. Si trattava, quindi, di organi autonomi rispetto agli altri tribunali civili e penali nei quali potessero trovare attuazione misure di cura e rieducazione della devianza minorile. Negli anni 60’ e 70’ l’idea della possibilità della rieducazione e recupero in ambiti istituzionali, quali carceri, ospedali psichiatrici, ecc., più idonei al contenimento ed isolamento sociale, entrò però in crisi e, con D.P.R. 616/77, furono trasferiti agli Enti Locali gli interventi a favore dei minori. Si fece strada l’idea che, l’esigenza di coniugare le finalità di giustizia con quelle di tutela dei diritti del minore, dovesse essere soddisfatta con l’adozione di misure sostitutive ed alternative alla detenzione avvalendosi anche della collaborazione di figure esterne al sistema della giustizia penale; si posero così le basi dell’attuale modello di Giustizia riparativa in ambito minorile.
L’adozione di modelli di Giustizia riparativa era già da molti anni sollecitata dalle fonti sovranazionali, soprattutto in ambito minorile. Una breve panoramica in tal senso sulle principali tappe che hanno segnato tale cambiamento di paradigma:
1924 – Convenzione di Ginevra, prima indicazione di finalità emendative e riabilitative per il minore deviante;
1996 – Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20.11.1989 e ratificata in Italia con Legge 176/1991;
1996 – Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, conclusa a Strasburgo il 25.01.1996 e ratificata dall’Italia con Legge 77/2003 che, all’art. 13, ha incoraggiato “l’attuazione della mediazione”;
2016 – Direttiva 2016/800/UE sulle Garanzie per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.
Di primario interesse è l’esame di alcune norme contenute nel D.P.R. 448/88 (Codice del processo penale minorile), che rappresenta la prima sistematizzazione della politica penale minorile in Italia. L’art.9 che consente una indagine personologica sul minore, prevedendo uno spazio di accertamento in cui Giudice e Pubblico ministero possono valutare l’opportunità di un percorso di mediazione tra l’autore del reato e la vittima. L’Art. 20 che consente al Giudice di impartire al minore specifiche prescrizioni di studio o lavoro, nonché “altre prescrizioni utili per la sua educazione”. L’art. 28 che introduce l’istituto della Sospensione del processo con messa alla prova statuendo che il giudice, nel provvedimento di sospensione del processo e messa alla prova, sulla base del progetto di intervento elaborato dai servizi minorili, “può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato”, con possibile estinzione del reato. Ed ancora il D. Lgs. 121/2018 che intendeva dar vita ad un autonomo apparato normativo relativo al primo ordinamento penitenziario del settore minorile. Tale testo normativo, che, all’art.1, assegna il primato alla Giustizia riparativa e alla mediazione reo-vittima per valorizzare gli obiettivi dell’esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, in realtà non specifica le circostanze e le modalità di applicazione dei percorsi previsti che diventano appendici della pena detentiva, quasi strumenti di trattamento per il recupero sociale del minore. Le possibilità di innesto di percorsi di Giustizia riparativa, con specifico riferimento alla fase esecutiva, sono state individuate nell’ambito delle misure penali di comunità o dell’esecuzione della pena in istituto soltanto valorizzando gli spazi normativi offerti dalle disposizioni relative alle prescrizioni del giudice (art.3) e al progetto di intervento per l’affidamento in prova (art.4), nonché, in caso di esecuzione in istituto, dalla disciplina del progetto di intervento rieducativo (art.14). Anche dall’analisi comparata dei modelli di Giustizia riparativa minorile attuati in altri paesi è possibile trarre numerosi insegnamenti, sia in senso positivo che negativo. Le conferenze dei giovani previste nell’Irlanda del Nord rappresentano uno degli esempi di maggior successo di Giustizia riparativa; il sistema si basa sulla volontarietà della partecipazione, qualità del supporto e della preparazione pre-conferenza (che include visite a domicilio), coinvolgimento di supporters della vittima e del rappresentante della Comunità, qualità della formazione dei facilitatori e degli esperti, nella ownership del plan (spettante principalmente al giovane e alla vittima). Anche in Croazia, in campo minorile, la criminal mediation è stata prevista come efficace strumento riparativo, anche se limitato alla sola fase preprocessuale. Apprezzabile appare la regolamentazione della Giustizia riparativa in Belgio – primo paese dell’Europa continentale ad averla introdotta nel sistema di Giustizia minorile – caratterizzata dalla completezza della sua disciplina, l’omogeneità della sua accessibilità sul territorio, l’adeguatezza delle risorse pubbliche riservatale, l’ampiezza della sua disponibilità (è utilizzabile per tutti i tipi di reato e in tutte le fasi del procedimento).
La Riforma Cartabia nel processo penale minorile
Con il D. Lgs. 150/2022, in attuazione della legge delega 134/2021, è stata approvata la “disciplina organica” della Giustizia riparativa fondata sull’ascolto e sul riconoscimento dell’altro; un’idea che, in contrapposizione al tradizionale modello di giustizia punitiva, appare fortemente innovativa sebbene, come brevemente esposto, frutto di un percorso sovranazionale e nazionale già da tempo intrapreso. E’ stato creato un percorso “parallelo” finalizzato alla ricomposizione del conflitto; quindi non una giustizia alternativa a quella tradizionale né un modello sussidiario, ma un intervento complementare diretto alla ricomposizione del conflitto promuovendo la pacificazione sociale. Anche la posizione del giudice muta: egli non resta al di sopra del conflitto ma al suo interno per risolverlo e, senza perdere la sua neutralità, lavora nel senso di una ricomposizione tra le parti che riqualifica sia il senso di un processo giusto che il senso stesso della pena inflitta. Di particolare interesse è l’istituto della Sospensione del processo e messa alla prova. Il secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. 448/88 recante “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”, stabilisce che “Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato”. Tale istituto, della “messa alla prova”, prevede la sospensione del processo senza la pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti del minore. Viene strutturato un programma trattamentale individuale tenendo conto delle risorse personali, familiari ed ambientali del ragazzo il quale deve essere messo in condizione di comprendere e condividere il contenuto del progetto stesso. Il minore deve essere stimolato a partecipare spiegandogli con strumenti adeguati gli obiettivi perseguiti. Tanto l’elaborazione quanto la gestione di tale programma richiede il lavoro di una équipe di professionisti altamente specializzati. Il Giudice prescrive i colloqui con il servizio sociale e lo psicologo, le attività di sostegno educativo, necessari per il percorso di recupero e reinserimento sociale del minore; le attività socialmente utili e di volontariato rivolte alla comunità e non direttamente alla vittima del reato. La “Riforma Cartabia” ha reso più ampia l’applicabilità dell’istituto della messa alla prova: ha, infatti, ampliato l’elenco dei reati che ne consentono l’accesso e che si prestano all’utilizzo di percorsi di risocializzazione e riparazione e previsto la possibilità che sia il PM a proporne l’applicazione. L’istanza di accesso alla messa alla prova può essere formulata in udienza (art. 464 ter 1 c.p.p.) oppure nel corso delle indagini preliminari (art. 464 bis c.p.p.). Terminato il periodo di sospensione prestabilito, il giudice fisserà una nuova udienza per valutare il comportamento del minorenne all’interno del programma e, in caso di esito positivo della prova, emetterà una sentenza di estinzione del reato; al contrario, qualora la valutazione dovesse dare esito negativo, il procedimento procederà a norma degli articoli 32 e 33 (D.P.R. 448/88). Inoltre, è stato ampliato il comma 2 dell’art. 28 del D.P.R. 488/88, prevedendo la possibilità per il giudice di invitare il minore a partecipare ad un programma di Giustizia riparativa. Agli artt. 42-67 del D. Lgs. 150/22, viene esplicata la disciplina della Giustizia riparativa, intesa come: “ogni programma che consente alla vittima di reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore” (art. 42, comma 1, lett. A, D.Lgs. 150/22). In questi articoli viene chiarita l’ottica riparativa cui è improntato l’intervento legislativo e cioè: i principi di partecipazione attiva e volontaria; l’equiparazione dell’interesse della vittima e dell’autore dell’offesa; il coinvolgimento della comunità; la proporzionalità e ragionevolezza dell’esito riparativo; la riservatezza; l’indipendenza e l’equiprossimità del mediatore; la garanzia del tempo necessario (art. 43, D.Lgs. 150/22); gli obiettivi di riconoscimento della vittima, di responsabilizzazione dell’autore dell’offesa e la valorizzazione dei legami tra questi soggetti e la comunità (art. 43, D.Lgs. 150/22); le garanzie, per la vittima e per l’autore del gesto offensivo, del rispetto del diritto all’informazione (art. 47, D.Lgs. 150/22) circa le possibilità di accesso ai programmi di Giustizia riparativa; è, altresì, specificato che il consenso alla partecipazione deve essere personale, libero, consapevole, informato, espresso per iscritto e sempre revocabile (art. 48, D.Lgs. 150/22). Infatti l’art. 84, comma 1, lett. B del D.Lgs. 150/22 così dispone: “In qualsiasi fase dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria può disporre l’invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa”. Ed ancora l’art. 44 precisa che ai programmi può accedersi senza preclusioni relative alla fattispecie di reato o alla sua gravità e l’accesso è possibile in ogni stato e grado del procedimento penale, nonché nella fase esecutiva della pena o anche dopo l’esecuzione della stessa, all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità o per intervenuta estinzione del reato. Inoltre, la partecipazione ad un programma di Giustizia riparativa è un elemento del progetto trattamentale da allegare alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis c.p.p.) e rappresenta un elemento di valutazione a vantaggio del reo minorenne (art. 84, comma 1, lett. B D.Lgs. 150/22). La Riforma Cartabia è intervenuta anche in merito all’art. 1 del D. Lgs. 121/18, che definisce le misure penali di comunità, introducendo modifiche alla disciplina dell’esecuzione penale per i minori ed i giovani adulti (ultradiciottenni e fino a 24 anni) all’interno degli IPM (Istituti Penali per i Minorenni). In generale, appare chiara l’ispirazione del sistema di giustizia minorile italiano in cui il ricorso al carcere deve essere l’estrema ratio.
Considerazioni conclusive
In conclusione si evidenzia che il riconoscimento normativo organico della Giustizia riparativa nel nostro ordinamento favorisce un sistema giudiziario capace di ricomporre i conflitti. Il nuovo modello di giustizia, caldeggiato e praticato in ambito minorile, dovrà essere sostenuto da una seria riflessione e comprensione dei significati e delle finalità di una giustizia che “ricuce” e “ripara”. Tale idea sarà possibile andando oltre il singolo episodio delittuoso e monitorando le modalità con cui il suo autore si pone e reagisce, la sua assunzione di responsabilità verso la vittima e la comunità, la consapevolezza della verità dell’accaduto che sarà in grado di maturare.
Avv. Maria Sturchio




