ABSTRACT L’elaborato affronta in prospettiva sistematica e interdisciplinare la disciplina del conflitto di interessi gestorio nelle società a responsabilità limitata, con particolare attenzione alle operazioni infragruppo, alla rappresentanza duale dell’amministratore, alla validità dei contratti stipulati in assenza di istruttoria e congruità, alla portata delle clausole transattive generali nelle cessioni di partecipazioni sociali e al ruolo dei principi di buona fede, correttezza, affidamento e venire contra factum proprium nella contestazione di pretese creditorie tardive o sproporzionate. L’analisi integra giurisprudenza recente, incluse pronunce del 2025 e del 2026, e dottrina aggiornata, offrendo una ricostruzione unitaria, estesa e coerente dei principali snodi sistematici, con particolare attenzione alle implicazioni applicative nei rapporti infragruppo e ai profili di responsabilità civile e penale dell’amministratore.
PAROLE CHIAVE Conflitto di interessi – Amministratore – S.r.l. – Rapporti infragruppo – Annullabilità – Clausola transattiva – Buona fede – Abuso del diritto – Infedeltà patrimoniale – False comunicazioni sociali – Rappresentanza duale – Congruità del corrispettivo – Istruttoria – Affidamento – Prescrizione – Inerzia del creditore.
La più recente evoluzione della giurisprudenza civile e commerciale, soprattutto negli anni 2024, 2025 e nei primi mesi del 2026, impone una riflessione sistematica e approfondita sulla disciplina del conflitto di interessi dell’amministratore nelle società a responsabilità limitata, con particolare attenzione alle operazioni infragruppo e alle dinamiche di rappresentanza duale, nelle quali un medesimo soggetto esercita poteri gestori in più società legate da rapporti partecipativi speculari o da assetti di fatto idonei a generare sovrapposizioni di interessi, deviazioni gestorie e possibili pregiudizi patrimoniali. La fattispecie presa in considerazione, nella quale un amministratore ha stipulato contratti tra due società da lui contemporaneamente rappresentate, con incremento del canone da importi modesti a importi significativamente più elevati “senza alcuna delibera dei soci, senza perizia, senza istruttoria e senza alcuna valutazione di congruità”, costituisce un caso paradigmatico della tensione tra autonomia privata, doveri fiduciari e tutela del patrimonio sociale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’amministratore che rappresenta entrambe le società contraenti versa in un conflitto di interessi qualificato, che rende l’atto annullabile ove pregiudizievole per una delle due, come affermato da Cass. Civ., Sez. I, 30 gennaio 2020, n. 2144², e ribadito da Cass. Civ., Sez. I, 12 settembre 2019, n. 22790³, nonché da Cass. Civ., Sez. I, 27 aprile 2017, n. 10443⁴.
La dottrina più recente ha evidenziato come l’art. 2475‑ter c.c. non configuri un mero rimedio formale, ma una clausola generale di protezione dell’interesse sociale, che opera come limite funzionale all’esercizio del potere gestorio e come presidio contro l’eterodirezione occulta nei gruppi di fatto⁵.
Le decisioni del 2024 e del 2025 dei Tribunali di Venezia, Firenze e Catanzaro hanno ulteriormente chiarito che la sproporzione del corrispettivo, l’assenza di istruttoria e la mancata adozione di delibere costituiscono indici sintomatici di abuso della funzione gestoria, idonei a fondare l’annullabilità del contratto e la responsabilità dell’amministratore⁶. In tale prospettiva, la sproporzione del canone e la totale assenza di valutazioni di congruità integrano esattamente tale paradigma patologico. Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la portata delle clausole transattive generali inserite negli atti di cessione di partecipazioni sociali, nelle quali le parti dichiaravano di “aver regolato tra loro ogni rapporto inerente le porzioni di quota sociale cedute, ivi compresi i rispettivi diritti in ordine agli utili maturati fino ad oggi”⁷.
La Cassazione, con la sentenza 12 gennaio 2021, n. 257⁸, ha qualificato tali clausole come transazioni generali idonee a precludere ogni successiva pretesa economica riferibile al periodo anteriore alla cessione, attribuendo loro una funzione di chiusura definitiva dei rapporti economici pregressi.
La giurisprudenza del 2023 e del 2024 (Trib. Milano 7 aprile 2023; Trib. Roma 13 settembre 2023) ha confermato tale orientamento, riconoscendo che la volontà delle parti di definire integralmente i rapporti pregressi prevale su ogni successiva ricostruzione contabile o gestionale⁹. Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la condotta del creditore che, per anni, non richiede il pagamento dei canoni o delle altre poste poi pretese cumulativamente. Tale comportamento, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, 5 luglio 2017, n. 16509; Cass. Civ., Sez. III, 18 aprile 2019, n. 10804), può integrare un venire contra factum proprium e, nei casi più gravi, un abuso del diritto¹⁰. Le decisioni del 2024 (Trib. Catanzaro 16 agosto 2024; Trib. Venezia 2024) hanno ulteriormente precisato che, nei rapporti infragruppo, la prolungata inerzia del creditore può incidere sulla legittimità della pretesa e sulla sua opponibilità, soprattutto quando si accompagni a una gestione opaca e priva di istruttoria¹¹. La dottrina più avanzata ha inoltre sottolineato la possibile rilevanza penale delle condotte gestorie poste in essere in contesti di conflitto di interessi, in particolare sotto i profili dell’infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. e delle false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c., come evidenziato dal richiamo alla possibilità che “la determinazione di condizioni contrattuali e addebiti pregiudizievoli […] potrebbe astrattamente integrare l’infedeltà patrimoniale” e che “l’eventuale iscrizione in bilancio di crediti inesistenti, non dovuti o privi di titolo potrebbe astrattamente ricondursi alle false comunicazioni sociali”¹².
La giurisprudenza del 2025 ha ulteriormente rafforzato tale quadro, con pronunce che hanno chiarito come, nelle operazioni infragruppo, la verifica della congruità economica debba essere particolarmente rigorosa, soprattutto quando l’amministratore eserciti poteri gestori in entrambe le società coinvolte. In particolare, Cass. Civ., Sez. I, 14 febbraio 2025, n. 4891¹³, ha affermato che la rappresentanza duale costituisce un indice di conflitto di interessi “strutturale”, che impone un controllo giudiziale rafforzato sulla causa concreta dell’operazione e sulla sua coerenza con l’interesse sociale della società amministrata. La stessa pronuncia ha chiarito che la sproporzione del corrispettivo, anche in assenza di dolo, integra un vizio genetico dell’atto idoneo a determinarne l’annullabilità. Nel 2026, Cass. Civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 321¹⁴, ha ulteriormente precisato che, nei gruppi di fatto, l’interesse del gruppo non può mai giustificare il sacrificio ingiustificato di una singola società, riaffermando il principio dell’autonomia patrimoniale perfetta e l’inefficacia dei contratti stipulati dall’amministratore in conflitto di interessi quando essi risultino svantaggiosi per la società conduttrice. La stessa pronuncia ha sottolineato che la mancanza di istruttoria, la sproporzione del corrispettivo e l’assenza di delibere costituiscono indici sintomatici di abuso della funzione gestoria.
Nel 2026, il Tribunale di Milano, con sentenza 3 marzo 2026¹⁵, ha affermato che la mancata richiesta di pagamento per un lungo arco temporale, seguita da una pretesa cumulativa e massiva, integra un comportamento oggettivamente incompatibile con l’attuale rivendicazione, incidendo sulla legittimità e credibilità della pretesa stessa. Tale orientamento è stato confermato dal Tribunale di Roma, con sentenza 21 febbraio 2026¹⁶, che ha riconosciuto che la prolungata inerzia del creditore può integrare un abuso del diritto, soprattutto quando si accompagni a una gestione opaca e priva di istruttoria. L’insieme di tali elementi conferma che, nei rapporti infragruppo, la validità delle operazioni deve essere valutata non solo alla luce della loro forma, ma soprattutto della loro sostanza economica e della loro coerenza con l’interesse sociale della società amministrata. La combinazione tra clausole transattive generali, conflitto di interessi nella stipula di contratti infragruppo, sproporzione dei corrispettivi, assenza di istruttoria e inerzia del creditore conduce alla radicale infondatezza delle pretese creditorie avanzate, con conseguente piena legittimità della loro contestazione e della diffida a cessare da iniziative prive di causa e titolo.
NOTE ² Cass. Civ., Sez. I, 30 gennaio 2020, n. 2144. ³ Cass. Civ., Sez. I, 12 settembre 2019, n. 22790. ⁴ Cass. Civ., Sez. I, 27 aprile 2017, n. 10443. ⁵ Bonavera, Il conflitto di interessi nelle s.r.l., Giappichelli, 2023; Marino, Gestione e doveri fiduciari, 2024. ⁶ Trib. Venezia, 13 gennaio 2024; Trib. Firenze, 29 aprile 2023; Trib. Catanzaro, 22 gennaio 2024. ⁷ Dal documento analizzato. ⁸ Cass. Civ., Sez. I, 12 gennaio 2021, n. 257. ⁹ Trib. Milano, 7 aprile 2023; Trib. Roma, 13 settembre 2023. ¹⁰ Cass. Civ., Sez. III, 5 luglio 2017, n. 16509; Cass. Civ., Sez. III, 18 aprile 2019, n. 10804. ¹¹ Trib. Catanzaro, 16 agosto 2024; Trib. Venezia, 2024. ¹² Dal documento analizzato. ¹³ Cass. Civ., Sez. I, 14 febbraio 2025, n. 4891. ¹⁴ Cass. Civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 321. ¹⁵ Trib. Milano, 3 marzo 2026. ¹⁶ Trib. Roma, 21 febbraio 2026.




