Nonostante molti Autori illustri dell’epoca appoggiassero il sistema di valori e di riforme necessario per giungere ad una società più equa, fu Cesare Beccaria, sino a quel momento sconosciuto, che produsse l’opera che rispecchiava il clima culturale di quel momento.
Nel 1764 usciva in forma anonima “Dei delitti e delle pene”, il cui straordinario e inaspettato successo risiede nel carattere profondamente innovatore rispetto ai pregiudizi e privilegi di una società che risentiva ancora, nel diritto penale, di residui medievali.
Numerosi sono gli aspetti importanti trattati da Beccaria, che ben esplicitano i caratteri di quella che doveva essere, nella sua ottica, una riforma dell’intero sistema del diritto penale. Innanzitutto è necessario contenere ed evitare l’aumento del numero dei reati, la cui frequenza è dovuta a consistenti forme di proibizionismo ingiustificate. Si deve dunque limitare le restrizioni della libertà individuale determinate dal diritto penale.
In secondo luogo bisogna intervenire sull’Amministrazione della giustizia, predisponendola a volgere un’attenzione e una protezione scrupolosa dei diritti della persona sospettata, condannata, punita, prendendo come principio guida quello della presunzione di innocenza.
Le pene devono essere chiare e certe e, insieme ai delitti, devono essere definite in precedenza. Il conoscere chiaramente in precedenza le pene stabilite dalla legge costituisce una salvaguardia dei diritti dell’individuo e serve a scoraggiare i potenziali delinquenti in modo più efficace.
Per limitare la discrezionalità di chi giudica è però fondamentale anche la presenza di un codice penale scritto e completo. Solo in questo modo il popolo potrebbe giudicare quanto effettivamente vengano salvaguardate le sue libertà nell’amministrazione della giustizia. Friedman sostiene che per controllare e ridurre la discrezionalità occorrono almeno tre presupposti, riflessione che dimostra quanto sia ancora attuale questo problema:
Dev’esservi un codice normativo: una fonte documentale che prescriva in termini chiari e precisi cosa deve fare l’operatore;
Vi deve essere un sistema di comunicazione che deve permettere di convogliare il codice all’operatore e farglielo conoscere, e un mezzo per conoscere cosa effettivamente fa l’operatore;
Vi deve essere il mezzo di tenere a freno l’operatore e di coercire l’obbedienza alla legge.
Continuando nell’analisi di “Dei delitti e delle pene”, Beccaria individua un altro criterio molto importante a proposito della pena: la giustificazione della pena. Con ciò l’autore intende affermare che essa deve avere una natura retributiva, deve colpire i diritti del reo tanto quanto il delitto da lui commesso ha colpito i diritti altrui.
Oltre a ciò, la pena dev’essere proporzionata al reato, ma non deve oltrepassare il limite necessario per impedire al delinquente di danneggiare nuovamente gli altri. La sua severità dev’essere strettamente limitata. Per quanto riguarda la natura delle sanzioni, queste ultime è necessario che volgano lo sguardo allo stato della nazione stessa, non potendo essere le stesse le sanzioni previste per un popolo civilizzato e uno appena uscito dallo stato selvaggio. L’universalità della pena e la sua continuità nel tempo non possono quindi sussistere, essendo strettamente connesse alle condizioni economiche, politiche e sociali di una determinata società in un particolare momento. Inoltre, le sanzioni vengono percepite in modo diverso da persone che si trovano in differenzi posizioni della scala sociale, per censo, per livello di scolarizzazione e ruolo professionalmente svolto.
Uno degli elementi più caratterizzanti quest’opera innovativa dal punto di vista della giustizia penale è sicuramente il postulato della Certezza della pena. Beccaria afferma che “la certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito con la speranza di impunità”. La pena, inoltre, tanto più è pronta e prossima temporalmente al delitto tanto più sarà giusta, utile ed efficace. In più, fra i delitti e le pene vi dev’essere una proporzione. Si tratta dunque di considerare la pena sotto una veste di obiettività, senza tener conto delle caratteristiche dell’autore e della vittima. Il mancato sguardo a colui che commette un reato è dovuto al fatto che non si indaga il comportamento criminale perché non si è interessati alle cause del crimine, quanto piuttosto al reato come ente giuridico separato da colui che lo produce.
Concludendo, per quanto riguarda i principali temi affrontati da Beccaria nel diritto penale è necessario ricordare quelli che sono i suoi due principali dogmi, che si ritrovano anche nella produzione scientifica di Francesco Carrara.
Essi sono:
I. Lo scopo principale del diritto penale e della scienza criminale è quello di prevenire gli abusi da parte delle autorità;
II. Il reato non è un’entità di fatto ma di diritto.
Docente Formatore Prof. Roberto Lasco





