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Revoca del mantenimento al figlio maggiorenne che non lavora

Dalla soglia dei 34 anni del Tribunale di Milano alla presunzione di autoresponsabilità intorno ai 29-30 anni nella giurisprudenza di legittimità

autrice: Rosa Di Caprio, avvocato specializzato in diritto di famiglia e minori

Il problema giuridico

Il mantenimento del figlio maggiorenne che non lavora è uno dei temi più delicati del diritto di famiglia, perché coinvolge due esigenze entrambe meritevoli di tutela: da un lato, il dovere dei genitori di sostenere i figli nel percorso di crescita, formazione e inserimento lavorativo; dall’altro, il principio di autoresponsabilità del figlio adulto, che non può pretendere un mantenimento indefinito quando non si attiva concretamente per rendersi economicamente autonomo.

La domanda che spesso viene posta è semplice solo in apparenza: fino a quando un genitore deve mantenere un figlio maggiorenne che non lavora?

La risposta non è automatica. Il diritto al mantenimento non cessa con il compimento dei diciotto anni, ma non dura nemmeno per sempre. La giurisprudenza più recente della Cassazione ha progressivamente rafforzato l’idea che, con l’avanzare dell’età, il figlio debba dimostrare in modo sempre più rigoroso di non essere economicamente autosufficiente per ragioni oggettive e non per inerzia personale.

In questo quadro si inserisce l’orientamento che valorizza la soglia dei 29 anni come indice significativo per valutare la revoca del mantenimento, anche quando il figlio dichiari di studiare o di non avere ancora trovato lavoro.

Il quadro normativo: l’art. 337-septies c.c.

La norma di riferimento è l’art. 337-septies del codice civile, secondo cui il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno periodico.

Il testo della norma è importante perché non prevede alcun automatismo. Non stabilisce che il mantenimento termini a 18, 25, 29, 30 o 34 anni. Stabilisce invece che il giudice debba valutare le circostanze concrete del caso.

Ciò significa che il figlio maggiorenne può continuare ad avere diritto al mantenimento se non ha ancora raggiunto l’indipendenza economica per ragioni giustificate: ad esempio perché sta completando un percorso di studi serio, coerente e produttivo, oppure perché si è attivato nella ricerca di un lavoro senza riuscire, per ragioni non imputabili a lui, a inserirsi stabilmente nel mercato.

Al contrario, il mantenimento può essere revocato quando la mancata indipendenza economica dipende da inerzia, disinteresse, rifiuto ingiustificato di occasioni lavorative, studi protratti senza profitto o attesa passiva di un’occupazione perfettamente conforme alle proprie aspirazioni.

Mantenimento e alimenti: due istituti diversi

Un punto spesso trascurato è la differenza tra mantenimento e alimenti.

Il mantenimento del figlio maggiorenne ha una funzione ampia: serve a consentire al figlio di completare il proprio percorso educativo e formativo, accompagnandolo verso l’autonomia. È quindi collegato al rapporto genitoriale e alla fase di transizione verso la vita adulta.

Gli alimenti, invece, hanno una funzione diversa e più limitata: servono a garantire il minimo indispensabile a chi versi in stato di bisogno, secondo quanto previsto dall’art. 433 c.c.

Questa distinzione è decisiva. Un figlio adulto che non sia più titolare del diritto al mantenimento potrebbe, in casi estremi e se ne ricorrono i presupposti, agire per gli alimenti. Ma non può pretendere che il genitore continui a mantenerlo come se fosse ancora in una fase fisiologica di crescita o formazione.

La svolta verso il principio di autoresponsabilità

Negli ultimi anni la Cassazione ha progressivamente valorizzato il principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne.

Il figlio adulto non può limitarsi ad affermare di essere disoccupato. Deve dimostrare di essersi attivato concretamente per trovare un lavoro. Deve provare di avere inviato candidature, partecipato a colloqui, cercato occasioni coerenti con la propria formazione, ma anche di avere eventualmente ridimensionato le proprie aspettative quando il mercato del lavoro non offra immediatamente l’occupazione desiderata.

La Cassazione ha chiarito che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento solo se dimostra di essersi effettivamente adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente nella ricerca di un’occupazione in base alle reali opportunità offerte dal mercato del lavoro.

Questo orientamento segna un passaggio culturale importante: il mantenimento non è una rendita assistenziale. È uno strumento di accompagnamento verso l’autonomia.

Il precedente del Tribunale di Milano: la soglia dei 34 anni

Prima del più recente orientamento della Cassazione, uno dei precedenti più noti era rappresentato dall’ordinanza del Tribunale di Milano del 29 marzo 2016.

In quella decisione, il Tribunale aveva affermato che il figlio maggiorenne non può pretendere la protrazione dell’obbligo di mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. Il mantenimento, infatti, si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione.

Il Tribunale di Milano aveva individuato nella soglia dei 34 anni un limite oltre il quale lo stato di non occupazione del figlio non può più essere considerato, di per sé, sufficiente a giustificare il mantenimento.

Il ragionamento era chiaro: superata una certa età, il figlio non può più essere trattato giuridicamente come soggetto ancora in formazione. Se versa in stato di bisogno, potrà eventualmente invocare gli strumenti previsti per l’adulto, come gli alimenti, ma non potrà pretendere indefinitamente il mantenimento genitoriale.

È importante precisare che anche il Tribunale di Milano non aveva introdotto una regola matematica e automatica. La soglia dei 34 anni veniva utilizzata come criterio di ragionevolezza, per evitare che il mantenimento si trasformasse in una forma di assistenza permanente.

La Cassazione e il limite dei 29 anni

La giurisprudenza di legittimità più recente appare ancora più rigorosa.

Con l’ordinanza n. 2056 del 24 gennaio 2023, la Cassazione ha escluso il mantenimento in favore di figlie ventinovenni, valorizzando il fatto che non risultassero disabilità, impedimenti oggettivi o un percorso di studi ancora da completare.

La Corte ha affermato un principio molto rilevante: il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento solo se dimostra di essersi adoperato effettivamente per raggiungere l’autonomia economica, cercando lavoro in modo attivo e realistico, anche ridimensionando le proprie aspirazioni professionali.

Da questa pronuncia è derivata l’idea, spesso ripresa anche nel linguaggio giornalistico, secondo cui la Cassazione avrebbe posto un limite a 29 anni.

Tecnicamente, però, occorre essere precisi: la Cassazione non ha stabilito un limite legale automatico a 29 anni. Non esiste una norma che dica che al compimento del ventinovesimo anno il figlio perde automaticamente il mantenimento.

La soglia dei 29 anni assume piuttosto un valore presuntivo e probatorio. Significa che, intorno a quell’età, il giudice può valutare con maggiore rigore la posizione del figlio adulto e pretendere una prova concreta della sua attivazione, della serietà degli studi o dell’esistenza di ostacoli oggettivi all’autonomia economica.

In altre parole, a 29 anni non basta dire: “non lavoro” o “sto ancora studiando”. Occorre dimostrare perché non si lavora, come ci si è attivati, quali studi si stanno seguendo, con quale profitto e con quale prospettiva concreta.

Il figlio che studia perde il mantenimento?

Il caso del figlio maggiorenne studente è particolarmente delicato.

In linea generale, il figlio che studia può continuare ad avere diritto al mantenimento, soprattutto se è un neomaggiorenne o un giovane adulto che sta seguendo un percorso universitario o di specializzazione coerente con le proprie capacità e con le condizioni economiche della famiglia.

Tuttavia, il semplice fatto di essere iscritto all’università non basta sempre a conservare il mantenimento.

La giurisprudenza richiede che il percorso di studi sia serio, effettivo e produttivo. Ciò significa che il figlio deve sostenere esami, procedere con regolarità, non accumulare ritardi ingiustificati e non utilizzare l’iscrizione universitaria come strumento per prolungare artificialmente la dipendenza economica dai genitori.

Quando il figlio si avvicina ai trent’anni, il controllo diventa ancora più rigoroso. Il giudice può chiedersi se il percorso di studi sia ancora ragionevole o se sia ormai diventato una forma di inerzia.

Anche in questo caso, non esiste una regola automatica. Un figlio di 29 anni che stia completando un percorso universitario serio, documentato e coerente potrebbe ancora avere diritto al mantenimento. Diversamente, un figlio che risulti iscritto solo formalmente, che non sostenga esami o che prolunghi gli studi senza giustificazione può perdere il diritto all’assegno.

Il figlio disoccupato deve provare di cercare lavoro

Il figlio maggiorenne disoccupato non perde automaticamente il mantenimento solo perché non lavora. Tuttavia, deve provare di essersi attivato concretamente nella ricerca di un’occupazione.

Non è sufficiente affermare genericamente di non trovare lavoro. Occorre dimostrare un comportamento attivo: iscrizione ai centri per l’impiego, invio di curriculum, partecipazione a colloqui, candidature documentate, disponibilità ad accettare occupazioni compatibili con il proprio profilo, anche se non perfettamente coincidenti con le proprie aspirazioni.

Il figlio adulto non può restare in attesa indefinita del “lavoro ideale”. La Cassazione ha valorizzato proprio questo aspetto: chi vuole conservare il mantenimento deve dimostrare di avere fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per raggiungere l’indipendenza economica.

La disoccupazione, quindi, non è di per sé decisiva. È decisivo capire se sia una disoccupazione incolpevole o una disoccupazione imputabile a inerzia.

Contratto a tempo determinato e revoca del mantenimento

Un altro tema frequente riguarda il figlio che abbia iniziato a lavorare con un contratto a tempo determinato.

La giurisprudenza ha affermato che anche un lavoro a termine può dimostrare l’ingresso del figlio nel mondo del lavoro e quindi giustificare la revoca del mantenimento, purché si tratti di un’attività idonea a procurare un reddito adeguato e non meramente occasionale o simbolico.

Non ogni contratto a termine fa automaticamente venire meno il mantenimento. Bisogna valutare la durata del rapporto, l’entità della retribuzione, la stabilità dell’esperienza lavorativa e la sua reale capacità di segnare l’avvio dell’autonomia economica.

Tuttavia, quando il figlio abbia effettivamente raggiunto una propria indipendenza, la successiva perdita del lavoro non comporta automaticamente la rinascita del diritto al mantenimento.

Questo è un punto importante: una volta raggiunta l’autosufficienza economica, il figlio adulto entra nella normale dimensione del lavoratore. Se perde il lavoro, potrà accedere agli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, ma non necessariamente potrà pretendere che il genitore torni a mantenerlo.

Come si revoca il mantenimento?

Il genitore obbligato non può sospendere unilateralmente il pagamento dell’assegno.

Se il mantenimento è stato stabilito da un provvedimento del giudice, occorre presentare un ricorso per la modifica o la revoca delle condizioni. Fino a quando non interviene un nuovo provvedimento, l’obbligo resta formalmente in vigore.

Nel giudizio di revoca, il genitore dovrà allegare e provare gli elementi che dimostrano il mutamento della situazione: età del figlio, conclusione degli studi, mancato profitto universitario, assenza di ricerca lavorativa, esperienze di lavoro già svolte, rifiuto di offerte, inerzia nella formazione o nella ricerca di occupazione.

D’altra parte, il figlio maggiorenne che vuole conservare il mantenimento dovrà dimostrare le ragioni per cui non è ancora autosufficiente: serietà del percorso di studi, risultati conseguiti, difficoltà oggettive di inserimento lavorativo, impegno effettivo nella ricerca di un’occupazione.

La tendenza più recente della giurisprudenza è chiara: più il figlio è adulto, più diventa rigoroso l’onere di provare che la mancata autonomia non dipenda da colpa o inerzia.

Conclusioni

L’evoluzione giurisprudenziale in materia di mantenimento del figlio maggiorenne mostra un passaggio significativo: dalla tutela prolungata del percorso formativo alla valorizzazione del principio di autoresponsabilità.

Il figlio maggiorenne conserva il diritto al mantenimento quando la sua non autosufficienza economica è giustificata da un serio percorso di studi, da un’effettiva ricerca di lavoro o da circostanze oggettive non imputabili.

Perde invece tale diritto quando la disoccupazione dipende da inerzia, rifiuto ingiustificato di opportunità lavorative, studi improduttivi o attesa passiva di una sistemazione ideale.

Il confronto tra il Tribunale di Milano del 2016 e la Cassazione n. 2056/2023 è particolarmente significativo. Il Tribunale di Milano aveva indicato la soglia dei 34 anni come limite massimo di ragionevolezza oltre il quale il mantenimento non poteva più essere protratto. La Cassazione, invece, ha valorizzato già la soglia dei 29 anni come momento in cui diventa particolarmente rigorosa la verifica dell’autoresponsabilità del figlio adulto.

Non si tratta di un termine automatico, ma di un criterio presuntivo. Tuttavia, il messaggio è chiaro: il mantenimento del figlio maggiorenne non può trasformarsi in una dipendenza economica indefinita.

Il genitore ha il dovere di sostenere il figlio nella crescita e nella formazione. Il figlio, però, una volta divenuto adulto, ha il dovere di costruire responsabilmente la propria autonomia.

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