Autore: Prof. Dr. Luigi Ferraiuolo
Università degli Studi Auge Università
Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento Scienze Economiche
Tributarista
Referente Organismi di Composizione della Crisi – Tribunali della Campania, Cassino, Isernia, Aosta, Milano
Iscritto Albo Gestore della Crisi presso Ministero della Giustizia
Membro Elenco Organismo di Valutazione Indipendente O.I.V.-Presidenza del Consiglio dei Ministri-Funzione Pubblica
Tutor Microcredito presso Ente Nazionale del Microcredito
C.T.U. e Perito Penale Tribunale di Napoli
C.T.U. presso Corte Giustizia Tributaria
Advisor Camera di Commercio Italiana presso Emirati Arabi Uniti
Rappresentante Diplomatico della Repubblica del Burundi in Italia
ABSTRACT
La mediazione civile e commerciale rappresenta uno degli strumenti più rilevanti di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution – ADR) previsti dall’ordinamento italiano. Introdotta organicamente con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in attuazione della direttiva 2008/52/CE, essa ha progressivamente assunto un ruolo centrale nella gestione del contenzioso civile, soprattutto a seguito delle numerose modifiche legislative culminate nella riforma Cartabia. L’istituto persegue una pluralità di finalità: la deflazione del carico giudiziario, la promozione di una cultura della composizione consensuale delle controversie, la riduzione dei tempi della giustizia e il rafforzamento dell’autonomia negoziale delle parti.
Il presente contributo analizza in modo sistematico le fasi del procedimento di mediazione civile e commerciale, dalla presentazione della domanda fino alla conclusione del procedimento, esaminando il quadro normativo di riferimento, il ruolo degli organismi di mediazione, le funzioni del mediatore, la partecipazione delle parti e dei difensori, nonché gli effetti sostanziali e processuali dell’accordo raggiunto. Particolare attenzione viene dedicata alle innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia, alle problematiche interpretative emerse nella prassi applicativa e ai rapporti tra mediazione e processo civile.
Parole chiave: mediazione civile; ADR; conciliazione; riforma Cartabia; procedimento di mediazione; accordo conciliativo; giustizia civile.
1. INTRODUZIONE
La crescente complessità delle relazioni economiche e sociali ha determinato, negli ultimi decenni, un incremento significativo del contenzioso civile. Tale fenomeno ha posto il problema dell’efficienza della giurisdizione e della necessità di individuare strumenti alternativi al processo in grado di garantire una tutela rapida ed efficace dei diritti.
In questo contesto si colloca la mediazione civile e commerciale, istituto che si fonda sull’intervento di un soggetto terzo e imparziale, il mediatore, incaricato di assistere le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia.
La mediazione costituisce oggi uno degli strumenti ADR maggiormente valorizzati sia a livello europeo sia nazionale. L’Unione Europea, attraverso la direttiva 2008/52/CE, ha promosso l’utilizzo della mediazione nelle controversie civili e commerciali transfrontaliere, riconoscendone la capacità di assicurare soluzioni rapide, economicamente sostenibili e rispettose dell’autonomia privata.
In Italia, il legislatore ha recepito tali indicazioni mediante il D.Lgs. n. 28/2010, successivamente modificato da numerosi interventi normativi, fino alla riforma organica realizzata nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
L’evoluzione normativa ha progressivamente ampliato il ruolo della mediazione, trasformandola da semplice strumento alternativo a passaggio obbligatorio per numerose controversie.
2. EVOLUZIONE STORICA E QUADRO NORMATIVO
2.1 Le origini della mediazione civile e commerciale
Prima dell’introduzione del D.Lgs. n. 28/2010, l’ordinamento italiano conosceva già forme di conciliazione stragiudiziale in specifici settori, quali il lavoro, il consumo e le telecomunicazioni.
Tuttavia, mancava una disciplina generale applicabile alle controversie civili e commerciali.
La svolta è intervenuta con la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, che ha incoraggiato gli Stati membri ad adottare strumenti efficaci di mediazione.
Il recepimento della direttiva è avvenuto attraverso il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
2.2 La disciplina vigente
Attualmente la materia è regolata principalmente da:
- D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
- D.M. 24 ottobre 2023, n. 150;
- D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia);
- Codice di procedura civile;
- Direttiva 2008/52/CE;
- Decreto ministeriale relativo alla formazione dei mediatori e all’accreditamento degli organismi.
La riforma Cartabia ha rafforzato significativamente il sistema della mediazione, ampliandone l’ambito applicativo e introducendo nuovi incentivi fiscali.
3. NATURA GIURIDICA DELLA MEDIAZIONE
La mediazione può essere definita come un procedimento strutturato nel quale due o più parti tentano di raggiungere un accordo con l’assistenza di un terzo imparziale.
Dal punto di vista giuridico, essa si configura come:
- procedura volontaria o obbligatoria;
- metodo alternativo di risoluzione delle controversie;
- attività non giurisdizionale;
- procedimento caratterizzato da riservatezza e informalità.
Il mediatore non esercita funzioni decisorie e non impone una soluzione, salvo formulare una proposta conciliativa nei casi previsti dalla legge.
4. LE TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE
4.1 Mediazione volontaria
La mediazione volontaria si realizza quando le parti decidono spontaneamente di ricorrere all’istituto.
Essa rappresenta la forma più coerente con il principio di autonomia privata.
4.2 Mediazione demandata dal giudice
L’art. 5-quater del D.Lgs. n. 28/2010 consente al giudice di demandare le parti in mediazione.
La valutazione del giudice tiene conto:
- della natura della causa;
- dello stato dell’istruzione;
- del comportamento delle parti;
- delle possibilità di composizione bonaria.
4.3 Mediazione obbligatoria
La mediazione costituisce condizione di procedibilità in diverse materie:
- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria;
- diffamazione;
- contratti assicurativi;
- contratti bancari;
- contratti finanziari;
- associazione in partecipazione;
- consorzio;
- franchising;
- opera;
- rete;
- somministrazione;
- società di persone;
- subfornitura.
L’elenco è stato ampliato dalla riforma Cartabia.
5. I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO
5.1 Le parti
Le parti sono i soggetti titolari della situazione giuridica controversa.
Possono partecipare:
- persone fisiche;
- società;
- enti pubblici;
- associazioni;
- fondazioni.
La partecipazione deve essere effettiva e personale, salvo rappresentanza mediante procura speciale.
5.2 Gli avvocati
L’assistenza dell’avvocato assume un ruolo centrale.
Il difensore:
- informa il cliente sulla mediazione;
- assiste durante gli incontri;
- verifica la conformità dell’accordo alla legge;
- autentica le firme.
5.3 Il mediatore
Il mediatore è il soggetto terzo, imparziale e indipendente che gestisce il procedimento.
I requisiti di imparzialità costituiscono presupposto fondamentale della procedura.
Egli deve:
- mantenere neutralità;
- garantire riservatezza;
- favorire il dialogo;
- agevolare il raggiungimento dell’accordo.
5.4 Gli organismi di mediazione
La mediazione si svolge presso organismi iscritti nell’apposito registro ministeriale.
Essi svolgono funzioni organizzative e amministrative.
6. LA FASE INTRODUTTIVA: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
6.1 Deposito dell’istanza
Il procedimento si avvia mediante deposito della domanda presso un organismo di mediazione.
La domanda deve contenere:
- dati delle parti;
- indicazione dell’oggetto della controversia;
- ragioni della pretesa;
- valore della controversia.
La competenza territoriale è individuata con riferimento al giudice territorialmente competente per la controversia.
6.2 Effetti della domanda
Dal deposito della domanda derivano importanti conseguenze:
- interruzione della prescrizione;
- impedimento della decadenza;
- instaurazione del procedimento ADR.
La domanda produce effetti analoghi a quelli della domanda giudiziale.
7. LA DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE
Ricevuta l’istanza, l’organismo procede alla nomina del mediatore.
La scelta deve avvenire secondo criteri di:
- competenza;
- imparzialità;
- trasparenza;
- rotazione.
Il mediatore è tenuto a dichiarare eventuali cause di incompatibilità.
8. LA CONVOCAZIONE DELLE PARTI
Dopo la nomina del mediatore viene fissato il primo incontro.
La segreteria comunica:
- data;
- ora;
- modalità di svolgimento;
- documentazione richiesta.
Le comunicazioni devono garantire la piena conoscenza dell’avvio del procedimento.
9. IL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE
9.1 Funzione del primo incontro
Il primo incontro costituisce una fase essenziale.
Il mediatore:
- illustra finalità e modalità della procedura;
- verifica la presenza delle parti;
- accerta i poteri rappresentativi;
- valuta la disponibilità alla prosecuzione.
9.2 Partecipazione personale
La giurisprudenza ha sottolineato l’importanza della partecipazione personale delle parti.
La mancata comparizione senza giustificato motivo può produrre conseguenze processuali e probatorie.
9.3 Esito del primo incontro
Al termine possono verificarsi tre situazioni:
- mancata comparizione della controparte;
- mancata volontà di procedere;
- prosecuzione della mediazione.
10. LA FASE DI MEDIAZIONE EFFETTIVA
10.1 Analisi della controversia
Superato il primo incontro, il mediatore approfondisce:
- interessi delle parti;
- profili economici;
- aspetti relazionali;
- possibili soluzioni.
La mediazione non si limita all’accertamento dei diritti ma considera gli interessi sostanziali sottostanti.
10.2 Tecniche di mediazione
Tra le principali tecniche utilizzate:
- ascolto attivo;
- riformulazione;
- negoziazione assistita;
- caucus;
- brainstorming;
- valutazione delle opzioni.
10.3 Sessioni congiunte
Le sessioni congiunte consentono il confronto diretto.
Esse favoriscono:
- comprensione reciproca;
- chiarimento delle posizioni;
- individuazione di interessi comuni.
10.4 Sessioni separate
Il mediatore può incontrare separatamente le parti.
Tali incontri consentono:
- maggiore libertà espressiva;
- emersione di interessi riservati;
- superamento di situazioni conflittuali.
11. IL PRINCIPIO DI RISERVATEZZA
La riservatezza costituisce uno dei pilastri della mediazione.
Le dichiarazioni rese:
- non possono essere utilizzate nel processo;
- non sono oggetto di testimonianza;
- restano coperte da segreto.
Il mediatore è vincolato al dovere di riservatezza.
La tutela della confidenzialità favorisce la sincerità del confronto e la costruzione di soluzioni condivise.
12. LA PROPOSTA DEL MEDIATORE
12.1 Presupposti
Qualora le parti non raggiungano un accordo, il mediatore può formulare una proposta conciliativa.
La proposta può essere:
- richiesta dalle parti;
- formulata nei casi previsti dalla legge.
12.2 Effetti
Le parti possono:
- accettare;
- rifiutare;
- non rispondere.
Il comportamento assunto può essere valutato successivamente dal giudice ai fini delle spese processuali.
13. LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
13.1 Accordo conciliativo
L’esito fisiologico della mediazione è il raggiungimento dell’accordo.
L’accordo può avere contenuto:
- patrimoniale;
- obbligatorio;
- traslativo;
- misto.
Esso rappresenta espressione dell’autonomia negoziale delle parti.
13.2 Mancato accordo
Qualora non venga raggiunta una soluzione condivisa, il procedimento si conclude con verbale negativo.
In tal caso la parte può promuovere o proseguire il giudizio.
14. IL VERBALE DI MEDIAZIONE
Il verbale costituisce l’atto conclusivo della procedura.
Esso deve contenere:
- identificazione delle parti;
- indicazione del mediatore;
- esito della procedura;
- eventuale accordo.
Il verbale è sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore.
15. L’EFFICACIA ESECUTIVA DELL’ACCORDO
Una delle innovazioni più significative consiste nell’attribuzione di efficacia esecutiva all’accordo.
L’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per:
- espropriazione forzata;
- esecuzione in forma specifica;
- iscrizione di ipoteca giudiziale.
Tale disciplina valorizza l’autonomia privata e garantisce effettività alla soluzione raggiunta.
16. MEDIAZIONE TELEMATICA E INCONTRI A DISTANZA
La riforma Cartabia ha consolidato l’utilizzo degli strumenti digitali.
Le parti possono partecipare mediante collegamento audiovisivo.
La digitalizzazione ha favorito:
- riduzione dei costi;
- maggiore accessibilità;
- rapidità organizzativa.
L’utilizzo delle tecnologie deve comunque garantire:
- identificazione dei partecipanti;
- sicurezza informatica;
- riservatezza delle comunicazioni.
17. RAPPORTI TRA MEDIAZIONE E PROCESSO CIVILE
La mediazione non sostituisce integralmente il processo civile.
Essa opera in rapporto di complementarità con la giurisdizione.
I principali punti di contatto riguardano:
- condizione di procedibilità;
- mediazione demandata;
- valutazione delle spese;
- effetti della proposta conciliativa;
- esecutività dell’accordo.
Il legislatore ha costruito un sistema integrato nel quale ADR e processo convivono in funzione della tutela effettiva dei diritti.
18. INCENTIVI FISCALI
Per favorire la diffusione della mediazione il legislatore ha introdotto incentivi economici.
Tra essi:
- credito d’imposta sulle indennità;
- agevolazioni per gli onorari degli avvocati;
- esenzione dall’imposta di registro entro i limiti previsti dalla legge.
Gli incentivi perseguono finalità di politica legislativa orientate alla deflazione del contenzioso.
19. PROFILI CRITICI DEL PROCEDIMENTO
Nonostante i risultati positivi, la mediazione presenta alcune criticità.
Tra le principali:
- resistenze culturali;
- partecipazione meramente formale;
- disomogeneità degli organismi;
- qualità della formazione dei mediatori;
- difficoltà nelle controversie ad alta conflittualità.
La dottrina evidenzia la necessità di rafforzare ulteriormente la cultura della composizione consensuale.
20. LA RIFORMA CARTABIA E LE PROSPETTIVE FUTURE
La riforma Cartabia ha rappresentato uno dei più importanti interventi in materia di ADR.
Gli obiettivi perseguiti sono:
- riduzione dei tempi della giustizia;
- incremento del ricorso alla mediazione;
- miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario;
- adeguamento agli standard europei.
Le prospettive future riguardano:
- ulteriore digitalizzazione;
- specializzazione dei mediatori;
- sviluppo delle ODR (Online Dispute Resolution);
- diffusione della cultura negoziale.
CONCLUSIONI
La mediazione civile e commerciale si è progressivamente affermata come strumento centrale del sistema italiano di risoluzione delle controversie. L’evoluzione normativa, culminata nella riforma Cartabia, ha consolidato il ruolo dell’istituto, ampliandone l’ambito applicativo e rafforzandone l’efficacia.
L’analisi delle fasi del procedimento evidenzia come la mediazione sia caratterizzata da una struttura articolata ma flessibile, capace di adattarsi alle esigenze delle parti e di favorire soluzioni condivise. Dalla presentazione della domanda alla conclusione mediante accordo o verbale negativo, ogni fase è orientata alla ricerca del consenso e alla prevenzione del conflitto giudiziario.
La crescente valorizzazione della mediazione testimonia il passaggio da una concezione esclusivamente contenziosa della tutela dei diritti a un modello integrato nel quale la composizione consensuale assume un ruolo sempre più significativo. In tale prospettiva, la mediazione non rappresenta soltanto uno strumento deflattivo, ma un vero e proprio metodo di amministrazione della giustizia fondato sulla cooperazione, sul dialogo e sulla responsabilizzazione delle parti.
NOTE
[1] Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.
[2] D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
[3] Corte costituzionale, sentenza n. 272 del 2012, concernente la disciplina della mediazione obbligatoria.
[4] Legge 26 novembre 2021, n. 206, delega al Governo per l’efficienza del processo civile.
[5] D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della riforma Cartabia.
[6] D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, recante disciplina degli organismi di mediazione e della formazione dei mediatori.
[7] Art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 relativo alle materie soggette a mediazione obbligatoria.
[8] Art. 8 D.Lgs. n. 28/2010 concernente il primo incontro e la partecipazione delle parti.
[9] Art. 11 D.Lgs. n. 28/2010 relativo alla proposta del mediatore.
[10] Art. 12 D.Lgs. n. 28/2010 concernente l’efficacia esecutiva dell’accordo.
[11] Art. 8-bis D.Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione telematica.
[12] Art. 13 D.Lgs. n. 28/2010 riguardante le spese processuali e gli effetti del rifiuto della proposta conciliativa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 24 e 111.
- Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008.
- Legge 18 giugno 2009, n. 69.
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
- Decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 (per quanto compatibile con la disciplina successiva).
- Legge 26 novembre 2021, n. 206.
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
- Decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150.
- Codice di procedura civile.
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1, Componente 1, riforma della giustizia civile.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
- Alpa G., La mediazione civile e commerciale, Giuffrè.
- Luiso F.P., Diritto processuale civile, Giuffrè.
- Consolo C., Spiegazioni di diritto processuale civile, Giappichelli.
- Bove M., La mediazione nelle controversie civili e commerciali, Cedam.
- Vaccarella R., Mediazione e processo civile, ESI.
- Scarselli G., Le ADR nel sistema della giustizia civile, Giappichelli.
- Tarzia G., La conciliazione e la mediazione delle controversie, Cedam.
- Danovi F., La riforma Cartabia della mediazione civile e commerciale, Giuffrè.




