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L’assegno divorzile tra funzione assistenziale e funzione compensativo-perequativa: evoluzione giurisprudenziale e criteri applicativi


Introduzione: natura e funzione dell’assegno divorzile

L’assegno divorzile rappresenta uno degli istituti più complessi del diritto di famiglia contemporaneo, in quanto si colloca nel punto di equilibrio tra il principio di solidarietà post-coniugale e il riconoscimento del contributo fornito dai coniugi alla vita familiare. La sua disciplina è contenuta nell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, che attribuisce al giudice il potere di riconoscere, su domanda di parte, un assegno periodico a favore dell’ex coniuge che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive¹.

La norma impone al giudice una valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti, tenendo conto delle rispettive situazioni reddituali, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, nonché della durata del matrimonio. L’assegno divorzile non costituisce quindi un automatismo conseguente allo scioglimento del matrimonio, ma il risultato di un accertamento complesso che prende in considerazione l’intera storia del rapporto coniugale.


L’evoluzione giurisprudenziale: dal tenore di vita alla solidarietà post-coniugale

Per molti anni la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha interpretato l’assegno divorzile come uno strumento volto a garantire al coniuge economicamente più debole la prosecuzione del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Tale orientamento si è consolidato a partire dalla nota pronuncia della Corte di Cassazione del 1990, che individuava nel mantenimento del tenore di vita matrimoniale il parametro principale per il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno².

Questo modello interpretativo è stato progressivamente messo in discussione negli anni più recenti. Un primo momento di svolta si è avuto con la sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 del 2017, che ha escluso il riferimento al tenore di vita matrimoniale e ha posto al centro della valutazione l’autosufficienza economica del coniuge richiedente³. Tale orientamento ha tuttavia generato un forte dibattito dottrinale e giurisprudenziale, che ha condotto alla rimeditazione della materia da parte delle Sezioni Unite.


La svolta delle Sezioni Unite del 2018

Il punto di equilibrio è stato individuato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287 del 2018, che ha ridefinito la natura dell’assegno divorzile introducendo un modello fondato su una funzione composita: assistenziale, compensativa e perequativa⁴.

Secondo le Sezioni Unite, l’assegno divorzile deve essere riconosciuto all’esito di una valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti e delle scelte condivise durante il matrimonio. In particolare, il giudice deve considerare il contributo personale e patrimoniale fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale dell’altro, nonché le eventuali rinunce o limitazioni delle proprie prospettive professionali compiute nell’interesse della famiglia.

In questa prospettiva l’assegno divorzile non ha più la funzione di garantire la prosecuzione del tenore di vita matrimoniale, ma quella di riconoscere e compensare il contributo fornito da uno dei coniugi al progetto familiare.


La funzione compensativo-perequativa

La componente compensativo-perequativa dell’assegno divorzile assume particolare rilievo quando la disparità economica tra gli ex coniugi è il risultato delle scelte organizzative adottate durante il matrimonio. Ciò accade, ad esempio, quando uno dei coniugi ha rinunciato o ridotto significativamente la propria attività lavorativa per dedicarsi alla cura della famiglia o per sostenere la carriera dell’altro.

In tali situazioni la disparità economica non rappresenta semplicemente una differenza di reddito tra le parti, ma costituisce il risultato di un progetto familiare condiviso. Il lavoro domestico e di cura, pur non generando reddito direttamente quantificabile, contribuisce infatti alla formazione del patrimonio familiare e alla crescita professionale dell’altro coniuge. L’assegno divorzile assume quindi la funzione di riconoscere il valore di tale contributo.


Il ruolo del nesso causale

Un elemento centrale nell’attuale sistema interpretativo è rappresentato dal nesso causale tra le scelte familiari e la disparità economica esistente al momento del divorzio. Il coniuge che richiede l’assegno deve dimostrare che la propria condizione economica svantaggiata è il risultato delle decisioni assunte durante il matrimonio nell’interesse della famiglia.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la semplice disparità economica tra gli ex coniugi non è sufficiente, di per sé, a giustificare il riconoscimento dell’assegno divorzile. È necessario accertare se tale disparità sia riconducibile alle scelte organizzative della vita familiare e al contributo fornito da uno dei coniugi alla formazione del patrimonio dell’altro⁵.


Gli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione

Le pronunce più recenti della Corte di Cassazione hanno ulteriormente precisato i criteri applicativi dell’assegno divorzile. In particolare, la Corte ha ribadito che il giudice deve procedere a una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti e accertare il contributo effettivamente fornito alla vita familiare.

La Cassazione ha inoltre sottolineato che l’assegno divorzile non può assumere una funzione meramente redistributiva della ricchezza tra gli ex coniugi, ma deve essere riconosciuto solo quando emerga un effettivo squilibrio economico derivante dalle scelte di vita maturate durante il matrimonio⁶.


Note

  1. Art. 5, comma 6, legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74.
  2. Cass. civ., sez. I, 29 novembre 1990, n. 11490.
  3. Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504.
  4. Cass. civ., Sez. Unite, 11 luglio 2018, n. 18287.
  5. Cass. civ., sez. I, 5 ottobre 2022, n. 28995; Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2022, n. 26383.
  6. Cass. civ., sez. I, 2 maggio 2023, n. 11504.

autore: Rosa Di Caprio

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