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La prescrizione del reato di abuso edilizio: evoluzione normativa, natura permanente e orientamenti giurisprudenziali recenti di Avv. Marcello Fabbrocini

Il reato di abuso edilizio, previsto dall’art. 44 del D.P.R. 380/2001, rappresenta una delle fattispecie contravvenzionali più ricorrenti nel diritto penale urbanistico. La sua disciplina, in continua evoluzione, ha generato un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, soprattutto in relazione alla sua qualificazione come reato permanente e alla decorrenza del termine prescrizionale. L’analisi sistematica di tale reato impone una riflessione articolata su tre profili fondamentali: la natura giuridica della fattispecie, il calcolo del dies a quo della prescrizione e l’impatto delle riforme legislative succedutesi nel tempo.
La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che il reato edilizio si configura come reato permanente, la cui consumazione si protrae fino all’ultimazione dei lavori. In tal senso, la sentenza n. 30130 del 15 giugno 2017 della Terza Sezione Penale ha affermato che “la permanenza del reato urbanistico cessa con l’ultimazione dei lavori e che il termine di prescrizione decorre dall’ultimazione dell’opera”. Tale principio è stato ribadito nella sentenza n. 9275 del 4 marzo 2019, secondo cui “la decorrenza del termine prescrizionale consegue all’esaurimento dell’attività illecita”, e non già alla data dell’accertamento formale da parte dell’autorità. Ne consegue che il momento rilevante per il computo della prescrizione non è quello dell’intervento repressivo, bensì quello della cessazione della condotta antigiuridica.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che l’ultimazione dei lavori deve essere intesa in senso funzionale, comprendendo anche le rifiniture e gli impianti, salvo che vi sia una desistenza volontaria o un provvedimento autoritativo che ne determini la sospensione definitiva. In presenza di un sequestro del cantiere, ad esempio, il decorso della prescrizione può iniziare da tale evento, come confermato dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione del 2024, che ha stabilito che “in caso di un complesso di opere edilizie, il reato si considera consumato solo con il completamento totale dei lavori in ogni sua parte o con il sequestro del cantiere”.
Quanto alla durata della prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale, il termine ordinario è di quattro anni, ai sensi dell’art. 157 c.p., aumentabile fino a un quarto in presenza di atti interruttivi, secondo quanto previsto dall’art. 160 c.p.
Tuttavia, il quadro normativo è stato oggetto di significative modifiche nel tempo. La legge n. 103/2017 (c.d. Riforma Orlando) ha introdotto una sospensione del corso della prescrizione in caso di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore o dell’imputato, modificando l’art. 159 c.p. Successivamente, la legge n. 3/2019 (c.d. Spazzacorrotti) ha previsto la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ma solo per i reati commessi dal 1° gennaio 2020. Infine, la Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ha abrogato l’art. 159, comma 2, c.p. e introdotto l’art. 161-bis c.p., stabilendo che la sentenza di primo grado non sospende più la prescrizione, ma ne determina la cessazione definitiva.
La successione delle riforme ha generato una coesistenza di regimi prescrizionali, applicabili in ragione della data del commesso reato. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14483 del 13 marzo 2024, ha chiarito che “tra la disciplina della prescrizione della Riforma Orlando e la Riforma Bonafede non si ha una successione di leggi penali nel tempo”, mentre “la Riforma Cartabia ha introdotto una vera e propria successione normativa, con effetti sostanziali sulla decorrenza e sull’estinzione del reato”. In particolare, la Corte ha precisato che: 1) per i reati commessi fino al 2 agosto 2017 si applica la disciplina previgente, ovvero quella dell’art. 159 c.p. nella sua formulazione originaria, che non prevedeva sospensioni automatiche del corso della prescrizione; 2) per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della Riforma Orlando, con sospensioni previste per rinvii d’udienza per legittimo impedimento; 3) per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la Riforma Bonafede, che introduce la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado; 4) per i reati commessi dal 30 dicembre 2022 si applica la Riforma Cartabia, che sostituisce la sospensione con la cessazione definitiva del corso della prescrizione.
In questo contesto, il giudice di merito è tenuto a individuare con precisione il regime prescrizionale applicabile, in base alla data del fatto, e a motivare analiticamente il computo degli atti interruttivi e delle sospensioni processuali. La sentenza n. 13607 del 28 marzo 2019 ha stabilito che “il giudice di merito è tenuto a motivare specificamente il computo e l’effetto degli atti interruttivi della prescrizione, e che l’assenza di tale calcolo analitico e motivato integra vizio rilevante di diritto”. L’omessa motivazione sul punto, o la sua genericità, costituisce vizio censurabile in sede di legittimità.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda il riparto dell’onere probatorio tra accusa e difesa. La giurisprudenza ha chiarito che l’imputato che intenda avvalersi della causa estintiva della prescrizione deve allegare elementi oggettivi idonei a dimostrare la cessazione della condotta antigiuridica. Tuttavia, come precisato dalla sentenza n. 11393 del 19 marzo 2024, “l’assoluta incertezza sulla data di commissione del fatto o sulla decorrenza del termine di prescrizione che consente l’applicazione del favor rei deve risultare da dati oggettivi; il giudice è tenuto all’indicazione delle ragioni per le quali non sia possibile pervenire, anche in base a deduzioni logiche, a una più puntuale collocazione temporale dell’intervento abusivo”.
In conclusione, la prescrizione del reato di abuso edilizio si fonda su una serie di presupposti interpretativi che impongono al giudice un’attenta valutazione del momento di cessazione della condotta, del regime normativo applicabile in relazione alla data del fatto, e del computo degli atti interruttivi e sospensivi. La giurisprudenza più recente ha rafforzato l’obbligo di motivazione analitica e ha ribadito il principio del favor rei in presenza di incertezza oggettiva, contribuendo a garantire un’applicazione coerente e garantista dell’istituto della prescrizione nel processo penale edilizio.
18-10-2025
Avv. Marcello Fabbrocini
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