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La cessione di azienda nel Codice della Crisi .

Abstract

Il contributo esamina la disciplina della responsabilità per i debiti aziendali prevista dall’art. 2560 c.c., con particolare attenzione al limite della responsabilità solidale dell’acquirente ai soli debiti risultanti dai libri contabili obbligatori. La norma assume un ruolo centrale nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), in cui la cessione d’azienda rappresenta uno strumento privilegiato per la continuità aziendale e la tutela dei creditori. L’analisi ricostruisce l’assetto delle responsabilità del cedente e del cessionario, individuando i presupposti applicativi della disposizione e approfondendone l’operatività nelle principali procedure del Codice della crisi quali la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale.

La cessione di azienda  e la sorte dei debiti aziendali.

La cessione d’azienda è uno strumento centrale nella circolazione dell’impresa, poiché consente il trasferimento dell’organizzazione produttiva e la continuità dell’attività economica. L’operazione non riguarda solo beni materiali e immateriali, ma coinvolge anche contratti, rapporti di lavoro, posizioni fiscali e, soprattutto, debiti e crediti aziendali. La gestione delle passività costituisce un nodo delicato: occorre tutelare i creditori dell’impresa ceduta senza compromettere la certezza dell’acquirente circa l’estensione delle obbligazioni assunte. In questo equilibrio interviene l’art. 2560 c.c., che stabilisce che : “  L’alienante non e’  liberato  dai  debiti,  inerenti  all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che  i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda  commerciale  risponde  dei  debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

La norma dunque mantiene la responsabilità del cedente per i debiti anteriori alla cessione e attribuisce al cessionario una responsabilità solidale limitata ai debiti risultanti dai libri contabili obbligatori.  E’ evidente il fine della disposizione che è duplice :

  •  proteggere i creditori , che non devono subire pregiudizio dalla cessione dell’azienda o del ramo di essa;
  • garantire trasparenza all’acquirente, che deve essere messo in grado di conoscere il reale valore del bene che acquista, valore sul quale incidono senza dubbio le passività che gravano sull’impresa.

E’ bene precisare che secondo l’orientamento della S.C. in materia la responsabilità solidale del cessionario per i debiti aziendali  non determina il trasferimento della posizione debitoria sostanziale, la cui titolarità resta in capo al cedente , ma produce solo l’effetto di rafforzare la posizione dei creditori aziendali grazie alla possibilità di rivolgersi anche al cessionario per il pagamento dei loro crediti. A ciò consegue che se il debito viene saldato dal cedente questi non ha azione di regresso verso il  cessionario , mentre laddove sia quest’ultimo a estinguere il debito , questi ha diritto dir egresso verso il cedente che è l’unico titolare del rapporto obbligatorio lato passivo ( cfr sul punto  Cass., Sez. 1, 12 luglio 2023, n. 19806).

Presupposti per la responsabilità dell’acquirente.

La responsabilità solidale del cessionario prevista dall’art. 2560, comma 2, c.c. richiede la presenza di tre condizioni:

-inerenza del debito all’azienda trasferita, ossia la sua riferibilità all’attività economica compresa nel perimetro della cessione (restano esclusi i debiti estranei al ramo ceduto o personali dell’imprenditore);

-anteriorità del debito rispetto al trasferimento, poiché la norma riguarda solo obbligazioni sorte prima della cessione;

-risultanza del debito dai libri contabili obbligatori, limitati al libro giornale e al libro inventari ex art. 2214 c.c. Tale requisito ha natura costitutiva e la giurisprudenza ne afferma l’assoluta inderogabilità: non rilevano altre scritture contabili, né la conoscenza esterna del debito da parte dell’acquirente, né l’eventuale mancanza dei libri.

Un temperamento giurisprudenziale opera nei casi in cui cedente e cessionario non siano soggetti realmente distinti: in assenza di effettiva alterità soggettiva, la disciplina dell’art. 2560 c.c. non trova applicazione, al fine di evitare operazioni elusive pregiudizievoli per i creditori.

L’onere di provare la risultanza del debito dai libri contabili grava sul creditore, che può richiedere l’esibizione delle scritture. La Cassazione ha chiarito che tale ordine non può essere rimesso alla discrezionalità del giudice, poiché altrimenti verrebbe compromessa l’effettività della tutela creditoria.

Differenza tra debiti cd “puri”  e debiti derivanti da contratti in corso di esecuzione

La disciplina dell’art. 2560, comma 2, c.c. trova applicazione esclusivamente rispetto ai debiti cd “puri”, ossia alle obbligazioni derivanti da rapporti ormai esauriti al momento della cessione. Quando invece il debito origina da un contratto ancora pendente, opera la diversa regola dell’art. 2558 c.c., che prevede il subentro automatico del cessionario nei contratti aziendali non personali. In tali ipotesi, la responsabilità dell’acquirente discende direttamente dalla successione nel rapporto contrattuale e non dall’art. 2560 c.c., con la conseguenza che il cessionario risponde anche delle obbligazioni già maturate, degli eventuali inadempimenti pregressi e degli oneri risarcitori riconducibili alla gestione del cedente.

In questo contesto, la risultanza del debito nei libri contabili obbligatori è irrilevante, poiché la responsabilità deriva dal subentro nel contratto e non dalla disciplina dei debiti aziendali anteriori.

Per quanto riguarda le prestazioni continuative, la giurisprudenza ha elaborato un criterio operativo:

  • delle prestazioni eseguite dopo il trasferimento risponde esclusivamente il cessionario;
  • il cedente resta obbligato solo per le prestazioni già integralmente eseguite dal terzo prima della cessione.

Le deroghe normative all’art. 2560 c.c.

La disciplina generale dell’art. 2560 c.c. convive con norme speciali che estendono la responsabilità del cessionario oltre i limiti civilistici. Tra i principali regimi speciali si segnalano: la responsabilità solidale verso i lavoratori (art. 2112 c.c.), le norme previdenziali e assicurative (in particolare l’art. 15 D.P.R. n. 1124/1965 per i premi INAIL) e la responsabilità tributaria prevista dall’art. 14 D.Lgs. n. 472/1997.

Queste discipline perseguono la tutela di interessi pubblici o di categorie protette e si caratterizzano per due elementi ricorrenti: la prescindibilità dalla risultanza nei libri contabili e l’imposizione di una responsabilità legale diretta del cessionario. Tuttavia, la responsabilità tributaria presenta specifici limiti: beneficio della preventiva escussione del cedente, limite quantitativo rapportato al valore dell’azienda o del ramo trasferito e alla posizione accertata dall’amministrazione, nonché questioni interpretative circa le violazioni “non ancora contestate”.

Il sistema prevede strumenti di garanzia per l’acquirente, come il certificato fiscale che, se negativo o non rilasciato entro 40 giorni, libera il cessionario rispetto alle contestazioni note; resta però ferma l’applicabilità dell’art. 2560 c.c. per i debiti risultanti dalle scritture contabili, anche se non ancora conosciuti dall’Amministrazione. La giurisprudenza ha inoltre precisato: (i) la responsabilità tributaria è riferibile al ramo d’azienda trasferito, con onere probatorio a carico del contribuente; (ii) la risoluzione del contratto non incide retroattivamente nei confronti dei terzi; (iii) in caso di cessione in frode ai creditori la responsabilità del cessionario può aggravarsi fino a diventare principale e illimitata.

In definitiva, le norme speciali integrano e, in taluni aspetti, derogano la regola civilistica, imponendo al cessionario obblighi di natura pubblicistica e condizioni procedurali che incidono sia sulla portata della responsabilità sia sulle garanzie disponibili per l’acquirente e per i creditori.

La cessione d’azienda nel Codice della Crisi

La cessione d’azienda nel Codice della crisi d’impresa è uno strumento centrale per la gestione della crisi e dell’insolvenza, volto a preservare il valore produttivo, favorire la continuità aziendale e massimizzare la soddisfazione dei creditori. Il regime di responsabilità del cessionario varia a seconda della procedura concorsuale in cui il trasferimento si realizza.

Liquidazione giudiziale

Nelle vendite disposte nella liquidazione giudiziale il compratore gode di effetti purgativi: salvo diversa pattuizione, l’acquirente è esonerato dai debiti anteriori all’acquisto e i creditori devono far valere le loro pretese nell’ambito della procedura concorsuale (art. 214, comma 3, CCII). Il curatore può altresì cedere attività e passività in blocco senza applicare la responsabilità prevista dall’art. 2560 c.c., per favorire la collocazione sul mercato e massimizzare il realizzo (art. 214, comma 4, CCII.)

Concordato preventivo

Nel concordato la cessione può essere strumento di attuazione del piano; il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza all’art. 114, comma 4, stabilisce che «alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili» e quindi nel caso in cui la cessione sia prevista ddl piano di concordato il rinvio è alle regole delle vendite concorsuali .

L’art. 118, comma 8, consente di escludere la responsabilità del cessionario per i debiti anteriori salvo diversa previsione del piano, agevolando così l’attrattività dell’azienda sul mercato.

Accordi di ristrutturazione e piani omologati

Negli accordi di ristrutturazione e nei piani attestati la cessione segue in genere le regole ordinarie del diritto civile, con piena applicazione dell’art. 2560 c.c.; il tribunale, tuttavia, può autorizzare trasferimenti senza gli effetti di tale norma quando ciò sia funzionale alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori (art. 64 bis, comma 9 bis, CCII).

Composizione negoziata

Anche nella composizione negoziata il tribunale può autorizzare trasferimenti esenti dagli effetti dell’art. 2560 c.c., previa verifica della funzionalità dell’operazione rispetto alla continuità e all’interesse dei creditori, introducendo una deroga volta a favorire operazioni efficaci nella gestione anticipata della crisi. (art. 22, comma 1, lett. d)

Conclusione

Nel sistema del Codice della crisi la cessione d’azienda assume una funzione privilegiata ma il regime di responsabilità del cessionario è modulato dalla procedura adottata: applicazione ordinaria negli strumenti di risanamento privato, con possibilità di escludere la responsabilità del cessionario su autorizzazione del Tribunale; modulazione o esenzione nel concordato, nei piani omologati, nella composizione negoziata, sempre dietro autorizzazione del tribunale ; sostanziale esclusione della responsabilità nelle vendite in liquidazione giudiziale.

Avv. Giovanna Fusco

Illustration of business people in the meeting

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