Abstract
Dopo aver ricostruito, nella prima parte, la distinzione tra riciclaggio e autoriciclaggio e la “finanziarizzazione” del risparmio d’imposta, questa seconda parte si concentra su tre fronti che la prassi d’impresa tende a sottovalutare: gli strumenti “classici” della sottrazione fraudolenta (fondi patrimoniali, fiduciarie e trust), la smaterializzazione del denaro attraverso criptovalute e canali alternativi, e il delicato punto di contatto tra crisi d’impresa e diritto penale tributario. Filo conduttore resta la strategia del follow the money: l’idea, cioè, che la tutela dell’ordine economico passi oggi non solo dalla repressione del reato presupposto, ma dalla capacità di colpire la convenienza economica dell’occultamento, in ogni forma – reale o virtuale – esso si manifesti. Le considerazioni che seguono presuppongono quanto già illustrato nella prima parte di questo contributo, alla quale si rinvia per la disamina della differenza strutturale tra le due fattispecie e per il tema del quid pluris dissimulatorio (1). Qui ci si limita a richiamarne le conclusioni, per concentrare l’attenzione sugli strumenti operativi e sulle zone d’ombra che il Rapporto Eurispes mette in luce.
1. Gli strumenti “classici” della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
Accanto alle tecniche più sofisticate di occultamento dei capitali, il Rapporto dedica spazio agli strumenti giuridici di più antica tradizione che, pur perfettamente leciti nella loro fisiologia, possono essere piegati a finalità di sottrazione fraudolenta ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 74/2000. È bene ricordare che si tratta di un reato di pericolo concreto: la condotta si perfeziona con il semplice compimento di atti simulati o fraudolenti idonei a pregiudicare – secondo un giudizio ex ante – l’attività di recupero dell’Amministrazione finanziaria, a prescindere dal fatto che il tributo venga poi comunque pagato. Vediamo allora i tre veicoli più ricorrenti (2).
1.1. Il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.) consente ai coniugi – o a un terzo – di destinare determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia, sottraendoli all’esecuzione per i debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei a quei bisogni (art. 170 c.c.). È proprio questo scudo che lo rende attraente per chi intenda mettere il proprio patrimonio al riparo dal Fisco. Ma si tratta, come il Rapporto opportunamente sottolinea, di uno scudo tutt’altro che impenetrabile.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che il criterio per stabilire se un credito possa essere soddisfatto sui beni del fondo non risiede nella natura dell’obbligazione – contrattuale o legale – bensì nella relazione tra il fatto generatore e i bisogni della famiglia (3). Ne discende che il debito tributario, pur avendo fonte legale, ben può risultare contratto per soddisfare i bisogni familiari – e in tal caso il divieto dell’art. 170 c.c. non è opponibile all’Erario. In ogni caso, l’onere di provare l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia grava su chi invoca l’impignorabilità, ossia sul debitore.
Sul versante penale, la costituzione del fondo integra il reato di cui all’art. 11 quando sia atto idoneo e finalizzato a ostacolare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria (4). La Cassazione ha tuttavia precisato un limite logico spesso trascurato: perché vi sia sottrazione fraudolenta, il bene deve poter essere oggetto di apprensione da parte dell’Erario. Se il bene – per effetto di un fondo costituito molto tempo prima e per debiti effettivamente familiari – era già sottratto alla riscossione coattiva, non vi è nulla da sottrarre fraudolentemente. Va inoltre ricordato che il singolo atto di trasferimento, isolatamente considerato, è spesso inidoneo a integrare il reato, perché facilmente recuperabile in via revocatoria; è invece la pluralità di atti dispositivi collegati a rendere difficile l’individuazione del destinatario finale, conferendo alla condotta quella natura complessa che ne segna la consumazione con l’ultimo atto della sequenza (5). È una notazione di rilievo pratico: l’architettura, e non il mattone, fa la fraudolenza.
1.2. Le società fiduciarie
Disciplinate da una legge ormai datata – la n. 1966 del 1939 – le fiduciarie restano, come nota il Rapporto, «un universo ancora oggi sotto molti aspetti sconosciuto» (6). La loro funzione tipica è quella di assumere l’amministrazione di beni per conto di terzi: al fiduciario viene trasferita non la titolarità piena del diritto, ma la sola legittimazione a esercitarlo in nome proprio e nell’interesse altrui, restando il fiduciante l’effettivo titolare. È esattamente questa scissione tra titolarità sostanziale e intestazione formale a generare il velo di riservatezza che può prestarsi a usi distorti.
La tutela offerta dall’intestazione fiduciaria, peraltro, è soltanto indiretta: come già chiarito dalla Corte costituzionale, non esiste in capo al cliente una posizione soggettiva costituzionalmente protetta (7), e la riservatezza deve sempre contemperarsi con il dovere di concorrere alle spese pubbliche. Ne deriva che i poteri istruttori dell’Amministrazione, pur dovendo essere precisi e mirati – e non meramente esplorativi (8) – possono comunque appuntarsi sulle operazioni sospette, articolandosi in una fase istruttoria sulle operazioni e in una successiva fase probatoria sui soggetti.
Il dato più significativo, in ottica antiriciclaggio, è che le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dalle fiduciarie risultano – a detta della stessa UIF – irrisorie rispetto al totale. Proprio su questo terreno si colloca un’importante pronuncia della Suprema Corte, che ha confermato la sanzione a carico dell’organo amministrativo di una fiduciaria per aver omesso di segnalare la sottoscrizione di mandati relativi a polizze vita in presenza di indicatori di anomalia palesi (9): investimenti non coerenti con l’età della clientela, sproporzionati rispetto ai redditi e veicolati attraverso giroconti con controparti off-shore. Il principio affermato merita di essere sottolineato, perché smentisce un equivoco diffuso tra gli operatori: l’obbligo di segnalazione non può essere escluso sulla base del personale convincimento dell’operatore circa l’estraneità dell’operazione a un’attività delittuosa, poiché la SOS non è una denuncia penale, ma un atto con finalità preventiva, diretto soltanto a «innescare eventuali indagini» (10).
1.3. Il trust
Il trust è forse lo strumento più raffinato tra quelli esaminati (11), e quello che pone le questioni interpretative più delicate. Attraverso l’atto istitutivo, il disponente (settlor) trasferisce beni a un trustee, che li amministra nell’interesse di un beneficiario; i beni restano segregati e, salvo situazioni patologiche, non aggredibili né dai creditori personali del trustee né da quelli del disponente. Può essere previsto anche un guardiano (protector), con il compito di vigilare sull’operato del trustee.
Sul piano fiscale, il trust è oggi un soggetto di diritto pienamente personificato. Quando i beneficiari non sono individuabili (trust opaco), i redditi sono tassati direttamente in capo al trust come ente commerciale o non commerciale; quando invece i beneficiari sono individuati (trust trasparente o nudo), i redditi sono imputati per trasparenza a questi ultimi, in proporzione alle quote o, in mancanza, in parti uguali. A ciò si affiancano le disposizioni antielusive in materia di residenza ed esterovestizione (12), volte a impedire la collocazione fittizia all’estero della sede o dei beni.
Il punto nevralgico, però, è un altro. La legittimità del trust dipende dall’effettiva separazione di ruoli e poteri tra i soggetti coinvolti. Quando il disponente continua, di fatto, a controllare i beni – magari mediante letters of wishes che vincolano il trustee a seguirne le direttive – oppure quando settlor e beneficiario coincidono e il trustee è relegato a un ruolo meramente passivo, l’istituto degenera in uno schermo simulatorio. In questi casi l’atto può essere disconosciuto e considerato simulato al solo fine di sottrarre materia imponibile, secondo i canoni dell’abuso del diritto: non omne quod licet, honestum est. Il fine, quando coincide con l’intento di evadere, non giustifica i mezzi.
Il Rapporto enuclea alcuni indici sintomatici della fittizietà del trust, che vale la pena tenere a mente come griglia operativa:
- il settlor è al tempo stesso beneficiario delle utilità prodotte dal trust;
- il negozio è revocabile a totale discrezione del disponente;
- l’atto istitutivo relega il trustee in un ruolo passivo, privo di reale facoltà decisionale;
- il settlor continua a esercitare in piena autonomia i poteri di gestione sui beni conferiti.
La prova dell’intento elusivo può desumersi da indagini finanziarie o dal reperimento di documentazione che attesti la costituzione simulata; e la simulazione – è bene precisarlo – può essere fatta valere anche ai soli fini fiscali, mediante presunzioni che ne attestino la natura abusiva, senza necessità di travolgere l’atto sul piano civilistico. Resta inteso che il trust può prestarsi non soltanto all’elusione, ma anche al vero e proprio riciclaggio di capitali di illecita provenienza, nel qual caso vengono in rilievo le indicazioni della UIF sugli assetti opachi (13).
2. Criptovalute e capacità dissimulatoria dei beni digitali
Se gli strumenti appena esaminati appartengono alla tradizione, le criptovalute rappresentano la frontiera. Il Rapporto vi dedica pagine dense, e per una ragione precisa: l’impiego di valute virtuali incide in modo determinante su quell’ostacolo concreto all’identificazione della provenienza che la prima parte di questo contributo ha individuato come elemento qualificante dell’autoriciclaggio. Vale la pena ripercorrere i passaggi argomentativi, perché la giurisprudenza di legittimità è ormai assestata su posizioni nette.
Il primo punto fermo è di natura qualificatoria. La moneta virtuale non può essere esclusa dall’ambito degli strumenti finanziari e speculativi: il suo utilizzo rientra nella nozione di attività speculativa – della quale, non a caso, il legislatore non offre una definizione rigida – intesa come qualsiasi attività in cui il soggetto ricerca un utile assumendosi il rischio di perdite considerevoli (14). Ne discende un corollario di grande impatto pratico: l’autoriciclaggio si considera già integrato con la preliminare operazione di cambio – ad esempio da euro a bitcoin – essendo del tutto irrilevante quale sia poi l’utilizzo finale delle criptovalute acquistate.
Il secondo punto riguarda la soglia dell’ostacolo. La Corte di cassazione ha ribadito più volte che non occorre un impedimento assoluto all’identificazione della provenienza illecita del denaro (o altre utilità), essendo sufficiente una qualunque attività concretamente idonea anche solo a rendere più difficile l’accertamento (15). Le operazioni in criptovalute pongono per loro natura un serio ostacolo all’identificazione del beneficiario finale, a causa dell’elevato grado di anonimato che possono garantire e della sostanziale assenza di controlli sulla provenienza del denaro convertito – caratteristiche che, come osserva il Rapporto, le rendono assimilabili a veri e propri paradisi fiscali digitali.
Il terzo punto è quello su cui più sovente si arena la difesa allorquando gli indagati eccepiscono che le transazioni in bitcoin non sarebbero anonime, in quanto registrate su un libro contabile pubblico (la blockchain), accessibile a chiunque e teoricamente percorribile a ritroso. La valutazione di tale tesi difensiva è già stata ritenuta infondata dalla Suprema Corte, che ne respinge costantemente l’argomento: la complessità tecnica e le modalità delle operazioni pongono comunque un ostacolo concreto, sufficiente a integrare il reato a prescindere dalla tracciabilità teorica della catena. È una conclusione che merita attenzione, perché sposta il baricentro dall’astratta accessibilità del dato alla concreta difficoltà di ricostruzione del flusso.
Che si tratti di una difficoltà reale, e non teorica, lo confermano le cronache giudiziarie più recenti. Il Rapporto richiama un’operazione del giugno 2025, con cui la Guardia di Finanza, su richiesta della Procura di Milano, ha eseguito un sequestro preventivo per oltre 9 milioni di euro nell’ambito di un’indagine per riciclaggio tramite criptovalute (16). Le tecniche emerse compongono un campionario istruttivo: la creazione di un wallet tramite documenti falsi e software deepfake; il chain-hopping, ossia la rapidissima conversione delle somme tra asset digitali diversi (da Tether a bitcoin, terra classic, ethereum) per frammentare il percorso del denaro in pochi minuti; e il ricorso a exchange esteri per moltiplicare i livelli di complessità. È sintomatico che, in quel caso, il tracciamento della blockchain abbia comunque consentito di risalire alla probabile provenienza delittuosa delle somme: la tecnologia, come osserva il Rapporto, non è – o non deve essere – un’arma a disposizione della sola criminalità.
In definitiva, l’uso di criptovalute trasforma il semplice possesso di denaro in un’attività speculativa dotata di una forza dissimulatoria tale da soddisfare pienamente il requisito dell’ostacolo concreto. Sul piano della confisca, ne discende una conseguenza che l’imprenditore farebbe bene a non sottovalutare: ciò che può essere sequestrato non è limitato al valore dell’imposta evasa, ma si estende a tutto ciò che quella imposta evasa ha poi fruttato grazie all’investimento – secondo quel criterio dell’incremento di valore, già illustrato nella prima parte.
3. Crisi d’impresa e diritto penale tributario: un raccordo da governare
È il fronte forse meno esplorato, e proprio per questo il più insidioso. La riforma dei reati tributari attuata con il D.lgs. n. 87/2024 ha ridisegnato non tanto le pene edittali quanto le circostanze che escludono la punibilità o ne attenuano la portata, intrecciando il diritto penale tributario con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Si tratta di un intreccio che, se non governato con attenzione, rischia di trasformarsi in una via di fuga per imprenditori malintenzionati.
3.1. La particolare tenuità del fatto e lo stato di crisi
La novità di maggior rilievo è l’introduzione del comma 3-ter all’art. 13 del D.lgs. n. 74/2000, che estende ai reati tributari l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). La norma reca un elenco di circostanze che il giudice deve valutare in modo prevalente, fra le quali spicca lo stato di crisi del debitore (17). In altri termini, se l’omesso versamento dipende da una comprovata crisi finanziaria dell’impresa, il fatto può essere ritenuto tenue, e quindi non punibile, a prescindere dal superamento di soglie numeriche.
3.2. L’omologazione e le procedure concorsuali
Quanto al rapporto con le procedure concorsuali, occorre distinguere con precisione due scenari. Se l’omologazione della transazione fiscale interviene prima della scadenza del termine per il versamento, essa esclude in radice la sussistenza del reato, incidendo su un elemento strutturale della fattispecie (18). Se invece l’omologazione è successiva alla consumazione del reato, essa può al più integrare la causa di non punibilità dell’art. 13, comma 1, a condizione che all’omologa segua l’integrale pagamento dell’importo stabilito, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
È un punto su cui la prassi alimenta non pochi equivoci: la mera omologazione non costituisce una patente di immunità. La Cassazione ha ribadito che il reato di omesso versamento si perfeziona alla scadenza del termine e che l’ammissione a una procedura successiva non elide la responsabilità già sorta; occorre il concreto e documentato adempimento del piano (19). L’onere di provarlo grava sull’imputato.
3.3. Il rischio: la procedura concorsuale come “lavatrice”
Sul punto, il Rapporto coglie con lucidità il vero nodo e solleva un monito per tutti i player della Crisi d’impresa, in ottica di auspicabile legalità. Una valutazione troppo morbida e accondiscendente dello stato di crisi – e soprattutto delle sue cause – unita a un’applicazione estesa dell’omologa forzosa (cram down) anche in caso di voto contrario dell’Amministrazione finanziaria, rischia di gettare un colpo di spugna non solo su pretese tributarie definitive, ma perfino su procedimenti penali, grazie all’applicazione di scriminanti e cause di non punibilità.
Il pericolo si fa concreto specie quando nella procedura affluisce finanza esterna apportata da terzi assuntori, solo apparentemente estranei, che immettono risorse a loro volta frutto di attività illecite. In questo modo il concordato potrebbe diventare lo strumento per ripulire capitali, ottenendo oltretutto l’avallo di un giudice e l’estinzione di responsabilità penali, con un indebito vantaggio competitivo a danno delle imprese che le imposte le hanno pagate e in danno della concorrenza leale. La disciplina del Codice della crisi, complessa e in continua evoluzione, va dunque maneggiata in chiave olistica: serve un raccordo molto più stretto tra piano tributario, penale e concorsuale, e l’approntamento di specifici anticorpi della legalità, che contrastino l’uso abusivo della procedura. È un tema, questo, che si salda con la valutazione dell’origine della finanza esterna e con i presidi antiriciclaggio, che gravano su tutti i professionisti coinvolti nella procedura.
4. Le proposte del Rapporto: verso un contrasto “olistico” e tecnologico all’illegalità
La parte propositiva del Rapporto muove da una premessa che chi scrive si sente di condividere: il contrasto a questi fenomeni non può e non deve più essere soltanto repressivo, ma evolvere in quello prospettico, tecnologico e integrato, mirando a colpire la convenienza economica stessa dell’occultamento dei capitali illeciti. Di seguito, si prova a sintetizzare i sette assi su cui Eurispes propone di concentrare l’azione, con qualche notazione critica e una personale aggiunta di un ottavo asse.
1. Intelligenza artificiale al servizio del contrasto. I sistemi di AI e machine learning applicati ai big data possono rafforzare il monitoraggio delle transazioni in tempo reale, affinare il sistema di rating delle SOS e sviluppare modelli previsionali per la classificazione automatica delle segnalazioni. Il dato dimensionale è eloquente: a fronte di una dotazione di circa 150-160 unità, la UIF riceve quasi 150.000 segnalazioni l’anno. In questo contesto l’IA non è un lusso, ma uno strumento ormai indispensabile, per selezionare falsi positivi e segnalazioni inutilmente difensive.
2. Monitoraggio del metaverso, degli NFT e delle criptovalute. Le attività economiche svolte nel metaverso – cessioni di NFT e locazioni di asset virtuali regolate da smart contract – producono redditi reali e possono celare reinvestimenti di proventi illeciti. Il controllo del territorio, oggi, deve estendersi anche a quello virtuale.
3. Controllo sui sistemi di pagamento informali. I circuiti come l’hawala, i money transfer abusivi e i sistemi chop o hundi costituiscono un vero e proprio “sistema bancario parallelo” che sfugge a ogni statistica. Intercettarli richiede maggiore trasparenza del mercato finanziario e politiche capaci di attrarre tali flussi verso i canali ufficiali – perché, come ricorda il Rapporto, lo spallone moderno non ha più bisogno di viaggiare.
4. Voluntary disclosure sui contanti. Muovendo dalle stime – ormai risalenti – del compianto ex Procuratore Greco su circa 150 miliardi di euro in contanti custoditi in cassette di sicurezza, il Rapporto ipotizza una emersione costruita sull’accertamento sintetico: il contante incoerente con il reddito dichiarato come indice presuntivo di provenienza da evasione, con prova contraria a carico del contribuente. L’idea è suggestiva, ma il limite è evidente e va presidiato con rigore: la procedura dovrebbe riguardare i soli proventi di natura fiscale, con esclusione assoluta dei capitali riconducibili a reati a maggiore tasso criminogeno.
5. Monitoraggio delle procedure concorsuali. È il fronte già esaminato: evitare che lo stato di crisi e l’omologa forzosa diventino uno scudo per ripulire capitali tramite finanza esterna non verificata, attraverso un raccordo più stretto tra i tre piani: tributario, penale e concorsuale.
6. Monitoraggio e tassazione dell’high frequency trading. Per intercettare l’HFT, il Rapporto propone di estendere il perimetro dei derivati tassabili, rivedere le aliquote della TTF, ampliare a 5-10 secondi (rispetto agli attuali 0,5) l’arco temporale rilevante per identificare le operazioni e abbassare la soglia del 60% sugli ordini cancellati. Alcune di queste leve sono già state azionate dalla Legge di Bilancio 2026, che ha previsto il raddoppio dell’imposta sulle transazioni finanziarie.
7. Contrasto all’uso dell’IA a fini di deresponsabilizzazione penale. L’impiego di algoritmi dotati di componenti di intelligenza artificiale non può trasformarsi in uno scudo dalla responsabilità. La legge sull’intelligenza artificiale ha già introdotto un’aggravante per la manipolazione del mercato; occorre però chiarire, anche sul piano normativo, che lo strumento AI non muta i criteri penalistici di imputazione, oggettiva e soggettiva, delle condotte (20).
8. Contrasto all’evasione fiscale e alla violazione della normativa AML/CFT mediante il sistema di cartolarizzazione dei crediti deteriorati. Sia consentito aggiungere un personale rilievo, che rappresenta, ad avviso di chi scrive, un potenziale ottavo asse di occultamento dei capitali illeciti. Il sistema delle cartolarizzazioni dei crediti, di cui – in Italia – alla Legge n. 130/1999, consente la segregazione dei patrimoni delle società cessionarie (special purpose vehicle), create ad hoc per le operazioni di cessione di crediti, in particolare per quelli bancari deteriorati. La verifica delle proprietà e titolarità effettive di tali veicoli, spesso residenti in Paesi (anche UE) a fiscalità agevolata (quando non paradisiaci) e a basso tasso applicativo delle normative AML/CFT, ha spinto il normatore europeo e nazionale a sollecitare l’indagine anche sulla destinazione dei fondi, non solo quando di mezzo vi siano società fiduciarie, trust ed enti simili; seppur di provenienza lecita (recupero dei crediti bancari insoluti e ceduti), i fondi segregati sono di fatto ottenuti mediante la liquidazione di patrimoni immobiliari italiani (spesso oltre la misura legale), ma destinati a enti esteri, quando effettivamente titolari, del tutto o parzialmente opachi, al fine di scongiurare fenomeni di falsa cessione o riacquisto con effetto evasivo della fiscalità nazionale e a danno dell’economia italiana (21)
5. Considerazioni conclusive
Volendo tirare le fila, la lettura combinata delle tre aree – strumenti classici, beni digitali, crisi d’impresa – restituisce un quadro coerente. Il diritto penale-tributario e quello antiriciclaggio convergono ormai su un medesimo bene giuridico: l’ordine pubblico economico e la libera e lecita concorrenza. Ciò che cambia, nel tempo, sono soltanto i veicoli: ieri il fondo patrimoniale e la fiduciaria, oggi il wallet e il concordato drogato da certa finanza esterna opaca.
Per l’imprenditore – e per i professionisti che a vario titolo lo assistono – il messaggio operativo è chiaro. Il presidio non può limitarsi alla regolarità formale dell’adempimento fiscale: occorre presidiare anche la destinazione del risparmio d’imposta, la tracciabilità delle operazioni su asset digitali e la genuinità delle risorse immesse nelle procedure di composizione della crisi. La lotta al riciclaggio nel 2026 non è più, se mai lo è stata, una semplice partita tra “guardie e ladri”: è una sfida di intelligenza finanziaria e tecnologica, nella quale la tutela della trasparenza del mercato dipende dalla capacità delle Autorità – ma anche dei privati – di seguire il denaro in ogni sua forma, reale o virtuale, colpendo non soltanto il reato, ma la convenienza stessa dell’occultamento.
Avv. Prof. Gianluca Bozzelli
(fine seconda parte)
- G. Bozzelli, Evasione fiscale e autoriciclaggio: aspetti sottovalutati dei presidi d’impresa secondo il Rapporto Eurispes di febbraio 2026 – Parte prima, in AUGE Informa, 13 aprile 2026, reperibile in https://augeinforma.it. Il documento commentato è Fondazione Eurispes, Il complesso rapporto tra riciclaggio ed evasione fiscale», febbraio 2026, in https://eurispes.eu/wp-content/uploads/2026/02/2026_-eurispes_rapporto-tra-riciclaggio-ed-evasione-fiscale.pdf, (di seguito: «Rapporto»).
- La giurisprudenza è consolidata nel qualificare la sottrazione fraudolenta come reato di pericolo: non occorre l’effettivo avvio dell’accertamento, essendo sufficiente che l’azione sia idonea a rendere inefficace l’esecuzione esattoriale: Cass. pen., sez. 3, del 10/05/2023, n. 19603; Cass. pen., sez. 3, del 11/05/2016, n. 35853. In senso conforme, v. Cass. Pen., sez. 3, del 05/05/2011, n. 23986 In senso conforme: Cass. Pen., sez. 3, del 04/04/2012, n. 40561 Cass. Pen., sez. 3, del 25/06/2012, n. 37415. V. anche: Cass. Pen., sez. 3, del 24/02/2016, n. 13233. Sulla nozione di atto fraudolento è fondamentale Cass. pen., Sez. U., n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018.
- V. recentemente Cass. civ. Sez. 3, Ord. n. 24836 del 18/08/2023, ma in precedenza, già Cass. civ., sez. 1, sent. del 05/06/2003 n. 8991 e conf. Cass. Sez. 5, Sent. n. 15862 del 07/07/2009; in tema di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 sui beni del fondo, Cass. civ., Sez. 1, Ord. n. 12545 del 10/05/2019 e Cass. civ., Sez.U., Sent. n. 21658 del 13/10/2009. Il principio per cui il divieto di esecuzione si estende anche ai crediti sorti anteriormente alla formazione del fondo, salva la revocatoria, era già in Cass. civ., n. 15862 del 7/07/2010.
- Cass. pen., Sez. 3, n. 45163 del 09/11/2023. Nel caso deciso, la Corte ha però accolto il ricorso, rilevando che la condotta contestata non riguardava il conferimento al fondo – risalente al 2011 – bensì la successiva donazione dell’immobile già segregato; i giudici di merito avrebbero perciò dovuto verificare, a monte, l’effettiva aggredibilità del bene da parte dell’Erario alla luce dell’art. 170 c.c., vista la «necessità di dimostrare, sia sotto il profilo dell’attitudine della condotta che della sussistenza del dolo specifico di frode, che la creazione del patrimonio separato sia idonea e finalizzata ad evitare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria, con la conseguenza che il giudice è tenuto a motivare sulla ragione per cui la segregazione patrimoniale rappresenta, in concreto, uno strumento idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace il recupero del credito erariale (Sez. 3, n. 47827 del 12/07/2017, Dinelli, Rv. 271321; Sez. 3, n. 9154 del 19/11/2015, dep. 04/03/2016, Parlatore, Rv. 266457)-, bensì la simulata donazione di un immobile del fondo patrimoniale, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare l’effettiva possibilità, da parte dell’Erario, di apprendere tale bene, stante gli stringenti limiti fissati dall’art. 170 cod. civ., a tenore del quale “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”».
- Sul punto, oltre alla già citata Cass. pen. n.19603/2023, v. Cass. pen., n. 34139 del 03/08/2023, secondo cui « Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all’art. art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 […] è integrato, secondo la descrizione normativa, dal porre in essere una alienazione simulata (assumono rilevanza sia la simulazione assoluta, nella quale le parti non vogliono porre in essere alcun trasferimento della proprietà del bene, quanto la simulazione relativa, sia oggettiva, concernente la causa negoziale o il corrispettivo, sia soggettiva, concernente l’identità di una delle parti) o dal compimento di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui (tale formula include ogni atto, giuridico o materiale, connotato da frode ed idoneo a rendere inefficace la riscossione coattiva; l’atto fraudolento si sostanzia in un’operazione attraverso la quale un bene che fa ancora parte del patrimonio del debitore risulta in apparenza non farne più parte)».
- V. Rapporto, pag. 43.
- Corte cost., sent. 18 febbraio 1992, n. 51 in cortecostituzionale.it. Il riferimento normativo alla capacità contributiva è all’art. 53 Cost.
- V. Circ. Agenzia delle Entrate n. 32 del 19/01/2006, par. 1.2 (Indagini finanziarie – Poteri degli uffici: art. 32, primo comma, numeri 2), 5) e 7) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 51, secondo comma, numeri 2), 5) e 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dai commi 402 e 403 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311), in def.finanze.it, che subordina l’indagine sull’intestazione fiduciaria all’individuazione inequivoca del bene e del periodo, nonché al collegamento con l’attività di accertamento svolta verso il soggetto interessato: «(…) i poteri di indagine consentiti all’Amministrazione Finanziaria nei confronti dell’intestazione fiduciaria di beni, strumenti finanziari e partecipazioni possono essere esercitati a condizione, da un lato, che l’oggetto dell’indagine sia precisamente (inequivocabilmente) individuato con specifica indicazione sia del bene fiduciariamente intestato che del periodo temporale di interesse per l’indagine e, dall’altro, che sia precisato il collegamento fra l’intestazione fiduciaria e l’attività di indagine svolta nei confronti dei soggetti sottoposti o sottoponibili ad accertamento. Non solo la particolare condizione dell’inequivoca indicazione ma, soprattutto, la natura speciale e complementare della disposizione in tema di intestazione fiduciaria rispetto alla prima parte della norma, impongono tale relazione fra l’oggetto della specifica indagine (il bene fiduciariamente intestato) e l’oggetto dell’attività di accertamento (il soggetto o i soggetti cui essa è rivolta)».
- Cass. civ., sez. 2, del 14/11/2024, n. 29395. Gli indici di anomalia riguardavano investimenti non coerenti con l’età dei clienti, sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati ed eseguiti tramite catene di giroconti con controparti in centri off-shore: «risulta immune dalle censure proposte la sentenza della Corte d’Appello che, con giudizio di fatto congruamente motivato e immune da vizi logici o da violazioni di legge, ha ritenuto in concreto sussistere gli elementi di sospetto di operazioni di ingente valore economico, sproporzionato rispetto ai redditi degli investitori, con modalità anomale di realizzazione sia in relazione agli stessi (polizze vita di 99 anni) e ai paesi Off-Shore coinvolti nell’operazione».
- Ivi: «Infatti, l’obbligo di “segnalazione” non è di per sé finalizzato a denunciare fatti penalmente rilevanti, ma è concepito come una comunicazione utile ad innescare eventuali indagini (cfr. sul punto Sez. 2, n. 25735 del 2017; Sez. 2, n. 2326 del 2010)».
- V. Rapporto, pagg. 46 segg.
- Art. 73, comma 3, T.U.I.R. (presunzione di residenza in Italia dei trust esteri istituiti in Paesi non collaborativi, al ricorrere di determinati collegamenti soggettivi o reali) e art. 73, comma 5-bis, T.U.I.R. (esterovestizione): «Salvo prova contraria, si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma , del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato». Le tipologie ricorrenti di trust sono il trust di famiglia, di garanzia, per disabili e per il controllo di una società.
- V. gli indicatori di anomalia UIF emanati con Provvedimento del 12 maggio 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024), e in particolare l’Indicatore 4.1 (pag.5: strutture opache che si avvalgono di trust, fiduciarie, fondazioni e international business company) e l’Indicatore 30.5 (pag. 29: atto istitutivo del trust che consente al disponente di rivestire più ruoli), in uif.bancaditalia.it.
- Cass. pen., sez. 2, n. 27023, del 13/07/2022: «[…[ nel capo d’incolpazione provvisoria è ben individuata la condotta delittuosa rilevante (“avendo commesso i delitti di truffa aggravata di cui ai precedenti capi, impiegava e sostituiva in attività speculative e, in particolare, nell’acquisto di criptovalute il denaro preveniente dalla commissione di tali delitti in modo da ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa”), il provvedimento impugnato si sofferma esaurientemente su entrambi gli aspetti, riscontrando le censure difensive […]. La moneta virtuale, secondo la condivisibile prospettazione del tribunale, basata su pertinenti richiami legislativi, giurisprudenziali e dottrinari, non può essere esclusa dall’ambito degli strumenti finanziari e speculativi ai fini di una corretta lettura dell’art. 648 ter.1 cod. pen.». Sulla natura finanziaria della negoziazione di valute virtuali, soggetta alle norme in materia di intermediazione finanziaria, v. anche Cass. pen., n. 26807 del 17/09/2020, in Giur. Comm., fasc.4, 2022, con nota di F. Consulich, Il diritto penale nell’età del cripto-oro. Gli elementi normativi della fattispecie di abusivismo finanziario tra monete virtuali e investimenti reali, pagg. 929 ss. Sul punto, v. G. Bozzelli, G. Miceli, L. Vavallo, Nuovo manuale antiriciclaggio. Rischio criminalità nel sistema finanziario, fiscale e dei cryptoasset, Roma, 2022, pagg.201 ss. La letteratura giuridica italiana tra il 2021 e il 2026 ha vissuto una vera e propria accelerazione per stare al passo con la rivoluzione delle criptoattività, specialmente a ridosso dell’entrata in vigore del Regolamento UE MiCA (Markets in Crypto-Assets) e del relativo decreto di adeguamento nazionale (D.Lgs. 129/2024).
- V. Cass. pen., sez. 2, n. 2868 del 7/10/2021 (dep. 25/01/2022), in IUS Societario, 23 febbraio 2022, con nota di F. Spina, Criptovalute tramite società estera usando profitti delittuosi: può essere contestato l’autoriciclaggio; Cass. pen., n. 16908 del 05/03/2019, secondo cui «In tema di autoriciclaggio, l’intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude l’idoneità “ex ante” della condotta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. (Fattispecie di trasferimento di ingenti somme di denaro tramite bonifici in favore di una costellazione di società estere che, a loro volta, effettuavano nuove operazioni di trasferimento a soggetti fisici e giuridici riconducibili all’indagato)», massimata da banca dati dejure.lefebvregiuffre.it e conf. Cass. pen., sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019. Cass. pen., sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, secondo cui «Ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato in presenza di un trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare su conti stranieri di una società controllante di quella fallita)», massimata da banca dati dejure.lefebvregiuffre.it.
- Il caso è riportato nel Rapporto, pagg. 32-33. Le tecniche di occultamento ivi descritte – chain-hopping e ricorso a exchange esteri – trovano riscontro negli indicatori di anomalia UIF relativi all’operatività anomala in crypto-assets: n. 13 [(Operazioni ripetute, artificiosamente frazionate o di importo complessivo rilevante, effettuate con strumenti (ad es. contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets o altri beni di rilevante valore) che appaiono inusuali, non coerenti con l’attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza)] e n. 26 (Operatività in crypto-assets che per ammontare, intensità o modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l’origine o la destinazione dei flussi risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie quando nella movimentazione effettuata manchi la convenienza economica).
- Art. 13, comma 3-ter, D.lgs. n. 74/2000, come introdotto dal D.lgs. n. 87/2024, art. 1: «Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:
- l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;
- salvo quanto previsto al comma 1, l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria;
- l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
- la situazione di crisi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14». La disposizione si salda con la disciplina dell’art. 131-bis c.p.
- Cass. pen., Sez. 3, n. 1043 del 10/01/2025 (resa su ordinanza del Tribunale di Lucca del 10/06/2024), secondo cui «l’omologazione del concordato preventivo esclude la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate solo se interviene prima della data di scadenza del versamento prevista dall’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 […] conseguenza, solo la “preventiva” omologazione del concordato preventivo incide sul termine di pagamento, che può essere dilazionato ovvero frazionato in più rate, ed eventualmente sull’importo stesso del tributo, che può essere addirittura ridotto per effetto dell’accordo, con eventuale rimodulazione del debito al di sotto della soglia di punibilità (così, in particolare, Sez. 3, n. 6591 del 26/10/2016, dep. 2017, Taccone, Rv. 269146 – 01, ma anche Sez. 3, n. 2860 del 30/10/2018, dep. 2019, Maurina, Rv. 274822 – 01).». In senso conforme, sul rilievo della transazione fiscale, Cass. pen., sez.3, n. 6591 del 26/10/2016 (dep. 13/02/2017), in Diritto & Giustizia, fasc.28, 2017, con nota di F. Gavioli, Transazione fiscale omologata: nessun reato per l’amministratore di società, pagg. 15 segg. La giurisprudenza è costante nel ritenere che solo l’omologazione anteriore alla scadenza del termine incida sulla struttura del reato.
- Sul carattere istantaneo del reato di omesso versamento e sulla necessità dell’integrale pagamento, oltre a Cass. pen., n. 1043/2025, cit., cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 1237 del 20/11/2024, (dep. 13/01/2025). L’onere di allegare e documentare la regolare esecuzione dei pagamenti grava sull’imputato.
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», in vigore dal 10 ottobre 2025. La legge ha inserito una circostanza aggravante comune all’art. 61, n. 11-decies, c.p. e ha aggravato il delitto di manipolazione del mercato di cui all’art. 185 T.U.F. (reclusione da due a sette anni e multa fino a sei milioni di euro) quando il fatto è commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale, in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689 (“AI Act”).
- La rilevanza della destinazione del denaro, e la necessità di investigarla e segnalarla, ben oltre la verifica della sola provenienza illecita, al fine di scongiurare la commissione di reati di natura economica e in specie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, è valorizzata dallo stesso Reg. (UE) 2024/1624 del Parlamento e del Consiglio del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Segnatamente gli artt. 25 par. 1 lett. d) (Identificazione dello scopo e della natura prevista di un rapporto d’affari o di un’operazione occasionale), 26 par. 1 (Controllo costante del rapporto d’affari e controllo delle operazioni effettuate dai clienti), 34 par 2 (Ambito di applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica), 40 par. 1 lett. b) (Misure di mitigazione dei rischi in relazione a operazioni con un indirizzo auto-ospitato) e 69 par. 2 (Segnalazione di sospetti), che espressamente prescrive che «Il sospetto ai sensi del paragrafo 1, lettera a, si basa sulle caratteristiche del cliente e delle sue controparti, sulle dimensioni e sulla natura dell’operazione o dell’attività, o sui relativi metodi e modelli, sul legame tra diverse operazioni o attività, sull’origine, sulla destinazione o sull’uso dei fondi o su qualsiasi altra circostanza nota al soggetto obbligato, compresa la coerenza dell’operazione o dell’attività con le informazioni ottenute a norma del capo III, come anche con il profilo di rischio del cliente». Sul tema dell’alto grado di rischio criminalità nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, v. E. Anziano – L. Bagnoli, Debiti fantasma: come il sistema finanziario “ombra” guadagna dai mutui in sofferenza, Irpimedia 14.06.23, in https://irpimedia.irpi.eu/debiti-fantasma-sofferenza-mutui-sfratti/ e sia consentito citare G. Bozzelli, Cartolarizzazioni. Manuale teorico-pratico per il giurista, Roma, 2024, pagg.213-250.




