Profili sistematici, onere della prova e rassegna giurisprudenziale alla luce dell’art. 69 CCII
Autore: Avv. Prof. Luca Barbuto – Preside Scuola Gestione D’Impresa – Auge Università
Abstract
Il contributo esamina il rapporto tra le dichiarazioni mendaci rese dal debitore in sede di richiesta di finanziamento e la condizione soggettiva ostativa della colpa grave prevista dall’art. 69, comma 1, CCII per l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Muovendo dalla distinzione dogmatica tra colpa grave, malafede e frode, il lavoro ricostruisce, attraverso un’ampia rassegna della giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi dopo il Correttivo-ter (d.lgs. 136/2024), i criteri elaborati dai giudici per accertare quando una dichiarazione non veritiera resa dal consumatore in fase di istruttoria creditizia sia idonea a precludere l’accesso alla procedura, e quale rilievo assuma, in tale accertamento, l’eventuale violazione da parte del finanziatore dei doveri di valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB. Il contributo propone infine un modello di accertamento articolato su tre livelli — natura del dato dichiarato, rilevabilità con l’ordinaria diligenza professionale, efficacia causale della dichiarazione rispetto alla situazione di sovraindebitamento — quale griglia utile a ricomporre un quadro giurisprudenziale non sempre uniforme.
Sommario
1. Il problema: due responsabilità che si incontrano nell’istruttoria del finanziamento. – 2. Dalla meritevolezza alla colpa grave: l’evoluzione dell’art. 69 CCII. – 3. Colpa grave, malafede e frode: la dichiarazione mendace come fattispecie di confine. – 4. L’onere della prova e il nesso di causalità ex art. 2697 c.c. – 5. Dichiarazioni mendaci e violazione del merito creditizio: due orientamenti a confronto. – 6. Il discrimine operativo: natura del dato, rilevabilità, efficacia causale. – 7. Rassegna di casi paradigmatici. – 8. Osservazioni conclusive.
1. Il problema: due responsabilità che si incontrano nell’istruttoria del finanziamento
L’accesso del consumatore sovraindebitato alla procedura di ristrutturazione dei debiti disciplinata dagli artt. 67 e ss. CCII[1] presuppone, ai sensi dell’art. 69, comma 1, CCII[2], che il debitore non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Nella prassi applicativa, la questione si pone con particolare frequenza in relazione al contenuto delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di compilazione dei questionari predisposti dagli intermediari finanziari ai fini della valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB[3]: composizione del nucleo familiare, reddito disponibile, proprietà immobiliari, rapporti di finanziamento già in essere.
Quando tali dichiarazioni si rivelano, in tutto o in parte, non veritiere, si apre un duplice ordine di questioni, tra loro concettualmente distinte ma spesso esaminate congiuntamente dai giudici di merito: da un lato, se e in che misura la dichiarazione mendace integri, di per sé, gli estremi della colpa grave o della frode ostativa ex art. 69, comma 1, CCII; dall’altro, quale incidenza abbia, su tale accertamento, l’eventuale negligenza del finanziatore professionale che, pur disponendo degli strumenti per verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute (banche dati CRIF, Centrale Rischi di Banca d’Italia, visure catastali e camerali), abbia omesso di attivarli, incorrendo così nella violazione dei principi di credito responsabile di cui all’art. 124-bis TUB, sanzionata sul piano processuale dall’art. 69, comma 2, CCII.
Il tema, tutt’altro che meramente teorico, incide direttamente sull’esito della procedura: l’accertamento della colpa grave o della frode del debitore comporta, infatti, l’inammissibilità della domanda, mentre la violazione del merito creditizio da parte del finanziatore ne preclude soltanto le doglianze in punto di convenienza della proposta, senza automaticamente “scusare” la condotta del debitore. La giurisprudenza di merito, come si vedrà, non ha ancora raggiunto un pieno assestamento sul punto, oscillando tra un modello di accertamento rigidamente bilaterale — in cui la negligenza del finanziatore riverbera sulla gradazione della colpa del debitore — e un modello di piena autonomia dei due giudizi.
2. Dalla meritevolezza alla colpa grave: l’evoluzione dell’art. 69 CCII
Il previgente art. 12-bis, l. n. 3/2012[4], nella sua formulazione originaria, subordinava l’omologazione del piano del consumatore alla verifica di un requisito di “meritevolezza” del debitore, inteso come assenza di colpa — anche lieve — nella determinazione del sovraindebitamento. Con l’intervento del d.l. 137/2020, conv. in l. 176/2020[5] (che ha introdotto l’art. 7, comma 2, lett. d-ter, l. 3/2012), e poi con il testo dell’art. 69, comma 1, CCII, come risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 147/2020[6] e confermate dal Correttivo-ter (d.lgs. 136/2024)[7], il legislatore ha sostituito il generico giudizio di meritevolezza con un elenco tassativo di condizioni ostative negative, limitando la rilevanza della colpa del debitore ai soli casi di colpa grave, oltre alla malafede e alla frode.
La scelta, ispirata al principio della second chance di matrice eurounitaria (direttiva UE 2019/1023)[8], ha una duplice conseguenza sistematica: da un lato, riduce il margine di apprezzamento discrezionale del giudice, che non è più chiamato a valutare la generica prudenza del debitore nella gestione delle proprie finanze, ma solo l’eventuale sussistenza di una condotta gravemente colposa, dolosa o fraudolenta; dall’altro, sposta l’onere di allegazione e prova sul creditore che eccepisce la sussistenza della causa ostativa, in coerenza con la regola generale dell’art. 2697 c.c.[9] La giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. Nola 8 maggio 2024, n. 41; Corte App. Bologna, decr. 9 febbraio 2024; Trib. Reggio Calabria, decr. 25 gennaio 2024) ha ripetutamente affermato che il giudice deve limitarsi a verificare la sussistenza dei soli requisiti negativi tipizzati dalla norma, senza reintrodurre surrettiziamente un giudizio di meritevolezza in senso lato.
3. Colpa grave, malafede e frode: la dichiarazione mendace come fattispecie di confine
L’art. 69, comma 1, CCII individua tre distinte figure di condotta ostativa — colpa grave, malafede, frode — che, pur non essendo definite dalla norma, sono state progressivamente tipizzate dalla giurisprudenza di merito lungo un continuum di crescente gravità dell’elemento soggettivo.
La colpa grave ricorre, secondo la formula ricorrente nei provvedimenti di merito, in presenza di un comportamento di “sprezzante trascuratezza” dei propri doveri di prudenza economica, riconducibile a massima negligenza o imprudenza nell’assunzione di obbligazioni non sostenibili, pur in assenza di un intento decettivo. La malafede richiede la consapevolezza, al momento dell’assunzione del debito, dell’insostenibilità dell’obbligazione, senza tuttavia che tale consapevolezza si traduca in una condotta attivamente ingannatoria nei confronti del creditore. La frode, infine, presuppone un comportamento intenzionalmente decettivo, idoneo ad alterare in modo determinante la valutazione del creditore, e trova nella dichiarazione mendace resa in sede di questionario creditizio la sua manifestazione tipica.
Proprio le dichiarazioni non veritiere rese in sede di richiesta di finanziamento occupano, in questo schema, una posizione di confine: a seconda delle circostanze del caso concreto, la giurisprudenza le ha ricondotte tanto alla frode (quando accertata la consapevole e intenzionale alterazione di un dato determinante per la valutazione del merito creditizio) quanto alla colpa grave (quando la falsità, pur non sorretta da un accertato intento fraudolento, integri comunque un’imprudenza qualificata nella rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale) ovvero, infine, siano ritenute prive di rilievo, quando risultino irrilevanti sul piano causale o non integrino propriamente una falsità.
4. L’onere della prova e il nesso di causalità ex art. 2697 c.c.
Un secondo profilo, di natura processuale ma dalle rilevanti ricadute sostanziali, riguarda la ripartizione dell’onere probatorio. La giurisprudenza di merito è ormai pressoché costante nel ritenere che spetti al creditore che eccepisce la malafede o la frode del debitore fornire la prova, anche per presunzioni, non soltanto dei fatti idonei a essere qualificati come mendaci, ma altresì della loro efficacia causale rispetto alla determinazione della situazione di sovraindebitamento (cfr. Trib. Caltagirone, sez. fallimentare, proc. n. 14-1/2025 P.U.[10]; in termini analoghi Trib. Nola, 14 febbraio 2024[11]). Tale principio viene ricavato direttamente dal dato letterale dell’art. 69, comma 1, CCII, il quale richiede che il debitore abbia “determinato” — e non semplicemente “concorso a determinare” — la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Ne discende che la mera falsità di una dichiarazione non è, di per sé, sufficiente a integrare la causa ostativa, ove il creditore non dimostri che, in assenza di quella dichiarazione mendace, il finanziamento non sarebbe stato concesso, o sarebbe stato concesso a condizioni diverse. Si tratta, in sostanza, di un accertamento controfattuale: il giudice è chiamato a verificare se, sulla base degli elementi reddituali e patrimoniali effettivamente sussistenti (e non di quelli falsamente dichiarati), l’istituto finanziatore avrebbe comunque erogato il credito. Il Tribunale di Caltagirone, in un caso relativo all’omessa dichiarazione di pregressi finanziamenti di importo non rilevante, ha escluso la sussistenza della frode proprio sulla base di tale accertamento, rilevando che l’istituto bancario avrebbe verosimilmente erogato il finanziamento anche a conoscenza dei rapporti taciuti, stante la loro esiguità rispetto al reddito del richiedente.
5. Dichiarazioni mendaci e violazione del merito creditizio: due orientamenti a confronto
5.1. L’orientamento dell’autonomia dei giudizi
Un primo orientamento afferma la piena autonomia tra il giudizio sulla meritevolezza (oggi, colpa grave) del debitore e quello sulla diligenza del finanziatore. Secondo tale impostazione, l’eventuale violazione da parte del finanziatore dei doveri di verifica del merito creditizio — quand’anche accertata dal Gestore della crisi nella propria relazione — non incide di per sé sul giudizio relativo alla condotta del debitore, né può essere elevata a presunzione, sia pure relativa, della sua meritevolezza. Il legislatore, in quest’ottica, avrebbe deliberatamente evitato di istituire un automatismo per cui, dalla violazione delle regole sul merito creditizio da parte del finanziatore, discenda ex se l’esclusione di colpa in capo al debitore: la colpa (grave) del debitore e la negligenza del finanziatore restano fattispecie autonome, ciascuna con la propria conseguenza sul piano processuale — l’inammissibilità della proposta per la prima, la preclusione oppositiva ex art. 69, comma 2, CCII per la seconda — senza che l’una possa elidere o compensare l’altra.
5.2. L’orientamento del bilanciamento delle responsabilità
Un secondo e più diffuso orientamento, di segno opposto, valorizza invece il nesso tra le due condotte, ritenendo che l’accertamento del grado di colpa del debitore “non può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore”, specie quando quest’ultimo sia un soggetto professionale qualificato nella valutazione del merito creditizio (Trib. Torino, 31 maggio 2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 16 ottobre 2023). In questa prospettiva, quando il finanziatore abbia concesso il credito in un momento in cui l’ordinaria diligenza professionale lo avrebbe sconsigliato, tale concorso causale è ritenuto idoneo ad attenuare, fino a ridurre a lieve, il livello di colpa altrimenti ascrivibile al debitore, sull’assunto per cui il consumatore, soggetto privo delle competenze tecniche proprie dell’intermediario, può ragionevolmente fare affidamento sulla valutazione professionale di quest’ultimo.
Tale orientamento, tuttavia, incontra un limite intrinseco proprio nell’ipotesi in cui l’affidamento del debitore sulla valutazione del finanziatore sia stato indotto, o comunque reso possibile, da una dichiarazione mendace dello stesso debitore: come chiarito dalla giurisprudenza più recente, l’affidamento del consumatore sulla diligenza del finanziatore presuppone che quest’ultimo abbia potuto svolgere la propria istruttoria sulla base di informazioni veritiere. Se il debitore ha, con dolo o con colpa qualificata, alterato il quadro informativo posto a disposizione del finanziatore, non può poi invocare, a propria discolpa, la negligenza di un accertamento che egli stesso ha reso impossibile o comunque significativamente più difficoltoso.
6. Il discrimine operativo: natura del dato, rilevabilità, efficacia causale
Dalla lettura sistematica della casistica esaminata emerge un modello di accertamento che può essere ricostruito, sul piano operativo, attorno a tre criteri concorrenti, la cui applicazione congiunta consente di ricomporre le apparenti divergenze tra gli orientamenti sopra descritti.
Un primo criterio attiene alla natura del dato dichiarato. La giurisprudenza distingue nettamente tra la falsa rappresentazione di un dato fattuale elementare — quale l’esistenza di rapporti di finanziamento già in essere, la composizione del nucleo familiare, la proprietà di immobili gravati da procedure esecutive — e l’errata o omessa valutazione di un dato che richieda una elaborazione tecnica riservata alla competenza professionale del finanziatore (ad esempio, il calcolo dell’indice di sostenibilità della rata rispetto al reddito disponibile). Nel primo caso, la dichiarazione mendace è pienamente imputabile al debitore, quale che sia il grado di diligenza in concreto impiegato dal finanziatore, poiché si tratta di un’informazione della cui esistenza e veridicità solo il debitore può avere piena contezza; nel secondo caso, l’errore di valutazione ricade più propriamente nella sfera di responsabilità tecnica del finanziatore.
Un secondo criterio riguarda la rilevabilità della falsità con l’ordinaria diligenza professionale esigibile dal finanziatore. Anche a fronte di una dichiarazione fattuale mendace, il giudice è chiamato a verificare se l’intermediario avrebbe potuto agevolmente accertarne l’inesattezza mediante gli strumenti ordinariamente a sua disposizione (centrali rischi, banche dati CRIF, visure ipocatastali): la Cassazione ha tuttavia chiarito, con l’ordinanza 22 luglio 2025, n. 20725[12], che l’art. 124-bis TUB non impone al finanziatore un obbligo indiscriminato di riscontro di ogni dichiarazione del cliente mediante consultazione di banche dati, potendo l’istruttoria fondarsi legittimamente sulle informazioni fornite dal consumatore stesso, se del caso integrate da ulteriore documentazione (dichiarazioni dei redditi, buste paga), quando tali elementi appaiano di per sé coerenti e non contraddittori.
Un terzo criterio, già esaminato al § 4, è quello dell’efficacia causale della dichiarazione mendace rispetto alla situazione di sovraindebitamento: anche una dichiarazione oggettivamente falsa e agevolmente rilevabile non integra la causa ostativa se il creditore non dimostra che essa sia stata determinante ai fini della concessione del credito, ovvero se il sovraindebitamento trovi la propria origine causale prevalente in fattori del tutto autonomi rispetto al finanziamento contestato (mutui pregressi, eventi personali sopravvenuti, separazioni, perdita del lavoro).
L’applicazione congiunta di questi tre criteri consente di superare l’apparente contrasto tra l’orientamento dell’autonomia dei giudizi e quello del bilanciamento delle responsabilità: la violazione del merito creditizio da parte del finanziatore rileva, ai fini della graduazione della colpa del debitore, solo quando il dato taciuto o falsificato non fosse un dato fattuale elementare riservato alla sfera di conoscenza esclusiva del debitore, ovvero quando, pur trattandosi di un simile dato, la sua falsità fosse agevolmente rilevabile con l’ordinaria diligenza professionale e comunque priva di efficacia causale determinante.
7. Rassegna di casi paradigmatici
a) Dichiarazione mendace su un dato elementare, priva di effetto scusante per il debitore. Un istituto di credito aveva proposto reclamo avverso l’omologa di un piano del consumatore, lamentando che il debitore, pur essendo già esposto per rapporti di credito al consumo di importo assai rilevante al momento della richiesta del finanziamento, avesse negato in sede di questionario la sussistenza di qualsiasi altra posizione debitoria. Il giudice del reclamo dava ragione alla banca, osservando come non si trattasse, in quel caso, di un giudizio tecnico sulla capacità di rimborso — riservato alla competenza professionale dell’intermediario — bensì della negazione di un fatto semplice e obiettivamente noto al solo debitore (l’esistenza stessa di altri debiti): una simile reticenza, proprio perché relativa a un dato che il finanziatore non poteva conoscere se non attraverso la dichiarazione dell’interessato, è stata considerata sufficiente a integrare la colpa grave (se non la frode), a prescindere dall’eventuale negligenza della banca nella verifica del merito creditizio.
b) Cass., Sez. I, 14 marzo 2025, n. 6869.[13] Il caso originava dalla revoca, disposta dal Tribunale di Palermo su reclamo di una banca, dell’omologa di un piano del consumatore: nel questionario compilato ai fini della richiesta di finanziamento, il debitore aveva segnalato solo una parte dei rapporti creditizi effettivamente in essere, rendendo di fatto irrealizzabile per l’istituto un apprezzamento corretto del peso della nuova rata sul reddito disponibile. Il debitore, ricorrendo in Cassazione, sosteneva che la banca avrebbe comunque dovuto integrare le proprie verifiche attraverso l’accesso alle banche dati creditizie, a prescindere dalle dichiarazioni ricevute. La Corte ha rigettato il ricorso, qualificandolo come un tentativo di rimettere in discussione un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, e ha ribadito che il dovere di diligenza dell’intermediario non può essere preteso in termini assoluti, dovendo essere rapportato al comportamento collaborativo — o, come nella specie, non collaborativo — tenuto dal richiedente il credito.
c) Cass., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20725.[14] In una fattispecie relativa a un mutuo ipotecario, la Cassazione ha escluso che l’art. 124-bis TUB imponga sempre e comunque al finanziatore la consultazione di banche dati esterne, ritenendo adeguata l’istruttoria condotta sulla base delle dichiarazioni dei redditi e della documentazione prodotta dal richiedente, corroborate dal puntuale rimborso di un pregresso finanziamento chirografario. La pronuncia conferma che l’affidamento del finanziatore sulle dichiarazioni del cliente, se ragionevole e supportato da riscontri documentali coerenti, non integra di per sé una violazione dei doveri di credito responsabile.
d) Trib. Nola, 14 febbraio 2024 e Trib. Caltagirone, proc. n. 14-1/2025 P.U.[15] In senso opposto, entrambe le pronunce hanno escluso la sussistenza della frode o della malafede del debitore in relazione all’omessa dichiarazione di rapporti di finanziamento pregressi di importo non rilevante, sul rilievo che, alla luce del reddito complessivo del nucleo familiare, l’istituto finanziatore avrebbe verosimilmente erogato il credito anche a conoscenza dei rapporti taciuti: la falsità della dichiarazione, pur accertata, è stata ritenuta priva della necessaria efficacia causale rispetto alla concessione del finanziamento e, dunque, rispetto alla determinazione della situazione di sovraindebitamento.
e) Cass., Sez. I, 29 aprile 2025, n. 11232 e Cass., Sez. I, n. 20672/2025.[16] Sul piano più strettamente processuale, la Cassazione ha chiarito che la preclusione di cui all’art. 69, comma 2, CCII opera esclusivamente con riferimento alle contestazioni sulla convenienza economica della proposta, non anche a quelle relative alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda (tra cui, per l’appunto, l’assenza di colpa grave, malafede o frode del debitore): il creditore che abbia violato l’art. 124-bis TUB resta dunque pienamente legittimato a eccepire, in sede di opposizione, la sussistenza di dichiarazioni mendaci integranti la causa ostativa, con l’onere di provarne, tuttavia, l’efficacia causale secondo i principi sopra richiamati.
f) Trib. Cagliari, 18 giugno 2026.[17] Da ultimo, merita segnalazione una recente sentenza del Tribunale di Cagliari che, in un caso di dichiarazioni asseritamente mendaci rese in sede di richiesta di un finanziamento con cessione del quinto (composizione del nucleo familiare, proprietà di un immobile oggetto di procedura esecutiva, debiti pregressi non dichiarati), ha escluso sia la frode sia la colpa grave, valorizzando la circostanza che la modulistica predisposta dal finanziatore non prevedesse specifiche richieste in ordine a gravami, procedure esecutive o esposizioni erariali, e che le dichiarazioni rese, lette nel contesto temporale in cui erano state formulate, non integrassero una falsità rilevante ai fini della causa ostativa; il Tribunale ha altresì ritenuto che l’origine del sovraindebitamento fosse da ricondurre a vicende (separazione personale, pregressa procedura esecutiva immobiliare) del tutto autonome rispetto al finanziamento contestato, difettando pertanto il necessario nesso causale.
8. Osservazioni conclusive
L’esame della casistica conferma che il rapporto tra dichiarazioni mendaci del debitore e colpa grave ex art. 69, comma 1, CCII non si presta a una soluzione univoca e aprioristica, ma richiede un accertamento di fatto necessariamente casistico, condotto secondo un modello a tre livelli che tenga conto, in successione logica, della natura del dato dichiarato, della sua agevole o difficile rilevabilità con l’ordinaria diligenza professionale del finanziatore, e della sua effettiva efficacia causale rispetto alla determinazione dello stato di sovraindebitamento.
Una simile griglia di accertamento consente di comporre, senza forzature, i due orientamenti tradizionalmente contrapposti in dottrina e giurisprudenza: quello che valorizza l’autonomia della colpa del debitore rispetto alla negligenza del finanziatore, e quello che ne ammette invece una reciproca incidenza. Entrambi gli orientamenti colgono, in realtà, un aspetto parziale ma corretto del fenomeno: l’autonomia dei giudizi va preservata quando la dichiarazione mendace riguardi un dato fattuale elementare riservato alla sfera di conoscenza esclusiva del debitore (nel qual caso nessuna diligenza del finanziatore avrebbe potuto sopperire alla reticenza o alla falsità); il bilanciamento delle responsabilità va invece valorizzato quando la falsità, pur sussistente, fosse agevolmente rilevabile con la diligenza professionale esigibile dall’intermediario, o comunque priva di reale efficacia causale rispetto alla concessione del credito.
In questa prospettiva, l’evoluzione della disciplina del credito responsabile — rafforzata, da ultimo, dalla novella dell’art. 124-bis TUB in attuazione della direttiva (UE) 2023/2225[18] — non appare destinata a mutare la struttura dell’accertamento sin qui descritta, quanto piuttosto a innalzare, in prospettiva, lo standard di diligenza esigibile dal finanziatore, con il probabile effetto di restringere ulteriormente l’area delle dichiarazioni mendaci ritenute rilevanti ai fini della colpa grave del debitore alle sole ipotesi in cui la falsità riguardi un dato non altrimenti verificabile con l’ordinaria diligenza professionale. Resta, in ogni caso, fermo il principio — ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità — per cui la tutela rafforzata offerta al consumatore sovraindebitato non può tradursi in un incentivo alla reticenza o alla falsa dichiarazione, pena lo snaturamento della stessa funzione protettiva della procedura.
[1]Sul tema della valutazione del merito creditizio e dei suoi riflessi civilistici cfr., in dottrina, A.A. DOLMETTA, Valutazione del merito creditizio e diligenza del finanziatore, in Il fallimento, 2022, 12, 1575 ss.; F. SALERNO, La violazione dell’obbligo di verifica del merito creditizio: effetti (anche) civilistici, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2018, 10, I, 1423 ss.; E. CECCHINATO, Note sulla disciplina della verifica del merito creditizio: per una rilettura alla luce della buona fede precontrattuale, in Rivista di diritto bancario, 2023, 3, II, 464 ss.
[2]Art. 69, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII), in G.U. 14 febbraio 2019, n. 38, S.O., come da ultimo modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. Correttivo-ter), in G.U. 27 settembre 2024, n. 227.
[3]Art. 124-bis, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 in attuazione della direttiva 2008/48/CE, e da ultimo modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, in attuazione della direttiva (UE) 2023/2225.
[4]L. 27 gennaio 2012, n. 3, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, in G.U. 30 gennaio 2012, n. 24.
[5]D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha introdotto l’art. 7, comma 2, lett. d-ter, l. 3/2012.
[6]D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, recante disposizioni integrative e correttive del CCII, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276.
[7]D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, cit. supra, nt. 2.
[8]Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in G.U.U.E. L 172 del 26 giugno 2019.
[9]Art. 2697, comma 1, c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.”
[10]Trib. Caltagirone, sez. fallimentare, sentenza ex art. 70, comma 7, CCII, proc. R.G. P.U. n. 14-1/2025, testo integrale in www.tribunaledicaltagirone.it.
[11]Trib. Nola, 14 febbraio 2024, richiamata per estratto in Trib. Caltagirone, proc. n. 14-1/2025 P.U.
[12]Cass., Sez. I, ord. 22 luglio 2025, n. 20725 (Pres. Ferro, Rel. Zuliani), massimata in Diritto Bancario, “Merito creditizio del consumatore e consultazione banche dati”.
[13]Cass., Sez. I, 14 marzo 2025, n. 6869, massimata e commentata in Iusletter, “Cassazione: niente piano del consumatore se il merito creditizio è ‘falsato'”.
[14]V. supra, § 6 e nt. 15, per gli estremi completi.
[15]V. supra, § 4 e note 11-12, per gli estremi completi dei due provvedimenti.
[16]Cass., Sez. I, ord. 29 aprile 2025, n. 11232 (Pres. Di Marzio, Rel. Marulli)
[17]Trib. Cagliari, sent. 18 giugno 2026, Proc. Un. n. 70-1/2026, Giud. dott. Bruno Malagoli, pubblicata su Il Caso.it.
[18]Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE, in G.U.U.E. L, del 30 ottobre 2023; recepita nell’ordinamento italiano con D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212.




