Autore: Avv. Prof. Luca Barbuto – Preside Facoltà Gestione D’Impresa – Auge Università.
Abstract
La pronuncia in commento offre lo spunto per ricostruire, alla luce del Correttivo-ter (d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il perimetro applicativo dell’art. 69 CCII in tema di condizioni soggettive ostative all’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il Tribunale di Cagliari valorizza il nesso, ormai consolidato nella giurisprudenza di merito, tra l’assenza di colpa grave del debitore e l’omessa o negligente valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore ex art. 124-bis TUB, traendone conseguenze sia sul piano sostanziale (esclusione della colpa grave) sia su quello processuale (inammissibilità dell’opposizione del creditore ex art. 69, comma 2, CCII). Il contributo esamina altresì il trattamento del TFR non esigibile, il parametro di comparazione della convenienza ex art. 70, comma 7, CCII e la conferma delle misure protettive, proponendo una lettura sistematica coerente con il principio del favor debitoris e con l’evoluzione, nel frattempo intervenuta, della disciplina del credito responsabile.
Sommario
1. Il caso. – 2. La questione giuridica. – 3. Le condizioni ostative ex art. 69 CCII: dalla “meritevolezza” alla colpa grave. – 4. Il rilievo della condotta del finanziatore e la preclusione processuale ex art. 69, comma 2, CCII. – 5. L’omessa inclusione del TFR nell’attivo: il limite dell’esigibilità. – 6. Il giudizio di convenienza ex art. 70, comma 7, CCII: il corretto termine di comparazione. – 7. Osservazioni critiche e conclusioni.
1. Il caso
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cagliari ha omologato, ai sensi dell’art. 67 CCII, un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato in forma familiare da due coniugi conviventi, ammessi alla procedura con decreto del 13 aprile 2026 e assistiti dal Gestore della crisi. Nel corso dell’istruttoria endoprocedimentale pervenivano osservazioni di due creditori: un intermediario finanziario, cessionario del quinto dello stipendio del debitore, e un creditore pignorante presso terzi. L’intermediario eccepiva una serie di circostanze e contestazioni tra cui, la sussistenza di una frode ex art. 69, comma 1, CCII per asserite dichiarazioni mendaci rese dal ricorrente, in sede di richiesta del finanziamento (composizione del nucleo familiare, proprietà dell’immobile oggetto di procedura esecutiva, debiti pregressi non dichiarati); la sussistenza della colpa grave del debitore nell’assunzione dell’obbligazione; l’omessa inclusione del trattamento di fine rapporto nell’attivo della procedura; l’inadeguatezza della valutazione del merito creditizio operata dal Gestore della crisi. Il secondo creditore contestava invece la convenienza economica del piano rispetto alla prosecuzione del pignoramento presso terzi già pendente.
2. La questione giuridica
La pronuncia si segnala per l’articolata motivazione dedicata al rapporto tra condotta del debitore e condotta del finanziatore ai fini della valutazione delle condizioni ostative previste dall’art. 69 CCII. Si tratta di un tema che, dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi e la sua riformulazione del previgente requisito della “meritevolezza” di cui all’art. 12-bis l. 3/2012, ha impegnato in modo crescente la giurisprudenza di merito, la quale ha progressivamente elaborato un modello di accertamento della colpa grave del debitore che non può prescindere dalla valutazione della diligenza professionale del finanziatore, specie quando quest’ultimo sia un intermediario vigilato tenuto all’osservanza dei principi in materia di merito creditizio di cui all’art. 124-bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB). Il Tribunale di Cagliari si inserisce in questo filone interpretativo, offrendo peraltro una lettura che merita di essere discussa sotto un duplice profilo: da un lato, la ricostruzione del concetto di colpa grave alla luce del principio del favor debitoris; dall’altro, la distinzione tra la rilevanza sostanziale della condotta del finanziatore ai fini dell’accertamento della colpa del debitore e la rilevanza processuale della medesima condotta ai fini della preclusione all’opposizione in sede di omologa ex art. 69, comma 2, CCII, che il Giudice tiene correttamente su piani distinti pur ricavandone conseguenze convergenti nel caso di specie.
3. Le condizioni ostative ex art. 69 CCII: dalla “meritevolezza” alla colpa grave
Il dettato normativo di cui all’art. 69, comma 1, CCII preclude l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore quando quest’ultimo abbia già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti, o per due volte, ovvero abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La disposizione ha sostituito il previgente e più generico requisito della “meritevolezza”, circoscrivendo la valutazione giudiziale ai soli casi di colpa qualificata: si tratta di una scelta di sistema, coerente con la logica della second chance di matrice eurounitaria (direttiva UE 2019/1023), che riduce il margine di apprezzamento discrezionale del giudice e sposta l’onere di allegazione e prova sul creditore che eccepisce l’immeritevolezza.
La giurisprudenza di merito formatasi sul punto — tra cui, ex multis, Trib. Nola 8 maggio 2024 n. 41, Corte App. Bologna, decr. 9 febbraio 2024, Trib. Reggio Calabria, decr. 25 gennaio 2024 e, da ultimo, Corte App. Bari 2025 — ha chiarito che la colpa grave ricorre solo in presenza di un comportamento di “sprezzante trascuratezza” dei propri doveri di prudenza economica, riconducibile a massima negligenza o a particolare noncuranza rispetto alla sostenibilità futura dei debiti contratti; non è invece sufficiente la mera sproporzione, ex post accertata, tra risorse disponibili e obbligazioni assunte, quando il debitore abbia ragionevolmente confidato, al momento dell’assunzione, nella propria capacità di adempiere.
Nel caso di specie, il Tribunale ricostruisce con cura la genesi dell’esposizione debitoria, individuandola in una sequenza di eventi antecedenti e in gran parte non prevedibili: il mutuo fondiario del 2006 per l’acquisto dell’abitazione familiare, la separazione personale del debitore nel 2007, la costituzione di un nuovo nucleo familiare con permanenza degli obblighi di mantenimento verso i figli del precedente matrimonio, l’inadempimento del mutuo e la conseguente procedura esecutiva immobiliare, conclusasi senza l’integrale soddisfacimento del creditore ipotecario. Il finanziamento Prestitalia del 2022, lungi dal costituire la causa del sovraindebitamento, ne rappresenta piuttosto un effetto, giacché parte della provvista è stata impiegata per l’estinzione parziale di un debito preesistente.
Su questa base fattuale il Giudice esclude sia la frode (per carenza di prova di un comportamento intenzionalmente decettivo, gravante sul creditore che la eccepisce), sia la colpa grave, richiamando altresì il principio — reso in sede applicativa dall’art. 69, comma 2, CCII — secondo cui la mancata verifica del merito creditizio da parte di un intermediario professionale, pur non escludendo di per sé la colpa grave del debitore (le due condotte operano infatti “su piani distinti”), costituisce elemento di contesto che depone per l’assenza di una condotta gravemente negligente in capo a chi abbia fatto ragionevole affidamento sulla valutazione professionale dell’ente finanziatore.
4. Il rilievo della condotta del finanziatore e la preclusione processuale ex art. 69, comma 2, CCII
Il profilo di maggiore interesse sistematico della pronuncia riguarda l’accertamento della violazione da parte dell’intermediario dei principi in materia di merito creditizio di cui all’art. 124-bis TUB. Il Tribunale rileva come l’istruttoria condotta dal finanziatore avesse sottovalutato l’incidenza cumulativa degli impegni finanziari già gravanti sul debitore — cessione del quinto pregressa e pignoramento presso terzi in corso — a fronte di un reddito netto mensile di € 1.224,61 che, al netto di tali prelievi, lasciava una disponibilità residua di circa € 745,00 per il sostentamento di un nucleo di cinque persone; disponibilità che il finanziatore avrebbe potuto agevolmente verificare mediante l’ordinaria consultazione delle banche dati creditizie (CRIF) e della Centrale Rischi della Banca d’Italia, oltre che mediante una visura catastale idonea a far emergere la pendenza della procedura esecutiva sull’immobile dichiarato in proprietà.
Da tale accertamento il Giudice fa discendere l’applicazione della preclusione prevista dall’art. 69, comma 2, CCII, ai sensi del quale il creditore che abbia violato i principi dell’art. 124-bis TUB non è legittimato a proporre opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Si tratta di una sanzione endoprocedimentale di natura squisitamente processuale, che — come pure notato in dottrina e in parte della giurisprudenza di merito (tra cui, in senso conforme, Trib. Catania 15 giugno 2024; in senso critico, Trib. Taranto 2 novembre 2023, che ne circoscrive rigidamente la portata alla sola preclusione oppositiva, senza estenderne l’efficacia “scusante” sul piano della colpa) — opera su un piano distinto rispetto alla valutazione sostanziale della colpa del debitore, pur potendo, come accade nel caso di specie, orientarne indirettamente l’apprezzamento in chiave di ragionevolezza dell’affidamento riposto dal consumatore nell’istruttoria dell’intermediario.
Il tema conserva rilievo anche in prospettiva evolutiva. La disciplina del merito creditizio richiamata dall’art. 69, comma 2, CCII costituisce infatti oggetto di un rinvio all’art. 124-bis TUB, la cui portata è stata di recente rafforzata, in attuazione della direttiva (UE) 2023/2225 sul credito ai consumatori, nel senso di imporre al finanziatore una valutazione del merito creditizio orientata non solo alla sana e prudente gestione del rischio, ma anche alla tutela dell’interesse del consumatore, in una logica di credito responsabile. Tale evoluzione, pur successiva alla concessione del finanziamento oggetto di causa, conferma la tendenza del sistema a non considerare più il sovraindebitamento del consumatore come fatto esclusivamente riconducibile alla sua sfera di responsabilità individuale, bensì come possibile esito di una relazione patologica con il mercato del credito, di cui l’organismo di composizione della crisi è chiamato a rendere conto nella propria relazione ex art. 70, comma 6, CCII.
5. L’omessa inclusione del TFR nell’attivo: il limite dell’esigibilità
Merita un cenno anche la soluzione accolta dal Tribunale in ordine alla contestata omessa inclusione del trattamento di fine rapporto nell’attivo della procedura, nonostante il vincolo contrattuale costituito a garanzia del finanziamento ai sensi del d.P.R. n. 180/1950. Il Giudice ribadisce, in coerenza con l’orientamento consolidato in materia, che il credito da TFR, pur certo e liquido nel suo ammontare, difetta del requisito dell’esigibilità sino alla cessazione del rapporto di lavoro e non può pertanto essere ricompreso nel patrimonio disponibile ai fini della procedura in costanza di rapporto.
Quanto poi al rilievo del vincolo negoziale sul TFR quale garanzia accessoria del finanziamento ceduto, il Tribunale richiama l’art. 67, comma 3, CCII, che consente espressamente la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento assistiti da cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione: disposizione che, nella lettura del Giudice, legittima il venir meno delle garanzie accessorie per effetto della ristrutturazione, in coerenza con la funzione tipica dello strumento concorsuale minore.
6. Il giudizio di convenienza ex art. 70, comma 7, CCII: il corretto termine di comparazione
Il terzo profilo di interesse riguarda la contestazione di convenienza sollevata dal creditore pignorante, il quale ha sostenuto che la prosecuzione dell’esecuzione individuale già pendente avrebbe garantito, nell’arco della vita lavorativa residua del debitore, un recupero superiore rispetto alla percentuale del 23% offerta dal piano. Il Tribunale respinge la contestazione richiamando il testo dell’art. 70, comma 7, CCII, che individua quale parametro di comparazione non la prosecuzione dell’esecuzione individuale, bensì l’alternativa della liquidazione controllata: il giudice omologa il piano ove ritenga che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore a quella realizzabile in tale sede concorsuale.
Si tratta di una precisazione tutt’altro che scontata, giacché l’equivoco tra i due termini di paragone — esecuzione individuale, da un lato, procedura concorsuale liquidatoria, dall’altro — ricorre con una certa frequenza nelle opposizioni dei creditori dissenzienti. Il Tribunale supera correttamente l’equivoco evidenziando come, nella liquidazione controllata ex art. 268 CCII, il debitore metta a disposizione dei creditori l’intero patrimonio disponibile, con esdebitazione al termine del triennio: nel caso di specie, in assenza di beni immobili, con beni mobili registrati di modesto valore e strumentali alle esigenze familiari, e con un TFR non esigibile in costanza di rapporto, l’unica risorsa aggredibile sarebbe stata la quota pignorabile dello stipendio, gravata peraltro da costi procedurali e tempi superiori rispetto alla ristrutturazione. Il piano, che assicura un apporto certo di € 760,00 mensili per 46 mensilità con avvio immediato dei pagamenti, risulta pertanto più conveniente rispetto al parametro legale di comparazione.
Il Giudice richiama inoltre, a supporto della non procrastinabilità indefinita dell’esdebitazione, i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 19 gennaio 2024, n. 6, la quale — pur pronunciandosi specificamente sulla durata dell’apprensione dei beni sopravvenuti nella liquidazione controllata ex art. 142, comma 2, CCII — ha valorizzato il termine triennale dell’esdebitazione quale limite generale di ragionevole durata della soggezione patrimoniale del debitore, a tutela sia dell’interesse dei creditori alla massima soddisfazione sia di quello del debitore alla liberazione dal vincolo debitorio in un tempo definito. Il richiamo, operato per analogia rispetto a una fattispecie di liquidazione controllata, offre una lettura sistematica coerente, sebbene meriti di essere segnalato come un’estensione del principio costituzionale oltre il suo ambito di diretta applicazione, in una prospettiva evidentemente orientata a evitare che il giudizio di convenienza possa essere piegato dal creditore opponente a un orizzonte temporale — quello della vita lavorativa residua del debitore — privo di riscontro normativo puntuale nell’art. 70, comma 7, CCII.
Coerente con questa impostazione è, infine, la conferma integrale delle misure protettive già disposte in sede di apertura della procedura, ivi compresa l’estensione della sospensione al pignoramento presso terzi oggetto della richiesta subordinata di esclusione: il Tribunale osserva correttamente come la prosecuzione dell’esecuzione individuale in pendenza della procedura minore determinerebbe un’attribuzione di risorse in favore di un singolo creditore al di fuori delle regole concorsuali, in violazione del principio della par condicio creditorum che informa, anche nelle procedure da sovraindebitamento, l’intero sistema del Codice della crisi.
7. Osservazioni critiche e conclusioni
La sentenza in commento si segnala per la linearità con cui compone tre questioni che, nella prassi applicativa dell’art. 69 CCII, tendono spesso a sovrapporsi in modo poco distinto: l’accertamento della colpa grave del debitore, la rilevanza (sostanziale e processuale) della condotta del finanziatore, e il corretto parametro di comparazione ai fini del giudizio di convenienza. Sotto il primo profilo, la pronuncia conferma l’orientamento, ormai maggioritario nella giurisprudenza di merito successiva al Correttivo-ter, secondo cui la colpa grave ostativa non può essere desunta dal mero rapporto tra entità del debito e capacità reddituale del debitore, ma richiede l’accertamento di una condotta qualificata da massima imprudenza, da valutarsi anche alla luce del comportamento dell’intermediario professionale.
Sotto il secondo profilo, l’aver tenuto distinti — pur nella loro convergenza applicativa — il piano della preclusione processuale ex art. 69, comma 2, CCII e quello dell’accertamento sostanziale della colpa costituisce, a chi scrive, la soluzione preferibile: diversamente opinando, si rischierebbe di trasformare ogni violazione dell’art. 124-bis TUB in un automatismo esimente, con l’effetto di svuotare di autonomo significato l’accertamento causale richiesto dall’art. 69, comma 1, CCII. Il Tribunale di Cagliari, nel qualificare la condotta del finanziatore come mero “elemento di contesto”, sembra così tracciare una linea mediana tra l’orientamento più rigoroso (Trib. Taranto 2 novembre 2023) e quello più permissivo verso il debitore (Trib. Catania 15 giugno 2024), che merita di essere seguita per la sua coerenza sistematica.
Sotto il terzo profilo, la puntualizzazione del corretto termine di comparazione ex art. 70, comma 7, CCII — la liquidazione controllata, e non la prosecuzione dell’esecuzione individuale — appare pienamente in linea con la lettera della disposizione e contribuisce a prevenire un uso strumentale delle opposizioni di convenienza da parte di creditori titolari di azioni esecutive individuali già pendenti, i quali finirebbero altrimenti per essere ingiustificatamente avvantaggiati rispetto alla generalità del ceto creditorio, in violazione della logica concorsuale propria della procedura.
In definitiva, la pronuncia offre un contributo utile alla ricostruzione sistematica dei rapporti tra responsabilità del debitore e responsabilità del finanziatore nell’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, in un momento in cui l’evoluzione della disciplina eurounitaria sul credito responsabile rende sempre più necessario un approccio bilaterale alla valutazione delle cause del sovraindebitamento.




